CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13 del 03/03/2026 – A.S.D. Sandro Abate Five Soccer/ FIGC/ A.S.D. Pirossigeno Cosenza

Decisione n. 13

 

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Angelo Maietta - Presidente Virgilio D’Antonio - Relatore Giuseppe Andreotta

Anna Cusimano

Enzo Paolini - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 90/2025, presentato, in data 27 dicembre 2025, dalla A.S.D. Sandro Abate Five Soccer, rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani,

nei confronti

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,

e

della A.S.D. Pirossigeno Cosenza, rappresentata e difesa dall’avv. Jennyfer Bevilacqua,

per l’annullamento/revoca

della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, l’11 novembre 2025 (Registro procedimenti n. 0061/CSA/2025-2026) e, quanto alle motivazioni, il 25 novembre 2025 (Decisione/0058/CSA-2025-2026), con la quale è stata irrogata, nei confronti della A.S.D. Sandro Abate Five Soccer ed in accoglimento del reclamo promosso dalla A.S.D. Pirossigeno Cosenza avverso la decisione del Giudice Sportivo c/o Divisione Calcio a Cinque LND-FIGC, di cui al C.U. n. 179 del 24 ottobre 2025, la sanzione della perdita della gara tra A.S.D. Sandro Abate e A.S.D. Pirossigeno Cosenza del 3 ottobre 2025, con il punteggio di 0- 6.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 10 febbraio 2026, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Sandro Abate Five Soccer - avv. Mattia Grassani; l’avv. Jennyfer Bevilacqua, per la resistente A.S.D. Pirossigeno Cosenza; l’avv. Noemi Tsuno, giusta delega all’uopo conferita dall’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Virgilio D’Antonio.

Ritenuto in fatto

1.         Con ricorso del 27 dicembre 2025, la A.S.D. Sandro Abate Five Soccer ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport per l’annullamento/revoca della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, l’11 novembre 2025 (Registro procedimenti n. 0061/CSA/2025-2026) e, quanto alle motivazioni, il 25 novembre 2025 (Decisione/0058/CSA-2025-2026), con la quale è stata irrogata, nei confronti della Sandro Abate, ed in accoglimento del reclamo promosso dalla A.S.D. Pirossigeno Cosenza avverso la decisione del Giudice Sportivo c/o Divisione Calcio a Cinque LND-FIGC, di cui al C.U. n. 179 del 24 ottobre 2025, la sanzione della perdita della gara tra A.S.D. Sandro Abate e A.S.D. Pirossigeno Cosenza del 3 ottobre 2025, con il punteggio di 0-6.

È necessario rilevare preliminarmente talune circostanze fattuali risultanti dagli atti e non oggetto di contestazione.

All’esito dell’ultima gara del Campionato di Serie A di Calcio a 5 della passata stagione, i calciatori [omissis] (all’ora tesserato con l’odierna ricorrente) e [omissis] (all’ora tesserato della Roma 1927 Futsal) venivano colpiti dalla sanzione della squalifica per una giornata (Giudice Sportivo c/o Divisione Calcio a Cinque - C.U. n. 1151 del 3 giugno 2025, s.s. 2024/2025).

Il 12 settembre 2025, veniva pubblicata, sul sito della Divisione C5, la Circolare n. 5 della stagione 2025/2026, contenente il riepilogo delle squalifiche.

Il successivo 17 settembre 2025, il Calciatore [omissis] veniva tesserato per la ricorrente Sandro Abate; a breve distanza di tempo, il 22 settembre 2025, la ricorrente svincolava, per risoluzione del contratto, il calciatore [omissis].

In data 23 settembre 2025, sia il calciatore [omissis] (ancora in forza alla ASD ricorrente) che il calciatore [omissis] (tesserato e successivamente svincolato) venivano tesserati per la ASD Victoria Solofra, società di Calcio a 5 militante in Serie C1.

Vale sottolineare che, in data 26 settembre 2025, iniziava il Campionato di Serie A Maschile di C5, che, vedendo la partecipazione di n. 15 squadre, risultava strutturato con un calendario che prevedeva a turno il riposo di una squadra, che, per la prima giornata, era la medesima ASD Sandro Abate.

Sempre il 26 settembre 2025, la ASD Victoria Solofra partecipava alla seconda giornata di Campionato di C5 Serie C1 (campionato iniziato in data 19 e 20 settembre), giocando contro la società Fortitudo Vesuviani, senza schierare né [omissis] né [omissis], così che formalmente scontavano entrambi il residuo di squalifica.

Sta di fatto che, entro il 30 settembre 2025, data di chiusura della finestra di tesseramento, ed in particolare il 28 settembre, i calciatori in parola venivano nuovamente tesserati per la A.S.D. Sandro Abate ed inseriti, in ossequio alla Circolare n. 2 della Divisione Calcio a 5, nell’elenco degli atleti utilizzabili in gare ufficiali della Serie A.

Il 3 ottobre 2025, si svolgeva la gara tra A.S.D. Pirossigeno Cosenza e la A.S.D. Sandro Abate Five Soccer, valevole per il Campionato di Serie A Maschile C5, a cui partecipavano sia [omissis] che [omissis]; la gara terminava con il risultato di 4 – 5 in favore dell’odierna ricorrente.

2.         La A.S.D. Pirossigeno Cosenza, odierna resistente, presentava reclamo al Giudice Sportivo LND - FIGC Divisione Calcio a 5, chiedendo di dichiarare la posizione irregolare dei predetti calciatori per non aver correttamente scontato la sanzione di cui si è detto, in considerazione della addotta violazione sia del principio di omogeneità che del principio di afflittività delle sanzioni, facendo appositamente tesserare i due calciatori per un’altra società, di tre serie inferiori, in cui avevano potuto immediatamente scontare la giornata di squalifica nella settimana antecedente a quella in cui la stessa società Sandro Abate avrebbe disputato la prima gara di campionato: gara prima della quale, tuttavia, la società aveva provveduto a ritesserarli entrambi.

Il Giudice di prime cure rigettava il reclamo, così argomentando: «Come è noto, l’art. 21, comma 6, C.G.S. stabilisce che “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. Al successivo comma 7 viene specificato che “...qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del Campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza...”. Il precedente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI (decisione n. 45/2024) richiamato dalla ricorrente è inconferente in quanto riguarda la vicenda di due calciatori che avevano cambiato momentaneamente “disciplina sportiva” passando da una compagine di Calcio a cinque ad una di Calcio a undici, salvo poi tornare nuovamente nel Calcio a cinque. Nel caso di specie tale passaggio non si è mai verificato. Infatti da accertamenti effettuati presso il Comitato Regionale Campania è emerso che i calciatori in questione sono stati tesserati in data antecedente l’incontro di che trattasi per la Società ASD Victoria Solofra, partecipante al campionato di calcio a cinque serie C1 regionale, ed una volta tesserati per questa nuova società non hanno preso parte all’incontro del 26/09/2025 tra ASD Victoria Solofra - Fortitudo Vesuviana valido come terza giornata del campionato Regionale Campania C1 della corrente stagione sportiva. Per tutto quanto sopra premesso i giocatori [omissis] e [omissis] risultano già aver scontato in data antecedente la squalifica richiamata in premessa dalla ricorrente ed hanno potuto prendere parte all’incontro in questione in posizione regolare».

3.         La Pirossigeno Cosenza proponeva reclamo alla Corte Sportiva di Appello, la quale, con la decisione quivi impugnata, lo accoglieva, irrogando la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6 a danno dell’odierna ricorrente.

Secondo i Giudici di secondo grado, infatti, «al fine di una corretta delibazione della controversia in esame, occorre prendere le mosse dall’istituto dell’abuso del diritto, così come  peraltro esaurientemente argomentato dal Collegio di Garanzia dello Sport nel parere n.7/2016, Prot.n.0037/16, a mente del quale, “la previsione di cui al Codice di Comportamento sportivo del 30 ottobre 2012 … in premessa, sotto la rubrica «Principi Fondamentali», stabilisce che i principi cui atleti, affiliati, associati, amministratori devono ispirare la loro condotta sono quelli «inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali…”. In particolare, l’obiettivo del Codice è indubbiamente quello di delineare una serie di regole di condotta, che devono ispirare “i tesserati… in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo” al fine di “garantire una più esplicita e palese valenza di quei principi di eguaglianza, non discriminazione, solidarietà che connotano l’essenza stessa dell’attività sportiva”. Come precisa il Collegio di Garanzia, “Sarebbe però impreciso ritenere che, nel caso dell’ordinamento sportivo, siffatti obblighi abbiano un rilievo meramente etico”, laddove invece “gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l’essenza stessa dell’ordinamento al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dell’attività sportiva…Quali clausole generali, siffatti doveri presentano all’opposto un contenuto la cui precettività non è messa in discussione dalla loro naturale storicità e relatività.” In tale contesto assume determinante rilevanza la corretta individuazione del quadro normativo di riferimento che, in ambito sportivo, è rappresentato “non solo dal Codice di Comportamento Coni, ma, in maniera più pregnante per la differenza logica e ontologica fra principi e clausole generali, dai principi contenuti nella Carta Olimpica che fissano le coordinate cui deve ispirarsi la condotta fra consociati, all’interno dell’universo sportivo”. Ne consegue che, da un punto di vista pratico, “il richiamo ai doveri di correttezza, lealtà e probità, - come vivificati dal contatto con i principi di cui si è discorso - assume il valore di manifestazione di una vera e propria tecnica di formazione giudiziale della regola, che opera non soltanto in funzione integrativa, ma anche valutativa della condotta tenuta…”. I limiti alla condotta, infatti, sono imposti “affinché del diritto sia fatto un uso

«ragionevole» proibendo il raggiungimento di finalità diverse da quelle cui esso è naturalisticamente rivolto”. Per la precisione “Gli indici da cui desumere un abuso del processo sono assai eterogenei fra loro e si risolvono (senza pretesa di esaustività): a) nella volontà di nuocere da parte del suo autore; b) nel difetto di un reale interesse in capo al medesimo; c) nella non meritevolezza di tutela di tale interesse o comunque nella necessità di operare un bilanciamento con quello della controparte, o delle controparti; d) nella scorrettezza delle modalità di esercizio del diritto; e) nell'uso di quest'ultimo per uno scopo diverso rispetto a quello per il quale esso è conferito e così via enumerando”. In secondo luogo, si ritiene essenziale richiamare la decisione n.45/2024 del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, in materia di principi di effettività delle sanzioni di squalifica dal campo in ambito FIGC e di omogeneità delle competizioni, secondo il cui enunciato: “Costituisce regola generale in materia di esecuzione delle sanzioni di squalifica dal campo, quella del principio di omogeneità, rinvenibile nell’art. 21, comma 2, CGS FIGC, a mente del quale: “Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7”. L’altro principio regolatore della materia è quello della perpetuatio sanzionatoria, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 21, comma 6, CGS FIGC, secondo cui il calciatore deve sempre scontare la sanzione, anche laddove siano intervenuti fatti che hanno modificato il suo status, come, ad esempio, il cambio di società o disciplina o categoria di appartenenza. La concorrenza di tali principi è stata risolta nel senso di ritenere il principio di afflittività sussidiario rispetto a quello di omogeneità, che deve sempre prevalere, se non quando sia oggettivamente o soggettivamente impossibile rispettarlo, atteso che i principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell’effettività, che impone che quest’ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato; non a caso, invero, il principio di “distinzione” costituisce una logica declinazione dei fondamentali canoni di “effettività”, “proporzionalità” e “ragionevolezza” delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l’illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito in relazione al quale la sanzione è comminata. In sintesi, una sanzione, affinché possa dirsi adeguata, deve conformarsi ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza, tenendo altresì conto del principio di buona fede nell’esecuzione della sanzione, quale dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuno, quale autonomo dovere giuridico, di preservare gli interessi altrui”. Ancora, rileva in questa sede la decisione n.21/2020 - Prot. n. 00256/20 del Collegio di Garanzia dello Sport, erroneamente non valorizzata dal Giudice Sportivo, la quale, seppure non perfettamente sovrapponibile al caso di specie (in quel caso i due calciatori avevano cambiato, momentaneamente, “disciplina sportiva” da una compagine di Calcio a cinque ad una compagine di Calcio a undici, per poi tornare, dopo pochi giorni, ad altra società di Calcio a cinque), enuncia concetti di ordine generale senz’altro applicabili anche all’odierna vicenda: “I principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell’effettività, che impone che quest’ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Il tentativo di aggirare la sanzione sportiva irrogata appare chiaro: se ciò fosse consentito, tutte le società con calciatori in posizione di residuo di squalifica potrebbero accordarsi con altra compagine del Calcio a undici, e viceversa, per eludere la norma”. Il che è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie, apparendo di evidenza addirittura solare che il tesseramento dei due Calciatori per la ASD Victoria Solofra (militante in serie C1 e pertanto ben tre categorie inferiori alla Serie A in cui hanno sempre militato), durato neanche 7 giorni, valutato alla luce del previo svincolo e tempestivo ri-tesseramento per la stessa ASD SANDRO ABATE (cioè giusto in tempo utile per la disputa della prima gara di campionato per la stessa società), configuri pacificamente un abuso del diritto da parte della medesima ASD SANDRO ABATE, per non aver avuto altro scopo che quello di evitare il pregiudizio derivante dal dover far scontare la squalifica dei due calciatori nella imminente gara del campionato di serie A. Infatti, ripercorrendo la cronologia degli eventi, risulta […] che la ASD SANDRO ABATE, con la complice partecipazione della ASD VICTORIA SOLOFRA e dei due calciatori, abbia utilizzato strumentalmente, aggirandole, le vigenti disposizioni in tema di tesseramento e di svincolo, non già perché non più interessata (la ASD SANDRO ABATE) ad avvalersi delle prestazioni sportive dei due calciatori (prestazioni alle quali, per converso, la ASD VICTORIA SOLOFRA non è stata in realtà mai interessata e delle quali difatti non si è mai avvalsa), bensì al solo fine di eludere la normativa in tema di esecuzione delle sanzioni, interponendo un tesseramento fittizio di soli pochi giorni con altra società compiacente, per di più di tre categorie inferiori, presso la quale i due atleti avrebbero formalmente potuto scontare la giornata di squalifica: così ottenendo un ingiusto beneficio, in questo caso ai danni di una società consorella, costituito dalla possibilità di schierare i due calciatori già nella (per lei) prima gara di Campionato di Serie A C5, disputata il 03.10.2025 con la ASD PIROSSIGENO COSENZA. E tutto ciò, come detto, in spregio delle formalità di risoluzione/tesseramento, apparentemente attuate nel rispetto della vigente normativa federale, ma chiaramente funzionali a conseguire l’indebito vantaggio innanzi evidenziato. L’abuso del diritto, nella fattispecie in delibazione, appare pertanto conclamato e si è risolto anche nella non corretta applicazione dell’art. 21, commi 2, 6 e 7 CGS e dei già richiamati principi di effettività, omogeneità, afflittività e continuità che lo governano. Difatti, l’art. 21 comma 2 CGS FIGC, in particolare, stabilisce il c.d. principio di omogeneità, statuendo che “II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.” Il successivo comma 6 prevede che “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. Il comma 7 prevede le ipotesi per le quali e possibile derogare al comma 2, dando così rilievo ed ottemperanza al c.d. principio di afflittività. Come ricorda il Collegio di Garanzia dello Sport con la citata decisione n.45/2024, “la concorrenza di tali principi è stata risolta nel senso di ritenere il principio di afflittività sussidiario rispetto a quello di omogeneità, che deve sempre prevalere, se non quando sia oggettivamente o soggettivamente impossibile rispettarlo, atteso che i principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell’effettività, che impone che quest’ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato”. Peraltro è rilevabile anche come il principio di “distinzione” costituisca una logica declinazione dei fondamentali canoni di “effettività”, “proporzionalità” e “ragionevolezza” delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l’illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito in relazione al quale la sanzione è stata comminata, tenendo altresì conto del principio di buona fede nell’esecuzione della sanzione, quale dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuno, quale autonomo dovere giuridico, di preservare gli interessi altrui (cfr. decisione n.45/2024 Collegio Garanzia Sport). Ebbene, è agevole rilevare come, nel caso di specie, la partecipazione di entrambi i calciatori alla (per loro) prima giornata del Campionato di serie A, sul presupposto dell’omessa partecipazione ad una precedente gara di campionato di serie C1 (Regionale), per di più per effetto di un tesseramento palesemente fittizio, è avvenuta in contemporanea violazione sia del principio di omogeneità, sia del principio di afflittività della sanzione e sinanche in violazione del generale principio di buona fede (oltre che di correttezza e probità), come confermato dalla predetta decisione n.45/2024 del Collegio di Garanzia dello Sport, secondo cui “[…] In sintesi, una sanzione, affinché possa dirsi adeguata, deve conformarsi ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza, tenendo altresì conto del principio di buona fede nell’esecuzione della sanzione, quale dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuno, quale autonomo  dovere  giuridico,  di preservare gli interessi altrui”. In questo caso, la ASD SANDRO ABATE non solo è venuta meno ai canoni di correttezza e buona fede nell’esecuzione delle sanzioni, ma ha addirittura posto in essere una condotta dolosamente preordinata a rendere la sanzione né omogenea, né afflittiva. Conclusivamente, si è in presenza di una classica situazione di abuso del diritto, sintetizzata dal Collegio di Garanzia dello Sport (già richiamato Parere n. 7/2016) come “uso eccessivo di un potere che pure si possiede, al solo fine di arrecare danno a terzi, ovvero per ricavarne, in qualche modo, un indebito vantaggio”. L’abuso del diritto, infatti, risulta valorizzato proprio dalla “peculiarità dell’ordinamento sportivo (il quale) fa sì, infatti, che i principi etici, si trasformino in altrettanti principi giuridici dell’ordinamento sportivo…poiché…La normativa di correttezza – proprio in considerazione della peculiarità del sistema – non può che riposare su principi di solidarietà e affidamento reciproco, la cui violazione determina sanzioni giuridiche”. Proprio il richiamo ai principi di lealtà e correttezza, inoltre “deve considerarsi manifestazione della necessità per l’ordinamento (a maggior ragione quello sportivo) di limitare condotte che, pur formalisticamente espressione di posizioni riconosciute dall’ordinamento, in realtà sono tenute per far valere pretese contrarie ai fini propri dell’ordinamento di riferimento”. In definitiva “La connessione fra erosione del diritto soggettivo e abuso del diritto è, in tal senso, del tutto evidente… in quanto …l’esercizio di un diritto è abusivo se il titolare ha intenzionalmente recato un danno ad una controparte, facendosi schermo dell’apparenza di legittimità della propria condotta, come offertagli dalla titolarità di un diritto soggettivo”. Per l’effetto, deve ritenersi acclarato che i calciatori [omissis] e [omissis] hanno preso parte alla gara del 3.10.2025 in posizione irregolare, non avendo titolo a parteciparvi in quanto ancora soggetti alla squalifica loro irrogata con il C.U. n. 1151 Stag. Sport. 2024/2025, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S., deve essere comminata alla A.S.D. SANDRO ABATE, che deliberatamente li ha utilizzati, la punizione sportiva della perdita della gara medesima con il punteggio di 0-6. Questa Corte ritiene altresì doveroso trasmettere gli atti alla Procura Federale (già interessata con esposto della odierna reclamante) per quanto di eventuale competenza in relazione alla posizione delle società A.S.D. Sandro Abate Five Soccer e A.S.D. Victoria Solofra, nonché dei calciatori [omissis] e [omissis], tutti compartecipi di una attività palesemente finalizzata all’elusione della normativa federale, peraltro condotta con modalità piuttosto grossolane, al fine di conseguire un ingiusto vantaggio sportivo in pregiudizio di altre società consorelle. Il motivo di impugnazione circa l’omessa motivazione in relazione alla circolare n. 2 della Divisione c5 – stagione 2025/2026 - in tema di obblighi di comunicazione del c.d. roaster, risulta assorbito dall’accoglimento della richiesta formulata in via principale».

4.         Ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia la Sandro Abate Five Soccer, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo di diritto (“Violazione dell’art. 21 commi 2, 4, 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC – Violazione degli art. 65, comma 1, lett. d), art. 10, comma 6, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. – Violazione del diritto di difesa dell’A.S.D. Sandro Abate”), con cui si deduce, in sintesi, quanto segue.

La ricostruzione della CSA si baserebbe non già sull’applicazione delle norme del Codice di Giustizia Sportiva in materia di esecuzione delle sanzioni disciplinari, in forza delle quali la squalifica sarebbe stata indubbiamente scontata nella gara del 26 settembre 2025 nel Campionato di Serie C di Calcio a 5, bensì sull’accertamento di una asserita condotta elusiva della ricorrente sulla base di mere presunzioni, prive di qualsivoglia riscontro probatorio, in violazione, altresì, di qualsivoglia prerogativa difensiva del Sandro Abate. I Giudici di secondo grado, infatti, investiti di reclamo avverso la regolarità della gara, dovevano limitarsi a decidere se, in occasione dell’incontro, i calciatori avessero o meno scontato la squalifica comminata a loro carico in conformità alle norme federali vigenti, facendo concreta applicazione di queste ultime e valutando gli atti ufficiali di gara e federali.

Il tesseramento dei calciatori per il Victoria Solofra, peraltro, non è stato annullato o invalidato da nessun organo, per cui rappresenta un dato di fatto che i calciatori, il 26 settembre 2025, erano vincolati al predetto club e non sono scesi in campo in occasione della gara ufficiale disputata dalla società di appartenenza, così scontando il turno di squalifica sugli stessi incombente. Parimenti, i calciatori erano, al 3 ottobre 2025, pacificamente tesserati per il Sandro Abate, giusta approvazione della Divisione Calcio a Cinque, e, pertanto, avevano titolo per partecipare alla gara de qua.

La decisione impugnata, secondo la prospettazione della ricorrente, si risolverebbe non già in una statuizione sulla regolarità della posizione di un calciatore, bensì in una pronuncia del Tribunale Federale Nazionale, assunto all’esito di una indagine e di un deferimento, giacché si disquisisce di condotte elusive, simulazioni, complicità, che nulla hanno a che vedere con l’accertamento sulla regolarità o meno della posizione di un calciatore (e che, presupponendo accertamenti che vanno oltre le risultanze dei documenti ufficiali, implica lo svolgimento di attività istruttoria mai effettuata, con il riconoscimento dei fondamentali diritti del procedimento sportivo, quali il diritto alla difesa, al contraddittorio, etc. etc.). In questo senso, al contrario, il Giudice Sportivo, in prime cure, aveva correttamente inquadrato la fattispecie concreta posta al suo vaglio nel reticolato di norme sostanziali - l’art. 21, commi 2, 4, 6 e 7 - e procedimentali - gli artt. 65, comma 1, lett. d), e 10, comma 6, lett. a) - sulla base delle quali ha assunto una decisione corretta sia nel merito sia in rito; qualunque altra valutazione, compresa quella della Corte Sportiva d’Appello, avrebbe dovuto essere affidata alla Procura Federale, anche in ossequio alla previsione di cui all’art. 50 CGS FIGC, il quale conferisce agli organi giudicanti in sede sportiva la facoltà di trasmettere gli atti all’organo inquirente.

5.         Si sono costituite in giudizio la A.S.D. Pirossigeno Cosenza, che ha concluso per l’inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso e la FIGC, che ha chiesto al Collegio di respingere il gravame. Il contradditorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito delle memorie ex art. 60, c. 4, CGS CONI da parte del Sandro Abate e del Pirossigeno Cosenza, in cui quest’ultima ha sollevato l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata notifica del medesimo alla Divisione Calcio a 5.

All’udienza del 10 febbraio 2026, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. La Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

I. Deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione preliminare spiegata dalla resistente con la memoria ex art. 60, c. 4, CGS CONI. La circostanza che in questo giudizio non sia stata evocata, mediante notifica del ricorso, la Divisione Calcio a 5 non può, invero, comportare l’inammissibilità del medesimo; valga sul punto ricordare che l’art 59 CGS CONI prescrive che copia del ricorso debba essere “trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente”; e che, in ogni caso, il medesimo, unitamente al provvedimento di fissazione dell’udienza, è “trasmesso, a cura della Segreteria del Collegio … alla Federazione interessata, che ha facoltà di intervenire o comunque di depositare memoria”.

In tal guisa è stato osservato che “Nei giudizi dinanzi al Collegio di Garanzia non può dubitarsi della posizione di controinteressato rivestita dalla Federazione, in quanto depositaria dell’interesse alla stabilità delle decisioni assunte dagli organi giudiziali endofederali; ne consegue che, ai fini della procedibilità/ammissibilità del ricorso, la Federazione è da ritenersi “parte intimata”. Pertanto, l’omessa chiamata in giudizio dell’ente determina una violazione del principio del contraddittorio che, in ragione della rilevanza costituzionale sancita dall’art. 111 Cost., non consente deroga e impone il coinvolgimento processuale ai fini della regolare costituzione di tutte le parti interessate all’esito del giudizio, ove per controinteressato deve intendersi la parte necessaria alla quale il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere notificato, ai sensi dell’art. 27, primo comma, c.p.a., in quanto indicato nel provvedimento o agevolmente individuabile, oltreché titolare di un interesse qualificato al mantenimento dell’utilità da questo riconosciuta e, dunque, suscettibile di subire un pregiudizio nel caso di annullamento o comunque portatore di un interesse giuridico qualificato alla conservazione dell’atto” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 42/2021, nonché precedentemente, Sez. I, decisioni n. 26/2015, n. 76/2018 e n. 39/2018).

Ne deriva che, nei procedimenti del genus di cui si discute, contraddittore necessario è la FIGC, in quanto depositaria dell’interesse alla stabilità delle decisioni assunte dagli organi giudiziali endofederali, a maggior ragione quando si tratta di statuizioni direttamente incidenti sul risultato sportivo, ovvero inerenti al rispetto delle regole di condotta di società ed atleti; contradditori meramente eventuali, invece, risultano essere le Divisioni (in questo caso quella del Calcio a 5) o i Comitati Regionali o le Leghe, le quali ben possono far pervenire, nel rispetto dei termini procedimentali del CGS CONI, le proprie costituzioni in giudizio onde sostenere, anche eventualmente in maniera non adesiva alla Federazione, le proprie conclusioni.

II.        Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto, con la conseguente conferma della riportata statuizione del Giudice di prime cure e ciò in quanto la questione di diritto relativa all’applicazione corretta dell’art. 21 del CGS FIGC conduce a conclusioni opposte rispetto a quelle a cui è pervenuta la Corte Sportiva di Appello; questo, infatti, rubricato “Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici”, per quanto di interesse, così dispone: “2. II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. [...]

6.         Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.

7.         Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6 […]”.

Da un punto di vista generale, l’art. 21 CGS FIGC è improntato a tre principi fondamentali.

Il primo, è quello di afflittività o effettività della sanzione; secondo principio è quello della c.d. omogeneità, rinvenibile nel comma 2; per ultimo, altro principio regolatore della materia è quello della c.d. perpetuatio sanzionatoria, rinvenibile nella disposizione di cui al comma 6, secondo cui il calciatore deve sempre scontare la sanzione, anche laddove siano intervenuti fatti che hanno modificato il suo status (i.e. cambio società o disciplina o categoria di appartenenza).

La giurisprudenza di questo Collegio (decisioni nn. 35/2017, 20/2020, 21/2020 e 11/2023) ha, in più occasioni, affermato come costituisca regola generale in materia di esecuzione delle sanzioni di squalifica dal campo quella del principio di omogeneità. La concorrenza dei principi di omogeneità e di perpetuatio sanzionatoria è stata risolta nel senso di ritenere il principio di afflittività sussidiario rispetto a quello di omogeneità, che deve sempre prevalere, se non quando sia oggettivamente o soggettivamente impossibile rispettarlo, tant’è che questa stessa Sezione ha non di meno affermato che “i principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell’effettività, che impone che quest’ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato” (decisione n. 20/2020; si veda a tal proposito già la risalente decisione n. 14/2012 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva: «Per contro la normativa federale […] contiene una previsione derogatoria discendente dalla differente situazione derivante non solo dalla impossibilità per il giocatore di scontare la squalifica nella stessa stagione sportiva in cui aveva commesso l’infrazione (essendo terminati quella serie di gare e il campionato), ma anche essenzialmente dal cambiamento di società sportiva di appartenenza. Di qui la giustificazione della differente modalità […] per scontare la squalifica. […] la disposizione derogatoria è tutt’altro che irragionevole o priva di giustificazione, o di coerenza con il sistema dell’ordinamento sportivo, giacché corrisponde alle sovra richiamate esigenze di speditezza e di eliminazione di incertezza e possibilità di facili elusioni della portata afflittiva nella concreta attuazione della squalifica: inconvenienti che si possono verificare quando sopravvenga un cambiamento di squadra e di società sportiva da parte del giocatore»).

III.       Osserva questo Collegio, relativamente alla fattispecie per cui è causa, che la Corte Sportiva di Appello, nella propria motivazione, abbia tuttavia valorizzato degli aspetti legati alla condotta della ricorrente, ricondotti nella categoria di matrice giurisprudenziale dell’abuso del diritto, che tuttavia non possono trovare ingresso nelle ipotesi di applicazione del citato art. 21 CGS FIGC. Invero, nei procedimenti del genus per cui è causa, l’opera dell’interprete è volta ad un'unica, ed irrimediabile, indagine: verificare se, in occasione di un incontro, il calciatore (o più d’uno) abbia o meno scontato la squalifica precedentemente irrogata a suo carico in conformità alle norme federali vigenti, facendo concreta applicazione di queste ultime e valutando gli atti ufficiali di gara e federali. Ciò è facilmente evincibile dalla circostanza per cui la cosiddetta “sconfitta a tavolino”, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, “…è inflitta alla società che … fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”.

Nel caso che ci occupa, diversamente dalle numerosissime fattispecie esaminate anche da questo Collegio ove, nessuna esclusa, si è indagato sul dato, pur formalistico, della regolarità della posizione del giocatore, la Corte Sportiva ha tuttavia esorbitato tale accertamento, che deve essere basato, lo si ripete, sull’applicazione rigorosa dell’art. 21 e sui principi da esso estrapolabili, introducendo un’analisi sulla ipotizzata fittizietà dei trasferimenti occorsi tra la Sandro Abate ed il Victoria Solofra, e dunque dei tesseramenti dei calciatori in parola, onde dedurne che gli stessi hanno preso parte alla gara del 3 ottobre 2025 in posizione irregolare, non avendo titolo a parteciparvi in quanto ancora soggetti alla squalifica loro irrogata nella scorsa stagione. Secondo la CSA,  infatti, le due compagini hanno “utilizzato  strumentalmente, aggirandole,  le vigenti disposizioni in tema di tesseramento e di svincolo, non già perché non più interessata (la ASD SANDRO ABATE) ad avvalersi delle prestazioni sportive dei due calciatori (prestazioni alle quali, per converso, la ASD VICTORIA SOLOFRA non è stata in realtà mai interessata e delle quali difatti non si è mai avvalsa), bensì al solo fine di eludere la normativa in tema di esecuzione delle sanzioni, interponendo un tesseramento fittizio di soli pochi giorni con altra società compiacente, per di più di tre categorie inferiori, presso la quale i due atleti avrebbero formalmente potuto scontare la giornata di squalifica”.

Ebbene, un incedere di tal fatta, che pone quale base concettuale l’accertamento dell’abuso del diritto onde evincere condotte elusive, simulazioni e complicità, delle due società, si pone in contrasto con la evidenziata necessità, nei casi di applicazione dell’art. 21 cit., di indagare sull’accertamento della regolarità o meno della posizione di un calciatore in occasione di una gara, secondo i parametri distribuiti dalla norma stessa.

La conclusione cui giunge la Corte Sportiva, dunque, non appare corretta sia dal punto di vista metodologico (perché, anziché analizzare i documenti ufficiali, ha svolto un’indagine in ordine all’elemento soggettivo della ricorrente, esorbitante dalle proprie funzioni e facendo un processo alle intenzioni) sia dal punto di vista normativo, violando l’art. 21 CGS in combinato disposto con l’art. 10, comma 6, cit., atteso che la sanzione della perdita della gara può essere irrogata soltanto in fattispecie tipizzate - atleti squalificati o privi di titolo - non compresenti nel caso in esame.  Che  l’accertamento  della  posizione  regolare  o  meno  di  un  calciatore  si  debba  basare  su circostanze  oggettive  e  formali,  che  sfuggono  a  valutazioni  discrezionali  circa  l’elemento soggettivo di tesserati o la natura simulata o meno di un tesseramento, è facilmente evincibile se si considera tanto le competenze dei cc.dd. Giudici Sportivi, diverse da quelle dei Giudici cc.dd. Federali, gli unici in grado di valutare, a seguito di deferimento o comunque di indagine della Procura Federale, condotte elusive dei principi di lealtà, probità e correttezza; quanto la necessità, nei casi in cui ciò risulti necessario come nel caso di specie, che venga compiuto un accertamento pregiudiziale sull’invalidità del tesseramento per irrogare la sanzione, tipicamente sportiva, della perdita della gara a tavolino. È, infatti, stato osservato che la sanzione della perdita della gara è l’effetto di una fattispecie complessa, che consta, oltre agli elementi comuni della responsabilità disciplinare,  anche  dell’esplicito  elemento  dell’attribuzione  di  responsabilità  ad  uno  dei contendenti dei fatti o delle situazioni collegate che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara; di tal ché, la controversia in ordine alla validità del trasferimento di un calciatore può acquistare  diretta  rilevanza  quale  causa  pregiudiziale  rispetto  al  diverso  giudizio  in  cui direttamente si faccia questione della responsabilità conseguente al fatto costituito dall’invalidità del trasferimento. Tuttavia, non è possibile applicare la sanzione della perdita della gara se all’invalidità del tesseramento non è accompagnato l’accertamento di una responsabilità diretta

del fatto-trasferimento e come tale idoneo a dare consistenza obiettiva sotto il profilo causale alla prima sanzione (così Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 37/2022).

Nel caso di specie, non solo “manca” un accertamento sull’invalidità del tesseramento dei calciatori per cui è causa, da cui far derivare la perdita della gara, ma è carente, altresì, l’accertamento, a monte, delle condotte abusive delle due società nelle operazioni di trasferimento descritte, che, comunque, potrebbero comportare, se accertate dai giudici federali, una diversa sanzione, di tipo disciplinare, per violazione di altre norme previste dal Codice di Giustizia e non anche per violazione dell’art. 21, che, lo si sottolinea, non contempla ipotesi di abuso del diritto nell’esecuzione delle sanzioni di squalifica dal campo.

Diversamente ragionando, e dunque aprendo alla valorizzazione di elementi altri rispetto a quelli contemplati dalla norma di cui si disquisisce, si finirebbe per dotare gli organi di giustizia sportiva di una funzione di “costruzione di una fattispecie”, cioè di un’azione di governo dell’organizzazione sportiva, anziché di “giustizia sulla fattispecie”, propria invece del comparto giustiziale dello sport (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. Unite, decisione n. 27/2020).

Alla luce di tali considerazioni, questo Collegio non può far altro che annullare in toto la decisione impugnata, con la conseguente riviviscenza delle statuizioni del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, il quale, facendo applicazione della lettera dell’art. 21 CGS FIGC, ha ritenuto regolare la posizione dei calciatori per cui è causa, dando rilevanza agli accertamenti effettuati presso il Comitato Regionale Campania, da cui emergeva che i calciatori erano stati tesserati in data antecedente l’incontro di che trattasi per la A.S.D. Victoria Solofra, partecipante al Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 Regionale, ed una volta tesserati per questa nuova società non hanno preso parte all’incontro del 26 settembre 2025 tra A.S.D. Victoria Solofra - Fortitudo Vesuviana, valido come terza giornata del Campionato Regionale Campania C1 della corrente stagione sportiva.

IV.       In ragione di quanto sopra, non essendo competenza della Corte di Appello né di Questo Collegio indagare condotte elusive della norma che per contro risulta formalmente rispettata, si segnala la presente fattispecie alla Procura Generale dello Sport per le valutazioni di sua esclusiva pertinenza.

La particolarità della ricostruzione giuridica della fattispecie, che, sebbene chiara nella formulazione onomastica e normativa, può ingenerare perplessità applicative o confusioni di competenza degli organi deputati a sindacare talune condotte, costituisce giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite, in ossequio all’insegnamento da ultimo affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (ex multis, Cass. Civ, sez. V, 28 aprile 2025, n. 11134).

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, conferma la decisione del Giudice Sportivo c/o Divisione Calcio a Cinque LND-FIGC, di cui al C.U. n. 179 del 24 ottobre 2025.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 febbraio 2026.

 Il Presidente                                                                                 Il Relatore

F.to Angelo Maietta                                                              F.to Virgilio D’Antonio

Depositato in Roma, in data 3 marzo 2026.

 Il Segretario

F.to Alvio La Face

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