CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 22 del 18/05/2026 – omissis/ F.I.R.
Decisione n. 22
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composto da
Gabriella Palmieri - Presidente Vito Branca - Relatore
Dante D’Alessio
Massimo Zaccheo
Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 8/2026, presentato, in data 6 febbraio 2026, dall’avv. [omissis], che sta in giudizio personalmente, avendone le qualità, ma anche rappresentato e difeso, in virtù di procura estesa su foglio separato, dagli avv.ti Gianluca Calistri e Giuseppe Mario Militerni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, in Viale Bruno Buozzi, n. 109 (fax: 0669208021 - PEC: gianlucacalistri@ordineavvocatiroma.org e giuseppemariomiliterni@ordineavvocatiroma.org - fax: 0669208021),
contro
la Federazione Italiana Rugby (F.I.R.), in persona del legale rappresentante p.t., dott. Andrea Duodo, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Biasiolo, con domicilio eletto in Mira (Ve), Via Mocenigo n. 20, (che intende ricevere le comunicazioni e notificazioni del giudizio all’indirizzo PEC alessandro.biasiolo@venezia.pecavvocati.it),
nonché nei confronti
del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., dott. Luciano Buonfiglio, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti e Santi Dario Tomaselli, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 26/B, nonché, per la ricezione delle comunicazioni, al numero di fax 068074427 e agli indirizzi PEC massimilianobrugnoletti@ordineavvocatiroma.org e santidariotomaselli@ordineavvocatiroma.org;
per l’annullamento
del provvedimento emesso dalla Commissione Federale di Garanzia della Federazione Italiana Rugby in data 28 febbraio 2023, con il quale il ricorrente è stato dichiarato responsabile di alcune violazioni e nei confronti del quale è stata applicata la sanzione della sospensione nella misura di anni cinque;
nonché di ogni altro provvedimento o atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuto ignoti.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 30 marzo 2026, i difensori della parte ricorrente - avv. [omissis] - avv.ti Gianluca Calistri e Giuseppe Mario Militerni; l’avv. Alessandro Biasiolo, per la resistente FIR; l’avv. Santi Dario Tomaselli, per il resistente CONI, nonché il Procuratore Generale dello Sport, pref. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Vito Branca.
Premesso in fatto
1. Con ricorso del 6 febbraio 2026, l’avv. [omissis] ha adito, in riassunzione, il Collegio di Garanzia per ottenere l’annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione Federale di Garanzia FIR in data 28 febbraio 2023, con il quale è stata applicata la sanzione della sospensione nella misura di anni cinque per aver questi svolto l’incarico di Procuratore Federale in violazione del canone di indipendenza e riservatezza.
Il procedimento per cui è causa, è d’obbligo premettere, prende le mosse da un primo ricorso, proposto avverso il citato provvedimento, dinanzi al TAR Lazio, dall’odierno ricorrente il 30 marzo 2023. Con ordinanza n. 2540 del 18 maggio 2023, resa nel procedimento R.G. n. 5536/2023, il TAR adito rigettava la domanda cautelare del ricorrente, sottolineando che “il ricorso presenta peraltro profili di improcedibilità, non avendo il ricorrente percorso ed esaurito tutti i gradi della giustizia sportiva, prima di adire il Tribunale Amministrativo Regionale, come previsto dall’art. 3 del citato D.L. n. 220/2003”. Nelle more della trattazione del merito avanti al TAR, il 15 settembre 2023, l’Avv. [omissis], con (primo) “ricorso in riassunzione”, investiva della controversia anche il Collegio di Garanzia dello Sport.
1.1. Le Sezioni Unite di questo Collegio, con decisione n. 93/2023 del 21 novembre 2023, dichiaravano il ricorso inammissibile, così statuendo: «l’ordinanza del TAR per il Lazio, con la quale è stata respinta la sola domanda cautelare proposta dal ricorrente, non contiene una “decisione” del giudice amministrativo sulla giurisdizione. In conseguenza, da un lato, il giudizio proposto dal ricorrente davanti al giudice amministrativo non si è concluso e prosegue (tanto che è stata già fissata a febbraio del 2024 l’udienza di trattazione nel merito del ricorso), e, dall’altro, non è possibile procedere alla “riassunzione” di quel giudizio, davanti al Collegio di Garanzia, in quanto il principio della “translatio iudicii” , richiamato dal ricorrente, si applica in presenza di una sentenza con la quale il giudice che erroneamente è stato investito di una questione dichiara di non potersi pronunciare sulla questione per difetto di giurisdizione, spettando la decisione ad un giudice appartenente ad altra giurisdizione. […] nel caso in esame il TAR si è limitato a respingere con ordinanza, per mancanza di danno grave ed irreparabile, la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente e si è limitato ad indicare in motivazione alcune delle ragioni della sua decisione interinale. Ma, come si è detto, nel caso in esame, il TAR non ha emesso una sentenza definitiva sulla giurisdizione (né su altre domande) e quindi ogni questione, anche sulla giurisdizione, potrà essere valutata in occasione della decisione del ricorso (con sentenza) all’udienza di merito, peraltro già fissata».
Il Collegio di Garanzia, inoltre, sottolineava che il ricorso, «allo stato, non potrebbe essere esaminato dal Collegio, anche se si volesse ritenere proposto non in “riassunzione”, come invece è stato fatto, perché ampiamente tardivo, rispetto al termine di 30 giorni dalla data di emanazione del provvedimento impugnato dettato dall’art. 59, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI»; in chiusura, si riteneva, con riferimento alla natura dei provvedimenti emessi dalla Commissione di Garanzia ex art. 5 CGS CONI, di «segnalare ai competenti organi del CONI l’opportunità di chiarire normativamente le modalità per l’eventuale impugnazione degli atti, in particolare se a contenuto sanzionatorio, emessi dalle Commissioni Federali di Garanzia costituite presso le singole Federazioni Sportive».
1.2. Con sentenza n. 4644 del 7 marzo 2024, il TAR Lazio dichiarava inammissibile il ricorso in relazione alla domanda di annullamento della sanzione (ritenuta di natura disciplinare da parte del Tribunale), in quanto, “nelle controversie aventi ad oggetto le sanzioni disciplinari innanzi al giudice statale, è preclusa la tutela annullatoria ed ammessa solo quella risarcitoria”, e il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria per “violazione manifesta del c.d. <<vincolo di pregiudizialità sportiva>>”.
Vale sottolineare, su tale ultima declaratoria, che il TAR ha rigettato la tesi del ricorrente, secondo cui la Commissione Federale di Garanzia non sarebbe organo di “giustizia sportiva” interno alla FIR, e, quindi, non vi sarebbe stato alcun obbligo per questi di esaurire i gradi della giustizia sportiva. Sul punto, il Tribunale ha considerato «che la Commissione Federale di Garanzia è collocata all’interno del Codice di Giustizia Sportiva del CONI proprio tra gli “organi di giustizia”, poiché l’art. 5, che la disciplina, è collocato all’interno del “Capo II” rubricato appunto “Organi di giustizia” (cfr. CGS del CONI). Orbene, già tale profilo di ordine sistematico appare dirimente alla luce del problema in esame. Allo stesso modo anche il Regolamento di Giustizia Federale disciplina la Commissione all’art. 35 e, pur non menzionandola all’art. 33, le attribuisce compiti di chiara natura giustiziale ed interni all’ordinamento sportivo (cfr. co. 1 e 2 lett. a, b e c, volti a garantire “l’imparzialità” e “l’autonomia” dei membri della Commissione Federale di Garanzia, che sono i due caratteri indispensabili per ogni organo “giudicante”, come più volte ritenuto, in una dimensione “sostanziale” e non esclusivamente formale, anche dalla Corte Costituzionale, ad esempio nella sentenza n. 223/2013, allorché si è interrogata sulla legittimazione attiva a proporre ricorso incidentale), oltre che di natura consultiva (cfr. co. 2 lett. d). […] con la conseguenza che il ricorso difetta della “pregiudiziale sportiva”, cioè della condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo sancita dall’art. 3, comma 1, del citato D.L. n. 220/2003, che dispone “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale
italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”. […] In sintesi, la mancata proposizione del ricorso al Collegio di Garanzia rappresenta una violazione manifesta del c.d. “vincolo di pregiudizialità sportiva” che, come tale, determina la inammissibilità del ricorso quanto all’azione risarcitoria».
Il Consiglio di Stato, adito il successivo 4 ottobre 2024, con sentenza n. 110 del 7 gennaio 2026, ha dichiarato l’impugnazione irricevibile per tardività, essendo stata proposta oltre il termine dimezzato di tre mesi, ex art. 119, commi 2 e 7, ritenendo applicabile il rito speciale di cui all’art. 119, comma 1, lett. g), e il conseguente dimezzamento dei termini.
2. Con il ricorso in epigrafe, l’Avv. [omissis] ha riassunto nuovamente il giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia, trascrivendo integralmente il ricorso proposto al TAR, ritenendo “che stante l’avvenuta proposizione dell’azione annullatoria dinanzi al TAR entro i termini decadenziali della impugnativa dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, sussistono tutti i presupposti per la prosecuzione dinanzi a codesto ultimo plesso giurisdizionale, in applicazione del principio della translatio iudicii al fine di giungere, finalmente, ad una decisione di merito” (p. 2 del Ricorso).
In particolare, viene denunciata:
I) la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/90 - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 dello Statuo della FIR - Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per assoluta carenza di adeguata istruttoria, irragionevolezza manifesta e sviamento di potere”, affermando l’invalidità del provvedimento della Commissione di Garanzia in quanto sarebbe stata irrogata una sanzione nei confronti di un soggetto che - fin dal momento di avvio del procedimento - non faceva più parte della FIR, in ragione del mancato rinnovo della carica di Procuratore Federale (art. 12 dello Statuto FIR);
II) la “violazione del principio di legalità e di tipicità … Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/90 - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 delle preleggi - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, co. 2 del Regolamento di Giustizia della FIR - Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per assoluta carenza di adeguata istruttoria, irragionevolezza manifesta e sviamento di potere”, sostenendo che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche per aver applicato una sanzione non prevista per il tipo di comportamento contestato all’appellante, in contrasto quindi col principio in forza del quale la sanzione può essere validamente irrogata solo in presenza di norme che espressamente la prevedano, non potendo applicarsi in via analogica alcuna previsione relativa ad altre fattispecie (principio espressamente codificato anche nell’art. 1, comma 2, del Regolamento di Giustizia della FIR). La Commissione Federale avrebbe erroneamente fatto riferimento al combinato disposto degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 6, comma 1, lett. c), del Regolamento di Giustizia FIR, ritenendo di poter applicare in via analogica ed estensiva le sanzioni che l’ordinamento sportivo contempla per i tesserati (quale non era l’appellante), ed errando anche nella individuazione di una eadem ratio, visto che la funzione svolta dagli organi giurisdizionale è del tutto diversa e incompatibile con il ruolo dei tesserati generici.
III) la “inesistenza di qualsiasi responsabilità: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/90 - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva del Coni - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 del Regolamento di Giustizia della FIR - Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per assoluta carenza di adeguata istruttoria, irragionevolezza manifesta e sviamento di potere”. Il ricorrente, oltre a riproporre ulteriori violazioni di natura procedimentale e formale nell’agire della Commissione Federale (anche con riferimento alla mancata astensione di un suo componente), ribadisce altresì che le condotte a lui imputate non integrano alcuna ipotesi di responsabilità contestata dalla Procura Federale. Sostiene, infine, presunte violazioni di norme costituzionali, regolamentari e un presunto eccesso di potere dovuto a carente istruttoria.
L’Avv. [omissis] ha, pertanto, riproposto le conclusioni rassegnate dinanzi al TAR - “Si confida nell’accoglimento del presente ricorso e, per l’effetto, […]: - nell’annullamento del provvedimento impugnato; - nella condanna della Federazione Italiana Rugby al risarcimento del danno, nella misura che sarà comprovata all’esito del giudizio di merito, e comunque non inferiore ad € 500.000,00” - chiedendo al Collegio di Garanzia l’accoglimento “integrale del ricorso, qui riassunto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese, competenze, onorari di giudizio nonché refusione del contributo per l’accesso al servizio di giustizia del Coni”.
3. Si sono costituite in giudizio la Federazione Italiana Rugby e il CONI.
La Federazione ha eccepito l’inammissibilità, improcedibilità e improponibilità del ricorso per i seguenti motivi: i) estinzione del processo, in quanto il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del procedimento, previsto dall’art. 11 del Codice del Processo Amministrativo, decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria della giurisdizione del TAR del 07 giugno 2024, mentre l’odierno ricorso in riassunzione è stato notificato il 06 febbraio 2026, a termine quindi ampiamente scaduto; ii) inesistenza ed impossibilità della translatio iudicii, atteso che il TAR non ha indicato il giudice avanti al quale riassumere il processo; iii) la violazione della
c.d. pregiudiziale sportiva che, avendo il ricorrente impugnato il provvedimento dinanzi al TAR, non sarebbe sanabile in alcun modo, men che meno tramite il presente ricorso in riassunzione;
iv) difetto di “giurisdizione” dell’adito Collegio di Garanza sulla domanda di risarcimento danni.
Il CONI, oltre a prendere posizione sul merito dei motivi riassunti e sull’inammissibilità e infondatezza della pretesa risarcitoria, ha eccepito l’inammissibilità della domanda annullatoria per erronea individuazione del mezzo di impugnazione e per violazione del termine della translatio iudicii.
3.1. Il contraddittorio processuale è proseguito mediante il deposito, da parte del ricorrente, della memoria ex art. 60, c. 4, CGS CONI, ove si è controdedotto in ordine alla eccepita inapplicabilità della translatio iudicii alla vicenda in esame, citando le decisioni dell’Alta Corte di Giustizia n. 33/2013 e n. 32/2014, ed alla eccepita tardività della riassunzione, sostenendo che non appare corretto individuare come dies a quo il passaggio in giudicato della sentenza del TAR, visto che solo con il deposito della sentenza di secondo grado è stato definitivamente sciolto il nodo della natura dell’atto impugnato dall’Avv. [omissis], in senso contrario a quanto stabilito dal Collegio di Garanzia con il parere n. 6 del 2016.
Considerato in diritto
I. La ricostruzione fattuale della vicenda processuale, in particolare la sequenza dei mezzi di impugnazione esperiti dall’Avv. [omissis] avverso il provvedimento della Commissione Federale di Garanzia della FIR de quo, rende palese l’inammissibilità del ricorso oggi (ri)proposto dinanzi al Collegio di Garanzia, a Sezioni Unite.
Ragioni nomofilattiche militano, tuttavia, a favore di una approfondita ed articolata disamina della fattispecie per cui è causa.
È doveroso, al riguardo, osservare che l’odierna questione, (ri)proposta con il presente ricorso “in riassunzione”, è già stata oggetto di scrutinio da parte del medesimo Collegio di Garanzia – sempre a Sezioni Unite – giusta sentenza n. 93 del 21 novembre 2023, la quale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dall’Avv. [omissis] sulla scorta di rituale motivazione in diritto la quale ha coerentemente inquadrato ed individuato l’applicazione del principio normativo della translatio iudicii, erroneamente evocato dal ricorrente, dichiarando, altresì, la tardività del ricorso per intervenuta decorrenza del termine di 30 giorni dalla data di emanazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del CGS CONI.
In virtù di quanto sopra esposto e della definitività della richiamata decisione n. 93/2023 emessa in ambito sportivo – peraltro mai gravata con i mezzi di impugnazione straordinaria previsti dal Codice di Giustizia Sportiva CONI all’art. 63, ove in ipotesi esperibili – è precluso al Collegio di Garanzia, in virtù della tassatività del rito e dei relativi termini, un nuovo esame di legittimità della fattispecie (ri)portata al proprio vaglio, essendo già esaurito, con la citata decisione n. 93/2023, il corso della giustizia dell’ordinamento sportivo del CONI.
Detto vaglio è, comunque, precluso alla stregua di principi consolidati afferenti all’impugnazione degli atti a contenuto sanzionatorio emessi dalle Commissioni Federali di Garanzia costituite presso le singole Federazioni Sportive, come già segnalato dall’odierno Collegio al Legislatore Sportivo con la superiore pronuncia n. 93/2023, parimenti emessa a Sezioni Unite.
Una tesi differente determinerebbe, all’evidenza, una manifesta violazione del principio del ne bis in idem e dell’intangibilità del giudicato – che copre il dedotto ed il deducibile, cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, n. 33233 del 19 dicembre 2025 – quali immutabili presidi a garanzia della certezza del diritto.
Per quanto concerne l’erroneo riferimento operato dal ricorrente, Avv. [omissis], all’istituto della riassunzione del processo, occorre segnalare che la giurisdizione sportiva ha ambiti precisi e regolamentati in autonomia mediante proprie specifiche fonti normative, operando de iure condito e non de iure condendo, alla stregua di una auspicata (da parte del ricorrente medesimo), ma incompatibile applicazione analogica.
In tale contesto risulta coerente il rinvio al principio dell’autonomia della giustizia sportiva – quale corollario del più generale criterio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo – che un consolidato orientamento interpretativo di codesto Collegio di Garanzia ha posto in evidenza, sancendo che “il giudizio disciplinare-sportivo è autonomo ed indipendente dagli eventuali paralleli giudizi penali e che gli Organi della giustizia sportiva (salvo le tassative ipotesi codificate di rilevanza del giudizio penale o civile) hanno autonomi ambiti di valutazione[…]In altri termini, il giudizio disciplinare- sportivo non può mai dipendere o limitarsi a prendere atto di quanto, a diversi fini, accertato o dichiarato dall’Autorità giudiziari ordinaria” (cfr., ex multis, Collegio di Garanzia, SS.UU., decisione
n. 71/2019; si veda, altresì, Tar Lazio, ordinanza cautelare n. 2540/2023 e sentenza n. 4644/2024, entrambe rese nel procedimento inter partes n. 5536/2023).
Ed invero, il citato richiamo disposto dall’art. 2, comma 6, del CGS CONI ai principi ed alle norme generali del processo civile – nei limiti (appunto) di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva – impone un rinvio alle tassative ipotesi di riassunzione del giudizio di cui all’art. 303 c.p.c., nelle quali non è oggettivamente sussumibile l’odierna fattispecie dedotta in lite. Detta fattispecie è, infatti, contraddistinta dall’esperimento, con esito parimenti
negativo, dei mezzi di impugnazione innanzi alla giustizia ordinaria (amministrativa), che non costituiscono, peraltro, contestuali alternative sovrapponibili al ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.
All’uopo si osserva che, da un punto di vista prettamente procedurale, come noto, il processo sportivo, secondo le coordinate del decreto-legge n. 220/2023 (art. 3) e nei limiti dettati dalla Corte Costituzionale (sent. nn. 49/2011 e n. 160/2019), “prosegue” dinanzi al giudice amministrativo attraverso la possibilità di impugnazione delle decisioni del Collegio di Garanzia con ricorso al Tar Lazio e, successivamente, al Consiglio di Stato. Ciò, in ragione di quella che è stata efficacemente denominata “pregiudiziale sportiva”, espressione con la quale si compendia lo schema giurisdizionale posto dal citato art. 3, che “riconduce il rapporto tra giustizia sportiva e giurisdizione amministrativa a un modello progressivo a giurisdizione condizionata, subordinato all’esperimento dei successivi livelli giustiziali (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 dicembre 2022, n. 10606)” (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 ottobre 2023, n. 8612; in termini, TAR Lazio, Sez. I-ter, 5 settembre 2023, n. 13594).
In tal guisa, non è in alcun modo predicabile la possibilità che il processo sportivo, di qualunque genere e per qualsiasi causa, allorquando posto alla cognizione del giudice amministrativo, possa “retrocedere” agli organi di giustizia sportiva per i quali la fattispecie conosciuta nei relativi tre gradi di giudizio, o in unico grado nei casi descritti, è in ogni caso definitiva, essendo stata emessa dal Giudice di legittimità in terzo ed ultimo grado.
Risulta, per l’effetto, assorbita ogni ulteriore questione, ivi compreso l’esame della domanda risarcitoria come formulata dal ricorrente, peraltro del tutto sfornita di elementi di prova, la cui cognizione è sottratta alla giurisdizione di questo Collegio di Garanzia dello Sport nella veste di Giudice di legittimità al quale è inderogabilmente precluso il riesame, sotto qualsivoglia profilo, del merito della controversia, ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva CONI. L’impugnazione deve essere conclusivamente dichiarata inammissibile.
Per quanto concerne le spese di lite, il decidente ritiene, in ragione delle peculiari connotazioni della questione e dell’intervento di natura prettamente nomofilattica operato dal Collegio di Garanzia, di disporne l’integrale compensazione.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 30 marzo 2026.
Il Presidente Il Relatore
F.to Gabriella Palmieri F.to Vito Branca
Depositato in Roma, in data 18 maggio 2026.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
