FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 562/AA del 15/06/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RAVAGLIOLI – GIORGIONI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 753 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Tommaso RAVAGLIOLI e Matteo GIORGIONI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Tommaso RAVAGLIOLI, calciatore attualmente militante nella formazione Primavera del Bologna FC 1909, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso effettuato, nel periodo fine 2024 - dicembre 2025, scommesse su competizioni calcistiche nazionali e/o internazionali, attraverso un conto gioco acceso con la società Golbet dal sig. Matteo Giorgioni, tesserato nella compagine del Medicina Fossatone, ed in particolare scommesse su gare di Serie A, Serie B, Lega Pro e Campionato Primavera italiano, Champions League, Europa League, Conference League, Liga A lituana, Liga Spagnola, Premier League Araba, Premier League Ucraina, Ligue 1 francese;

Matteo GIORGIONI, calciatore attualmente tesserato per la società Medicina Fossatone (squadra militante nel Campionato di Eccellenza del CR Emilia-Romagna), in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere fornito al sig. Tommaso Ravaglioli le credenziali di accesso del proprio account, acceso presso la società di scommesse Goldbet, in modo che il sig. Ravaglioli, tesserato professionista, potesse scommettere su partite di calcio professionistico italiano eludendo le procedure di identificazione del soggetto scommettitore;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Tommaso RAVAGLIOLI,

- Sig. Matteo GIORGIONI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Tommaso RAVAGLIOLI, € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda e 6 (sei) mesi di squalifica, dei quali 3 (tre) commutati nelle seguenti prescrizioni alternative: a) piano terapeutico (per la cura della ludopatia) di almeno 3 mesi; il professionista incaricato di seguire il calciatore invierà una relazione mensile alla Procura Federale sullo stato di attuazione del piano in esame; b) obbligo di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 6, in 3 mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero dalle ludopatie. Tali incontri potranno essere individuati anche dalla FIGC e saranno, comunque, supervisionati/verificati dalla Procura Federale.

- 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Matteo GIORGIONI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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