CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 24 del 20/05/2026 – A.S.D Porcari Academy e sigg.ri [omissis] e [omissis], esercenti la potestà genitoriale sul minore [omissis] / Comitato Regionale Toscana

Decisione n. 24

 

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Angelo Maietta - Presidente Anna Cusimano - Relatrice Giuseppe Andreotta

Angelo Canale

Piero Floreani - Componenti ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 48/2025, presentato congiuntamente, in data 25 giugno 2025, dalla A.S.D Porcari Academy e dai sigg.ri [omissis] e [omissis], esercenti la potestà genitoriale sul minore [omissis], rappresentati e difesi dall’avv. Stefano Pellacani,

contro

il Comitato Regionale Toscana Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),

e

la Procura Generale dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI),

avverso

la decisione assunta dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 29 maggio 2025, che, nel rigettare il reclamo proposto dal sodalizio sportivo ricorrente, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 80 del 2 maggio 2025, con il quale è stata comminata la squalifica per 6 gare effettive all’atleta [omissis].

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti;

uditi, nell’udienza del 21 aprile 2026, il difensore della parte ricorrente – A.S.D. Porcari Academy e sigg.ri [omissis] e [omissis], esercenti la potestà genitoriale sul minore [omissis] - avv. Stefano Pellacani; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio, nello stesso giorno, la Relatrice, avv. Anna Cusimano.

Premesso in fatto

1.         La ASD Porcari Academy e i sigg.ri [omissis] e [omissis], nella qualità di genitori del minore [omissis], hanno adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione assunta dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC - LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 88 del 29 maggio 2025, che, nel rigettare il reclamo proposto dal sodalizio sportivo ricorrente, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 80 del 2 maggio 2025, con la quale è stata irrogata la squalifica per sei gare effettive al calciatore suddetto.

2.         La vicenda trae origine dalla gara disputata tra la Porcari Academy e la San Marco Avenza 1926 in data 27 aprile 2025, valida per il Campionato U15 Giovanissimi Regionali Toscana, Girone B, terminata con il risultato di 1 a 2; nel corso della gara l’atleta minore della società ricorrente assumeva un comportamento irriguardoso al ventiseiesimo minuto della seconda frazione della gara, bestemmiando e utilizzando, come riportato nel Referto di gara, “un linguaggio e (…) dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi”  in danno del Direttore di Gara.

3.         Con C.U. LND - Toscana n. 80 del 2 maggio 2025, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana, “In base alle risultanze degli atti ufficiali”, ha comminato nei confronti del [omissis] la “squalifica per sei giornate effettive”, atteso che lo stesso, come detto, “Bestemmiava ed offendeva il D.G.. Sanzione aggravata in quanto Capitano”.

4.         Avverso il provvedimento, la Porcari Academy e i sigg.ri [omissis] e [omissis], nella qualità di genitori del minore [omissis], hanno proposto reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale

(C.R. Toscana), negando la responsabilità del minore [omissis] in ordine ai fatti per cui è stato sanzionato, sostenendo che lo stesso non avesse mai bestemmiato e che l'espressione offensiva fosse riferita non al Direttore di Gara, ma a un avversario. Censurando, altresì, l’entità della sanzione comminata, avendo il Giudice Sportivo erroneamente applicato un’aggravante (quella di "capitano") non disciplinata dal Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

La CSAT, all’esito di ulteriore istruttoria, mediante richiesta di un supplemento di rapporto al Direttore di Gara, ha confermato la sanzione, così argomentando: “Gli assunti difensivi di parte reclamante sono infondati. In ordine alla responsabilità del [omissis] per i fatti per cui è stato sanzionato, il Collegio osserva che sia il rapporto di gara che il supplemento di rapporto arbitrale richiesto ed acquisito dalla Corte, unici mezzi di prova nel caso di specie utilizzabili a mente dell'art. 61 CGS, confermano, con chiarezza e precisione, l'aver il richiamato calciatore tenuto una condotta prima blasfema e poi offensiva nei confronti del direttore di gara. Le risultanze ufficiali non lasciano margine di dubbio sul fatto che l'espressione offensiva pronunciata dal calciatore avesse come obbiettivo l'arbitro e non un avversario, avendo tra l'altro il [omissis] richiamato l'attenzione del direttore di gara proprio per offenderlo. Per quanto riguarda la richiesta di riduzione della squalifica, il Collegio osserva che il G.S.T. ha correttamente applicato alla fattispecie in esame l'art. 36 CGS, comma 1, lett. a) (a mente del quale "Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara"), applicando al calciatore la squalifica prevista come minima, pari a quattro giornate, maggiorandola di una giornata per l'espressione blasfema a mente dell'art. 37, comma, 1, lett. a) C.G.S. e di un'ulteriore giornata per l'aggravante di capitano stante l'art. 73, comma 4, NOIF. Sanzione congrua”.

5.         Avverso la pronuncia della Corte Sportiva d’Appello Territoriale, la ASD Porcari Academy, e i sigg.ri [omissis] e [omissis], nella qualità di genitori del minore [omissis], hanno proposto ricorso innanzi a questo Collegio di Garanzia dello Sport, nei confronti del Comitato Regionale Toscana della FIGC e della Procura Generale dello Sport, affidando le proprie ragioni a quattro motivi di doglianza.

I.          “Erronea - o, a tutto voler concedere, insufficiente - motivazione sull’applicazione dell’art 73, comma 4, NOIF - FIGC - Punto decisivo della controversia”.

Secondo la prospettazione di Parte ricorrente, considerata la formulazione del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, successivo rispetto alle NOIF, tra le circostanze aggravanti, nel primo disciplinate dall’art. 14, non è ricompresa quella richiamata nella decisione oggetto del procedimento che, pertanto, deve ritenersi tacitamente abrogata.

Ne consegue che la sanzione della squalifica deve essere parzialmente annullata.

II.        “Erronea - o, a tutto voler concedere, insufficiente - motivazione – interpretazione e applicazione art. 73 comma 4, NOIF - Punto decisivo della controversia”.

Sostiene parte ricorrente che, anche qualora non si ritenesse che l’art 73, comma 4, NOIF non sia stato superato dall’entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva della Federcalcio, allo stesso tempo il suo perimetro applicativo resta circoscritto ai doveri del capitano di “coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra”. Il tutto anche in forza dell’art. 3, punto 12, Regolamento Giuoco Calcio. “Pertanto, in nessuna norma si prevede ad ogni modo una circostanza aggravante da applicare nei confronti dell’atleta capitano, solo ed unicamente in quanto tale per essere protagonista di una condotta irriguardosa, e per il sol fatto che ricopra tale ruolo”.

III.       “Omessa - o, a tutto voler concedere, insufficiente - motivazione sull’utilizzo del valore del termine addebitato all’atleta minore”.

Con il terzo motivo di doglianza, Parte ricorrente, lamentando l’erroneità della ricostruzione del Direttore di Gara, ha ritenuto sproporzionato il valore attribuito dalla Corte d’Appello all’espressione offensiva utilizzata dall’atleta.

IV.       “Omessa - o, a tutto voler concedere, insufficiente - motivazione circa un punto decisivo della controversia sulla natura e quantum della pena comminata”

Con il quarto e ultimo motivo di doglianza, Parte ricorrente ha censurato il trattamento sanzionatorio riservato all’atleta, rimettendo al Collegio di Garanzia la valutazione in ordine alla congruità della sanzione. Infine, con il medesimo motivo, la decisione è stata impugnata anche nella parte in cui, affliggendo la sanzione delle sei giornate di squalifica, la Corte di seconde cure non ha commutato “la sanzione a tempo indeterminato, oppure anche in ammenda, tramite un sacrificio economico che la società sarebbe comunque stata disposta a sostenere, o prevedendo altra sanzione con funzione più rieducativa anziché così oltremodo afflittiva”.

Parte ricorrente ha concluso chiedendo a questo Collegio di Garanzia di: “in via principale: - annullare la sentenza impugnata per violazione di norme di diritto nonché per omessa/insufficiente motivazione e per l’effetto annullare la decisione del(la) Corte sportiva di appello CR Toscana FIGC Lnd di cui alle premesse; in subordine: - annullare la sentenza impugnata per violazione di norme di diritto nonché per omessa/insufficiente motivazione e per l’effetto contenere le sanzioni da irrogare nella misura ritenuta di giustizia; in estremo subordine: - nella denegata e non creduta annullare la sentenza impugnata per violazione di norme di diritto nonché per omessa/insufficiente motivazione e, per l’effetto, rinviare la causa alla Corte Sportiva d’Appello CR Toscana FIGC Lnd, enunciando i principi ai quali il Giudice di rinvio dovrà attenersi; in ogni caso: - con vittoria di spese ed onorari aumentati di IVA e CPA relativamente al presente giudizio”.

Formulando, altresì, richieste istruttorie.

6.         Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, deducendo l’inammissibilità del ricorso, sia con riferimento alla richiesta di Parte ricorrente di rivalutazione dei fatti, come ricostruiti dalla Corte d’Appello sulla base del referto arbitrale, sia alla rideterminazione della sanzione di cui è causa. E, in ogni caso, rilevandone l’infondatezza e chiedendone il rigetto.

7.         Parte ricorrente ha depositato, nei termini, memoria ex art. 60, c. 4, CGS CONI.

8.         All’udienza del 21 aprile 2026, le Parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

La Procura Nazionale dello Sport, intervenuta in udienza, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e, comunque, per il rigetto.

Considerato in diritto

Occorre premettere che a questo Collegio di Garanzia dello Sport è precluso il potere di sindacare le doglianze che richiedono una rivisitazione dei fatti già sottoposti all’esame dei Giudici endofederali. Infatti, la disposizione di cui all’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI statuisce che “il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.

Nel momento in cui viene impugnato un provvedimento dell’Organo di Giustizia endofederale di secondo grado, il rimedio proposto dal legislatore sportivo si sostanzia nel ricorso al cosiddetto giudizio di legittimità – individuato dalla norma richiamata – nella cui sede è interdetta la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il giudizio di legittimità è, dunque, preordinato all’annullamento delle pronunce che risultano viziate da violazioni di norme giuridiche, ovvero da omissione o insufficienza della motivazione, ovvero alla risoluzione di questioni di giurisdizione o di competenza, ognuna di esse specificatamente censurata.

In ragione del perimetro tracciato, non possono essere denunciate come violazioni di diritto, o omesse o carenti motivazioni, tutte quelle situazioni che sono, invece, rivisitazioni di fatti o di considerazioni svolte dai Giudici a quo, a cui alcun addebito o censura può essere mossa laddove, tra diverse impostazioni della decisione, ne seguano una piuttosto che un’altra, sebbene tutte percorribili, solo perché sfavorevoli al ricorrente (Collegio di Garanzia, SS.UU., decisione n. 41/2021; e Collegio di Garanzia, SS.UU., decisione n. 71/2021).

Pertanto, non possono prendersi a scrutinio, tra quelle proposte, le doglianze che mirano a una rivalutazione di fatti ed elementi istruttori al solo fine di orientarli in una direzione diversa da quella sorretta dal convincimento del Giudice a quo.

Ciò premesso, nella fattispecie in esame non tutte le doglianze dei ricorrenti rientrano nel perimetro come sopra tracciato.

I.          Con il primo e il secondo motivo, suscettibili di trattazione congiunta, Parte ricorrente lamenta l’erronea applicazione, da parte dei Giudici territoriali, dell’art. 73, comma 4, NOIF, a detta della stessa abrogato dall’art. 14 CGS FIGC. Sostiene Parte ricorrente che, anche ritenendo l’art 73, comma 4, NOIF non abrogato dall’entrata in vigore del nuovo CGS FIGC, il suo ambito applicativo resterebbe circoscritto ai doveri del capitano di “coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra”. Il tutto anche in forza dell’art. 3, punto 12, Regolamento Giuoco Calcio. Pertanto, nessuna norma prevederebbe una circostanza aggravante da applicare nei confronti del capitano protagonista di una condotta irriguardosa, per il sol fatto che ricopra tale ruolo.

I motivi sono infondati.

Il Codice di Giustizia Sportiva è uno dei testi normativi della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e le norme nello stesso contenute contribuiscono, insieme a quelle contenute nei Regolamenti, nelle NOIF, nello Statuto, etc., a dettare la normativa endofederale. A nulla rileva la circostanza che il Codice sia successivo alle NOIF, atteso altresì che, secondo l'art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale – applicabile in virtù del richiamo che l’art. 2, comma 6, CGS CONI opera nei confronti delle norme generali del processo civile – una legge successiva abroga quella precedente solo se lo dichiara espressamente, se è incompatibile con la stessa o se regola l’intera materia. Nessuna di queste circostanze sussiste nella fattispecie in esame, prevista, piuttosto, da più disposizioni assolutamente compatibili tra loro.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ha, pertanto, correttamente interpretato e applicato l’art. 73, comma 4, NOIF, che, dopo aver previsto che “È dovere del Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra”, prosegue stabilendo che “Eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell'adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico”. Aggravante, quest’ultima, comunque prevista anche dall’art. 14 CGS FIGC, rubricato “Circostanze aggravanti”, che stabilisce che: “1. La sanzione disciplinare è aggravata se dai fatti accertati emerge a carico del responsabile una o più delle seguenti circostanze:

a) aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti

all’esercizio delle funzioni proprie del colpevole”.

È prevista, altresì, dal Regolamento del Giuoco del Calcio, pur richiamato da Parte ricorrente, al paragrafo n. 4 della sezione “Comportamento dei calciatori sul terreno di gioco”.

Le norme richiamate, piuttosto che antinomiche, si rivelano complementari. Il combinato disposto delle stesse, infatti, delinea compiutamente la fattispecie al vaglio di questo Collegio, specificando, il contenuto dell’art. 73 NOIF, il più ampio perimetro tracciato dall’art. 14, lett a), del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

Non è revocabile in dubbio che il legislatore federale abbia previsto l’aggravamento della sanzione nel caso in cui la condotta sia posta in essere da soggetto deputato, tra l’altro, a contribuire a reprimere siffatta condotta, quale è il “capitano”, per espressa previsione normativa.

II.        Con il terzo motivo di censura, Parte ricorrente lamenta “omessa o insufficiente motivazione sull’utilizzo del valore del termine addebitato all’atleta minore”,

Il motivo è infondato e inammissibile.

I ricorrenti, infatti, dopo aver ribadito l’erroneità della ricostruzione del Direttore di Gara, stigmatizzano il disvalore attribuito dai Giudicanti all’espressione offensiva utilizzata dall’atleta [omissis], ritenuta dai ricorrenti priva di valore dispregiativo, anche nell’ottica di un mutamento linguistico “nel sentire comune”.

Orbene, la giurisprudenza di questo Collegio – a cui ci si uniforma – è consolidata nel ritenere che, in difetto di prova idonea a confutare la ricostruzione dei fatti emergente dal referto arbitrale, rimane ferma la piena efficacia probatoria del Referto di gara, secondo quanto disposto dall’art. 61 CGS FIGC (ex multis, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 23/2021; Collegio di Garanzia, SS.UU., decisione n. 46/2017).

La doglianza è, in ogni caso, manifestamente inammissibile, risolvendosi nella sottoposizione allo scrutinio di questo Collegio di considerazioni afferenti al merito della vicenda in esame, piuttosto che nella segnalazione, come dichiarato, di difetti propri della motivazione del Giudice dell’appello. Come premesso in diritto, questo Collegio di Garanzia dello Sport non ha il potere di sindacare le doglianze che richiedono una rivisitazione dei fatti già sottoposti all’esame dei Giudici endofederali. Un riesame della questione nel merito violerebbe l’ordine dei gradi di giustizia e travalicherebbe i poteri decisori del Collegio, per come espressamente previsti dall’art. 54, comma 1, CGS CONI (ex multis, Collegio di Garanzia, SS.UU., decisione n. 93/2017).

III.       Con il quarto motivo, Parte ricorrente rimette alla valutazione di questo Collegio la congruità della sanzione irrogata, con riferimento alla gravità del comportamento contestato, nonché alla minore età e alla condotta complessiva dell’atleta [omissis], “tenuto conto della necessità di un’adeguata valutazione e ponderazione del quantum della sanzione, a fronte della preminenza della funzione educativa della pena, quando questa viene applicata nei confronti di un minorenne ancora in formazione e alla ricerca della propria identità, tenuto conto altresì dell’applicazione nei giudizi in sede endofederale di misure alternative alle pene previste nel codice di giustizia sportiva della Federcalcio, così come previsto anche da una recente previsione del codice di giustizia sportiva FIGC di cui all’137 nell’ambito di atleti minori”.

Anche il quarto motivo è infondato e inammissibile.

Parte ricorrente deduce l’eccessività della sanzione, sostenendo che “la vicenda in esame ha per protagonista un giovane atleta che, all’epoca dei fatti, aveva 14/15 anni di età. La valutazione sulla sanzione da irrogare non può allora prescindere dalla minore età del soggetto da giudicare, ove si considerino le peculiarità previste dal nostro ordinamento giuridico in tema di protezione dei minorenni”, concludendo che, “Alla luce di tali premesse di ordine costituzionale, il trattamento sanzionatorio riservato all’atleta dell’attuale ricorrente nella decisione ora impugnata deve essere oggetto di disamina al punto anche di ipotizzare di rinnovare il giudizio di responsabilità”. Il motivo di ricorso è manifestamente inammissibile. La censura, infatti, si risolve in una contestazione della misura della sanzione, la cui concreta determinazione è rimessa alla valutazione del Giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove si collochi nell’ambito stabilito dalla norma sanzionatoria e sia assistita da una congrua motivazione (Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione

n. 13/2017). Come è già stato affermato, il Collegio di Garanzia può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa sia stata irrogata “in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza” (Collegio di Garanzia, SS.UU., 10 agosto 2015, n. 35; Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione n. 42/2025); e, nel caso di specie, non si ravvisa alcuno dei detti presupposti. La sanzione stabilita dalla Corte territoriale (la minima edittale prevista), infatti, appare in sintonia con i fatti posti a presupposto delle valutazioni del Giudice, e adeguata alla gravità dei comportamenti ascritti al calciatore [omissis].

Né appare condivisibile la tesi di Parte ricorrente che fa leva sulla minore età dell’atleta, poiché, anzi, risulta particolarmente censurabile che un atleta in giovane età possa tenere condotte blasfeme e violente sul piano verbale nei confronti dell’Arbitro. Dinanzi a comportamenti di tal genere una attenuazione della sanzione, in ragione della giovane età dell’aggressore, risulterebbe del tutto ingiustificata e, anzi, sarebbe contraria allo spirito di una corretta educazione sportiva (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 102/2021; Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., decisione n. 46/2017).

Infine, sempre con il medesimo quarto motivo, “la decisione viene impugnata nella parte in cui, affliggendo la sanzione delle sei giornate di squalifica,  la Corte avrebbe  comunque potuto commutare la sanzione a tempo indeterminato, oppure anche in ammenda, tramite un sacrificio economico che la società sarebbe comunque stata disposta a sostenere, o prevedendo altra sanzione con funzione più rieducativa anziché così oltremodo afflittiva (…)”.

Anche sotto quest’ultimo profilo il motivo di ricorso è manifestamente inammissibile.

Esula, infatti, dalla competenza del Collegio di Garanzia la valutazione delle circostanze attenuanti per la quantificazione della sanzione disciplinare da irrogare, ovvero la commutazione della sanzione in altra e/o in ammenda. Tale valutazione implica, infatti, un giudizio di merito insindacabile dinanzi al Collegio di Garanzia (Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione n. 64/2025; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 26/2024).

IV.       Alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato infondato con riferimento ai motivi primo e secondo, inammissibile con riferimento ai restanti motivi.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle Parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 aprile 2026.

Il Presidente                                                              Il Relatore

F.to Angelo Maietta                                      F.to Anna Cusimano

Depositato in Roma, in data 20 maggio 2026.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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