CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 19 del 11/05/2026 – Procuratore Federale della Federazione Italiana Tennis e Padel / omissis
Decisione n. 19
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composta da
Gabriella Palmieri - Presidente Attilio Zimatore - Relatore
Vito Branca (collegato in videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams)
Dante D’Alessio
Massimo Zaccheo - Componenti ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2025, presentato, in data 30 settembre 2025,
dall’Ufficio del Procuratore Federale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), in persona del Procuratore Federale, avv. Arianna Terzulli, del Procuratore Federale Aggiunto, avv. Francesco Polimei e del Sostituto Procuratore Federale assegnatario del procedimento, avv. Gesuino Campus, con domicilio eletto presso l’Ufficio, in Roma, via della Camilluccia, n. 589/A, (procura@fitp.it e procura@pec.federtennis.it),
contro
il sig. [omissis], tesserato della Federazione Italiana Tennis e Padel, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valerio De Maio e Bruno Piscitelli, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in Napoli, via S. Strato, n. 17, brunopiscitelli@avvocatinapoli.legalmail.it e valeriodemaio@avvocatinapoli.legalmail.it,
avverso
la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Tennis e Padel n. 6 del 2025, pubblicata il 4 agosto 2025 e resa nel procedimento n. 124/2024, nel capo in cui, confermando la decisione del Tribunale Federale, rigettava il reclamo incidentale del Procuratore Federale avverso il capo della sentenza del Tribunale Federale n. 16 dell’11 luglio 2025, che proscioglieva il tesserato [omissis] per insussistenza a suo carico dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FITP, in relazione all’art. 8, comma 1, dello stesso Regolamento di Giustizia Federale, per avere il tesserato reso dichiarazioni mendaci all’Ufficio del Procuratore Federale nella fase di indagine del procedimento.
Vista la decisione n. 1 del 7 gennaio 2026, con la quale la Quarta Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell’art. 56 del Codice di Giustizia Sportiva, ha rimesso il giudizio a queste Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport;
viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 30 marzo 2026, i Difensori delle Parti, avv. Gesuino Campus, per la ricorrente Procura Federale della FITP, nonché l’avv. Bruno Piscitelli, per il resistente, sig. [omissis];
udita la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI - il Procuratore Generale dello Sport, pref. Ugo Taucer, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino - che conclude per l’ammissibilità del ricorso, nonché per il suo accoglimento, con rinvio alla CFA FITP, con riferimento alla questione di diritto oggetto del ricorso;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno 30 marzo 2026, il relatore Prof. Attilio Zimatore,
Ritenuto in fatto
I. In data 14 aprile 2025, il sig. [omissis], tesserato della Federazione Italiana Tennis e Padel (di seguito, per brevità, FITP), riceveva atto di deferimento con il quale il Procuratore Federale Aggiunto della Federazione Italiana Tennis e Padel, avv. Francesco Polimei, e il Sostituto Procuratore Federale della stessa Federazione, avv. Gesuino Campus, contestavano al predetto tesserato la violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia, in relazione all’art. 8, comma 1, del medesimo Regolamento, per avere reso dichiarazioni mendaci all’Ufficio del Procuratore Federale quando sentito in audizione nella fase di indagine del procedimento. Segnatamente, per aver dichiarato che gli incontri – due – di doppio della gara del Campionato di Serie C maschile tra TC Chiaiano e TC Capua del 28 aprile 2024 sarebbero stati effettivamente disputati e conclusi quando invece, come accertato nel procedimento, non erano stati disputati, seppure il Giudice Arbitro ne avesse attestato l’effettiva disputa.
Più precisamente, al sig. [omissis] sono state contestate le seguenti distinte violazioni:
<< violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia F.I.T.P. in relazione all’art. 10, comma 1, dello stesso Regolamento di Giustizia, per avere, nelle funzioni di Capitano del TC CHIAIANO, compiuto e consentito che altri compiessero atti idonei ad alterare lo svolgimento e il risultato degli incontri di doppio previsti in seno a quello del campionato di serie C maschile tra TC CHIAIANO e TC CAPUA del 28 aprile 2024, consentendo al Sig. [omissis] di intercedere con Giudice Arbitro e col Capitano della squadra avversaria per promuovere l’accordo di non disputare gli incontri di doppio e farli nondimeno figurare a referto come disputati, nonché compilando e consegnando al Giudice Arbitro le formazioni per gli stessi incontri di doppio al fine di dare concreta attuazione all’accordo, anzidetto, già promosso dal [omissis], assentito dal Capitano del TC CAPUA [omissis] e ricevuto dal Giudice Arbitro [omissis]. Accertato come verificato in Napoli il 28 aprile 2024 >>
<< violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia F.I.T.P. in relazione all’art.8, comma 1, dello stesso Regolamento di Giustizia, per avere, allorché sentito in audizione dall’Ufficio del Procuratore Federale il 25 novembre 2024, reso dichiarazioni mendaci nell’affermare di avere effettivamente disputato, in coppia con [omissis], uno degli incontri di doppio previsti in seno all’incontro di Serie C maschile tra TC CHIAIANO e TC CAPUA del 28 aprile 2024, dichiaratamente portandolo a termine, che, invero, non fu disputato. Accertato come verificato in Napoli 28 aprile 2024 >>.
II. La vicenda trae origine da una segnalazione del Comitato Centrale Uffici di Gara (CCUG) del 27 agosto 2024, nella quale si rappresentava all’Organo inquirente federale che il G.A. [omissis], assegnatario dell’incontro del campionato a squadre di serie C tra gli Affiliati TC Chiaiano e TC Capua, programmato per il 28 aprile 2024, aveva dato seguito alla richiesta dei rappresentanti delle due squadre – i Sigg.ri [omissis] per il TC Capua e [omissis] per il TC Chiaiano – di non disputare i due incontri di doppio programmati, inserendo, tuttavia, nel referto l’avvenuta celebrazione degli stessi e assegnando così una vittoria figurativa per ciascuna delle squadre che avrebbero dovuto disputare gli incontri. In tale contesto, i capitani delle due squadre, [omissis] per il TC Chiaiano e [omissis] per il TC Capua, consegnavano le formazioni che avrebbero dovuto essere schierate al G.A. affinché lo stesso le riportasse nel rapporto di gara così da far risultare figurativamente la celebrazione degli incontri. All’esito dello svolgimento dell’istruttoria della Procura Federale emergeva effettivamente l’adesione del G.A. alla proposta dei sig.ri [omissis], per il TC Capua, e [omissis], per il TC Chiaiano, in ordine alla non realistica (ma simulata) celebrazione degli incontri e alla conseguente attribuzione di una vittoria a ciascuna delle squadre.
III. In data 25 novembre 2024, durante la fase di indagini, il sig. [omissis] dichiarava all’Ufficio del Procuratore Federale di aver partecipato all’incontro del campionato di serie C maschile contro il TC Capua e, in particolare, di aver disputato interamente sia un incontro di singolare che un incontro di doppio, vinto dalla sua squadra, dichiarando, tuttavia, di non ricordare il punteggio. Rispondendo ad altra domanda, lo stesso sig. [omissis] riferiva di non ricordare come fosse terminato l’altro incontro di doppio previsto dalla competizione, né se fosse stato portato a termine dagli atleti. In considerazione delle risultanze istruttorie, l’Ufficio del Procuratore Federale deferiva quindi il tesserato [omissis] per aver compiuto atti idonei ad alterare lo svolgimento e il risultato degli incontri di doppio tra il TC Chiaiano e il TC Capua ed anche per aver reso dichiarazioni mendaci all’Ufficio nel corso delle indagini.
IV. A seguito della costituzione in giudizio, il tesserato chiedeva di essere sentito personalmente dal Tribunale Federale. All’udienza del 2 luglio 2024, il sig. [omissis] ammetteva quindi di aver reso dichiarazioni mendaci davanti alla Procura Federale e “si scusava con la Federazione per la sua condotta, asserendo di aver compiuto l’illecito a fin di bene per salvaguardare il comportamento del sig. [omissis], che aveva accettato la proposta di entrambi gli affiliati di non disputare i due incontri di doppio previsti”.
V. All’esito del giudizio, il Tribunale Federale della FITP, con decisione n. 16/2025, emessa in data 8 luglio 2025 e pubblicata in data 11 luglio 2025, condannava [omissis] alla sospensione da qualsiasi attività federale per tre mesi ed al pagamento della sanzione pecuniaria di € 1.000,00 per illecito sportivo, per la violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia in relazione all’art. 10, comma 1, dello stesso Regolamento di Giustizia, e contestualmente lo proscioglieva dalla contestata accusa di avere reso al Procuratore Federale dichiarazioni mendaci in violazione dell’art. 1, comma 1, e 2 R.G. FITP in relazione all’art. 8 dello stesso Regolamento di Giustizia.
VI. Il sig. [omissis] proponeva, quindi, reclamo alla Corte Federale avverso la statuizione di condanna per l’illecito sportivo, chiedendo il proscioglimento e/o in subordine la derubricazione dell’illecito da frode sportiva a violazione del principio di sportività. La Procura Federale FITP, nel resistere all’impugnazione del sig. [omissis], spiegava appello incidentale avverso il capo della sentenza con la quale lo stesso era stato prosciolto dalla violazione contestata dell’art. 8, comma 1, R.G., che sanziona il tesserato che ometta o si rifiuti di presentarsi avanti alla Procura Federale per essere sentito ovvero renda dichiarazioni mendaci. In particolare, l’Organo inquirente contestava la decisione del primo giudice, ritenendo che quest'ultimo avesse trascurato tale specifica disposizione che impone a ciascun tesserato, senza limitazioni legate alla fase o al ruolo, e, pertanto, anche durante la fase delle indagini preliminari, l'obbligo di collaborare con gli Organi di Giustizia e con l'Ufficio Procedimenti Disciplinari. A fondamento del proprio gravame, la Procura Federale richiamava anche un precedente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, secondo cui nei procedimenti di giustizia sportiva non è applicabile il principio del “nemo tenetur se detegere” (valorizzato dal giudice di primo grado), in quanto idoneo a spiegare efficacia esclusivamente nell’ambito penale.
VII. La Corte Federale di Appello, con decisione n. 6/2025, adottata all’esito dell’udienza celebrata in data 29 luglio 2025, confermava integralmente la statuizione di primo grado, rigettando sia il reclamo principale del sig. [omissis] sia il reclamo incidentale della Procura Federale. In particolare, per quel che rileva nel presente giudizio, la Corte Federale, dopo aver ricordato di aver già affrontato la questione relativa ai doveri imposti dall’art. 8, comma 1, R.G., ha sostenuto che un soggetto audito dalla Procura Federale, qualora sia consapevole di poter essere incolpato, può adottare un atteggiamento difensivo che si sostanzia nella negazione dei fatti, non essendogli richiesto di confessare l’illecito (pag. 5). Secondo la Corte Federale negare l’applicabilità del principio “nemo tenetur se detegere”, sul presupposto che al momento dell’audizione il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni alla Procura Federale non sia tecnicamente “incolpato”, “finirebbe per affermare il principio che la norma declinerebbe un inaccettabile dovere confessorio” (pag. 6).
VIII. La Procura Federale ha quindi presentato ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia censurando la statuizione della Corte Federale che, nel confermare la decisione del Tribunale Federale, avrebbe violato la norma regolamentare che punisce chiunque renda dichiarazioni mendaci agli organi inquirenti, sostenendo che il principio costituzionale del nemo tenetur se detegere, che ha sede nel processo penale, non troverebbe ingresso nell’ordinamento sportivo.
Si è costituito in giudizio il sig. [omissis], sostenendo: l’inesistenza dell’atto introduttivo del giudizio per l’assenza della sottoscrizione con firma digitale; l’inammissibilità del ricorso per la mancata legittimazione della Procura Federale; l’inammissibilità del ricorso anche per la tardiva fissazione dell’Udienza di trattazione, in violazione dell’art. 58 del CGS che fissa la definizione del procedimento entro il sessantesimo giorno dal deposito del ricorso avvenuto il 30 settembre 2025; l’inammissibilità del ricorso per la violazione del principio della c.d. doppia conforme di assoluzione non basata su questioni di rito bensì di merito; l’infondatezza della tesi sostenuta dalla Procura in quanto il diritto alla “menzogna” è un corollario del “diritto di difesa”.
La Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della giustizia sportiva del CONI, ha concluso per l’accoglimento del ricorso, ritenendo superabile la questione della “doppia conforme”, essendo stata sollevata una questione di diritto fondamentale per l’attività delle Procure Federali.
IX. Con la decisione n. 1/2026, la Quarta Sezione di questo Collegio di Garanzia dello Sport si è pronunciata su una serie di questioni dedotte dalle parti, assumendo decisioni che queste Sezioni Unite condividono e che sono riassunte qui di seguito.
Con riguardo ai profili di ammissibilità, è stata esclusa l’inesistenza del ricorso, sul presupposto sostanziale per cui ciò che rileva è la certezza della provenienza dell’atto, e la sottoscrizione autografa (non contestata) nonché la trasmissione via PEC sono elementi sufficienti a garantire tale certezza. Inoltre, la detta decisione della Quarta Sezione ha motivatamente respinto le seguenti eccezioni: l’eccezione secondo cui solo la Procura Generale dello Sport sarebbe legittimata a ricorrere, posto che anche le Procure Federali possono proporre impugnazione davanti al Collegio di Garanzia quando sono state parti nel giudizio endofederale; nonché l’eccezione relativa alla tardiva fissazione dell’udienza, posto che il termine di 60 giorni previsto dal Codice ha natura ordinatoria, e non perentoria, quindi il suo eventuale superamento non incide sul potere decisorio del Collegio.
La Quarta Sezione ha tuttavia ritenuto di dover sottoporre all’esame delle Sezioni Unite due profili problematici: innanzitutto, la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione della Procura Federale, con la quale, pur in presenza di una doppia conforme assolutoria con esame nel merito nei due gradi di giudizio endofederale, viene chiesto al Collegio di Garanzia di pronunciarsi su una questione di diritto che, se non appare rilevante in ordine alla gravità della sanzione richiesta nel caso concreto, sia tuttavia rilevante in riferimento al generale funzionamento degli organi di indagine e della stessa giustizia sportiva. E poi la questione relativa alla applicabilità del principio nemo tenetur se detegere, in relazione alla disposizione dettata dall’art. 8 del Regolamento di Giustizia, ai sensi del quale “Il tesserato che, benché formalmente convocato, rifiuti od ometta di presentarsi davanti alla Procura Federale o ad un organo di giustizia per essere sentito o di far pervenire atti di cui sia richiesto o renda dichiarazioni mendaci è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre a sei mesi”. Tale ultima questione, infatti, ha rappresentato uno dei cardini della decisione della Corte Federale e ha formato oggetto della impugnazione.
Pertanto, sono deferite all’esame delle Sezioni Unite, preliminarmente, la questione dell’ammissibilità del ricorso, presentato dopo una doppia decisione conforme assolutoria della giustizia endofederale, e poi la questione sulla possibile applicazione nel procedimento sanzionatorio sportivo del principio del nemo tenetur se detegere, al fine di ottenere univoci principi di diritto.
Con memoria del 27 marzo 2023, il sig. [omissis] ha argomentato in ordine alla asserita inammissibilità dell’impugnazione in presenza di una doppia conforme decisione assolutoria nonché alla applicabilità del c.d. “diritto al silenzio” nei procedimenti di Giustizia sportiva, così concludendo per il “rigetto del ricorso … e/o in subordine per rimettere il procedimento innanzi all’organo di giustizia a quo per decidere nel merito sulla scorta dell’eventuale diverso principio che si ritenga debba essere applicato, il tutto con vittoria delle spese”.
Considerato in diritto
Esaminando le due problematiche questioni di diritto sottoposte dalla Quarta Sezione nella richiamata decisione n. 1/2026, conviene muovere da quella relativa alla supposta inammissibilità di un ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport dopo una doppia conforme decisione assolutoria nel merito.
1.Nel caso in esame, l’eccezione di inammissibilità del ricorso in presenza di una doppia conforme decisione assolutoria appare infondata, tenuto conto che nelle due conformi decisioni di merito l’esito assolutorio risulta interamente fondato su valutazioni di diritto, sulla qualificazione giuridica della condotta, ed in particolare sull’interpretazione e sulla applicazione del principio nemo tenetur se detegere. Ne consegue che la valutazione del fatto risulta sostanzialmente assorbita dalla soluzione di una questione di diritto preliminare, con la conseguenza che il sindacato del Collegio non incontra i limiti propri della c.d. doppia conforme, venendo in rilievo non già l’accertamento fattuale, bensì la corretta interpretazione e delimitazione di un principio giuridico di carattere generale e di una disposizione di un Regolamento di giustizia sportiva.
È ben vero che il sindacato del Collegio di Garanzia ha ad oggetto vizi di legittimità (i quali, peraltro, possono tradursi anche in censure attinenti alla qualificazione giuridica del fatto), tuttavia, nel caso di specie, non si è in presenza di una (inammissibile) censura di carattere fattuale, di un (inammissibile) sindacato su un apprezzamento dei fatti storici, che qui non vengono in discussione (essendo pacifico che il sig. [omissis] abbia reso dichiarazioni mendaci), bensì di una questione interpretativa di carattere generale, attinente alla applicazione del principio nemo tenetur se detegere nell’ordinamento sportivo, in relazione al citato art. 8 del Regolamento di Giustizia. La censura, pertanto, trascende il caso concreto e si pone in termini di definizione del quadro dei principi applicabili, assumendo una evidente valenza nomofilattica. Tale conclusione risulta, peraltro, coerente con il più recente orientamento del Collegio di Garanzia in tema di filtro di cui all’art. 54 CGS CONI, che impone una valutazione sostanziale della rilevanza e della gravità della questione, avuto riguardo sia al trattamento sanzionatorio edittale astrattamente previsto per la condotta, sia agli effetti che la stessa è idonea a produrre sull’ordinamento sportivo; profili che, nel caso in esame, risultano entrambi sussistenti, atteso che la questione investe un principio di rango costituzionale e presenta evidenti ricadute sistemiche sull’esercizio della funzione disciplinare.
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2. Più complessa e problematica la seconda questione sollevata nella richiamata decisione n. 1/2026 della Quarta Sezione in relazione alla discussa applicabilità del principio nemo tenetur se detegere.
Invero, l’applicabilità di tale principio nel diritto sportivo solleva questioni particolarmente complesse, in ragione della tensione tra il diritto di difesa del tesserato e i doveri di lealtà, correttezza e collaborazione che connotano l’ordinamento sportivo.
Le decisioni di primo e secondo grado della giustizia federale FITP si collocano nel solco di un orientamento particolarmente estensivo del principio nemo tenetur se detegere, valorizzato quale espressione del diritto di difesa del tesserato. In tale prospettiva, ciò che assume rilievo non è tanto la qualificazione formale del soggetto all’interno del procedimento, quanto la sua posizione sostanziale: il tesserato, ove già esposto a possibili addebiti disciplinari, dovrebbe comunque ritenersi in una situazione difensiva, con conseguente esclusione di un obbligo di verità, anche nella fase delle indagini preliminari. Ne deriverebbe che anche la dichiarazione non veritiera, se resa in tale contesto, non integrerebbe un autonomo illecito disciplinare, in quanto espressione del diritto di difesa. È evidente come una siffatta impostazione si ispiri a un modello di tipo penalistico, nel quale la menzogna difensiva è, entro certi limiti, considerata fisiologica e non sanzionabile.
Questa concezione si rinviene anche nella giurisprudenza federale di altre discipline sportive. Ad esempio, la Corte Federale d’Appello della FIDS, nella decisione n. 1/2023 – richiamata dalla stessa Sezione Quarta di questo Collegio nella decisione di rimessione – ha affermato che
«appare corretto il riferimento al c.d. diritto alla ‘menzogna’, quale corollario del più generale diritto alla difesa (alla non auto incriminazione)», ritenendo che tale principio, di derivazione costituzionale, trovi applicazione anche nell’ordinamento sportivo. Nel caso esaminato, relativo a un atleta che aveva reso dichiarazioni non veritiere nel corso delle indagini, la Corte ha ulteriormente precisato che il c.d. diritto alla menzogna non opera soltanto a seguito della formale instaurazione del procedimento, ma deve trovare applicazione anche in una fase anteriore, qualora il soggetto agisca per evitare l’apertura del procedimento stesso o per sottrarsi a conseguenze pregiudizievoli. Tale pronuncia conferma, dunque, un’impostazione che privilegia una lettura sostanziale della posizione del tesserato, estendendo la tutela difensiva anche alle fasi prodromiche dell’accertamento disciplinare.
Significativo appare anche l’orientamento espresso in ambito FIDAL nella pronuncia della Corte Federale d’Appello n. 1/2022. Tale pronuncia, partendo dal dato regolamentare, distingue tra le diverse fasi del procedimento e lo status del tesserato, affermando che, prima del deferimento, il soggetto è comunque tenuto a presentarsi alle convocazioni della Procura Federale in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e collaborazione. La Corte precisa tuttavia che, nel corso della stessa fase investigativa, ove emerga una possibile responsabilità a carico del tesserato e questi assuma la posizione di soggetto sottoposto a indagini, egli può avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande rivoltegli dalla Procura Federale: solo con l’instaurazione del procedimento disciplinare in senso stretto il soggetto acquisisce la qualità di parte, con conseguente piena espansione delle garanzie difensive, ivi compresa la facoltà di non presentarsi alle convocazioni degli organi di giustizia. Tale impostazione sembra fondata su una differenziazione dello status formale del soggetto. Peraltro, detta decisione riconosce la facoltà di non rispondere, ma non la facoltà di rilasciare dichiarazioni mendaci (non espressamente considerata dalla pronuncia). Si legge, infatti, che, qualora la Procura Federale individuasse una qualche responsabilità a carico dei tesserati, «mutando così lo status del soggetto ascoltato da “persona informata sui fatti” a “persona sottoposta ad indagini” (e previa informativa sulla facoltà di farsi assistere)», i tesserati, in applicazione del principio generale di garanzia, potrebbero «dichiarare di voler omettere ogni risposta, ovvero di riferire la verità sui fatti oggetto di contestazione a loro carico».
L’orientamento interpretativo sopra ricordato si pone nel quadro della giurisprudenza costituzionale (v. la sentenza n. 84/2021), che ha riconosciuto il diritto al silenzio quale corollario essenziale del diritto di difesa, estendendone l’operatività anche a procedimenti formalmente amministrativi ma connotati da una funzione sostanzialmente punitiva, come nel caso delle sanzioni irrogate dalla CONSOB. La Corte costituzionale ha infatti chiarito che, in presenza di sanzioni aventi natura afflittiva, il soggetto non può essere sanzionato per il rifiuto di rispondere a domande auto-incriminanti, precisando che «tale garanzia deve potersi necessariamente esplicare anche in una fase antecedente alla instaurazione del procedimento sanzionatorio, e in particolare durante l’attività di vigilanza svolta dall’autorità, al fine di scoprire eventuali illeciti e di individuarne i responsabili».
É evidente, peraltro, che tale approccio interpretativo richiama la consolidata giurisprudenza europea sulla nozione sostanziale di sanzione penale, basata sui parametri enucleati dalla sentenza Engel (Corte EDU, 8 giugno 1976), che impongono una valutazione sostanziale della natura “penale” delle sanzioni, fondata non sulla loro qualificazione formale, ma sulla loro funzione e gravità. Resta tuttavia fermo che la giurisprudenza costituzionale, pur ampliando l’ambito di operatività del diritto al silenzio, non si è pronunciata espressamente sulla rilevanza delle dichiarazioni mendaci, lasciando impregiudicata la questione della loro eventuale riconducibilità al principio del nemo tenetur se detegere.
Nella giurisprudenza della Corte Federale d’Appello FIGC (Sez. Unite, decisione n. 29/CFA/2022- 2023; Id., Sez. I, decisione n. 74/CFA/2024-2025) si registra, invece, un orientamento del tutto contrario all’operatività del principio del nemo tenetur se detegere e si esclude in radice la possibilità di estenderlo al di fuori del processo penale. In tali pronunce si afferma che il principio in questione è strettamente legato al solo processo penale e non può giustificare la violazione di obblighi di comportamento posti a tutela di interessi diversi dalla pretesa punitiva, dovendo, in caso di conflitto, prevalere le esigenze dell’ordinamento federale. Ne consegue che condotte omissive o non collaborative restano comunque sanzionabili, anche quando siano motivate dall’esigenza di evitare auto-incriminazioni. Secondo questa giurisprudenza, il principio nemo tenetur se detegere non solo non copre la dichiarazione mendace, ma non è neppure idoneo a escludere la responsabilità per la violazione di obblighi di collaborazione, risultando recessivo rispetto agli interessi tutelati dalle norme disciplinari. In particolare, nella richiamata giurisprudenza si osserva che «È noto come, nell’ordinamento generale, è discusso se il principio nemo tenetur se detegere possa assumere una rilevanza extrapenale; è il caso dell’istruttoria tributaria che si caratterizza in modo nettamente distinto da quella penale; pertanto, secondo l’orientamento maggioritario, tale principio non può essere richiamato in relazione a comportamenti diversi che, autonomamente considerati, costituiscono l’adempimento di obblighi imposti a tutela di un diverso bene giuridico (l’interesse fiscale). Al riguardo, già in passato questa Corte (CFA, SS.UU., n. 29/2022-2023) ha richiamato alcuni precedenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione penale (Sez. 3 n. 53656 del 03/10/2018 Rv. 275452 che ha escluso profili di incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, 14 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 e 36, comma 34-bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, nella parte in cui tali disposizioni prevedono, al fine di non commettere il reato di omessa presentazione della dichiarazione di redditi, l'obbligo di presentare la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, ancorché riguardi redditi provenienti da attività illecita, in quanto il principio del "nemo tenetur se detegere" opera esclusivamente nell'ambito di un procedimento penale già avviato e deve ritenersi recessivo rispetto all'obbligo di concorrere alle spese pubbliche previsto dall'art. 53 Cost (…)». La stessa giurisprudenza ora richiamata ha opportunamente osservato come le considerazioni – sopra riportate - contrarie ad una estensione del principio nemo tenetur se detegere fuori dal processo penale <<valgono, a maggior ragione, nell’ordinamento sportivo dà dove, com’è noto, l’autonomia dello stesso consente – quantomeno – una modulazione diversa di tale principio, al fine di contemperarlo con la peculiarità degli interessi coinvolti, tanto più che – come si è visto – tale principio neanche nell’ordinamento generale si basa su insuperabili ragioni di fondo>>, osservando, infine, che <<tale operazione di bilanciamento – nella specie, tra il principio "nemo tenetur se detegere" e quello dell’adeguamento di tale principio alle regole procedimentali sportive
- è consentita dalla Costituzione là dove nessuno dei diritti costituzionali previsti ha carattere assoluto, ma tutti sono contemperati con gli altri diritti e interessi costituzionalmente rilevanti e l’esito del bilanciamento non può mai essere il sacrificio totale di uno dei valori in gioco» (cfr. Corte Federale d’Appello FIGC Sez. Unite, decisione n. 29/CFA/2022-2023; Id., Sez. I, decisione n. 74/CFA/2024-2025).
3. Il Collegio di Garanzia ritiene che la decisione del ricorso in esame non dipenda dalla posizione rivestita dal sig. [omissis] nel momento in cui rese le dichiarazioni – sicuramente mendaci, come successivamente riconosciuto dallo stesso tesserato – contestate dalla Procura Federale, e cioè a seconda che egli dovesse ritenersi già incolpato o meno; ma dipenda proprio dal rilievo che si deve attribuire – o negare – al principio nemo tenetur se detegere nell’ambito della giustizia sportiva. E tale problema deve essere vagliato in relazione alle peculiarità dell’ordinamento sportivo e alle vigenti disposizioni del Regolamento di giustizia applicabile al caso in esame.
In questa prospettiva occorre muovere dalla fondamentale premessa che l’ordinamento sportivo impone ai suoi membri doveri di condotta più rigorosi ed incisivi rispetto ai generici doveri di condotta gravanti su tutti i consociati. Doveri espressamente enunciati da Statuti e Regolamenti, che non si limitano a evocare ‘valori’, ma ne specificano i contenuti, seppure affidati a clausole generali necessariamente elastiche. Ne offre un chiaro esempio, tra gli altri, proprio il Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis, che, all’art. 1, stabilisce che “Gli affiliati ed i tesserati, comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e di frode sportiva, dall'uso di sostanze vietate, dalla violenza sia fisica sia verbale, dalla commercializzazione e dalla corruzione” (2° comma); e, all’art. 2, aggiunge che “L'ignoranza o l'errata interpretazione del Codice della giustizia sportiva, dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le altre norme, emanati dagli organi federali competenti, non possono essere invocate a nessun effetto”; e, ancora, all’art. 3, sancisce un “obbligo di segnalazione e collaborazione” con riguardo a “infrazioni disciplinari” e “atti di scorrettezza sportiva”. Disposizioni coerenti a quelle che si rinvengono nel Codice di comportamento Sportivo del CONI, secondo i principi fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai Regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive nazionali; principi inderogabili che costituiscono il fondamento etico dell’intero ordinamento sportivo. Su tali principi di lealtà, probità e correttezza si è formata negli anni una giurisprudenza vastissima, per la quale basta qui richiamare le tante pronunce di questo Collegio di Garanzia dello Sport (ex multis, cfr. Sezione IV, decisione n. 12/2024; nonché il parere n. 5/2017 della Sezione Consultiva).
Come è stato efficacemente notato, “Nella dimensione sportiva, i comportamenti delle donne e degli uomini assumono una più alta significazione morale, idonea ad orientare le condotte di coloro che condividono lo spirito e gli statuti sportivi. Si tratta di una funzione propria dello sport destinata ad esprimere, ancor più e, forse, ancor meglio dello stesso ordinamento statale, un’impronta laicamente etica, inclusiva ed aliena da qualsiasi influenza culturale, religiosa e sociale, ma inflessibile nella tutela dei valori dell’onestà, della lealtà e del sacrificio personale, da anteporre a qualsiasi altra esigenza e da conservare quale punto di riferimento, anche ermeneutico, per qualsivoglia decisione attinente alla pratica sportiva” (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. II, n. 8/2020; Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 15/2017).
In questo quadro valoriale e normativo deve essere interpretata ed applicata la disposizione dettata dall’art. 8, primo comma, del Regolamento di Giustizia FITP, secondo la quale “Il tesserato che, benché formalmente convocato, rifiuti od ometta di presentarsi davanti alla Procura Federale o ad un organo di giustizia per essere sentito o di far pervenire atti di cui sia richiesto o renda dichiarazioni mendaci è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da tre a sei mesi”. Considerata la pregnanza dei doveri di lealtà, correttezza e probità che connotano l’ordinamento sportivo, non si può ritenere che quei principi vengano totalmente meno allorché lo sportivo sia convocato dinanzi agli organi di giustizia sportiva ed allora lo sportivo, dinanzi all’incolpazione o al rischio di essa, possa impunemente mentire. In altre parole, i principi fondamentali del diritto sportivo non possono non influire anche sulle regole di condotta dell’incolpato e sui limiti della sua difesa nell’ambito di un processo sportivo.
Né si può ritenere che un principio elaborato con riguardo al processo penale entri automaticamente nel processo sportivo, rimanendo indifferente alle regole e ai principi fondamentali propri di quel sistema. In proposito giova richiamare il principio di autonomia del giudizio disciplinare sportivo rispetto al processo penale, con riguardo al quale le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport hanno rilevato che «il giudizio disciplinare-sportivo è autonomo e indipendente dagli eventuali paralleli giudizi penale. Gli Organi della giustizia sportiva (salvo le tassative ipotesi codificate di rilevanza del giudizio penale o civile) hanno infatti autonomi ambiti di valutazione degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli provenienti dagli accertamenti o dai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria ordinaria, che, nel giudizio sportivo, sono e restano liberamente valutabili come meri elementi probatori» (decisione n. 71 del 6 settembre 2019). E la rilevata autonomia degli ambiti, dei principi informatori e dei criteri di valutazione ben può riflettersi anche sulle regole e sui principi di difesa dell’incolpato.
Pertanto, devono essere condivise le considerazioni svolte – sia pure con riferimento ad un diverso settore sportivo – dalle Sezioni Unite della Corte di Appello Federale della FIGC, laddove hanno evocato la necessità di una ‘modulazione’ del principio nemo tenetur se detegere, per consentire un “adeguamento di tale principio alle regole procedimentali sportive” (cfr. le già citate decisioni della Corte Federale d’Appello FIGC, Sez. Unite, n. 29/CFA/2022-2023; conf. Sez. I, n. 74/CFA/2024-2025).
Qui non si vuole predicare la sussistenza di un obbligo confessorio a carico dello sportivo colpevole di un illecito disciplinare, ma riaffermare la validità di una disposizione che – in applicazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, propri dell’ordinamento sportivo – vieta al tesserato di mentire. Il diritto al silenzio non può estendersi alla dichiarazione mendace; del resto, altro è tacere, altro mentire.
L’attenuazione delle garanzie difensive (conseguente al divieto di mendacio) non costituisce un irragionevole indebolimento della tutela dello sportivo incolpato, ma un necessario ed ineludibile riflesso della intensificazione dei doveri di comportamento imposti a carico dello sportivo stesso. A tutto concedere, l’art. 8 del Regolamento permette al tesserato convocato presso la Procura Federale di rimanere in silenzio, ma non gli consente di mentire.
4. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve ritenere che il tesserato, il quale, convocato davanti alla Procura Federale renda consapevolmente dichiarazioni mendaci, sia pure allo scopo di contrastare la sua incolpazione o di evitarla. commette un illecito disciplinare ed incorre nelle relative sanzioni.
Ne consegue che il ricorso in esame deve essere accolto, la decisione impugnata deve essere riformata, e la controversia deve essere rimessa alla Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Tennis e Padel, affinché questa, in composizione diversa da quella che ha emanato la decisione impugnata, rinnovi la sua valutazione in ordine alla sussistenza della violazione disciplinare, sulla base del principio sopra enunciato, e provveda quindi alla determinazione della corrispondente sanzione.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Accoglie il ricorso, annulla la decisione impugnata e, per l’effetto, rinvia alla Corte Federale d’Appello FITP, perché, in diversa composizione, rinnovi la sua valutazione alla luce del principio di diritto di cui in motivazione.
Spese al definitivo.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro Difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 30 marzo 2026.
Il Presidente Il Relatore
F.to Gabriella Palmieri F.to Attilio Zimatore
Depositato in Roma, in data 11 maggio 2026.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
