FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 564/AA del 15/06/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GAGLIARDI – DI NARDO – SERAO – ROSATO – DE SANTIS – CASALE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 554 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo GAGLIARDI, Attilio DI NARDO, Giovanni SERAO, Marco ROSATO, Manuel DE SANTIS, Gioele CASALE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Vincenzo GAGLIARDI, all’epoca dei fatti vice presidente della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte: A) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fc) e Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 13 ottobre al 26 novembre 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte militante nel girone B del campionato Allievi Under 16 Provinciali pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; B) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte sottoscritto e consegnato all’arbitro la distinta di gara relativa all’incontro A.S.D. United San Lorenzo Castelforte – S.S.D. Hermada dell’8.11.2025, valevole per il girone B del campionato Allievi Under 16 Provinciali, nella quale è indicato in maniera non veridica il nominativo dell’allenatore sig. Giovanni Agliano che non era presente;

Attilio DI NARDO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte: A) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fc) e Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 13 ottobre al 26 novembre 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte militante nel girone B del campionato Allievi Under 16 Provinciali, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; B) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte, sottoscritto e consegnato all’arbitro la distinta di gara relativa all’incontro A.S.D. SPQV Velletri Calcio - A.S.D. United San Lorenzo Castelforte dell’1.11.2025, valevole per il girone B del campionato Allievi Under 16 Provinciali, nella quale è indicato in maniera non veridica il nominativo dell’allenatore sig. Giovanni Agliano che non era presente; C) in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date del 16.3.2026 e del 23.3.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

Giovanni SERAO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte, sottoscritto e consegnato all’arbitro la distinta di gara relativa all’incontro A.S.D. United San Lorenzo Castelforte – A.S.D. Gaeta del 18.11.2025, valevole per il girone B del campionato Allievi Under 16 Provinciali, nella quale è indicato in maniera non veridica il nominativo dell’allenatore sig. Giovanni Agliano che non era presente;

Marco ROSATO, all’epoca dei fatti calciatore minore tesserato per la società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte, in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date del 5.3.2026 e del 13.3.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

Manuel DE SANTIS, all’epoca dei fatti calciatore minore tesserato per la società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte, in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date del 5.3.2026 e del 13.3.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

Gioele CASALE, all’epoca dei fatti calciatore minore tesserato per la società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte, in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date del 5.3.2026 e del 13.3.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Vincenzo GAGLIARDI,

- Sig. Attilio DI NARDO,

- Sig. Giovanni SERAO,

- Sig. Marco ROSATO,

- Sig. Manuel DE SANTIS,

- Sig. Gioele CASALE,

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo GAGLIARDI,

- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Attilio DI NARDO,

- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giovanni SERAO,

- 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Marco ROSATO,

- 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Manuel DE SANTIS,

- 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Gioele CASALE,

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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