F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 274/TFN – SD del 12 Giugno 2026 (motivazioni) – A.S.D. Nuovo Cos Latina – 253/TFNSD
Decisione/0274/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0253/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica - Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Gaetano Berretta - Componente
Ignazio Castellucci - Componente (Relatore)
Andrea Fedeli - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28994/369pf25-26/GC/DP/ff del 6 maggio 2026 nei confronti della società A.S.D. Nuovo Cos Latina, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con nota del 14.10.2025, iscritta in data 5.11.2025 nel registro procedimenti al n. 369pf25-26, il sig Andrea Furlan, già tecnico della A.S.D. Nuova Cos Latina segnalava alla Procura Federale la mancata ottemperanza di detta società a un lodo arbitrale in suo favore portante la somma di €. 449,00 oltre accessori, in relazione al breve rapporto intercorso tra egli e la società, in cui era stato reclutato e poi esonerato dal sig. Gennaro Ciaramella, segnalando, di quest’ultimo, l’esercizio di fatto di funzioni gestionali e decisionali in ambito di detta società, pur non avendo detto sig. Ciaramella alcuna carica sociale legittimante, essendo invece presidente della società il sig. Gennaro Somma; e riferendo inoltre che detto sig. Ciaramella aveva anche svolto nei fatti, contemporaneamente, funzioni analoghe presso la A.S.D. Virtus San Michele e Donato, di cui è presidente il sig. Francesco Parente.
Al termine delle indagini, la Procura federale notificava quindi agli stessi, e alle due società responsabili a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i fatti di quelli, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., rituale c.c.i. portante, per quanto qui rileva, i seguenti capi di incolpazione:
«sig. Ciaramella Gennaro, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C., all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nelle stagioni sportive 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Nuovo Cos Latina, per la quale si è poi tesserato quale tecnico nella stagione sportiva 2024-2025, nonché soggetto non tesserato che ha svolto, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Virtus S Michele e Donato, attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nella stagione sportiva 2025-2026: a) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso svolto l’attività di dirigente per la società A.S.D. Nuovo Cos Latina nel corso delle stagioni sportive 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, in assenza di tesseramento per la predetta società, e nel corso della stagione sportiva 2024-2025, pur essendo tesserato per la medesima società soltanto quale tecnico; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2022-2023 e 2023-2024, all’insaputa della società di appartenenza, percepito indebitamente somme di danaro in contanti disponendo rimborsi ai calciatori della società A.S.D. Nuovo Cos Latina di importo maggiorato rispetto a quanto pattuito e chiedendo, poi, ai medesimi calciatori la restituzione in contanti della differenza tra quanto pattuito e quanto corrisposto; c) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso svolto l’attività di dirigente per la società A.S.D. Virtus S Michele e Donato nel corso della stagione sportiva 2025-2026, in assenza di tesseramento per la predetta società”; - sig. Somma Gennaro, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuovo Cos Latina: a) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuovo Cos Latina, consentito e comunque non impedito che il sig. Gennaro Ciaramella svolgesse l’attività di dirigente per la menzionata società A.S.D. Nuovo Cos Latina nel corso delle stagioni sportive 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, in assenza di tesseramento per la predetta società, e nel corso della stagione sportiva 2024-2025, pur essendo tesserato per la medesima società soltanto quale tecnico; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuovo Cos Latina, omesso di depositare il foglio censimento della predetta società, contenente i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, e la dichiarazione ex art. 22 bis delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2024-2025».
In esito alla detta c.c.i. gli indagati Ciaramella Gennaro e Somma Gennaro, nonché il sig. Parente Francesco, Presidente della A.S.D. Virtus S Michele e Donato, e quest’ultima società, formulavano richieste di definizione dei procedimenti a loro carico ai sensi dell’art. 126 C.G.S.
La Procura federale, che nel deferimento riferisce i suddetti ‘patteggiamenti’ essere «in corso di definizione», esercitava quindi l’azione in epigrafe a carico della A.S.D. Nuovo Cos Latina, per la responsabilità diretta della detta Società, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., in relazione alle responsabilità emerse dalle indagini dei detti signori Ciaramelli Gennaro e Somma Gennaro.
La fase predibattimentale
Il deferimento è stato notificato alla società deferita il 7 maggio 2026. Non risulta in atti alcuna attività istruttoria o difensiva della detta società, né prima né dopo il deferimento.
Il dibattimento
All’udienza del 4 giugno 2026, tenutasi in videoconferenza, verificata la regolarità delle notifiche, interveniva per la Procura Federale l’Avv. Debora Bandoni, che insisteva per l’accoglimento del deferimento, richiedendo per la A.S.D. Nuovo Cos Latina l’irrogazione della sanzione di €. 1.000,00 di ammenda.
Nessuno interveniva per la società deferita.
Il Tribunale si riservava di decidere.
La decisione
L’intervenuta definizione ai sensi dell’art. 126, C.G.S., dei procedimenti a carico delle persone fisiche autrici delle condotte disciplinarmente rilevanti, o la loro richiesta in tal senso, non comporta alcun automatismo sanzionatorio a carico della società di appartenenza, per gli stessi fatti ma al diverso titolo di cui all’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S.
La speciale responsabilità diretta e oggettiva di cui alla detta ultima norma può solo derivare da un accertamento di merito dei fatti ascritti, compiuto dal Tribunale in questa sede, e non discendere automaticamente dagli intervenuti ‘patteggiamenti’ degli incolpati per detti fatti, peraltro non ancora finalizzati, o dalle loro richieste in tal senso, che comunque possono aver trovato origine in valutazioni di convenienza di questi ultimi soggetti, non vincolanti per la società.
Passando al merito, ritiene il Tribunale che le fattispecie disciplinarmente rilevanti di cui al deferimento risultino provate in atti, in quanto confermate dalle audizioni dei testi nel corso delle indagini, e dalle ammissioni rese alla Procura federale dai medesimi protagonisti Ciaramelli, Somma, Parente.
Le indagini hanno incluso le audizioni dello stesso sig. Andrea Furlan, che ha confermato il contenuto del proprio esposto, che ha dato avvio alle indagini; dei testi signori Manuel Vanzari e Gianmarco Peressini, ex-calciatori della A.S.D. Nuovo Cos Latina, che hanno confermato quanto esposto dal sig. Furlan, ed hanno inoltre rivelato la prassi gestionale del sig. Ciaramella consistente nel bonificare ai calciatori somme maggiori dei compensi pattuiti, per poi farsi riconsegnare la differenza in contanti.
Venivano inoltre sentiti i signori Fabio Bernazza e Angelo Delle Donne, tecnici della A.S.D. Virtus S. Michele e Donato, che confermavano lo svolgimento di attività gestionali e decisionali da parte del sig. Ciaramella per detta ultima società; e gli stessi indagati Ciaramelli, Somma, e Parente, che nella sostanza confermavano tutte le circostanze già emerse dalle testimonianze acquisite, e le attività di fatto svolte dal sig. Ciaramella nonostante l’evidenza documentale dei dati di tesseramento nelle stagioni rilevanti ne dimostri l’assenza di una carica legittimante formalmente rivestita.
Gli accertamenti documentali svolti confermano inoltre l’omesso deposito, da parte del sig. Somma, del foglio di censimento della detta società, con i nominativi di dirigenti e collaboratori, e la dichiarazione ex art. 22 bis delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2024-2025.
Quanto al mancato pagamento del lodo arbitrale di cui all’esposto del sig Furlan che ha dato avvio alle indagini, esso è stato oggetto di altro giudizio, in esito al quale in data 30 luglio 2025 il sig. Somma è stato condannato dal T.F.T. alla sanzione di mesi 4 di inibizione, e la A.S.D. Nuovo Cos Latina è stata condannata alla sanzione pecuniaria di €. 400,00, oltre alla penalità di 1 punto in classifica.
Risulta, in conclusione, stabilita la responsabilità diretta della detta Società, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., in relazione alle responsabilità, emerse con certezza dalle indagini, dei detti signori Ciaramelli Gennaro e Somma Gennaro per i fatti loro ascritti.
Ritiene il Tribunale che sia adeguata ai fatti dedotti e accertati la sanzione dell’ammenda, nella misura di €. 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società A.S.D. Nuovo Cos Latina la sanzione di euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Ignazio Castellucci Carlo Sica
Depositato in data 12 giugno 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
