F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 293/TFN – SD del 25 Giugno 2026 (motivazioni) – Filippo Renato Failla – 188/TFNSD

Decisione/0293/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0188/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sig.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Monica De Vergori – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente

(Relatore) Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 giugno 2026, a seguito dell'atto di deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 22618/409pf 25-26/GC/PG/ep, depositato il 2 marzo 2026, nei confronti del sig. Filippo Renato Failla, la seguente

DECISIONE

Con atto del 27 febbraio 2026, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Filippo Renato Failla, all’epoca dei fatti tesserato arbitro effettivo A.I.A. ed iscritto alla Sezione di Lamezia Terme: per la violazione dell’art. 42 comma 3 lett. a) e comma 4 lett. b) e c) del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, nonché dell’art. 6.3 comma 2 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, nonché, in via residuale, dell’art. 41 comma 6 del regolamento Associazione italiana arbitri, per avere lo stesso, in più occasioni collaborato e, comunque, prestato la propria attività in favore della società ASD Vigor Lamezia a decorrere dal settembre 2025 e fino al novembre 2025, e nello specifico, avendo pubblicizzato articoli sportivi e indossato la maglietta di calcio della ASD Vigor Lamezia a partire dal mese di settembre 2025 mediante fotografie e video pubblicati e taggati sul sito Instagram della ditta promotrice e sponsor tecnico della squadra di calcio interessata, in presenza del divieto di cui all’articolo 42 comma 4 lett. b) e c) e comunque, senza aver comunicato ai competenti organi AIA la sussistenza di una situazione comportante un potenziale conflitto di interessi ex art. 6.3 comma 2 del codice etico né aver richiesto la preventiva autorizzazione del Presidente dell’AIA ex art. 41 comma 6 del Regolamento AIA.

La fase istruttoria

L’indagine traeva origine dalla segnalazione inoltrata, con nota del 24 ottobre 2025, dal Presidente della Sezione AIA di Lamezia Terme, sig. Giacomo Bruzzano, alla Procura Federale.

In particolare, con detta segnalazione, il sig. Bruzzano lamentava che l’A.E. Filippo Renato Failla, appartenente alla Sezione AIA di Lamezia Terme, ai fini pubblicitari dell’Azienda fornitrice della paratura della società calcistica ASD Vigor Lamezia, si sarebbe dimostrato disponibile ad indossare e farsi fotografare con le maglie della suddetta società militante nel campionato di serie D girone I, con conseguente divulgazione delle foto sui social.

Alla segnalazione erano allegate delle fotografie che ritraevano l’Arbitro Failla indossare abiti con il logo e lo stemma della Società Vigor Lamezia 1919.

La Procura Federale, ricevuta la segnalazione, in data 14.11.2025, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 409pf25-26, avente ad oggetto “Segnalazione del Presidente della Sezione AIA di Lamezia Terme in ordine alla condotta disciplinarmente rilevante assunta dall'AE Filippo Renato Failla”.

Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva, oltre alla nota del sig. Bruzzano con i relativi allegati, i fogli censimento e l’organigramma della società Vigor Lamezia.

Sempre in via istruttoria la Procura procedeva all’audizione del Presidente della Vigor Lamezia 1919, sig. Salvatore Rettura, nonché del Direttore Generale della medesima società, sig. Vincenzo Augello.

Entrambi i tesserati riferivano che nel mese di novembre 2024 era stato aperto lo store ufficiale della società calcistica gestito dalla ditta Stamparello, la quale promuoveva i prodotti pubblicizzandoli sulle piattaforme web e social.

I tesserati riferivano, tuttavia, di non sapere le modalità di reclutamento dei testimonial e dichiaravano di non conoscere la persona ritratta nelle fotografie che venivano loro esibite.

Veniva, altresì, ascoltato il sig. Giacomo Bruzzano, il quale confermava quanto riportato nella segnalazione e precisava di aver personalmente verificato l’esistenza delle fotografie raffiguranti l’Arbitro Failla che pubblicizzava la divisa della squadra di calcio Vigor Lamezia sul profilo istagram della ditta Stamparello.

Il sig. Bruzzano precisava che il Failla non aveva mai chiesto alcuna autorizzazione per svolgere tale attività pubblicitaria, né aveva mai informato la Sezione o lo stesso Presidente di tale attività.

Da ultimo, la Procura procedeva all’audizione dell’odierno deferito, il quale confermava di aver indossato, a fini pubblicitari, senza alcuna autorizzazione da parte della Sezione di appartenenza, abbigliamento riportante il logo e lo stemma della società calcistica Vigor Lamezia. Il Failla precisava di non aver avuto alcun rapporto contrattuale con la suddetta Società.

All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale notificava all’Arbitro Failla l’avviso di conclusione delle indagini e successivamente l’atto di deferimento.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione del procedimento l’udienza del 9 aprile 2026.

Con nota dell’8 aprile 2026, il sig. Failla chiedeva di differire l’udienza del 9 aprile, in quanto impegnato negli studi per sostenere l’esame di maturità.

Il dibattimento

All’udienza del 9 aprile 2026, svoltasi in videoconferenza, compariva l’Avv. Giulia Conti, in rappresentanza della Procura Federale.

Il Presidente, vista la richiesta di rinvio formulata dal deferito in ragione della sua presenza a scuola, ritenendo di accoglierla, rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 18 giugno 2026, con sospensione dei termini ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett. d) CGS CONI e con salvezza dei diritti di prima udienza.

All’udienza del 18 giugno 2026 compariva l’Avv. Debora Bandoni, in rappresentanza della Procura Federale, nessuno compariva per il deferito.

La Procura, nel riportarsi all’atto di deferimento, chiedeva irrogarsi la sanzione di mesi 2 (due) di sospensione.

La decisione

Il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità dell’Arbitro Filippo Renato Failla per le condotte allo stesso contestate, nei limiti di cui innanzi.

All’Arbitro Failla, come detto, è stata contestata la violazione degli artt. 42 comma 3 lett. a) e comma 4 lett. b) e c) del Regolamento AIA, nonché dell’art. 6.3 comma 2 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, nonché, in via residuale, dell’art. 41 comma 6 del medesimo regolamento AIA.

Secondo l’impostazione della Procura, l’Arbitro Failla avrebbe violato le suddette disposizioni in quanto avrebbe prestato la propria attività in favore della società ASD Vigor Lamezia a decorrere dal settembre 2025 e fino al novembre 2025, e nello specifico, avendo pubblicizzato articoli sportivi e indossato la maglietta di calcio della ASD Vigor Lamezia a partire dal mese di settembre 2025 mediante fotografie e video pubblicati e taggati sul sito Instagram della ditta promotrice e sponsor tecnico della squadra di calcio interessata, in presenza del divieto di cui all’articolo 42 comma 4 lett. b) e c).

Ebbene, a parere del Tribunale, nel caso di specie non può ritenersi sussistente la violazione dell’articolo 42 comma 4 lett. b). Detta norma così recita: Agli arbitri è fatto divieto: b) di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche affiliate alla FIGC nonché presso gli Enti di Promozione Sportiva con l’eccezione degli arbitri effettivi di cui all’art. 46; è comunque consentito svolgere la sola attività di calciatore presso le società non affiliate alla FIGC e presso gli Enti di Promozione Sportiva.

Presupposto per l’applicabilità di detta disposizione è che l’arbitro abbia svolto un’attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso una società calcistica affiliata alla FIGC e che, dunque, tra la società calcistica e l’arbitro sia intercorso, sia pur a livello informale, un qualche rapporto.

Dall’esame degli atti emerge, invece, non solo che la condotta posta in essere dal Failla non configura alcuna delle attività contemplate dalla norma, ma per di più che tra il Failla e la Vigor Lamezia non vi sia stato alcun rapporto.

Ciò si evince sia dalle dichiarazioni dello stesso Failla, il quale ha riferito alla Procura di non aver avuto alcun rapporto contrattuale e/o informale con la Vigor Lamezia e di essere stato contattato da un collaboratore della ditta Stamparello, mio amico, per fare detti servizi pubblicitari, e sia dalle dichiarazioni rilasciate dal Presidente e dal Direttore generale della società calcistica, i quali hanno riferito che la ditta Stamparello procede autonomamente al reclutamento dei testimonial dei prodotti dalla stessa commercializzati e di non conoscere l’Arbitro Failla.

Del resto, se vi fosse stato un coinvolgimento della società sportiva il deferimento avrebbe riguardato anche i dirigenti della stessa. Deve, invece, ritenersi sussistente la violazione degli artt. 42 comma 3 lett. a) e comma 4 lett. c) del Regolamento AIA (potendo, il divieto per gli arbitri di rappresentare società calcistiche a qualsiasi titolo contemplato da tale norma, essere anche inteso, in senso lato, come divieto di promuovere una società calcistica), nonché dell’art. 41, comma 6, del Regolamento AIA e dell’art. 6.3, comma 2, del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA.

Tali norme, difatti, da un lato, vietano agli arbitri di disporre della propria immagine di arbitro e di sfruttarla ai fini commerciali senza la previa autorizzazione scritta del Presidente dell’AIA, e, dall’altro, impongono agli stessi arbitri di comunicare ai competenti organi AIA la sussistenza di una situazione comportante un potenziale conflitto di interessi con altre persone fisiche o persone giuridiche che operano, direttamente o indirettamente, con società calcistiche.

Ebbene, nel caso di specie, agli atti di causa sono state acquisite alcune fotografie, pubblicate sul sito della ditta Stamparello, che ritraggono l’arbitro Failla indossare, a fini pubblicitari, alcuni capi con i loghi, lo stemma e i colori sociali della società Vigor Lamezia.

Tale circostanza non è stata neppure smentita dal sig. Failla, il quale ha confermato di aver prestato la propria immagine per una pubblicità promozionale della società Vigor Lamezia apparsa sui profili social della ditta Stamparello, e ha, altresì, confermato di non aver chiesto, per lo svolgimento di tale attività, alcuna preventiva autorizzazione agli organi competenti.

Alla luce di ciò, il Tribunale ritiene, pertanto, sussistente, nei limiti di cui si è detto, la responsabilità del sig. Filippo Renato Failla. Quanto al trattamento sanzionatorio, tenuto conto della riduzione delle violazioni contestate, della condotta tenuta dal sig. Failla, il quale non ha mai negato l’attività posta in essere, giustificandola con il fatto che non esisteva alcun collegamento tra la società Vigor Lamezia e la categoria di Calcio a 5 arbitrata dallo stesso, la giovane età del deferito, e la non particolare gravità delle condotte poste in essere il Tribunale ritiene equo irrogare al sig. Filippo Renato Failla la sanzione della censura.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Filippo Renato Failla la sanzione della censura.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 25 giugno 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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