CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Ordinanza n. 35 del 05/06/2026 – omissis/ FIP
Ordinanza n. 35
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Marcello de Luca Tamajo - Relatore Anna Cusimano
Piero Floreani
Enzo Paolini - Componenti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA COLLEGIALE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 26/2026, presentato congiuntamente, in data 13 aprile 2026, dal sig. [omissis] in proprio e dalla società sportiva Trapani Shark ssdarl, rappresentati e difesi dall’ avv. Enrico Cassì,
contro
la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Guarino e Paola Maria Angelo Vaccaro,
per l'annullamento
della decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Pallacanestro, di cui al C.U. n. 616 del 13 marzo 2026, CFA n. 7, assunta in data 13 marzo 2026 e comunicata in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo dei suddetti ricorrenti e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FIP n. 31, di cui al C.U. n. 431 del 19 gennaio 2026 (anch'essa oggetto di impugnazione quale connesso atto presupposto), con cui è stata irrogata, a carico del sig. [omissis], la sanzione dell'inibizione per anni 2, a partire dal 31 dicembre 2027, in considerazione del precedente provvedimento di inibizione per anni 2, irrogato in data 30 dicembre 2025, e quindi fino al 31 dicembre 2029, nonché, a carico della Società Trapani Shark SSDARL, la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi nell'anno sportivo in corso.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
letto il ricorso che precede;
visti gli articoli 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva CONI e 295 c.p.c.;
esaminati gli atti di causa e la decisione impugnata;
ritenuta la connessione soggettiva ed oggettiva del presente giudizio con altro, introdotto con ricorso n. 15/2026 del 07 marzo 2026, proposto dalla società Trapani Shark ssdarl nei confronti della medesima parte, la cui definizione ha carattere pregiudiziale rispetto alla risoluzione della presente controversia, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.;
rilevato che detto ricorso n. 15/2026 è stato definito dal Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, giusta Decisione che ha disposto il rigetto del gravame, come da dispositivo prot. n. 00234/2026 del 30 marzo 2026, pubblicato in pari data e quindi antecedente alla data di proposizione del presente ricorso, avvenuta il 13 aprile 2026;
rilevato che le motivazioni della superiore Decisione non sono state ad oggi pubblicate, come dichiarato dalle parti presenti in udienza,
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
dispone la sospensione del giudizio, onerando la parte diligente alla rituale produzione della Decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite - dispositivo prot. n. 00234/2026 del 30 marzo 2026, pubblicato in pari data - completa di motivazioni, che ha statuito il rigetto del ricorso n. 15/2026, proposto dall’odierna ricorrente Trapani Shark ssdarl in data 7 marzo 2026.
Riserva, all’esito, ogni ulteriore provvedimento per la prosecuzione del giudizio.
Si comunichi a cura della Segreteria a tutte le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2026.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Marcello De Luca Tamajo
Depositato in Roma, in data 5 giugno 2026.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
