CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 9 del 19/02/2026 – Real Putignano Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata/ FIGC/ Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Carovigno 1949
Decisione n. 9
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente Angelo Canale - Relatore Marcello de Luca Tamajo Angelo Maietta
Giuseppe Musacchio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 79/2025, presentato, in data 28 novembre 2025, dalla Real Putignano Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata (già A.S.D. Real Putignano), rappresentata e difesa dagli avv.ti Valentina Porzia e Vincenzo Sportelli,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,
e
la Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Carovigno 1949, rappresentata e difesa dall’avv. Giulio Destratis,
avverso
la decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia FIGC-LND, depositata in data 30 ottobre 2025 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 30 ottobre 2025, con la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, di cui al Comunicato Ufficiale n. 76 del 7 ottobre 2025 (che, in ordine alla gara
A.S.D. Città di Carovigno 1949 - A.S.D. Real Putignano del 14 settembre 2025, ha respinto il ricorso proposto dalla A.S.D. Città di Carovigno 1949 e confermato il risultato di 2 a 1 in favore della società ASD Real Putignano), è stata comminata, a carico della società A.S.D. Real Putignano, la sanzione della perdita della suddetta gara con il risultato di 0-3 in favore della società
A.S.D. Città di Carovigno 1949.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 21 gennaio 2026, il difensore della parte ricorrente - Real Putignano SSD a r.l. (già A.S.D. Real Putignano) - avv. Valentina Porzia; l’avv. Giulio Destratis, per la resistente ASD Città di Carovigno 1949; l’avv. Noemi Tsuno, giusta delega all’uopo conferita dall’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, prof. avv. Antonino Ilacqua, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Angelo Canale.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso del 28 novembre 2025, la Real Putignano Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata (d’ora innanzi anche solo il Real Putignano) ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport per ottenere l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia FIGC-LND, depositata in data 30 ottobre 2025 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 30 ottobre 2025, con la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, di cui al Comunicato Ufficiale
n. 76 del 7 ottobre 2025, è stata comminata, a carico del Real Putignano, la sanzione della perdita della gara a tavolino contro la A.S.D. Città di Carovigno 1949 del 14 settembre 2025.
È d’uopo osservare che, all’esito della menzionata gara del campionato di Promozione C.R. Puglia, girone B, terminata con il risultato di 1-2 in favore dell’odierna ricorrente, la Città di Carovigno promuoveva reclamo avverso la sua regolarità per asserita posizione irregolare del calciatore [omissis]. Vale, altresì, precisare che il suddetto calciatore nella stagione scorsa, con Comunicato Ufficiale del C.R. Puglia n. 251 del 3 aprile 2025, era stato squalificato per due gare effettive quando militava, sempre nelle fila del Real Putignano, nel Campionato Juniores Under 19 Regionali C11 Campania. La prima delle due giornate di squalifica veniva scontata dal [omissis] allorquando lo stesso non prendeva parte alla gara del successivo 25 aprile 2025, ultima partita giocata dalla Real Putignano in tale Campionato Juniores Under 19. Residuava, pertanto, una giornata di squalifica in capo al medesimo calciatore, il quale nella corrente stagione sportiva milita, come “fuori quota”, nella prima squadra della stessa Real Putignano, iscritta al Campionato di Promozione Puglia, Girone B.
1.1. All’esito della suddetta impugnazione, il Giudice Sportivo di prime curae la respingeva, confermando il risultato conseguito sul campo, così, in sintesi argomentando: «stando agli accertamenti compiuti presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R. PUGLIA, è emerso che il citato calciatore è stato tesserato per l'ASD REAL PUTIGNANO anche per la stagione sportiva 2025/2026. Per altro verso, il sig. [omissis], è ancora in età per partecipare come "fuori quota" al campionato juniores, giusta C.U.n.ro 1 pubblicato dal C.R. PUGLIA il 1.7.25. Dal C.U. n.ro 53 pubblicato dal C.R. PUGLIA il 15.9.25 si evince che l'ASD REAL PUTIGNANO risulta tra le società iscritte al campionato juniores per la corrente stagione sportiva. La ratio dell'art. 21 CGS va ricostruita nel concorso dei principi di omogeneità e di effettività, laddove il primo richiede che la squalifica sia scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato, mentre il secondo che la sanzione sia effettivamente scontata. (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 21/2020 e, da ultimo, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 99/2023). Secondo il consolidato orientamento della Giurisprudenza endofederale "la concorrenza di tali principi è stata risolta nel senso di ritenere il principio di afflittività sussidiario rispetto a quello di omogeneità che deve sempre prevalere, se non quando sia oggettivamente o soggettivamente impossibile rispettarlo. Tale insegnamento ha trovato applicazione anche nella più recente giurisprudenza endofederale: "in estrema sintesi, se il calciatore si trova ancora in età per la categoria nella quale, nella stagione precedente, è stato squalificato, nella stagione successiva è in quella stessa categoria (o in quella eventualmente equivalente) che dovrà scontare la sanzione per il residuo" (Corte Sportiva App., dec. n. 23 stag. sport. 2023/2024). Nei medesimi termini aveva già avuto modo di esprimersi la Corte Federale di Appello, a Sezioni Unite, con la dec. n. 105 stag. sport. 2022/2023: "Questa Corte ritiene, pertanto, che, in applicazione del principio dell'effettività (i.e. afflittività) della sanzione, la stessa, intanto può essere scontata nella stagione successiva nella stessa categoria, in quanto il calciatore rientri
anche nella nuova stagione nei limiti di età previsti per parteciparvi. Ove invece il tesserato, nella successiva stagione, non appartenga più a quella categoria per aver superato il limite di età, ai sensi del combinato disposto dei commi 2, 6 e 7 dell'art. 21 del C.G.S., deve scontare la sanzione in una gara ufficiale della prima squadra della nuova società". Si tratta, pertanto, di orientamento ormai consolidato, alla cui stregua il calciatore che, pur cambiando società, mantiene la categoria di appartenenza, deve scontare la squalifica nel relativo campionato di categoria, indipendentemente dal fatto che possa avere titolo per partecipare a campionati diversi, essendo stato correttamente osservato, seppure a proposito della non dissimile ipotesi del "fuori quota", che "in tal caso, è vero che il tesserato può astrattamente ritenersi abilitato a giocare "indifferentemente in più categorie", ma occorre evidenziare che altro è la categoria di appartenenza, che individua lo specifico campionato al quale l'atleta "deve" partecipare, altro sono i campionati ai quali un calciatore, per valutazioni dello staff tecnico del proprio sodalizio, "può anche" partecipare (campionato nazionale juniores, prima squadra, etc."(Corte Federale App., cit.)." (cfr. C.S.A. - Sezione III: DECISIONE N. 192/CSA del 9.4.24) È indubbio che il sig. [omissis], non avendo cambiato squadra ed essendo ancora in età per poter essere schierato tra i fuori quota della categoria Juniores, può scontare la residua giornata di squalifica nel campionato Juniores della corrente stagione sportiva. Per tali motivi il calciatore [omissis] nella gara in oggetto era in posizione regolare e da ciò consegue il rigetto del ricorso proposto dalla società ASD CITTA' DI CAROVIGNO 1949».
1.2. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, con la decisione quivi impugnata, si determinava in senso diametralmente opposto, irrogando, a carico della ricorrente, la sanzione della sconfitta per 0-3. Il giudice di seconde cure riteneva, in particolare, che, «Così come correttamente evidenziato dal Giudice Sportivo nelle premesse del provvedimento impugnato, la norma cui fare riferimento è l'art. 21 CGS e dalla lettura coerente dei commi 2, 6 e 7. […] Il principio della separazione delle competizioni costituisce una logica declinazione dei fondamentali canoni di “effettività”, “proporzionalità” e “ragionevolezza” delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l’illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito in relazione al quale la sanzione è comminata. Come si evince dalla lettura del settimo comma, i due principi trovano la loro applicazione in maniera gradata in quanto il secondo, quello relativo alla separazione delle competizioni, in alcune ipotesi, cede al principio dell’effettività della sanzione, e ciò accade quando il calciatore non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile. In questo modo si tutela la certezza della sanzione, in quanto la stessa, diversamente, resterebbe legata a una circostanza meramente teorica e
probabilistica, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato (cfr. Decisione n. 105 CFA, Sezioni Unite, 2022-2023). La questione in esame rileva, pertanto, al fine di determinare in quale gara del campionato della stagione successiva debba scontare la squalifica il giocatore che, originariamente in quota, nella stagione seguente non rientri più nei limiti di età previsti per la precedente categoria e sia abilitato a parteciparvi solo come “fuori quota”. In tal caso, è vero che il tesserato può astrattamente ritenersi abilitato a giocare “indifferentemente in più categorie”, ma occorre evidenziare che altro è la categoria di appartenenza, che individua lo specifico campionato al quale l’atleta “deve” partecipare, altro sono i campionati ai quali un calciatore, per valutazioni dello staff tecnico del proprio sodalizio, “può anche” partecipare (Campionato Nazionale Juniores, prima squadra, etc.). Nel caso in esame, la partecipazione del calciatore [omissis] al campionato Juniores U19 si pone come circostanza meramente eventuale in virtù della qualità di “fuori quota” rivestita dallo stesso. Il tesserato, infatti nato nel 2006, all’inizio della stagione sportiva in corso non rientrava più nei limiti di età utili per partecipare al Campionato Juniores U19, se non come “fuori quota”, così come chiaramente indicato nel C.U. n. 1 del 1/07/2025 con cui è stata indetta e organizzata la stagione sportiva 2024/2026:” Alle gare del Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° Gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è altresì consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori “fuori quota”, dei quali due nati dal 1° Gennaio 2006 in poi ed uno senza alcuna limitazione in relazione all’età massima.”. Nel citato comunicato ufficiale veniva, inoltre, ribadito che l’inosservanza delle predette disposizioni sarebbe stata punita con la sanzione della perdita della gara come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva. Occorre al riguardo precisare che con l’espressione “fuori quota” viene indicato un calciatore che, avendo superato il limite di età, non può partecipare ad un certo campionato, ma viene comunque ammesso a prendervi parte, in base alla normativa che regola l’organizzazione del torneo e che autorizza le società a schierare uno o più calciatori che hanno superato il detto limite di età. La giurisprudenza federale è pacifica nell’affermare che la deroga della L.N.D., che consente ad un calciatore non più in età di partecipare al campionato riservato alla categoria Juniores, non è attributiva di uno “status”, cioè dello status di calciatore “fuori quota”, con la conseguenza che il calciatore non può più considerarsi idoneo a pieno titolo per il campionato cui è autorizzato a partecipare. Questa Corte ritiene, pertanto, che, in applicazione del principio dell’effettività della sanzione, la stessa, intanto, può essere scontata nella stagione successiva nella medesima categoria, in quanto il calciatore rientri anche nella nuova stagione nei limiti di età previsti per parteciparvi. Ove, invece, il tesserato nella successiva stagione non appartenga più a quella categoria per aver superato il limite di età, ai sensi del comma 7 dell’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, deve scontare la sanzione in una gara ufficiale della prima squadra. Non può sottacersi, inoltre, come ben evidenziato da altra decisione della Corte Sportiva Nazionale (Sezioni Unite 30 ottobre 2018, in Comunicato Ufficiale n. 044/CSA), che “il principio di separazione (o di omogeneità) soltanto in alcune ipotesi cede al principio della effettività (o di afflittività) della sanzione, ossia quando il giocatore non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile. In questo modo si tutela la certezza della sanzione, in quanto la stessa, diversamente, resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato”. La categoria dei “fuori quota” costituisce, sulla base delle norme in vigore, una “eccezione”, e l’unica possibilità per garantire che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata è quella dell’ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata, anche per evitare che l’espiazione della sanzione da parte di un calciatore squalificato possa essere aggirata mediante escamotage posti in essere dalla società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, in quale categoria dover scontare la squalifica residua».
2. Ha, dunque, proposto ricorso al Collegio il Real Putignano, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto:
I. “Eccesso di potere per travisamento dei fatti - Insussistenza dei motivi in fatto della decisione – Illogicità’ e contraddittorietà della motivazione – Violazione di legge”.
Precisato che il calciatore in parola già dalla scorsa stagione sportiva era stato impiegato nella prima squadra, la ricorrente sottolinea la circostanza che, “seguito della squalifica di n. 2 giornate ricevuta in data 29/03/2025 … la A.S.D. REAL PUTIGNANO non convocava il calciatore in prima squadra per la gara del 06/04/2025 (quindi in data successiva all’irrogazione della sanzione disciplinare de qua) disputata allo Stadio Comunale “Torino 49” (in casa) tra A.S.D. REAL PUTIGNANO/A.S.D. SAVA CALCIO, Campionato di Promozione, Girone B, stagione 2024/2025, affinché, in caso di eliminazione nella finalissima Juniores del 25/04/2025 (come in effetti è avvenuto) potesse valere come espiazione della prima giornata di squalifica (la seconda veniva scontata durante la finalissima Juniores del 25/04/2025)”. Inoltre, la ricorrente evidenzia che il calciatore, avente ancora titolo di partecipare al Campionato Juniores, all’inizio della stagione sportiva corrente «non è stato impiegato dalla A.S.D. REAL PUTIGNANO nella gara ufficiale disputata in casa presso lo Stadio Comunale “Torino 49” tra A.S.D. REAL PUTIGNANO e A.C.D. VIRTUS LOCOTONDO 1948, ove, in applicazione del combinato disposto degli artt. 21 e 137 CGS, e, principalmente del principio di “omogeneità”, ha scontato (non lasciando più spazio a dubbi interpretativi), il presunto residuo della sanzione … (nella fase finale regionale del Campionato Juniores), pari ad n. 1 giornata, nella competizione e nella squadra in cui è maturata l'infrazione».
Essendo il calciatore “fuori quota”, e dunque avente titolo a partecipare in ambedue le categorie, ne conseguirebbe, in ossequio alla corretta lettura dell’art. 21 cit. e in applicazione del principio di “omogeneità”, la correttezza della decisione del Giudice Sportivo di prima istanza.
II. “Violazione ed erronea interpretazione dell’art. 21 CGS e della legge sportiva – Insussistenza dei motivi in diritto della decisione – Illogicità’ e contraddittorietà della motivazione”.
In ossequio alla giurisprudenza citata, è chiaro che non è possibile far operare contemporaneamente i due principi (afflittività ed omogeneità) e, senza dubbio, anche alla luce di recenti interventi del Collegio di Garanzia (dec. n.20/2020 e n. 11/2023), il principio che andrebbe, in tesi, preferito è quello di omogeneità delle competizioni. Secondo la prospettazione della ricorrente, invece, non sarebbe chiaro quale principio abbia voluto applicare l’organo d’appello. Se volesse, infatti, come dice, applicare il principio di omogeneità, avrebbe dovuto far valere che lo sconto della sanzione fosse fatto nel Campionato Juniores della stagione 2025/2026. Qualora, invece, come fa, avesse voluto applicare il principio della afflittività, avrebbe dovuto ritenere scontata la sanzione nella gara del 6 aprile 2025 (quando, cioè, il calciatore non veniva convocato in prima squadra e scontava la prima giornata di squalifica).
3. Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per l’inammissibilità del ricorso ed in ogni caso per la sua infondatezza; a medesime conclusioni è giunta la Città di Carovigno, ritualmente costituita in giudizio.
All’udienza del 21 gennaio 2025, le parti – appellante Real Putignano e appellata Città di Carovigno - hanno confermato oralmente le rispettive conclusioni scritte, mentre sia la FIGC che la Procura Generale dello Sport intervenuta hanno concluso per l’inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione del Giudice Federale d’Appello.
Considerato in diritto
I. Il ricorso è ammissibile, in quanto le doglianze non contestano né riguardano la ricostruzione del fatto, ma la questione di diritto relativa all’applicazione corretta dell’art. 21 del CGS FIGC: in punto di diritto il ricorso è, invece, infondato.
L’art. 21 del CGS FIGC è improntato a tre principi fondamentali.
Il primo, e si potrebbe dire che sia quello naturale, è quello per cui la sanzione inflitta deve essere scontata: si tratta del c.d. principio di afflittività o effettività della sanzione. Condotte che mirano ad eludere tale principio non possono essere consentite e se si concretizzano in artifici (o “escamotage”) potrebbero dar luogo ad ulteriori valutazioni sul piano disciplinare. Dunque, la sanzione va scontata.
Secondo principio è quello della c.d. omogeneità, rinvenibile nell’art. 21, comma 2, CGS FIGC, a mente del quale: “Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7”.
Per ultimo, altro principio regolatore della materia è quello della c.d. perpetuatio sanzionatoria, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 21, comma 6, CGS FIGC, secondo cui il calciatore deve sempre scontare la sanzione, anche laddove siano intervenuti fatti che hanno modificato il suo status (i.e. cambio società o disciplina o categoria di appartenenza).
La giurisprudenza di questo Collegio (decisioni nn. 35/2017, 20/2020, 21/2020 e 11/2023) ha, infatti, in più occasioni, affermato come costituisca regola generale in materia di esecuzione delle sanzioni di squalifica dal campo quella del principio di omogeneità rinvenibile nell’art. 21, comma 2, CGS FIGC, a mente del quale: “Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7”. L’altro principio regolatore della materia è quello della perpetuatio sanzionatoria citata. La concorrenza di tali principi è stata risolta nel senso di ritenere il principio di afflittività sussidiario rispetto a quello di omogeneità, che deve sempre prevalere, se non quando sia oggettivamente o soggettivamente impossibile rispettarlo, tant’è che questa stessa Sezione ha non di meno affermato che “i principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell’effettività, che impone che quest’ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato” (decisione n. 20/2020; si veda, a tal proposito, già la risalente decisione n. 14/2012 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva: “Per contro la normativa federale […] contiene una previsione derogatoria discendente dalla differente situazione derivante non solo dalla impossibilità per il giocatore di scontare la squalifica nella stessa stagione sportiva in cui aveva commesso l’infrazione (essendo terminati quella serie di gare e il campionato), ma anche essenzialmente dal cambiamento di società sportiva di appartenenza. Di qui la giustificazione della differente modalità […] per scontare la squalifica. […] la disposizione derogatoria è tutt’altro che irragionevole o priva di giustificazione, o di coerenza con il sistema dell’ordinamento sportivo, giacché corrisponde alle sovra richiamate esigenze di speditezza e di eliminazione di incertezza e possibilità di facili elusioni della portata afflittiva nella concreta attuazione della squalifica: inconvenienti che si possono verificare quando sopravvenga un cambiamento di squadra e di società sportiva da parte del giocatore”).
La sanzione della squalifica per una o più giornate non può, in omaggio al principio di separatezza delle competizioni e di quello speculare della necessaria inerenza della sanzione stessa alla competizione in cui ha avuto origine la condotta punibile, che essere espiata nelle gare disputate dalla squadra in cui il calciatore squalificato militava al momento dell’infrazione ed all’interno della competizione o del torneo in cui la condotta si è manifestata. Del resto, è anche la logica ad avvalorare questa interpretazione, che si rivela l’unica in grado di evitare l’elusione degli effetti concretamente penalizzanti della squalifica attraverso il comodo espediente – incoerente con l’inderogabile principio di lealtà sportiva – della sua espiazione in una competizione di rango minore o, comunque, di interesse o rilievo inferiore per il calciatore squalificato o per la squadra di sua appartenenza al momento dell’infrazione. Né l’interpretazione qui effettuata potrebbe essere messa in crisi dall’altra che ritenesse che l’ambito di espiazione della squalifica debba estraniarsi dal riferimento alla competizione o al torneo di realizzazione della condotta illecita e identificarsi piuttosto nell’ambito delle gare ufficiali della società di appartenenza del calciatore, individuandole a prescindere dal campionato o torneo e, quindi, in forma eterogenea e globale. Si tratta, infatti, di una costruzione non solo priva del necessario avallo testuale che legittimi l’ipostasi tra il termine “squadra” adoperato dalla norma ed il diverso termine “società”, che non può essere utilizzato in sede sportiva in senso patrimonial-imprenditoriale, ma del tutto contraddittoria rispetto alla fondamentale esigenza di continenza della sanzione al contesto agonistico della sua maturazione. Ed allora, alla locuzione gare ufficiali della squadra nella quale militava, di cui al comma 3 in esame, non può che attribuirsi il senso fatto palese dalle parole usate e, cioè, che il precetto si riferisca soltanto alle gare ufficiali disputate dalla squadra di appartenenza del calciatore nell’ambito della manifestazione in cui si svolse la condotta punita (così, decisioni nn. 99/2023 e 45/2024 di questa Sezione).
In sintesi, una sanzione, affinché possa dirsi adeguata, deve conformarsi ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza, tenendo, altresì, conto del principio di buona fede nell’esecuzione della sanzione, quale dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuno, quale autonomo dovere giuridico, di preservare gli interessi altrui («La Corte Costituzionale, con sentenza n. 28 del 2014, ha individuato nell’art. 24 della Costituzione, non solo il diritto al “giusto processo”, ma anche il diritto, tratto dal coordinamento degli artt. 2 e 3 Cost., a una tutela sostanziale effettiva, e la Suprema Corte, con sentenza n. 21255 del 2013, ha qualificato il principio di effettività come regola cardine dell’ordinamento costituzionale, volto ad assicurare il diritto a “un rimedio adeguato” in una logica di equilibrio e di coerenza. Ed anche la
giurisprudenza comunitaria ha chiarito che l’applicazione del principio di proporzionalità esige l’accertamento di una rigorosa proposizione fra l’uso dei mezzi utilizzati e gli obiettivi da realizzare, in modo da considerare sproporzionate e quindi illegittime le misure del tutto inadeguate, o manifestamente eccessive, rispetto allo scopo prefissato (Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza del 12 novembre 1996, causa C-84/94, Regno Unito c. Consiglio, in “Raccolta della giurisprudenza”, p. I-5755 e ss.)» così, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 25/2018).
II. Si è osservato, nella fattispecie, che il giocatore [omissis], militava per la ASD Real Putignano nella stagione sportiva 2024/2025 quale giocatore “originariamente in quota” nel Campionato Regionale Juniores Under 19. Nella successiva stagione sportiva 2025/2026, giocava nel campionato di Promozione, essendo tale giocatore in possesso dei relativi requisiti anagrafici per parteciparvi, e, nel campionato Juniores Under 19, quale giocatore “fuori quota”, essendo lo stesso nato dopo il 1° gennaio 2006. Ed infatti, come prescritto dal Comunicato Ufficiale LND n. 1, Stagione Sportiva 2025/2026, nel Campionato Regionale “Juniores Under 19” «è consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2006 in poi». In tale ultima posizione il [omissis] partecipava alla gara disputata il 14 settembre 2025 tra il Real Putignano S.S.D. e l’A.S.D. Città di Carovigno 1949.
Il Collegio ritiene che nella circostanza, attesa la peculiarità del caso, il giudice d’appello abbia fatto corretta applicazione dei principi suddetti e che la sentenza in punto di diritto sia congruamente motivata. Invero, la CSA ha correttamente affermato che «con l’espressione “fuori quota” viene indicato un calciatore che, avendo superato il limite di età, non può partecipare ad un certo campionato, ma viene comunque ammesso a prendervi parte, in base alla normativa che regola l’organizzazione del torneo e che autorizza le società a schierare uno o più calciatori che hanno superato il detto limite di età. La giurisprudenza federale è pacifica nell’affermare che la deroga della L.N.D., che consente ad un calciatore non più in età di partecipare al campionato riservato alla categoria Juniores, non è attributiva di uno “status”, cioè dello status di calciatore “fuori quota”, con la conseguenza che il calciatore non può più considerarsi idoneo a pieno titolo per il campionato cui è autorizzato a partecipare. Questa Corte ritiene, pertanto, che, in applicazione del principio dell’effettività della sanzione, la stessa, intanto, può essere scontata nella stagione successiva nella medesima categoria, in quanto il calciatore rientri anche nella nuova stagione nei limiti di età previsti per parteciparvi. Ove, invece, il tesserato nella successiva stagione non appartenga più a quella categoria per aver superato il limite di età, ai sensi del comma 7 dell’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, deve scontare la sanzione in una gara ufficiale della prima squadra».
Tale lettura è coerente con la disciplina di cui all’art. 21 CGS FIGC, per cui il calciatore che viene squalificato per “una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione”; tuttavia, nel caso in cui il calciatore squalificato cambi “categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores”, lo stesso dovrà scontare la squalifica nelle “gare ufficiali (del)la prima squadra della nuova società”.
In altri termini, il riportato art. 21, comma 7, CGS FIGC, risulta essere chiaro nella sua formulazione: ove il calciatore abbia cambiato categoria di appartenenza, deve scontare la squalifica nella “prima squadra della nuova società” presso la quale risulta tesserato.
A tal proposito, «non sembra che l’uso dell’espressione “prima squadra” sia casuale, mirando specificatamente ad identificare la fattispecie in cui una stessa società sportiva militi in campionati di categoria superiore, rispetto, ed oltre, a quello in cui il giocatore avrebbe dovuto scontare la squalifica se non avesse cambiato “casacca” (o la relativa competizione non si fosse esaurita prima).
Non sembra, perciò, doversi aggiungere molto sul punto, giacché, una volta chiarito che la norma di cui al comma 6 è norma derogatrice e una volta sottolineato l’unico significato attribuibile all’espressione “prima squadra”, siccome riferibile proprio al caso in cui la stessa società sportiva militi in diversi campionati [… ] Di più, è da sottolinearsi che, proprio per salvaguardare esigenze di certezza della pena, la norma in esame si è fatta carico di evitare equivoci di sorta atti a favorire una libera determinazione della società/associazione sportiva, nel senso che la squalifica va sempre scontata, non in una competizione “a scelta”, bensì nella prima gara ufficiale della “prima squadra” e, dunque, nella competizione di più alta categoria in cui militi la “nuova” società/associazione sportiva» (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 35/2017).
È doveroso, infatti, ribadire che la ratio sottesa al combinato disposto dei commi 2, 6 e 7 dell’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva si fonda soprattutto sulla necessità di evitare che l’esecuzione della sanzione, da parte di un calciatore squalificato, possa essere aggirata mediante escamotage posti in essere dalla nuova società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove far scontare la citata sanzione.
Si evidenza, inoltre, che, nel decidere su un caso analogo riferito ad un giocatore “fuori quota”, questa Sezione ha già avuto modo di affermare che quando “il principio di omogeneità, cui all’art. 21, comma 2, CGS, non è più applicabile [… ] il provvedimento disciplinare deve essere scontato nelle gare ufficiali della prima squadra”, in quanto “L’unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata è quella dell’ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione medesima è stata comunicata” (decisione, Sez. I, n. 20/2020). Ciò consente di dichiarare irrilevante e inconferente l’affermazione della ricorrente, secondo la quale la seconda giornata di squalifica sarebbe stata scontata a seguito della mancata convocazione in una partita successiva all’erogazione della sanzione.
Per principi richiamati il giocatore per cui è causa doveva scontare la sanzione ed è irrilevante la circostanza che egli nella circostanza fosse “fuori quota”: ha giocato e non poteva farlo.
In conclusione, il Collegio rigetta il ricorso in epigrafe richiamato e, per l’effetto, conferma la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale che ha sanzionato, con riferimento alla gara, disputata il 14 settembre 2025, tra il Real Putignano S.S.D. e l’A.S.D. Città di Carovigno 1949, la Real Putignano SSD, infliggendole la perdita per 0 a 3.
Per l’effetto, condanna, altresì, la Real Putignano S.S.D. al pagamento alle spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente in € 3.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della FIGC ed € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della ASD Città di Carovigno 1949.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 gennaio 2026.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Angelo Canale
Depositato in Roma, in data 19 febbraio 2026. Il Segretario
F.to Alvio La Face
