CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 29 del 29/04/2026 – omissis/ FISE

Decisione n. 29

 

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

composta da

Dante D’Alessio - Presidente Stefano Bastianon - Relatore Laura Santoro

Mario Serio

Ruggero Stincardini - Componenti ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 5/2026, presentato, in data 16 gennaio 2026, dalla sig.ra [omissis], assistita e difesa dall’avv. Jacopo Tognon,

nei confronti della

Federazione  Italiana  Sport  Equestri  (FISE),  rappresentata  e  difesa  dall’avv.  prof.  Enrico Lubrano,

avverso e per la riforma integrale

della decisione della Corte Federale d’Appello FISE, nel procedimento R.G. Trib. Fed. - C.A.F. n. 13/2025 (P.A. n. 44/2024), comunicata, comprensiva di motivazioni, in data 17 dicembre 2025, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FISE, pubblicata in data 19 settembre 2025, con cui è stata irrogata, a carico della sig.ra [omissis], la sanzione della sospensione, ex art. 6.1, nn. IV, VI, VIII, IX, XI, Regolamento di Giustizia FISE, per 150 giorni, oltre all’ammenda, ex art. 6.1, n. III, Regolamento di Giustizia FISE, nella misura di € 5.000,00.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 29 aprile 2026, il difensore della parte ricorrente – sig.ra [omissis] - avv. Jacopo Tognon; l’avv. prof. Enrico Lubrano, per la resistente Federazione Italiana Sport Equestri, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, CGS CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. Avv. Stefano Bastianon.

Ritenuto in Fatto

I.          FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1.         L'attività di verifica e il commissariamento del Comitato Regionale Veneto

Nel corso dello svolgimento di una verifica eseguita nei giorni antecedenti alla candidatura della Sig.ra [omissis] alla carica di Presidente Nazionale della FISE, il Collegio dei Revisori dei Conti FISE disponeva degli accertamenti contabili nei confronti del Comitato Regionale Veneto, presieduto all'epoca dall'odierna ricorrente.

A seguito di una riunione del Collegio dei Revisori dei Conti svoltasi in data 19 giugno 2024, si richiedeva al Revisore del Comitato Regionale Veneto un'attestazione sulla inerenza alle finalità istituzionali federali dei rimborsi spese richiesti e documentati.

In data 11 luglio 2024, il Revisore riscontrava detta richiesta, affermando di aver analizzato ogni trasferta e rimborso con il necessario scetticismo del Revisore, ritenendoli compatibili con l'attività di un organo gestorio apicale.

In data 27 settembre 2024, le forze dell'ordine provvedevano al sequestro dei documenti relativi alle elezioni federali. In pari data, il Collegio dei Revisori dei Conti FISE depositava la propria relazione sulle verifiche svolte sull'attività del Comitato Regionale Veneto, suggerendo di chiedere chiarimenti esplicativi e riscontri documentali.

Con delibera n. 1048 adottata in data 1° ottobre 2024, il Consiglio Federale FISE provvedeva allo scioglimento del Comitato Regionale Veneto e nominava un Commissario reggente in sostituzione della Presidente, Sig.ra [omissis].

Avverso la delibera di commissariamento, la sig.ra [omissis], Presidente del Comitato Regionale Veneto, proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Federale FISE, chiedendo l’annullamento del provvedimento.

Con decisione del 19 settembre 2025, il Tribunale Federale FISE ha rigettato il ricorso.

Avverso tale decisione, la Sig.ra [omissis] ha proposto reclamo alla Corte Federale di Appello la quale, con decisione del 25 luglio 2025, ha respinto il reclamo, confermando la decisione del Tribunale Federale e, di conseguenza, la delibera del Consiglio Federale n. 1048 del 1° ottobre 2024.

Avverso tale decisione della Corte Federale di Appello la Sig.ra [omissis] ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport il quale, con decisione n. 7 del 5 febbraio 2026, ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

2.         I procedimenti disciplinari endo-federali

La Procura Federale, in data 28 ottobre 2024, apriva il fascicolo P.A. n. 44/24. La Sig.ra [omissis] veniva successivamente deferita dinanzi al Tribunale Federale FISE con atto del 16 aprile 2025, con il quale le veniva contestata la violazione dell'art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE, dell'art. 1, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo e dell'art. 10, comma 1, dello Statuto FISE, per aver sostenuto spese per eventi e/o attività prive di inerenza rispetto alle finalità istituzionali della Federazione e comunque in assenza dei prescritti giustificativi di spesa, nonché per aver indebitamente richiesto e ottenuto rimborsi per l'utilizzo di un'autovettura privata, benché alla medesima — nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale Veneto — fosse stato assegnato un veicolo dal Consiglio Regionale.

Le condotte contestate nell'atto di deferimento riguardavano, in particolare: spese pari ad euro 817,30, in assenza dei necessari giustificativi; spese pari ad euro 8.356,80, per l'evento "Cavalli in Villa", ritenute prive di inerenza istituzionale; spese pari ad euro 3.595,22, per le quali non era stata prodotta documentazione idonea a provare l'inerenza; spese pari ad euro 7.999,47, per attività di ristorazione ritenute prive di inerenza istituzionale; spese pari ad euro 1.386,30, per taxi; spese pari ad euro 489,96, per trasferta ad Abu Dhabi, prive di inerenza istituzionale.

 Quanto ai rimborsi, veniva contestato l'aver richiesto e ottenuto il rimborso chilometrico pari ad euro 14.608,36 per l'utilizzo di un'autovettura privata, benché fosse stato assegnato un ulteriore veicolo dal Consiglio Regionale; rimborsi per euro 3.945,87, per spese prive di inerenza istituzionale; rimborsi per euro 1.794,53, in assenza di giustificativi; rimborsi per euro 164,50, per eventi "Cavalli in Villa", privi di inerenza istituzionale.

3.         La decisione del Tribunale Federale FISE

Con decisione del 19 settembre 2025, il Tribunale Federale così statuiva: "applica alla Sig.ra [omissis] la sanzione della sospensione ex art. 6.1 nn. IV, VI, VIII, IX, XI RdG FISE per n. 150 (centocinquanta) giorni, oltre l'ammenda ex art. 6.1 n. III RdG FISE nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00)". A sostegno di tale decisione, il Tribunale riteneva che non fosse sussistente la dedotta improcedibilità per ne bis in idem, in relazione al disposto commissariamento, trattandosi di procedimenti valutabili in maniera indipendente e autonoma; riteneva manifestamente infondate per genericità le eccezioni di tardività e carenza delle indagini; riteneva provata la sussistenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti sulla base della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, unica fonte di prova.

4.         Il procedimento dinanzi alla Corte Federale d'Appello FISE

Con reclamo depositato in data 3 ottobre 2025, la Sig.ra [omissis] impugnava la decisione di primo grado, articolando sei motivi di impugnazione:

(i)        apoditticità e genericità della decisione;

(ii)       violazione del principio di terzietà e indipendenza del giudice;

(iii)     illegittimità della composizione del collegio giudicante;

(iv)      infondatezza degli addebiti relativi alle violazioni contestate;

(v)       omessa valutazione delle prove documentali offerte;

(vi)      carenza di motivazione in ordine al quantum della sanzione.

Con decisione comunicata in data 17 dicembre 2025, la Corte Federale d'Appello respingeva il reclamo e confermava integralmente la decisione di primo grado.

5.         Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport

Avverso detta decisione, la Sig.ra [omissis] ha proposto ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport ex art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva C.O.N.I., depositato in data 16 gennaio 2026, articolato in nove motivi.

La FISE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, avv. [omissis], ha depositato memoria di costituzione e di replica al fine di evidenziare i profili di inammissibilità e infondatezza del ricorso. La Sig.ra [omissis] ha depositato, in data 17 aprile 2026, memoria ex art. 60, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

All’Udienza pubblica del 29 aprile 2026 le parti hanno insistito sulle loro domande.

Il Procuratore Nazionale dello Sport,  per la Procura Generale dello Sport  presso il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, CGS CONI, ha chiesto il rigetto del ricorso.

II.        MOTIVI DEL RICORSO E POSIZIONI DELLE PARTI

Motivo n. 1 — Ne bis in idem

La ricorrente deduce che i fatti storici oggetto del presente procedimento disciplinare (R.G. 13/2025) coincidano interamente ed esattamente con quelli relativi al procedimento avviato a seguito dell'impugnazione della delibera di commissariamento (R.G. 16/2024), con la conseguente violazione del principio del ne bis in idem. In particolare, la ricorrente rileva: l'identità del fatto e del soggetto; l'applicazione di una doppia sanzione per lo stesso fatto nell'ambito dello stesso ordinamento; l'identità del bene giuridico tutelato; nonché il fatto che l'accertamento della condotta fosse stato già compiuto nei gradi di giustizia federale che si sono pronunciati sul commissariamento.

La FISE replica che tale censura è infondata, in quanto risulta fisiologico che una medesima condotta possa avere più conseguenze; nel caso di specie, viene contestata, da una parte, una condotta istituzionale della Sig.ra [omissis] come Presidente del Comitato Regionale Veneto (che ha determinato il commissariamento), dall'altra, una condotta personale della stessa in qualità di tesserata (che ha determinato il procedimento disciplinare). Si tratta, pertanto, di una sanzione irrogata per lo stesso fatto, ma non nei confronti del medesimo soggetto in senso giuridico- qualitativo.

Motivo n. 2 — Mancata trasmissione del verbale d'udienza

La ricorrente contesta la mancata trasmissione del verbale dell'udienza del 14 novembre 2025, sostenendo che tale omissione non costituisce una mera irregolarità, ma determina la nullità del procedimento, avendo comportato una insopprimibile compressione del diritto di difesa.

La FISE replica che tale censura è infondata, rilevando la totale irrilevanza del verbale per il procedimento, atteso che il suo contenuto era noto alle parti che avevano partecipato all'udienza ed era stata data loro lettura dello stesso nel corso della medesima. L'art. 316 c.p.c. non prevede alcun obbligo di trasmissione del verbale d'udienza alle parti.

Motivo n. 3 — Violazione del principio di terzietà del giudice

La ricorrente lamenta che due componenti del Tribunale Federale (Avv.ti [omissis] e [omissis]) siano gli stessi che hanno deciso sia il presente procedimento disciplinare (R.G. 13/2025) sia quello avviato per l'impugnazione della delibera di commissariamento (R.G. 16/2024). Il fatto che due terzi dei componenti del collegio giudicante coincidano in due procedimenti aventi ad oggetto i medesimi fatti e/o condotte determinerebbe una chiara violazione del principio di imparzialità.  La FISE replica che tale motivo è irrilevante, in quanto la ricorrente contesta l'imparzialità del collegio giudicante solamente del primo grado di giudizio, nonostante abbia impugnato dinanzi al Collegio di Garanzia solo la decisione della Corte Federale d'Appello, con la conseguenza che tale profilo deve ritenersi sanato e assorbito dalla decisione di secondo grado.  In ogni caso, il fatto che la maggioranza dei componenti dell'organo giudicante in primo grado sia stata la medesima in entrambi i procedimenti non determina una violazione dei principi di indipendenza, terzietà e imparzialità, ma dimostra semplicemente come i componenti del Collegio siano presenti ad alternanza in ragione della disponibilità degli stessi, anche alla luce dell'esiguo numero di componenti nominati.

Motivo n. 4 — Modifiche regolamentari intervenute (Libro III)

La ricorrente deduce che le modifiche intervenute in relazione al Libro III del Regolamento Generale FISE — Rimborsi, Trasferte e Indennità — si fondano sul D.L. n. 71/2024, entrato in vigore in data 1° giugno 2024, di data anteriore rispetto alla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e al provvedimento di commissariamento, sicché il principio del favor rei avrebbe dovuto condurre all'applicazione della normativa più favorevole.

La FISE replica che tale censura è inammissibile in quanto tardiva, essendo stata tale eccezione proposta per la prima volta in sede di udienza nel giudizio di appello federale, in data 9 dicembre 2025; nel processo sportivo trova applicazione il divieto dello ius novorum, con la conseguenza che sono precluse le domande ed eccezioni nuove non riproposte in sede di appello. Nel merito, le modifiche apportate con delibera del Consiglio Federale del 27 novembre 2024, n. 1249, al Libro III, sarebbero del tutto irrilevanti, non essendo stata prevista nemmeno nella nuova normativa la possibilità di richiedere i rimborsi chilometrici per autovetture aziendali e/o concesse a titolo di sponsorizzazione.

Motivo n. 5 — Mancata ammissione di CTU contabile

La ricorrente censura il rigetto dell'istanza istruttoria volta all'espletamento di una CTU contabile per la valutazione della conformità della documentazione esaminata dai Revisori dei Conti alla regolamentazione applicabile.   La nomina di un consulente tecnico avrebbe fornito un ausilio fondamentale al giudice federale nella soluzione di una questione che necessitava di specifiche competenze, e la decisione impugnata presenterebbe un'insufficienza di motivazione sul punto. La FISE replica che tale censura è manifestamente infondata, in quanto al Collegio è concesso discrezionalmente scegliere di disporre o meno l'assunzione delle prove indicate dalla parte. La CTU si configura come extrema ratio e non può essere usata come strumento per raggiungere prove che la parte avrebbe l'obbligo di procurarsi prima del giudizio; il consulente tecnico d'ufficio non è un mezzo per cercare prove.

Motivi nn. 6 e 7 — Motivazione apparente in ordine all'inerenza delle spese e ai rimborsi chilometrici

La ricorrente deduce che la decisione impugnata è affetta da una gravissima lacuna motivazionale che ne determina la nullità ai sensi del principio del "minimo costituzionale" della motivazione: in particolare, lamenta un'omessa motivazione per relationem, l'uso distorto della libertà di convincimento e un vizio di perplessità e contraddittorietà, laddove la Corte avrebbe riconosciuto che l'attività "Cavalli in Villa" era in linea con le finalità di promozione dello sport equestre della Federazione, pur negando l'inerenza delle spese per assenza di una specifica assunzione di impegni di spesa.

Con riguardo ai rimborsi chilometrici, la ricorrente contesta che la Corte Federale abbia qualificato l'auto in comodato d'uso gratuito (GOCAR SAGL) come "autovettura aziendale", equiparandola a una macchina data in uso dal Comitato Regionale, senza fornire una spiegazione giuridica di tale qualificazione. Rileva, altresì, una contraddittorietà logica tra la negazione del rimborso chilometrico e il fatto che la ricorrente sosteneva le spese di carburante.

La FISE replica che la decisione della Corte Federale d'Appello non è affetta da alcun vizio di motivazione, in quanto la stessa ha analizzato il motivo delineando le ragioni per le quali le prove offerte dalla ricorrente (articoli di giornale e video) erano già state considerate in altra sede e ritenute inconferenti, trovandosi il compendio probatorio a fondamento dell'accusa in misura idonea e sufficiente. In ordine a "Cavalli in Villa", la FISE evidenzia che la titolarità del marchio di impresa risulta essere della Sig.ra [omissis] al 100%, secondo l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, senza che la Federazione e/o il Comitato Regionale abbiano alcun rapporto contrattuale con tale marchio, dimostrando la natura privata dell'evento organizzato per motivi commerciali dalla stessa ricorrente.

Con riguardo ai rimborsi chilometrici, la FISE sottolinea che l'autovettura nella disponibilità del Comitato Regionale Veneto, in comodato d'uso gratuito, in virtù di un contratto di sponsorizzazione, costituisce un'automobile "aziendale", alla quale non può applicarsi la normativa sul rimborso chilometrico prevista per l'utilizzo di un'automobile privata. L'ammontare dell'indennità chilometrica comprende, infatti, non solo le spese di carburante, ma anche la valorizzazione delle spese di manutenzione e di usura del veicolo che, nel caso di specie, erano contrattualmente a carico del comodante Go-Car.

Motivo n. 8 — Violazione degli artt. 44 e 45 dello Statuto FISE e autonomia gestionale

La ricorrente deduce che la decisione impugnata fonda il rigetto del reclamo su un'inammissibile sovrapposizione tra i concetti di autonomia contabile e autonomia gestionale: l'art. 44, comma 8, dello Statuto FISE, nel prevedere l'accentramento contabile per finalità di bilancio consolidato, non annullerebbe il potere di spesa e di indirizzo politico del Presidente Regionale, riducendolo ad un mero esecutore gerarchicamente subordinato agli uffici centrali.

La FISE replica che i Comitati Regionali non godono di un'autonomia gestionale: l'art. 44, comma 1, dello Statuto attribuisce al Comitato Regionale il compito di promuovere,  organizzare e coordinare la pratica dello sport equestre sul territorio di competenza, ma la Federazione esercita su di essi un potere di vigilanza e di intervento. I Comitati Regionali non hanno autonomia contabile e sono tenuti a presentare al Consiglio Federale il bilancio di previsione, la situazione contabile semestrale e il bilancio di esercizio, da approvarsi dagli Uffici Centrali.

Motivo n. 9 — Proporzionalità della sanzione e omessa motivazione

La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7 del Regolamento di Giustizia FISE con riguardo alla duplice sanzione disciplinare applicata — sospensione per 150 giorni e ammenda di euro 5.000,00

— in quanto la decisione non offrirebbe alcuna motivazione né in ordine all'individuazione della specifica tipologia di sanzione né in relazione alla commisurazione della stessa. Rileva che dagli elementi emersi nel corso del procedimento endo-federale non vi è prova della sussistenza di una condotta rilevante a livello disciplinare nei termini individuati dalla Corte Federale; il tema rimarrebbe al più confinato all'attribuzione inesatta di rimborsi in mancanza di previa formale autorizzazione, senza alcuna intenzionalità, senza impatto finanziario dannoso per il Comitato e senza alcuna falsificazione documentale.

La FISE replica che il Tribunale Federale ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio richiesto dalla Procura Federale, anche alla luce della gravità dell'illecito disciplinare e delle aggravanti contestate, ai sensi dell'art. 8, lett. a), d) e g), del Regolamento di Giustizia FISE, nonché dell'applicazione della recidiva, ai sensi dell'art. 13 del medesimo Regolamento. La sanzione della squalifica è stata disposta in misura pari ad un dodicesimo rispetto alla sanzione massima prevista dalle norme richiamate (5 anni), e la sanzione dell'ammenda, pari ad euro 5.000,00, corrisponde ad un terzo del massimo edittale di euro 15.000,00.

Considerato in diritto

1.         Sul primo motivo di ricorso: ne bis in idem.

Il primo motivo di ricorso - con cui si lamenta la violazione del principio del ne bis in idem - è infondato per le ragioni di seguito esposte.

Il principio del ne bis in idem richiede, tra le sue condizioni essenziali, l'identità del soggetto (eadem persona) e l’identità della questione trattata in un precedente giudizio. Tali requisiti non ricorrono nel caso di specie, attesa la radicale diversità — tanto soggettiva quanto strutturale — dei due procedimenti.

Il procedimento di commissariamento è una misura di gestione amministrativa straordinaria, adottata dal Consiglio Federale nei confronti del Comitato Regionale Veneto in quanto persona giuridica. Si tratta di un intervento di natura organizzativa e gestionale, finalizzato a fronteggiare situazioni di disfunzione o irregolarità nell'amministrazione dell'ente collettivo,  sulla base di valutazioni di carattere economico-contabile. Il relativo giudizio degli organi di giustizia sportiva ha riguardato esclusivamente la legittimità del provvedimento adottato nei confronti dell'ente, senza che fosse formulato alcun giudizio individuale di responsabilità a carico dei singoli tesserati. I suoi effetti si producono, pertanto, unicamente nella sfera giuridica della persona giuridica destinataria. Il procedimento disciplinare, per contro, ha natura e finalità del tutto distinte. Esso è diretto ad accertare se i comportamenti posti in essere dalla Sig.ra [omissis], in quanto persona fisica tesserata, integrino — nella loro autonoma rilevanza individuale — violazioni delle norme federali che regolano la condotta di tutti i tesserati. La responsabilità disciplinare è, per sua natura, strettamente personale: essa attiene alle scelte e ai comportamenti del singolo, e non si confonde in alcun modo con le vicende gestionali o organizzative dell'ente di appartenenza.

I due procedimenti sono, dunque, strutturalmente incomparabili: diversi per natura (amministrativo-gestionale l'uno, disciplinare-individuale l'altro e, soprattutto, per soggetto destinatario (la persona giuridica collettiva l'uno, la persona fisica l'altro).

In assenza di identità soggettiva tra i due procedimenti, il principio del ne bis in idem non può trovare applicazione, venendo meno il suo stesso presupposto logico-giuridico.

Il primo motivo di ricorso va, pertanto, respinto.

2.         Sul secondo motivo di ricorso: mancata trasmissione del verbale d'udienza.

Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il contenuto del verbale dell'udienza del 14 novembre 2025 era noto alle parti, avendovi esse partecipato ed essendone stata data lettura nel corso della stessa; l'art. 316 c.p.c. non prevede alcun obbligo di trasmissione del verbale di udienza alle parti. Peraltro, come correttamente rilevato dalla Corte Federale d'Appello, la conoscenza del contenuto del verbale in questione era del tutto inconferente: anche qualora la ricorrente avesse ricevuto il verbale di udienza, non avrebbe potuto rilevare ulteriori e differenti profili rispetto a quelli già presentati, con la conseguenza che il contenuto della decisione della Corte Federale di Appello non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Il secondo motivo di ricorso va, pertanto, respinto.

3.         Sul terzo motivo di ricorso: terzietà del giudice. Il terzo motivo di ricorso non merita accoglimento.

In via preliminare, occorre rilevare che il motivo attinge alla composizione del Collegio giudicante del Tribunale Federale di primo grado, ossia a un profilo che si colloca in una fase processuale antecedente rispetto all'oggetto dell'odierna impugnazione. La ricorrente ha, infatti, proposto il presente giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia impugnando la decisione della Corte Federale d'Appello. Peraltro la decisione di appello, resa da un organo di secondo grado nella sua piena composizione e nel pieno esercizio delle proprie attribuzioni, ha riesaminato la vicenda nel merito. In ogni caso, il motivo non può trovare accoglimento.

La ricorrente ha presentato istanze di ricusazione nei confronti dei Giudici [omissis] e [omissis], componenti del Collegio di primo grado. Tali istanze sono state esaminate e respinte dalla Corte Federale d'Appello, la quale ha accertato che le circostanze dedotte dalla ricorrente a sostegno delle proprie domande non erano riconducibili ad alcuna delle ipotesi tipizzate di incompatibilità o conflitto di interessi previste dall'art. 28.1 del Regolamento di Giustizia FISE.

Sul punto, giova sottolineare che l'istituto della ricusazione è soggetto al principio di tassatività: le cause che legittimano la ricusazione di un giudice sono predeterminate dal legislatore regolamentare in un elenco chiuso, non suscettibile di interpretazione analogica o estensiva. Ciò risponde all'esigenza di garantire la certezza e la stabilità delle composizioni dei collegi giudicanti, evitando che lo strumento della ricusazione venga utilizzato in modo strumentale per paralizzare o ritardare i procedimenti. Ne consegue che, al di fuori delle ipotesi espressamente codificate, nessun obbligo di astensione può essere imposto al giudice, e nessuna domanda di ricusazione può essere accolta.

Nel caso in esame, la Corte Federale d'Appello ha correttamente verificato l'assenza di qualsivoglia circostanza riconducibile alle categorie tipizzate dall'art. 28.1 del Regolamento di Giustizia FISE, e le valutazioni così espresse non risultano inficiate da alcun vizio logico o giuridico che possa giustificarne la revisione in questa sede.

Il motivo va, pertanto, respinto.

4.         Sul quarto motivo di ricorso: modifiche regolamentari (Libro III)

In via preliminare, il Collegio rileva che, come correttamente statuito dalla Corte Federale d'Appello, l'eccezione relativa alle modifiche del Libro III del Regolamento è stata sollevata per la prima volta in sede di udienza nel giudizio di appello federale, in data 9 dicembre 2025. A tale riguardo, si sottolinea che, per stessa ammissione della ricorrente, le delibere n. 1248 e n. 1249, che hanno modificato il Libro III e il Libro IV del Regolamento Generale FISE, sono state approvate il 27 novembre 2024, mentre il deferimento della Sig.ra [omissis] è stato notificato alla stessa il 16 aprile 2025.

Ciò posto, anche nel processo sportivo trova applicazione il divieto dello ius novorum, in virtù del combinato disposto dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 20.6 del Regolamento di Giustizia, con la conseguenza che sono precluse le domande ed eccezioni nuove e quelle non riproposte in sede di appello.  Il motivo è, pertanto, inammissibile.

In ogni caso, si osserva che le modifiche apportate con delibera del Consiglio Federale del 27 novembre 2024, n. 1249, al Libro III, non hanno previsto la possibilità di richiedere i rimborsi chilometrici per autovetture aziendali e/o concesse a titolo di sponsorizzazione, confermando che il rimborso chilometrico unitario risulta consentito per qualsiasi tipo di viaggio istituzionale che richieda l'utilizzo di un veicolo personale (autovettura privata).

La Corte Federale d'Appello aveva correttamente rilevato che le modifiche al Libro III non hanno interessato l'art. 178 sulle trasferte all'estero, né l'art. 175 sull'uso dei mezzi di trasporto, né il principio generale stabilito dall'art. 180, secondo il quale sono rimborsabili solo le spese per le trasferte sostenute nell'interesse della Federazione.

Il motivo va, pertanto, dichiarato inammissibile e, in ogni caso, rigettato nel merito.

5.         Sul quinto motivo di ricorso: CTU contabile.

In via preliminare, il motivo si scontra con un insuperabile limite di competenza. Il Collegio di Garanzia dello Sport è giudice di legittimità, e il suo sindacato è circoscritto alla verifica della corretta applicazione delle norme di diritto e dei principi generali dell'ordinamento sportivo. Esso non è, pertanto, sede di riesame delle valutazioni di merito, né può sostituirsi al giudice di merito nelle scelte di natura istruttoria.

L'ammissione o il rigetto di mezzi istruttori — e, in particolare, la decisione di disporre o meno una consulenza tecnica d'ufficio — rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, il quale è chiamato a valutare la necessità e la rilevanza delle prove richieste ai fini della decisione. Si tratta di un potere che per sua natura non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che la relativa motivazione sia del tutto assente o manifestamente illogica, circostanza che, nel caso di specie, non ricorre.

Il motivo è, pertanto, inammissibile nella misura in cui tende, nella sostanza, a sollecitare una rivalutazione delle scelte istruttorie operate dal giudice di merito, che esula dalla competenza di questa sede.

Nel merito, il motivo non supera nemmeno il vaglio della rilevanza.

La ricorrente invoca l'espletamento di una CTU contabile richiamando l'entrata in vigore di "nuove" normative che avrebbero — a suo dire — un impatto sulla valutazione delle questioni economico- contabili oggetto del giudizio. Tuttavia, la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato — nemmeno in termini di allegazione sommaria — in quale modo e in quale misura tali nuove normative avrebbero potuto incidere concretamente sulla fattispecie in esame e, conseguentemente, sull'esito del giudizio. Una censura così generica e priva di specificazione non può giustificare l'ammissione di un mezzo istruttorio di tale portata, né può assurgere a vizio censurabile in questa sede.

Va da ultimo rilevato, sotto un profilo più generale, ma non per questo meno dirimente, che la consulenza tecnica d'ufficio non è uno strumento a disposizione delle parti per colmare lacune probatorie imputabili alla propria inerzia processuale. Secondo i principi consolidati in materia, la CTU si configura come strumento di ausilio al giudice per la valutazione di elementi già acquisiti al processo, e non come mezzo di ricerca della prova in sé. Essa rappresenta, in altri termini, un'extrema ratio, cui è consentito ricorrere soltanto quando la complessità tecnica della materia renda oggettivamente impossibile al giudice la valutazione degli elementi probatori già disponibili, e non già per sopperire all'onere probatorio che grava sulla parte.

Nel nostro ordinamento, vige il principio per cui ciascuna parte ha l'onere di procurarsi e introdurre nel processo le prove a sostegno delle proprie pretese prima e indipendentemente dal giudizio. Ammettere che la CTU possa essere utilizzata per rimediare all'inadempimento di tale onere significherebbe stravolgere la funzione dell'istituto e alterare il principio della parità delle armi tra le parti, consentendo a chi non ha adempiuto al proprio onere probatorio di ottenere, attraverso lo strumento pubblicistico della consulenza, risultati che avrebbe dovuto raggiungere con la propria iniziativa.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato di aver fatto tutto quanto era in suo potere per acquisire e produrre gli elementi contabili rilevanti prima dell'instaurazione del giudizio, né ha allegato l'esistenza di circostanze che abbiano reso tale acquisizione oggettivamente impossibile. La richiesta di CTU si è configurata, pertanto, come un tentativo inammissibile di supplire, attraverso lo strumento peritale, a una carenza probatoria della quale la parte stessa deve ritenersi responsabile.

Il quinto motivo di ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e, in ogni caso, rigettato nel merito.

6.         Sui motivi n. 6 e n. 7: motivazione apparente - inerenza delle spese e rimborsi chilometrici I motivi n. 6 e n. 7 sono infondati.

La ricorrente lamenta che la Corte Federale d'Appello avrebbe reso una motivazione meramente apparente in ordine alla valutazione degli elementi di prova offerti a dimostrazione dell'inerenza dei costi addebitati.

Il motivo non può essere accolto.

In primo luogo, occorre chiarire che la motivazione apparente — vizio che si configura quando la motivazione è talmente lacunosa o contraddittoria da non consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice — non ricorre nel caso di specie. La Corte Federale d'Appello ha espressamente dato conto del fatto che gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente, segnatamente articoli di giornale e materiali video, erano già stati esaminati tanto nella decisione sul commissariamento quanto nel procedimento disciplinare di primo grado, e ne ha motivatamente escluso la valenza dimostrativa ai fini della prova dell'inerenza dei costi addebitati. Trattasi, dunque, di una valutazione compiuta e consapevole, non già di un'omissione motivazionale.

In secondo luogo, va ribadito il principio — pienamente applicabile anche nell'ordinamento della giustizia sportiva — secondo cui il giudice di merito, esaminati tutti gli elementi probatori offerti dalle parti, può individuare quelli che ritiene rilevanti e idonei ai fini della decisione, purché tale scelta sia sorretta da adeguata motivazione. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il compendio probatorio acquisito fosse di per sé idoneo e sufficiente a sostenere l'impianto accusatorio, e che gli elementi offerti dalla ricorrente fossero inconferenti rispetto al thema probandum. Tale valutazione discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità, in assenza di vizi logici o giuridici che ne inficino la tenuta.

Deve, peraltro, rilevarsi che la ricorrente, nel lamentare la mancata valorizzazione delle proprie prove, non ha allegato in modo specifico e puntuale in quale misura gli articoli di giornale e i video prodotti avrebbero potuto dimostrare l'inerenza delle spese contestate, limitandosi a una generica censura della scelta istruttoria del giudice di merito. Tale carenza di specificazione, di per sé, rende il motivo privo della necessaria concretezza.

La ricorrente contesta, altresì, le valutazioni espresse in ordine ai rimborsi chilometrici percepiti. Anche tale motivo è infondato.

La questione deve essere correttamente inquadrata alla luce delle circostanze fattuali accertate nel corso del procedimento. La ricorrente ha richiesto e percepito rimborsi chilometrici per una autovettura che era nella disponibilità del Comitato Regionale Veneto in virtù di un contratto di sponsorizzazione con la società Go-Car, che ne cedeva l'utilizzo a titolo di comodato d'uso gratuito. Tale circostanza è dirimente: il veicolo non era di proprietà della Sig.ra [omissis], bensì era a tutti gli effetti un'autovettura nella disponibilità dell'ente, assimilabile — sul piano funzionale ed economico — a un'automobile aziendale messa a disposizione della Sig. ra [omissis] per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Orbene, il rimborso chilometrico ha una specifica e riconosciuta funzione economica: esso è destinato a indennizzare il soggetto che utilizza il proprio veicolo personale per ragioni di servizio, coprendo non soltanto le spese di  carburante,  ma anche la valorizzazione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'usura del mezzo. Tali ultime voci — manutenzione e usura — presuppongono, tuttavia, che il veicolo sia di proprietà di chi lo utilizza, in quanto è su tale soggetto che gravano in concreto i relativi costi.

Nel caso di specie, per espressa previsione contrattuale, le spese di manutenzione e di usura del veicolo erano contrattualmente a carico del comodante Go-Car, e non della ricorrente né del Comitato. Ne consegue che il rimborso chilometrico riconosciuto alla Sig.ra [omissis] includeva una componente — quella relativa a manutenzione e usura — che non corrispondeva ad alcun costo effettivamente sostenuto dalla stessa, configurandosi, pertanto, come un indebito arricchimento a scapito dell'ente, privo di qualsiasi giustificazione economica e contrattuale.

I motivi nn. 6 e 7 vanno, pertanto, entrambi rigettati.

7.         Sull'ottavo motivo di ricorso: autonomia gestionale L'ottavo motivo di ricorso è infondato.

I Comitati Regionali non godono di una piena autonomia gestionale: l'art. 44, comma 1, dello Statuto FISE attribuisce loro il compito di promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare la pratica dello sport equestre sul territorio di competenza. I Comitati Regionali sono tuttavia tenuti a presentare al Consiglio Federale il bilancio di previsione, la situazione contabile semestrale, le trimestrali e il bilancio di esercizio, da approvarsi dagli Uffici Centrali.

La Corte di Appello Federale ha correttamente rilevato che non può essere "invocata a giustificazione degli addebiti l'autonomia gestionale del Comitato regionale, sia perché essa, così come le prerogative e funzioni del suo Presidente, sono circoscritte nell'ambito territoriale di competenza, come previsto dall'art. 44, co. 1 e 4, e dall'art. 45, co. 2, dello Statuto FISE; sia perché i Comitati Regionali non hanno autonomia contabile, ai sensi dell'art. 44, co. 8, dello Statuto".

8.         Sul nono motivo di ricorso: proporzionalità della sanzione e omessa motivazione Il nono motivo di ricorso merita accoglimento.

Questo Collegio ha da tempo elaborato una giurisprudenza consolidata e coerente in materia di adeguatezza  delle  sanzioni  sportive,  affermando  che  "una  sanzione,  affinché  possa  dirsi adeguata, deve conformarsi ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza, tenendo altresì conto del principio di buona fede nell'esecuzione della sanzione, quale dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 della Costituzione" (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 25/2018). Parimenti,  è  stato  chiarito  che  "l'esigenza  che  le  norme  sanzionatorie  non  trasmodino  in trattamenti manifestamente sproporzionati è una primaria necessità dell'ordinamento sportivo, specie quando ad essere oggetto delle sanzioni siano diritti fondamentali" (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 47/2023).

Tali principi non costituiscono mere enunciazioni di carattere programmatico: essi si traducono in un preciso obbligo motivazionale in capo al giudice che irroga la sanzione, il quale è tenuto a dar conto, in modo esplicito e verificabile, delle ragioni che lo hanno indotto a determinare la sanzione nella misura concretamente applicata. Solo una motivazione adeguata sul quantum sanzionatorio consente, infatti, di verificare ex post la conformità della sanzione ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza, e di esercitare su di essa un effettivo controllo di legittimità.

8.1.      La decisione impugnata si colloca in chiaro contrasto con i principi sopra enunciati, presentando una totale e non giustificabile assenza di motivazione in ordine alla determinazione della sanzione irrogata.

Non vi è nella pronuncia impugnata la benché minima spiegazione circa:

(i)        la tipologia di sanzione applicata e le ragioni per cui, tra le misure astrattamente irrogabili, si sia ritenuto di dover ricorrere alla combinazione di inibizione e ammenda pecuniaria;

(ii)       la durata dell'inibizione, fissata in 150 giorni, senza che alcuna riga della motivazione illustri il percorso logico che ha condotto a tale specifica quantificazione;

(iii)     la misura dell'ammenda, determinata in euro 5.000,00, anch'essa priva di qualsiasi ancoraggio motivazionale: non viene indicata la norma applicata, non viene esplicitato il criterio di calcolo, non viene effettuata alcuna comparazione con i precedenti edittali né con le condizioni personali e patrimoniali della ricorrente.

8.2.      Ci si trova, in altri termini, di fronte a una decisione che, sul punto della sanzione, si limita ad enunciare il risultato senza illustrarne il processo: una pronuncia che dice "quanto", ma non spiega "perché", in violazione del fondamentale principio della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Tale assenza di motivazione sul quantum sanzionatorio non costituisce una mera irregolarità formale, bensì integra un autonomo e distinto vizio di legittimità, censurabile in questa sede ai sensi dell'art. 54 C.G.S. CONI. La motivazione, infatti, non è un elemento accessorio o superfluo della decisione: essa è la condizione di trasparenza e verificabilità del ragionamento del giudice, e la sua assenza priva le parti — e il giudice del gravame — della possibilità di esercitare un controllo effettivo sulla correttezza e proporzionalità della scelta sanzionatoria.

8.3.      L'assenza di motivazione non è, peraltro, un vizio che opera nel vuoto: essa acquista una valenza ancora più rilevante ove si consideri la severità, nella fattispecie, della sanzione irrogata

- 150 giorni di inibizione e euro 5.000,00 di ammenda - in rapporto ai fatti addebitati alla ricorrente.

 In assenza di qualsiasi motivazione che illustri i criteri di commisurazione adottati, non è possibile conoscere come il giudice di merito abbia applicato la sanzione con una valutazione concreta e individualizzata della gravità delle condotte contestate, del grado di colpevolezza della ricorrente, dell'eventuale apporto causale di terzi, nonché delle conseguenze effettivamente prodottesi in danno dell'ente. Tutti questi elementi — che avrebbero dovuto essere esplicitamente ponderati e bilanciati nella motivazione — risultano assenti dalla decisione impugnata.

8.4.      Una sanzione determinata senza adeguata motivazione è, per ciò solo, una sanzione che non può essere ritenuta conforme ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza richiesti dalla giurisprudenza di questo Collegio: il rispetto di tali canoni, infatti, non può essere presunto in assenza di un percorso argomentativo che ne dimostri la concreta osservanza.

8.5.      Vi è peraltro un ulteriore elemento che occorre evidenziare.

Come già chiarito nella trattazione del primo motivo di ricorso, il procedimento disciplinare nei confronti della ricorrente ha fatto seguito al commissariamento del Comitato Regionale Veneto che costituisce un provvedimento di natura amministrativo-gestionale, adottato nei confronti dell'ente in quanto persona giuridica, e non una sanzione disciplinare irrogata alla Sig.ra [omissis] in qualità di persona fisica tesserata.

È in ragione di tale radicale diversità soggettiva e strutturale che si è ritenuto che il principio del ne bis in idem non trova applicazione nel caso di specie.

Ciononostante, è incontestabile che il provvedimento di commissariamento abbia prodotto, quale effetto pratico e diretto, la cessazione della Sig.ra [omissis] dalla carica di Presidente del Comitato Regionale Veneto, con le conseguenti ricadute di ordine personale e reputazionale che tale circostanza comporta.

Ora, il principio di proporzionalità della sanzione, nella sua accezione più piena e costituzionalmente orientata, non si esaurisce nel mero raffronto tra la gravità della condotta addebitata e la misura della pena formalmente irrogata in sede disciplinare, ma impone, più in generale, una considerazione globale della situazione soggettiva del destinatario, incluse le conseguenze — anche di fatto o extradisciplinari — che si sono già prodotte nella sua sfera personale, professionale e istituzionale.

In questa prospettiva, la perdita della carica presidenziale della ricorrente — sebbene derivante da un atto di natura gestionale e non da una pronuncia disciplinare, e sebbene prodotta nei confronti dell'ente e non della persona fisica — costituisce nondimeno un elemento della concreta situazione di vita della ricorrente che non può non essere considerato tra i criteri di determinazione della  sanzione  nella  vicenda  disciplinare  esaminata,  al  fine  di  assicurare  che  la  sanzione disciplinare irrogata risulti, nella sua globalità, effettivamente proporzionata alla gravità delle condotte accertate.

9.         Il motivo va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata, nella parte relativa alla determinazione della sanzione, con la rimessione al giudice di merito per una nuova quantificazione della sanzione adeguatamente motivata nel rispetto dei principi che si sono ricordati.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

Accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e rinvia alla CFA FISE in diversa composizione. Spese al definitivo.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella camera di consiglio, in data 29 aprile 2026.

Il Presidente                                                                                 Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                                   F.to Stefano Bastianon

Depositato in Roma, in data 26 maggio 2026.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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