F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 285/TFN – SD del 19 Giugno 2026 (motivazioni) – Stefano D’Alessandro e società Ternana Calcio SRL – 259/TFNSD

Decisione/0285/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0259/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sig.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Serena Callipari – Componente

Paolo Clarizia - Componente (Relatore)

Maurizio Lascioli – Componente

Daniela Nardo – Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30009/1033pf25-26/GC/gb del 15 maggio 2026, nei confronti del sig. Stefano D’Alessandro e della società Ternana Calcio SRL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto n. 30009/1033pf25-26/GC/gb del 15 maggio 2026 il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

il Sig. Stefano D’Alessandro, n.q. di Amministratore Unico, Legale Rappresentante e socio al 100% della N 21 Holding S.r.l., acquirente, con atto perfezionatosi il 25 luglio 2025, del 50% delle quote della società sportiva Ternana Calcio S.r.l., nonché Legale Rappresentante della società sportiva Ternana Calcio s.r.l.: per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver prodotto, alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 09/08/2025), ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla cessione, in data 25 luglio 2025, del 50% del capitale della società sportiva alla N 21 Holding S.r.l.: A) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, richiesta dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., comma 5, in quanto, previo sollecito da parte della C.O.S. con p.e.c. del 6 agosto 2025, prodotta parzialmente dalla società sportiva con p.e.c. dell’8 agosto 2025 e, pertanto, inidonea non essendo stati prodotti il documento di identità e l’autocertificazione relativa ai requisiti di cui al 5° comma, lett. C) dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; B) la documentazione richiesta relativa ai requisiti di solidità finanziaria della società acquirente N 21 Holding S.r.l., di cui al 6° comma, lett. A1, dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., che risulta totalmente carente in quanto nulla è stato prodotto, circostanza che ha impedito alla Commissione la possibilità di valutarne la sussistenza;

la società Ternana Calcio S.r.l., per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dal Sig. Stefano D’Alessandro, nella sua duplice veste di Legale Rappresentante e socio della N 21 Holding S.r.l., acquirente, e di Legale Rappresentante della società sportiva Ternana Calcio s.r.l., e per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 32, comma 5 bis, del C.G.S., che pone gli obblighi in esame a carico delle società in modo diretto”.

La fase predibattimentale

Il procedimento trae origine dalla relazione della Commissione Operazioni Societarie (C.O.S.), designata ai sensi dell’art. 20-ter, comma 1, delle N.O.I.F., prot. C.O.S. n. 26580 del 10 aprile 2026, trasmessa alla Procura Federale in pari data ai sensi dell’art. 20ter, comma 8, delle N.O.I.F., con la quale la Commissione ha rappresentato l’esito delle verifiche svolte in ordine all’operazione societaria perfezionatasi il 25 luglio 2025 e relativa all’acquisizione di partecipazioni nel capitale della società sportiva Ternana Calcio S.r.l.

Dalla relazione e dalla documentazione acquisita è emerso che, con atto perfezionatosi il 25 luglio 2025 e comunicato alla Federazione il successivo 30 luglio 2025, la N21 Holding S.r.l. – già titolare del 45% del capitale della società sportiva – acquisiva un ulteriore 50% delle quote della Ternana Calcio S.r.l., rispettivamente dalla Rabona S.r.l., in misura pari al 45%, e dal sig. Maurizio D’Alessandro, in misura pari al 5%, così portando la propria partecipazione complessiva al 95% del capitale sociale; il residuo 5% restava in capo al sig. Stefano D’Alessandro. La N21 Holding S.r.l. risultava interamente partecipata dal sig. Stefano D’Alessandro, che era contestualmente amministratore unico e legale rappresentante della Holding, nonché legale rappresentante della medesima società sportiva.

A seguito della comunicazione dell’operazione, la C.O.S., con p.e.c. del 30 luglio 2025, rappresentava alla società sportiva la necessità di far pervenire tempestivamente la documentazione concernente i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria ex art. 20-bis delle N.O.I.F. La società, con note del 3 e del 7 agosto 2025, eccepiva la non applicabilità dell’art. 20-bis alla fattispecie, sul presupposto che il soggetto acquirente fosse già titolare di una partecipazione superiore al 10% e richiamando, a sostegno, la decisione della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite n. 80/2024-2025. La Commissione, con p.e.c. del 6 agosto 2025, replicava che i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria devono essere soddisfatti da coloro che, all’esito dell’acquisizione, assumano un controllo, anche indiretto, pari o superiore al 10% del capitale, dovendo la soglia ritenersi rilevante anche in caso di acquisti incrementali da parte del medesimo soggetto, e invitava la società a trasmettere la documentazione relativa all’onorabilità del sig. Stefano D’Alessandro (comma 5 dell’art. 20-bis) e alla solidità finanziaria della società acquirente N21 Holding S.r.l. (comma 6 dell’art. 20-bis).

In data 8 agosto 2025 la società, pur dichiarando di provvedere “per sole finalità di trasparenza” e senza riconoscere alcun obbligo, trasmetteva, quanto ai requisiti di onorabilità del sig. Stefano D’Alessandro, il certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario giudiziale, entrambi negativi e datati 8 agosto 2025, nonché l’autocertificazione negativa resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 con riferimento ai requisiti di cui al 5° comma, lett. B), dell’art. 20-bis delle N.O.I.F. Non erano, invece, prodotti il documento di identità in corso di validità e l’autocertificazione relativa ai requisiti di cui al 5° comma, lett. C), del medesimo articolo. Quanto ai requisiti di solidità finanziaria della società acquirente (art. 20-bis, 6° comma, lett. A1, delle N.O.I.F.), non era prodotta alcuna documentazione.

All’esito dell’istruttoria la Commissione concludeva nel senso che la documentazione, sebbene tempestiva, risultava inidonea a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità, per la mancata produzione del documento di identità e dell’autocertificazione di cui al 5° comma, lett. C), dell’art. 20-bis, nonché totalmente carente quanto ai requisiti di solidità finanziaria della società acquirente.

Sulla scorta della segnalazione, la Procura Federale iscriveva il procedimento al n. 1033pf25-26 e, esperita l’attività istruttoria, notificava in data 22 aprile 2026 la comunicazione di conclusione delle indagini (prot. 27766/1033pf25-26/GC/gb), con la quale contestava ai deferiti i comportamenti sopra descritti. I soggetti avvisati non facevano pervenire memorie difensive, né avanzavano richiesta di essere ascoltati.

Successivamente, con l’atto di deferimento sopra indicato, la Procura Federale esercitava l’azione disciplinare. Ritualmente notificati il deferimento e l’avviso di fissazione dell’udienza, né il sig. Stefano D’Alessandro né la società Ternana Calcio S.r.l. si costituivano in giudizio, né facevano pervenire memorie.

Il dibattimento

All’udienza del 9 giugno 2026, svoltasi in videoconferenza, era presente l’Avv. Alessandro D’Oria in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno compariva per le parti deferite.

L’Avv. D’Oria, preliminarmente, prendeva atto dell’intervenuta revoca dell’affiliazione della società Ternana Calcio S.r.l. Con riferimento alla posizione del sig. Stefano D’Alessandro, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, chiedeva l’irrogazione della sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione.

Esaurita la discussione, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per deliberare.

La decisione

Preliminarmente deve dichiararsi l’improcedibilità del deferimento nei confronti della società Ternana Calcio S.r.l.

Come rappresentato dalla Procura Federale in sede di discussione e come risulta agli atti, nelle more del procedimento è intervenuta la revoca dell’affiliazione della società Ternana Calcio S.r.l. alla F.I.G.C., risultando la stessa, peraltro, sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale.

Secondo consolidato orientamento degli Organi di giustizia sportiva, il provvedimento di revoca dell’affiliazione, adottato dal Presidente Federale ai sensi dell’art. 16 delle N.O.I.F., recide in via definitiva il rapporto associativo tra la F.I.G.C. e la società, facendo venir meno anche il vincolo di subordinazione alla giurisdizione disciplinare federale. Ne consegue che la società non rientra più, ai sensi dell’art. 2 del C.G.S., nell’ambito di applicazione, sostanziale e processuale, del Codice di Giustizia Sportiva, e quindi il deferimento nei suoi confronti deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di giurisdizione della giustizia federale (in tal senso, T.F.N., Sez. Disciplinare, Decisione n. 0232/TFN-SD del 23 giugno 2025; nonché, in fattispecie del tutto analoga a quella in esame – improcedibilità del deferimento nei confronti della società a seguito di revoca dell’affiliazione e contestuale sanzione del relativo amministratore unico –, Decisione n. 0055/TFN-SD del 16 settembre 2024).

Le sanzioni astrattamente irrogabili nei confronti delle società – quali, in primo luogo, l’ammenda e la penalizzazione – presuppongono, del resto, la permanenza del rapporto associativo e la partecipazione all’attività federale, sicché, venuto meno tale presupposto, il procedimento disciplinare nei confronti dell’ente non più affiliato non può trovare ulteriore corso.

Va, conseguentemente, dichiarata l’improcedibilità del deferimento nei confronti della società Ternana Calcio S.r.l.

Il deferimento è fondato e merita accoglimento in relazione al sig. Stefano D’Alessandro.

Occorre brevemente tratteggiare il quadro regolamentare. L’art. 20-bis delle N.O.I.F. subordina l’acquisizione di partecipazioni nel capitale di società sportive professionistiche, da parte di chi assuma, all’esito dell’operazione, un controllo anche indiretto pari o superiore al 10%, al possesso e alla dimostrazione di requisiti di onorabilità (comma 5) e di solidità finanziaria (comma 6), imponendo, al comma 7, l’onere di produrre alla Commissione Operazioni Societarie la relativa documentazione entro il termine di quindici giorni dal perfezionamento dell’operazione. L’art. 32, comma 5-bis, del C.G.S. pone tali obblighi direttamente a carico dei soggetti acquirenti e delle società, mentre l’art. 4, comma 1, del C.G.S. impone a tutti i soggetti dell’ordinamento federale l’osservanza dei doveri di lealtà, correttezza e probità.

La ratio della disciplina è evidente: assicurare che chi acquisisce o rafforza una posizione di controllo in una società sportiva professionistica sia in possesso dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria posti a presidio della regolarità delle competizioni e dell’integrità del sistema, consentendo agli organi federali la relativa, tempestiva verifica.

Nel caso di specie, con l’operazione perfezionatasi il 25 luglio 2025 la N21 Holding S.r.l. – di cui il sig. Stefano D’Alessandro è amministratore unico, legale rappresentante e socio unico – ha incrementato la propria partecipazione nel capitale della Ternana Calcio S.r.l. dal 45% al 95%, così conseguendo non già una mera modifica quantitativa di una partecipazione già detenuta, bensì la maggioranza assoluta e il controllo pieno della società sportiva, e integrando in tal modo una posizione di controllo ai sensi dell’art. 16-bis, comma 2, delle N.O.I.F.

Non coglie nel segno, pertanto, l’eccezione di non applicabilità dell’art. 20-bis sollevata dalla parte in sede di istruttoria dinanzi alla Commissione, fondata sul richiamo alla decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, n. 80/2024-2025. Tale precedente – nell’escludere la reiterazione dell’iter di verifica per le sole modificazioni dell’entità di una partecipazione già detenuta che non incidano sulla soglia rilevante del 10% – non appare riferibile alla diversa fattispecie in esame, nella quale l’acquisizione ha determinato il superamento della soglia di controllo e l’assunzione della maggioranza assoluta del capitale, così pienamente integrando il presupposto applicativo della norma. Né, del resto, poteva ritenersi all’uopo sufficiente la documentazione già in possesso degli uffici federali, risalente al settembre 2024 e, dunque, non aggiornata.

In ogni caso, e in disparte ogni questione interpretativa, deve osservarsi che il sig. Stefano D’Alessandro, una volta sollecitato dalla Commissione e reso edotto dell’avviso circa l’applicabilità della disciplina, era tenuto, comunque, ad adempiere integralmente e tempestivamente, non potendo l’autoqualificazione della trasmissione documentale come effettuata “per sole finalità di trasparenza” e “senza riconoscere alcun obbligo” valere a sottrarlo all’osservanza degli oneri federali. Nell’ordinamento sportivo la valutazione sull’applicabilità della disciplina di cui all’art. 20-bis delle N.O.I.F. è rimessa agli organi federali a ciò preposti, sicché il soggetto onerato è tenuto a conformarsi, salva la facoltà di far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti; non può ,certo unilateralmente esimersi dall’adempimento.

Sotto il profilo oggettivo, la violazione risulta documentalmente provata e, peraltro, non contestata. Pur essendo tempestiva la trasmissione, la documentazione concernente i requisiti di onorabilità è risultata inidonea, non essendo stati prodotti il documento di identità in corso di validità e l’autocertificazione relativa ai requisiti di cui al 5° comma, lett. C), dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; la documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria della società acquirente, di cui al 6° comma, lett. A1, del medesimo articolo, è risultata del tutto omessa, così precludendo alla Commissione ogni possibilità di valutazione.

Sotto il profilo soggettivo, il sig. Stefano D’Alessandro è il soggetto al quale gli obblighi in esame facevano direttamente capo; quale amministratore unico, legale rappresentante e socio unico della società acquirente, nonché quale legale rappresentante della società sportiva, egli era il soggetto munito dei poteri di rappresentanza tenuto a soddisfare, in proprio, i requisiti di onorabilità e a produrre la documentazione concernente la solidità finanziaria dell’acquirente. La condotta omissiva integra, pertanto, la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20-bis, comma 7, delle N.O.I.F. e 32, comma 5-bis, del C.G.S.

Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio la condotta contestata riveste apprezzabile gravità, attenendo a condotte che non consentono di effettuare i necessari controlli posti a presidio dell’assetto proprietario delle società professionistiche e, dunque, a un profilo centrale per l’integrità del sistema. Deve, tuttavia, tenersi conto, in senso favorevole al deferito, della tempestività e della parziale collaborazione prestata quanto ai requisiti di onorabilità, nonché dell’assenza, all’esito delle verifiche, di debiti sportivi scaduti.

Alla luce di tali elementi, e in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura Federale, il Tribunale ritiene congrua l’irrogazione della sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione.

Poiché il sig. Stefano D’Alessandro non risulta attualmente tesserato – avendo la società sportiva, in data 15 settembre 2025, dismesso l’intero capitale in favore di un diverso soggetto e risultando essa, allo stato, non più affiliata –, e considerato che l’inibizione, ai sensi dell’art. 9 del C.G.S., consiste essenzialmente nel divieto di rappresentare la società di appartenenza e di svolgere attività rilevanti nell’ordinamento federale, la relativa sanzione non può che essere scontata a decorrere dal tesseramento, ossia dal momento in cui il deferito dovesse rientrare nella sfera dell’ordinamento sportivo (in termini analoghi, quanto alla sanzione disposta a carico di soggetto non più inserito nell’ordinamento federale, T.F.N., Sez. Disciplinare, Decisione n. 0055/TFN-SD del 16 settembre 2024).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il deferimento nei confronti della società Ternana Calcio SRL.

Irroga al sig. Stefano D’Alessandro la sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione da scontare a decorrere dal tesseramento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 giugno 2026.

 

I RELATORI                                                IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                Roberto Proietti

Carlo Purificato                         

 

Depositato in data 19 giugno 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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