F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 272/TFN – SD del 11 Giugno 2026 (motivazioni) – Nicola Verì e Mirko Rughetti – 225/TFNSD

Decisione/0272/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0225/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Ignazio Castellucci - Componente

Monica De Vergori – Componente

Nicola Ruggiero - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26847/621pf25-26/GC/PG/ep del 14 aprile 2026 e depositato il 15 aprile 2026, nei confronti dei sigg. Nicola Verì e Mirko Rughetti, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con l’atto indicato in epigrafe, la Procura Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:

1) il sig. Nicola VERÌ, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo appartenente alla Sezione A.I.A. di Lanciano;

2) il sig. Mirko RUGHETTI, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo appartenente alla Sezione A.I.A. di Aprilia; per rispondere:

“- il sig. Nicola VERÌ della violazione dell’art. 42, comma 3, lett., b), e g) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, per avere, in occasione del colloquio tenutosi con l’Osservatore Arbitrale al termine della gara Leonessa Futsal RSA – Fermana Futsal 2022, disputata il 06.12.2025 e valevole per il Campionato di Serie B di Calcio a Cinque, nel corso della quale aveva svolto le funzioni di primo arbitro, manifestato il proprio dissenso in merito ad alcuni rilievi tecnici a lui indirizzati allontanandosi dallo spogliatoio, omettendo di congedarsi dall’interlocutore e senza proferire espressioni di saluto;

- il sig. Mirko RUGHETTI della violazione dell’art. 42, comma 3, lett., b), e g) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, per avere, in occasione del colloquio tenutosi con l’Osservatore Arbitrale al termine della gara Futsal RSA – Fermana Futsal 2022, disputata il 06.12.2025 e valevole per il Campionato di Serie B di Calcio a Cinque, nel corso della quale aveva svolto le funzioni di secondo arbitro, manifestato il proprio dissenso, in merito ad alcuni rilievi tecnici a lui indirizzati, allontanandosi dallo spogliatoio, omettendo di congedarsi dall’interlocutore e senza proferire espressioni di saluto”.

Fase istruttoria

In data 10 dicembre 2025, la Procura federale riceveva, per il tramite del Responsabile della Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a 5, Sig. Francesco Falvo, la segnalazione effettuata dall’Osservatore arbitrale sig. Francesco D’Angelo, della Sezione A.I.A. di Milano, (segnalazione) indirizzata al Responsabile della Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a 5, sig. Alessandro Scarpelli e da questi inviata al sig. Falvo.

Con tale segnalazione, il sig. D’Angelo portava a conoscenza del proprio Organo Tecnico una serie di circostanze, aventi potenziale rilievo disciplinare, relative al colloquio tecnico di fine gara avvenuto, con i due arbitri designati e il cronometrista, in occasione della gara Leonessa Futsal RSA – Fermana Futsal 2022, disputata il 6.12.2025 e valevole per il Campionato di Serie B di Calcio a Cinque.

In particolare, l’Osservatore arbitrale sig. Francesco D’Angelo precisava che, nel corso del consueto colloquio tenutosi al termine della prestazione, nell’evidenziare una serie di aspetti critici relativi alla prestazione dei due arbitri (nello specifico, sig. Nicola Verì della Sezione A.I.A. di Lanciano e sig. Mirko Rughetti della Sezione A.I.A. di Aprilia), subito dopo aver comunicato il voto individuato quale maggiormente conforme all’operato arbitrale, questi ultimi avrebbero manifestato condotte, che sarebbero andate oltre una comprensibile e giustificabile, nonché legittima, manifestazione di dissenso.

Nello specifico, il primo arbitro, sig. Nicola Verì, avrebbe reagito immediatamente alla comunicazione della valutazione numerica, con un tono di voce elevato e non consono.

Invitato a moderare la tonalità, il sig. Nicola Verì si sarebbe alzato “.. dicendo sempre in modo stentoreo che era meglio andare via e che non aveva senso continuare nel colloquio”. Successivamente avrebbe sbattuto il “..trolley per terra per poi riprenderlo e trascinarlo rabbiosamente per terra nella ghiaia fuori dallo spogliatoio”; infine, sarebbe andato via senza salutare l’Osservatore arbitrale.

Anche il secondo arbitro, sig. Mirko Rughetti, avrebbe abbandonato lo spogliatoio senza rivolgere alcuna espressione di congedo all’Osservatore Arbitrale.

L’attività istruttoria conseguentemente esperita dalla Procura federale si traduceva nel compimento degli atti d’indagine ed acquisizione dei documenti, come di seguito indicati:

- segnalazione del Commissario CAN 5, Francesco Falvo, del 10.12.2025, con i seguenti allegati:

- comunicazione dell’OA Francesco D’Angelo, relativa a fatti aventi potenziale rilievo disciplinare, del 10.12.2025, indirizzata al Commissario CON 5 Alessandro Scarpelli;

- nota di trasmissione, proveniente dal Commissario CON 5 Alessandro Scarpelli, del 10.12.2025, della comunicazione, ricevuta dall’OA Francesco D’Angelo, al Commissario CAN 5 Francesco Falvo;

- scheda anagrafica di tesseramento, estratta dal portale AS400, relativa all’OA Francesco D’Angelo;

- relazione dell’OA Francesco D’Angelo relativa alla gara Leonessa Futsal RSA – Fermana Futsal 2022, disputata il 06.12.2025 e valevole per il Campionato di Serie B di Calcio a Cinque;

- referto arbitrale, completo di allegati, relativo alla gara Leonessa Futsal RSA – Fermana Futsal 2022, del 06.12.2025, valevole per il Campionato di Serie B di Calcio a Cinque;

- Comunicato Ufficiale n. 364 dell’11.12.2025 della Divisione Calcio a Cinque;

- verbale di audizione del sig. Francesco D’Angelo, Osservatore Arbitrale appartenente alla Sezione AIA di Milano, del 20.1.2026;

- verbale di audizione del sig. Mirko Rughetti, Arbitro Effettivo appartenente alla Sezione AIA di Aprilia, del 5.2.2026;

- verbale di audizione del sig. Simone Taddei, Arbitro Effettivo appartenente alla Sezione AIA di Roma 2, del 5.2.2026;

- verbale di audizione del sig. Nicola Verì, Arbitro Effettivo appartenente alla Sezione AIA di Lanciano, del 6.2.2026.

Nello specifico, in sede di audizione innanzi alla Procura federale, il sig. Francesco D’Angelo confermava integralmente il contenuto della segnalazione, descrivendo la condotta del sig. Nicola Verì, “che si manifestava attraverso un tono di voce alto e prendendo la propria valigia gettandola per terra in maniera stizzita ed andando via senza salutare”.

Il predetto Verì, avrebbe, dapprima, espresso il suo dissenso con tono di voce stizzito, pronunciando le parole: “ No, no, non sono d’accordo. Mettetevi d’accordo tra di voi sulle indicazioni da darci” e successivamente riposto, con forza, per terra il suo trolley “..in segno di ulteriore disapprovazione allontanandosi dallo spogliatoio senza salutare dicendomi unicamente che era del tutto inutile continuare a sentirmi”.

L’Osservatore arbitrale confermava, inoltre, che anche il secondo arbitro, sig. Mirko Rughetti, avrebbe lasciato lo spogliatoio senza congedarsi.

Le circostanze sopra esposte avrebbero trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal cronometrista sig. Simone Taddei, soggetto terzo e neutrale rispetto alla vicenda in esame, appartenente ad un Organo Tecnico differente rispetto a quello dei due arbitri.

In particolare, il sig. Taddei, quanto al comportamento del primo arbitro, avrebbe confermato che il sig. Nicola Verì “è uscito dallo spogliatoio senza salutare l’O.A. prendendo il trolley in modo stizzito”.

A sua volta, il secondo arbitro, sig. Mirko Rughetti avrebbe reso dichiarazioni confessorie, confermando tanto la circostanza dell’utilizzo, da parte del Verì, di un tono di voce elevato (esternante “emozioni intense come rabbia”) quanto il fatto di essere andati via, al termine del colloquio, senza salutare l’Osservatore, pur qualificando tale comportamento come condizionato dalla delusione avuta nell’apprendere la valutazione.

Anche il primo arbitro, sig. Nicola Verì, avrebbe pacificamente ammesso di essere andato via senza salutare l’osservatore arbitrale, pur precisando che era molto amareggiato per il voto attribuito alla sua prestazione.

All’esito dell’attività istruttoria esperita, la Procura federale adottava la comunicazione di conclusione delle indagini del 25 febbraio 2026, notificata in pari data al sig. Verì ed in data 6 marzo 2026 al sig. Rughetti.

La fase precedente l’udienza del 14 maggio 2026

A seguito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Nicola Verì ed il sig. Mirko Rughetti facevano pervenire memorie difensive.

In particolare, il sig. Verì, con atto pervenuto il 10 marzo 2026, evidenziava di non essere mai stato coinvolto, nel corso di oltre diciannove anni di appartenenza all’Associazione Italiana Arbitri, in vicende disciplinari, avendo sempre improntato la propria attività associativa ai principi di correttezza, equilibrio e rispetto istituzionale.

Aggiungeva, con specifico riferimento ai fatti oggetto di contestazione, che il colloquio con l’Osservatore arbitrale, intervenuto al termine di una gara impegnativa sotto il profilo tecnico e gestionale, si sarebbe mantenuto nell’alveo di un confronto tecnico, seppur caratterizzato da comprensibile coinvolgimento emotivo, ma senza determinare atteggiamenti offensivi o comportamenti aggressivi nei confronti del predetto Osservatore.

Il sig. Verì ammetteva di aver lasciato lo spogliatoio senza congedarsi formalmente dall’Osservatore Arbitrale, ma tale comportamento, asseritamente riconducibile allo stato emotivo determinato dal giudizio tecnico ricevuto al termine della prestazione arbitrale, rappresenterebbe un episodio isolato nel suo intero percorso nell’associazione.

In ogni caso, esprimeva rammarico per tale, inopportuno comportamento.

Allo stesso modo, con riguardo al riferimento al trolley personale, il Verì negava l’effettuazione di qualsiasi gesto dimostrativo o intenzionalmente plateale, rimarcando che la movimentazione del trolley sarebbe avvenuta unicamente in occasione dell’uscita dallo spogliatoio.

In definitiva, la condotta serbata andrebbe ricondotta ad una reazione emotiva episodica, priva di volontà offensiva o di contestazione dell’autorità tecnica dell’Osservatore Arbitrale e del tutto isolata rispetto alla condotta associativa mantenuta nel corso dell’intera carriera arbitrale.

In conclusione, il sig. Verì, nel rinnovare i propri sentimenti di pieno rispetto nei confronti delle Istituzioni arbitrali, auspicava una complessiva rivalutazione dell’episodio, nella sua reale dimensione fattuale.

Il sig. Mirko Rughetti, con atto pervenuto il 10 marzo 2026, sosteneva di aver mantenuto, nel corso del colloquio post-gara con l’Osservatore, un atteggiamento prevalentemente di ascolto, intervenendo solo marginalmente nella discussione, legata esclusivamente ad aspetti tecnici della gara.

Negava di aver mai avuto l’intenzione di assumere atteggiamenti offensivi o irrispettosi nei confronti dell’Osservatore arbitrale e del ruolo da lui ricoperto, ribadendo ulteriormente l’assenza di tale intenzione, qualora, nelle modalità di conclusione del colloquio e del congedo finale, possa essere stata percepita una mancanza di cortesia o una forma di dissenso non adeguata.

Nel riaffermare il massimo rispetto per il ruolo degli Osservatori Arbitrali e per l’attività degli organi federali, il sig. Rughetti confidava di aver chiarito la sua posizione.

Nondimeno, la Procura federale adottava l’atto di deferimento del 14 aprile 2026, che veniva depositato il 15 aprile 2026 e notificato in data 15 aprile 2026 (nei confronti del sig. Verì) e 28 aprile 2026 (nei confronti del sig. Rughetti).

Nello specifico, la Procura riteneva acclarate le violazioni contestate, anche alla luce delle dichiarazioni (ritenute) confessorie rese dal Verì e dal Rughetti (tanto in sede di audizione quanto nelle memorie difensive) e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione dal cronometrista sig. Simone Taddei (soggetto terzo e neutrale rispetto alla vicenda in esame).

Ed invero, il comportamento serbato da due arbitri (concretante, nell’impostazione accusatoria, una reazione non consona al ruolo ricoperto, pur a fronte di un giudizio non positivo da parte dell’Osservatore arbitrale), per quanto di non particolare gravità (secondo quanto riconosciuto dalla stessa Procura), risulterebbe comunque censurabile, anche in ragione della percezione esterna fornita sia dall’Osservatore arbitrale che dal soggetto terzo (nella specie, il cronometrista).

La precedente udienza del 14 maggio 2026

Con ordinanza pronunciata all’udienza del 14 maggio 2026, questo Tribunale, in accoglimento dell'istanza di rinvio presentata dal sig. Nicola Verì, nulla osservando la Procura Federale, rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 4 giugno 2026, con abbreviazione dei termini di comparizione a giorni 5.

Tale ordinanza veniva notificata al sig. Verì in data 14 maggio 2026 ed al sig. Rughetti in data 28 maggio 2026.

L’udienza del 4 giugno 2026

All’udienza del 4 giugno 2026, è intervenuta, in sede di discussione, l'Avv. Debora Bandoni in rappresentanza della Procura Federale.

Sono altresì intervenuti i sigg. Nicola Verì e Mirko Rughetti, in proprio.

Ha preso la parola l'Avv. Bandoni, la quale si è riportata ai contenuti dell'atto di deferimento, chiedendo, in conclusione, l’irrogazione della sanzione del rimprovero per entrambi i deferiti.

Il sig. Verì ed il sig. Rughetti si sono riportati alle memorie difensive depositate alla Procura Federale, rimettendosi alle valutazioni del Tribunale.

La decisione

In assenza di eccezioni pregiudiziali e/o preliminari, il Collegio può procedere all’immediato scrutinio del merito delle contestazioni formulate a carico dei due arbitri deferiti, cui la Procura federale imputa, in buona sostanza, un comportamento non consono al ruolo ricoperto.

In particolare, ciascuno di essi, in occasione del colloquio con l’Osservatore arbitrale successivo alla gara del 6.12.2025 tra la Leonessa Futsal RSA e la Fermana Futsal 2022 (valevole per il Campionato di Serie B di Calcio a Cinque), avrebbe “..manifestato il proprio dissenso in merito ad alcuni rilievi tecnici a lui indirizzati allontanandosi dallo spogliatoio, omettendo di congedarsi dall’interlocutore e senza proferire espressioni di saluto” (così testualmente il capo d’incolpazione).

Le predette contestazioni, in esito alle risultanze istruttorie, non integrano, a giudizio del Tribunale, l’ipotizzata responsabilità disciplinare.

A tal riguardo, giova osservare, in termini generali, che l’Organo giudicante può pacificamente utilizzare ai fini probatori gli atti di indagine della Procura federale, risultando il criterio di valutazione del materiale probatorio nel giudizio sportivo, quello del libero convincimento da parte del Giudicante, con conseguente adeguata giustificazione nell’apparato motivazionale (in termini, Corte Federale d’Appello, Sez. I, n. 0011/CFA-2025-2026, richiamante SS. UU n. 117/CFA/2024-2025).

Nella fattispecie all’esame, all’esito dell’attività istruttoria della Procura federale, può ritenersi pacifica la circostanza per cui i sigg.ri Verì e Rughetti, al termine del colloquio con l’Osservatore arbitrale, si sono congedati dall’interlocutore, senza salutare.

Trattasi, del resto, di circostanza ammessa dagli stessi deferiti, pur con la negazione di ogni intenzione irriguardosa e/o irrispettosa nei confronti dell’Osservatore arbitrale e del ruolo istituzionale dello stesso.

Parimenti acclarata si appalesa la circostanza per cui il primo arbitro, sig. Verì, dopo aver tenuto nel corso del colloquio un tono di voce “forse..un po’ alto, ma sempre nella correttezza ” (così il sig. Rughetti in sede audizione), senza, però, mai proferire espressioni irriguardose né minacciose, al termine dello stesso colloquio, è uscito dallo spogliatoio senza salutare e “..prendendo il trolley in modo stizzito” (così le dichiarazioni rese nell’audizione 5 febbraio 2026, dal cronometrista sig. Simone Taddei, soggetto terzo e neutrale rispetto alla vicenda in esame).

Nondimeno, a giudizio del Collegio, le predette condotte (di cui entrambi i deferiti si sono rammaricati in questa sede) non risultano idonee ad integrare la soglia minima della responsabilità disciplinare.

Tutto ciò con riferimento tanto al profilo del mancato rispetto del ruolo istituzionale dell’Osservatore arbitrale quanto del profilo della non sindacabilità delle decisioni tecniche dello stesso, entrambi contestati nell’atto d’incolpazione (art. 42, comma 3, lett. b) e g) del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri).

Ed invero, i comportamenti tenuti dai deferiti, per le modalità concrete del loro atteggiarsi (connotate dall’assenza pacifica di espressioni ingiuriose e denigratorie o, peggio, minacciose/aggressive), non si presentano quale chiara manifestazione di una non consentita forma di contestazione della funzione tecnica svolta, in quel particolare contesto, dall’Osservatore arbitrale (rectius, del suo ruolo istituzionale).

Per contro, appare plausibile la spiegazione, fornita dai deferiti, di comportamenti occasionali ed episodici, riconducibili ad uno stato emotivo di comprensibile delusione ed umana frustrazione per la valutazione negativa ottenuta per la propria prestazione arbitrale, delusione che, lo si ribadisce, non è mai sfociata in atteggiamenti offensivi e/o aggressivi.  

In conclusione, per tutto quanto sopra rappresentato, va disposto il proscioglimento dei sigg.ri Nicola Verì e Mirko Rughetti dagli addebiti formulati a loro carico con il presente atto d’incolpazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Nicola Ruggiero                                                       Carlo Sica

 

Depositato in data 11 giugno 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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