CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 45 del 22/07/2026 – omissis/FIDAL
Decisione n. 45
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente Maurizio Cinelli - Relatore Carlo Bottari
Giovanni Iannini
Barbara Marchetti - Componenti ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 66/2025, presentato, in data 30 settembre 2025, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Marco Ferriero,
contro
la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), in persona del Procuratore Federale, avv. Michele Ponzeletti,
e
la Procura Generale dello Sport presso il CONI,
avverso
la decisione n. 5 del 30 luglio 2025, resa dalla Corte Federale di Appello FIDAL, nel procedimento 7-8/2025, R.G. Corte di Appello Federale, depositata e notificata in data 31 luglio 2025, con la quale, nel trattare i reclami del sig. [omissis] e della Procura Federale FIDAL, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIDAL n. 11/2025 del 3 giugno 2025, pubblicata in data 16 giugno 2025, con la quale è stata applicata, a carico del sig. [omissis], la sanzione della squalifica nella misura di complessivi mesi quattro, è stato respinto il reclamo dell’odierno ricorrente ed è stato accolto il primo e terzo (quest’ultimo in parte) motivo del reclamo della Procura Federale FIDAL e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione di primo grado, è stata rideterminata, nella misura di mesi sei, la sanzione della squalifica nei confronti del sig. [omissis].
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, all’udienza del 9 dicembre 2025, tenutasi anche a mezzo videoconferenza, con la piattaforma Microsoft Teams, il difensore del ricorrente – sig. [omissis] - avv. Marco Ferriero; il Procuratore Federale della FIDAL, avv. Michele Ponzeletti, per la resistente Procura Federale della FIDAL, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che conclude per l’inammissibilità del primo, terzo, quarto motivo del ricorso in epigrafe, nonché per l’infondatezza del secondo motivo;
udito, nella successiva camera di consiglio, nello stesso giorno, il Relatore, Maurizio Cinelli.
Svolgimento del procedimento
1.Con comunicazione del 25 febbraio 2025, la Procura Federale della FIDAL ha informato il sig. [omissis] dell’intenzione di volerlo deferire dinanzi al Tribunale Federale della FIDAL, “per aver diffuso attraverso il libro ‘My Life. Accadrà … ieri! i miei semiseri ricordi’, espressioni gravemente lesive dell’immagine della FIDAL, delle sue istituzioni e della dignità e il decoro di altri soggetti riconducibili all’ordinamento federale e sportivo (in particolare dei signori [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis]), che travalicano i limiti della continenza e del legittimo esercizio del diritto di critica, in violazione delle norme federali che impongono i doveri di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina nell’ambito dei rapporti tra tesserati. Condotta, questa, aggravata dalle circostanze di avere commesso il fatto: a) ricoprendo la carica di Presidente del Comitato Regionale del CONI Veneto; b) mediante mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura di altri tesserati. Violazione degli artt. 1 e 6 dello Statuto FIDAL; degli art. 1.1, 1.13, 2.1 e 2.3 del Regolamento di giustizia FIDAL; degli artt. 1, 2 e 7 del Codice del comportamento sportivo Coni. Con le aggravanti di cui all’art. 9, comma 3, lett. a e g del Regolamento di giustizia FIDAL”.
In data 25 marzo 2025, il signor [omissis] è stato effettivamente deferito dinanzi al Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 56 R.G.
2. All’udienza del 3 giugno 2025, rivelatisi inutili i tentativi per una composizione bonaria della vertenza, la causa è stata discussa e il Tribunale Federale, in data 16 giugno 2025, ha reso la decisione n. 11/2025, con la quale ha dichiarato la responsabilità disciplinare del deferito per i fatti di cui all’incolpazione, ritenuta l’insussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 9, comma 3, lett. a, del Regolamento di Giustizia FIDAL. Pertanto, al deferito è stata applicata la sanzione della squalifica nella misura di complessivi mesi 4, riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti sull’unica aggravante di cui si è ritenuta la insussistenza.
3. In data 25 giugno 2025, il signor [omissis] ha proposto reclamo avverso la predetta decisione del Tribunale Federale: in via principale, con richiesta di proscioglimento da ogni addebito; in via subordinata, con richiesta di applicazione della sanzione minima, o comunque con il contenimento della stessa nella sanzione disciplinare della deplorazione con ammenda pari ad euro 1.000,00, base ridotta di un terzo per le attenuanti generiche ad euro 666,67.
In data 30 giugno 2025, anche la Procura Federale FIDAL ha depositato reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale n. 11/2025, assumendone l’ingiustizia per i seguenti motivi:
a) e falsa applicazione dell’articolo 9, comma 3, lettera a), del Regolamento di Giustizia FIDAL, e, cioè, per non aver applicato la circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto da presidente del Comitato Regionale del CONI Veneto, contestata dalla Procura Federale;
b) violazione e falsa applicazione dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del suddetto Regolamento e, cioè, per aver ritenuto la ricorrenza della circostanza attenuante dell’essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell’inflazione;
c) violazione e falsa applicazione degli articoli 9 e 10 di quello stesso Regolamento e, cioè, per aver ingiustificatamente riconosciuto la prevalenza della circostanza attenuante (rappresentata dalla resipiscenza), su quella aggravante.
4. All’esito della discussione della causa, la Corte Federale di Appello, definitivamente decidendo, ha rigettato il reclamo proposto dal signor [omissis], e, per converso, ha accolto integralmente il primo e parzialmente il terzo dei motivi di reclamo proposti dalla Procura Federale, con conseguente parziale riforma della decisione impugnata, in punto di sanzione, riformulata nella misura di mesi sei di squalifica.
5. Tale sentenza, depositata il 30 luglio 2025, n. 5, è stata fatta oggetto di ricorso a questo Collegio di Garanzia dello Sport da parte del signor [omissis] per l’annullamento o, in subordine, per la riforma, dell’impugnata sentenza della Corte Federale, sulla base di cinque motivi di ricorso.
Si è costituita in giudizio la Procura Federale della FIDAL opponendosi al ricorso.
6. Nella Pubblica Udienza del 9 dicembre 2025 le parti hanno insistito sulle loro domande.
Il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ha concluso per l’inammissibilità e comunque per l’infondatezza del ricorso.
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Considerato in fatto e in diritto
7. Come si è sinteticamente esposto nella parte in fatto, il prof. [omissis], allenatore Fidal e Presidente del Comitato Regionale Veneto del CONI, ha scritto un libro, definito “semi/serio”, di ricordi legati alla sua lunga attività nel mondo sportivo, che ha fatto stampare in una tipografia locale, in un numero ridotto di copie, ed ha poi distribuito a terzi.
Nel libro ha utilizzato, nei confronti di alcuni soggetti appartenenti al mondo dello sport e all’ordinamento sportivo, alcune espressioni che sono state ritenute irriguardose e lesive della loro immagine.
Deferito dalla Procura Federale, è stato ritenuto colpevole e sanzionato dal Tribunale Federale con la squalifica per quattro mesi. In appello, la Corte Federale ha respinto l’impugnazione del ricorrente ed ha accolto in parte l’appello della Procura Federale, rideterminando la sanzione nella misura di sei mesi di squalifica.
8. Ai fini della decisione del ricorso e per un corretto inquadramento della vicenda, il Collegio ritiene di dover preliminarmente rilevare che, dagli atti di causa, non risulta che vi siano state segnalazioni agli organi di giustizia da parte di altri tra i destinatari del libro in questione, oltre a quella del signor [omissis], che ha dato avvio al procedimento disciplinare. Risulta, anzi, che alcuni dei destinatari delle copie del libro abbiano espressamente manifestato di aver colto il senso giocoso dell’opera, come ha sostenuto l’interessato, e che altri ancora si siano dichiarati indifferenti.
Non risulta, infatti, che alcun altro tra i tesserati destinatari delle copie del libro suddetto si sia attivato ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento FIDAL; né risulta, d’altra parte, che qualcuno di detti tesserati, involontari protagonisti o destinatari del libro, abbiano proposto querela per diffamazione o ingiurie nei confronti del sig. [omissis]: sintomo evidente dell’assai contenuto allarme generato dal libro in questione.
8.1. Quanto poi al comportamento tenuto dall’incolpato, le circostanze emerse in atti hanno evidenziato un suo “ravvedimento attuoso”, posto in essere non appena l’interessato ha appreso che era in corso un procedimento federale diretto alla sua incolpazione.
Sebbene possa apparire che detto ravvedimento sia stato avviato tardivamente, è dato pervenire a una diversa valutazione ove si prenda in considerazione il fatto che lo stesso iter procedurale di incolpazione non si è svolto con particolare celerità, ma con una certa dilatazione dei tempi, come risulta dalle circostanze di cui appresso. Il fatto che ha condotto all’incolpazione del signor [omissis] è stato segnalato alla Procura Federale dal signor [omissis] – unico tra i circa trenta destinatari di copia del libro in questione, che si sia ritenuto offeso dai relativi contenuti – circa cinque mesi dopo lo svolgimento dei fatti. A quasi sei mesi, rispetto a questi ultimi, risale l’avvio del procedimento da parte della Procura Federale. L’intenzione di deferimento al Tribunale Federale della FIDAL, dal suo canto, è stata comunicata all’interessato dalla suddetta soltanto il 25 febbraio 2025.
8.2. Inoltre, ai fini della valutazione del livello di gravità della vicenda, non possono non essere presi in considerazione, sul piano del ravvedimento attuoso dell’incolpato, l’intervenuto ritiro dalla circolazione delle copie del volume incriminato e le lettere di scuse indirizzate dall’incolpato stesso ai destinatari di quelle copie e, sul piano dell’obiettiva lesività e dell’allarme provocato dall’iniziativa, il fatto che la Procura Federale, significativamente, non abbia ritenuto di procedere nei confronti degli altri tesserati destinatari di quelle copie, nonostante il formale invito a procedere anche in tale direzione formulato dal signor [omissis], sulla scorta di specifica norma regolamentare.
9. Fatte queste preliminari valutazioni è possibile passare all’esame dei motivi del ricorso.
9.1. Va osservato, innanzitutto, come dei cinque motivi proposti dal ricorrente, i primi tre, che riguardano l’analisi dei fatti e le valutazioni che sono state fatte sugli stessi da parte dei giudici
federali, con la conseguente applicazione della sanzione, possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro evidente connessione.
Tali motivi, riguardando le valutazioni fatte dagli organi della giustizia federale sulla rilevanza disciplinare dei comportamenti tenuti del ricorrente, su fatti pacificamente accertati, sono inammissibili, tenuto conto che, per giurisprudenza pacifica, al Collegio di Garanzia, che è giudice di sola legittimità, non è consentito procedere ad un nuovo esame nel merito sulla rilevanza disciplinare di tali fatti.
Peraltro, l’intenzione scherzosa che l’interessato asserisce di aver voluto imprimere alla sua opera, e sulla quale ripetutamente insiste nelle sue difese, non vale a superare il fatto che, al di là delle intenzioni, più di un’espressione contenuta nelle pagine del libro sia risultata potenzialmente idonea a ferire la sensibilità, la dignità e l’immagine di soggetti ai quali quelle pagine hanno fatto riferimento, come hanno ritenuto gli organi della Giustizia Federale.
Non vi sono quindi ragioni per ritenere erronea le valutazioni compiuta dai giudici federali, in base alle risultanze istruttorie, sulla rilevanza disciplinare dei fatti dei quali il ricorrente è stato ritenuto responsabile.
9.2. Né vi sono ragioni per ritenere non corretta la tipologia di sanzione adottata, come sostiene il ricorrente con il secondo motivo, pur tenendo conto dell’assenza di precedenti disciplinari nei tanti anni di tesseramento dell’interessato.
9.3. Sostanzialmente per le stesse ragioni va respinto anche il terzo motivo del ricorso. La gravità del fatto lesivo – e dunque l’adeguatezza della temporanea squalifica – non può essere diversamente apprezzata solo per il fatto che il signor [omissis] non avesse, al momento dei fatti, alcun precedente disciplinare; siffatta circostanza può essere apprezzata, semmai, soltanto ai fini di determinare l’entità della sanzione, non già nella scelta della relativa tipologia.
10. Con il quarto motivo, il ricorrente ha contestato l’applicazione in appello dell’aggravante connessa alle funzioni istituzionali da lui ricoperte (Presidente del Comitato Regionale Veneto del CONI), con il conseguente aggravamento della sanzione, che era stata comminata dal Tribunale Federale.
Il motivo deve ritenersi fondato e, dunque, merita accoglimento.
Ritiene, infatti, il Collegio che l’aggravante applicata dalla Corte Federale di Appello non potesse essere fondatamente riconosciuta.
A tale conclusione conducono diverse circostanze che emergono dagli atti e che si sono prima sommariamente ricordate e, in particolare, il ridotto ambito soggettivo dei destinatari e potenziali lettori del libro, l’esiguità del cui numero si evince dalle poche decine di copie del libro fatte stampare dall’autore e la destinazione di dette copie a soggetti ben identificabili e, soprattutto, legati all’autore del libro stesso da rapporti di amicizia o frequentazione o, addirittura, di parentela. In tale contesto, non risulta si possa fondatamente sostenere che il ricorrente abbia abusato della sua pur prestigiosa e autorevole carica istituzionale (quella di Presidente del CONI Regionale Veneto) per compiere quelle azioni che sono state ritenute lesive e disciplinarmente rilevanti dal denunciante e dai giudici federali. O sia venuto meno ai doveri derivanti dall’esercizio delle sue funzioni istituzionali.
Ben altri sono i comportamenti ai quali la contestata aggravante deve essere applicata.
10.1. Né può essere dato rilievo, ai fini dell’applicazione di tale aggravante, come hanno invece fatto i giudici federali di appello, alla circostanza che il libro sia stato presentato pubblicamente, tenuto conto che non risulta che in tali occasioni si siano verificati fatti di rilevanza disciplinare e considerata la limitatissima diffusione del libro all’interno del quale erano state rinvenute le espressioni ritenute lesive e disciplinarmente rilevanti.
Peraltro, lo stesso contenuto del libro, in gran parte dedicato a fatti della vita quotidiana o addirittura a passaggi, talvolta anche decisamente intimi, della vita dell’autore, confermano l’assoluta estraneità alla fattispecie di quella situazione di influenza e soggezione che si instaura nei confronti di soggetto preminente per la sua autorevolezza o le sue cariche: circostanza, quest’ultima, alla quale la norma specificamente collega l’aggravante in questione, e che il Tribunale Federale correttamente aveva respinto.
11. L’accoglimento del quarto motivo del ricorso determina l’assorbimento del quinto motivo, proposto con riferimento alle valutazioni compiute dalla Corte Federale in ordine alla diffusione delle copie del libro, con i conseguenti effetti sul riconoscimento della circostanza attenuante in relazione alla quale comunque la Corte Federale aveva respinto il motivo di appello della Procura Federale.
PQM
Il Collegio di Garanzia Quarta Sezione
Accoglie in parte il ricorso e annulla senza rinvio la decisione impugnata, nella parte in cui ridetermina, a carico del ricorrente, la sanzione con applicazione dell’aggravante di cui all’art. 9, comma 3, lett. A), Regolamento di Giustizia, con la conseguente conferma della sanzione di quattro mesi di squalifica irrogata dal Tribunale Federale FIDAL.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 dicembre 2025.
Il Presidente Il Relatore
F.to Dante D’Alessio F.to Maurizio Cinelli
Depositato in Roma, in data 22 luglio 2026.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
