F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0001/CFA pubblicata il 2 Luglio 2026 (motivazioni) – PFI/omissis

Decisione/0001/CFA-2026-2027

Registro procedimenti n. 0180/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Francesco Tuccari – Componente

Salvatore Casula - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 180/CFA/2025-2026 proposto in data 26.5.2026 dal Procuratore federale interregionale,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria, pubblicata con il C.U. n. 87 del 21.5.2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 25.6.2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Salvatore Casula e sentito l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini in rappresentanza della Procura federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 26.5.2026, il Procuratore federale interregionale della F.I.G.C. ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria della F.I.G.C.-L.N.D. pubblicata con il C.U. n. 87 del 21.5.2026, relativa al deferimento [prot. omesso] aperto nei confronti di:

- il Presidente Gamma, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Società Delta (di seguito anche "Delta") per rispondere "della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, commi 1 e 2, del Regolamento per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Società Delta, omesso di adottare nelle stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026 un Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva ed un Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione conformi a quanto previsto dalle "Linee Guida F.I.G.C."; B. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, commi 7 e 8, del Regolamento per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni e dall'art. 28 bis, comma 2, del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026, omesso di nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nonché di comunicare senza indugio a mezzo del portale servizi F.I.G.C. il nominativo del Responsabile Safeguarding e l'adozione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida pubblicate con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 87/A del 31 agosto 2023, mediante l'invio delle autocertificazioni sottoscritte quale legale rappresentante della Società Delta; C. della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 lett. e) ed f) del Regolamento per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, presa conoscenza di ripetuti gravi episodi di bullismo e prevaricazione posti in essere da un giovane atleta tesserato per la società dallo stesso rappresentata in danno del Calciatore Alfa, omesso di intervenire anche mediante l'adozione di misure correttive adeguate nei confronti del Calciatore Beta a fronte dei comportamenti da quest'ultimo posti in essere nel corso e dopo la disputa della gara Società Epsilon - Società Delta del 21.9.2025, valevole per il girone A del campionato Under 15 Regionali; tale calciatore, infatti, ha assunto un comportamento gravemente irriguardoso ed antisportivo nei confronti del calciatore avversario";

- il Calciatore Beta, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Delta, per rispondere "della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 lett.

a) ed h), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni per avere lo stesso, nel corso della gara Società Epsilon - Società Delta del 21.9.2025 valevole per il girone A del campionato Under 15 Regionali, assunto un comportamento gravemente irriguardoso ed antisportivo nei confronti del calciatore avversario Calciatore Alfa deridendolo ripetutamente mentre si trovava per terra dolorante a seguito di un contrasto di gioco violento avvenuto tra i due nel corso di un'azione di gioco che ne ha determinato il trasporto immediato in ospedale per "frattura monostotica tibia dx" ed il successivo intervento chirurgico per l'"applicazione di fissatore esterno di tibia e fibula lateralità destra"; nonché ancora per avere lo stesso al termine della stessa gara, pubblicato sul proprio profilo social [omesso] una foto che lo ritrae all'interno dello spogliatoio della squadra Società Delta alla quale è apposta la seguente espressione "a casa merdee … (alcuni anche all'ospedale)", nonché alcuni post del seguente tenore letterale: "peso l'intervento alla tibia e fuori una stagione", "[Epsilon] bruciano 5 gol e un giocatore all'ospedale"

- la società Società Delta per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Presidente Gamma e dal Calciatore Beta.

2. Il procedimento in questione era stato aperto a seguito della ricezione da parte della Procura federale di due note del 25 e 29 settembre 2025, trasmesse entrambe dalla Segreteria della Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding, con le quali si segnalava un presunto abuso fisico in danno del quattordicenne Calciatore Alfa, calciatore tesserato per la Società Epsilon, commesso dal coetaneo Calciatore Beta, calciatore tesserato per la Società Delta.

I fatti riguardavano la gara del Campionato regionale Under 15 Società Epsilon / Società Delta del 21.9.2025, nel corso della quale si era verificato un violento contrasto di gioco tra i due calciatori a seguito del quale il Calciatore Alfa aveva riportato la frattura della tibia destra.

Mentre il Calciatore Alfa era ancora a terra dolorante, il Calciatore Beta, autore del gesto violento, aveva tenuto un atteggiamento irrisorio nei confronti dell'avversario. Non solo, ma al termine della gara - dopo che il Calciatore Alfa era stato trasportato in autoambulanza al più vicino Pronto Soccorso - lo stesso Calciatore Beta aveva pubblicato una sua foto all'interno dello spogliatoio corredata da un commento del seguente testuale tenore: "A casa merde (alcuni anche all'ospedale)" e nei giorni successivi altri commenti tra i quali: "bruciano 5 gol e un giocatore all'ospedale" nonché "peso l'intervento alla tibia fuori una stagione".

3. All'esito delle indagini, in data 24.3.2026 la Procura federale deferiva il Presidente Gamma, il Calciatore Beta e la Società Delta per rispondere delle violazioni sopra richiamate.

Nel corso del successivo giudizio davanti al Tribunale federale territoriale del Comitato regionale Liguria della F.I.G.C. - L.N.D., la Procura federale chiedeva quindi l'irrogazione nei confronti del Presidente Gamma della inibizione per mesi 6, del Calciatore Beta della squalifica per gare 10 ed una ammenda nei confronti della società di € 1.500,00.

Il Calciatore Beta, invece, a propria discolpa eccepiva innanzi tutto la non intenzionalità del contrasto di gioco che aveva determinato l'infortunio dell'avversario. L'atteggiamento irridente tenuto in campo immediatamente dopo lo scontro non sarebbe stato rivolto nei confronti del calciatore infortunato, ma dei suoi compagni di squadra intervenuti per protestare per la condotta violenta. Lo stesso manifestava peraltro pentimento per i post successivamente pubblicati sul suo profilo social.

Il Presidente Gamma affidava la propria difesa ad una memoria con la quale evidenziava di essere "nuovo del mondo calcistico" e di non avere verificato -allorquando era diventato presidente della società- se il suo predecessore avesse provveduto alla nomina del safeguarding officer; quanto alla condotta del Calciatore Beta, dapprima non aveva ritenuto opportuno emettere provvedimenti disciplinari essendo stata posta in essere a titolo personale e senza autorizzazione della società, successivamente sarebbe stata disposta la sospensione del tesserato "a dimostrazione della volontà di contenere l'accaduto e prevenire ulteriori criticità".

4. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale federale territoriale accoglieva solo parzialmente le richieste della Procura federale.

Quanto alla posizione del Calciatore Beta, il primo Giudice riteneva violata la norma di cui all'art. 39 C.G.S., avendo egli tenuto un comportamento altamente irriguardoso nei confronti dell'avversario, aggravato dal fatto di avere reiterato la condotta mediante la pubblicazione di post sul proprio profilo social di tenore evidentemente offensivo, ma non la contestata violazione del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, giacché non sarebbe stata raggiunta la prova che la condotta da costui posta in essere avesse inciso sul senso di dignità ed autostima dell'avversario, nonché la prova che detto comportamento avesse intimidito, turbato o alterato la serenità del Calciatore Alfa.

Neppure, secondo il T.F.T. Liguria, sarebbe risultato provato "... che il, seppur censurabile, comportamento del [Calciatore Beta] abbia esercitato a livello psicologico un potere o dominio sul tesserato avversario e men che meno vi è prova che detta condotta abbia prevaricato, intimidito e sopraffatto il [Calciatore Alfa], tutte condizioni queste espressamente richieste dalla norma".

Conseguentemente, il Presidente Gamma veniva prosciolto dalla contestazione di avere omesso di intervenire anche mediante l'adozione di misure correttive adeguate nei confronti del proprio tesserato Calciatore Beta a fronte dei comportamenti posti in essere da costui in violazione (secondo la prospettazione accusatoria) del già citato Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni.

L'ammenda nei confronti della Società Delta veniva quindi ridimensionata rispetto alle richieste della Procura federale "... tenuto conto, con particolare riferimento al contesto sportivo in trattazione, degli estremi sacrifici economico/organizzativi che in ambito dilettantistico a livello regionale e provinciale le società calcistiche affrontano costantemente nel corso di ogni stagione sportiva".

5. In data 26.5.2026, la Procura federale ha proposto reclamo avverso la decisione di primo grado, chiedendo ancora l'affermazione della responsabilità del Calciatore Beta e del Presidente Gamma in ordine agli addebiti loro contestati, con applicazione, rispettivamente, della sanzione di 10 giornate di squalifica e di 6 mesi di inibizione, nonché la rimodulazione dell'ammenda a carico della Società Delta nella misura di € 1.500,00, ovvero l'applicazione delle sanzioni ritenute giuste ed eque.

5.1. Con il primo motivo di impugnazione, la reclamante ha sostenuto che il Tribunale federale abbia ingiustamente prosciolto il Calciatore Beta dagli addebiti disciplinari mossi in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 lett. a) e h) del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni.

Ritiene la reclamante che la condotta complessivamente posta in essere dal giocatore immediatamente dopo il contrasto di gioco e nelle giornate successive, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, rientri invece appieno tra le condotte previste e sanzionate dalla vigente normativa in tema di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni.

Sarebbe quindi del tutto illogico sostenere che la pubblicazione di post dal contenuto gravemente irriguardoso nei confronti di un calciatore avversario che ha subito un danno fisico di rilevante entità non possa configurare una condotta in grado di integrare un comportamento bullizzante tale da intimidire e turbare la serenità della vittima, esponendola ad umiliazione pubblica; tanto più se tale pubblicazione sia stata posta in essere proprio da colui che ha cagionato lo scontro di gioco e il grave infortunio.

5.2. Con il secondo motivo, collegato al primo, la reclamante ha contestato il conseguente proscioglimento del Presidente Gamma dalla condotta a lui ascritta al punto c) della imputazione nei suoi confronti, essendo stata la sua condotta estremamente negligente nel non attivarsi con misure correttive nei confronti del tesserato che si era reso responsabile di condotte lesive, delle quali il massimo dirigente era ben consapevole, giacché informato "il giorno seguente dall'allenatore [omissis] e dal dirigente [omissis]".

Peraltro, il disposto delle due norme - art. 39 del Codice di giustizia sportiva ed art. 4 del Regolamento safeguarding - non sarebbe alternativo, sicché il compimento di condotte gravemente antisportive non escluderebbe che le stesse assumano rilevanza anche quali violazioni delle disposizioni sul safeguarding, con conseguente necessità di rimodulare in misura proporzionale la sanzione dell'ammenda inflitta alla società.

6. Il Calciatore Beta si è costituito nel giudizio di secondo grado mediante il deposito di una memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto del reclamo.

Il Tribunale, secondo la difesa del Calciatore Beta, avrebbe argomentato in maniera logica e coerente in merito all'insussistenza della fattispecie contestata, giacché il comportamento tenuto dal giovane calciatore nel caso in esame non potrebbe essere classificato come prevaricatorio, intimidatorio e sopraffattorio.

Peraltro, dopo la gara il deferito avrebbe tentato di avvicinarsi all'infortunato senza riuscirvi, stante il rifiuto opposto dal medesimo. La condotta tenuta al momento della pubblicazione dei post sarebbe stata quindi dettata dalla concitazione del momento e dal carattere particolarmente combattuto dell'evento sportivo.

La difesa ha evidenziato comunque l'assenza di dolo, richiamando il principio per cui il comportamento posto in essere con finalità di scherzo varrebbe ad escludere il dolo quando difetti in capo all'agente la volontà o l'accettazione del rischio di produrre una lesione concreta del bene giuridico protetto. Nel caso in questione rileverebbe peraltro la successiva pressoché immediata rimozione dei post quale indice di piena resipiscenza.

7. All'udienza del 25.6.2026, sentito il rappresentante della Procura federale, il procedimento è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo proposto merita parziale accoglimento, nei sensi di cui in motivazione.

2. Preliminarmente, appare opportuno richiamare il quadro normativo che presidia la materia.

Le linee guida adottate dalla F.I.G.C. con il Comunicato ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023, il Regolamento per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni adottato con il Comunicato ufficiale n. 68/A del 27 agosto 2024 e l'art. 28 bis del Codice di giustizia sportiva, introdotto con il Comunicato ufficiale n. 69/A del 27 agosto 2024, costituiscono attuazione ed estrinsecazione, in ambito federale, dei principi sanciti dall'art. 33, ultimo comma, della Costituzione, dall'art. 16 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, e dall'art. 33, comma 6, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

In tale prospettiva, il diritto alla salute e al benessere psicologico ed emotivo dei minori assume un rilievo prevalente rispetto al risultato sportivo, con la conseguenza che nessuna condotta, in qualsiasi modo collegata alla prestazione sportiva, può mai essere invocata come potenziale alibi per giustificare espressioni lesive della dignità dei minori nell'esercizio dell'attività sportiva, e le dinamiche di squadra e di spogliatoio, ancorché connotate da sfumature legate alla percezione ed alle sensibilità individuali proprie dell'età evolutiva, non potranno mai portare a minimizzare condotte pregiudizievoli dell'integrità fisica, emotiva e morale dei giovani sportivi (CFA, SS.UU., n. 41/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 52/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025).

3. Ciò premesso, con il primo motivo la reclamante deduce l'erroneità della decisione del primo Giudice nella qualificazione giuridica dei fatti in relazione alla ritenuta insussistenza delle violazioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, lett. a) ed h), del Regolamento safeguarding nei confronti del Calciatore Beta.

Il motivo è fondato.

L'art. 4 del Regolamento safeguarding individua, tra le fattispecie rilevanti, l'abuso psicologico e il bullismo/cyberbullismo e, al comma 2, lett. a) e h), ne reca le rispettive definizioni.

L'abuso psicologico è definito come "qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali" e il bullismo o cyberbullismo come "qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati, con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima)".

Questa Corte federale ha già avuto modo di affermare che la fattispecie dell'abuso psicologico di cui alla lett. a) può ritenersi integrata da qualsiasi condotta o trattamento alienante idoneo ad indurre nel tesserato sentimenti di turbamento, ansia, smarrimento di sé, perdita di sicurezza e autostima, e può manifestarsi mediante messaggi rivolti a svilire e ferire la vittima, anche in presenza di più persone (CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025).

Ai fini della sussistenza della violazione disciplinare di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del Regolamento, non è necessaria la reiterazione della condotta, essendo sufficiente un singolo atto indesiderato consistente in mancanza di rispetto, sopraffazione, confinamento, isolamento o qualsiasi altro trattamento idoneo a incidere sul senso di identità, dignità e autostima del tesserato ovvero a intimidirlo, turbarlo o alterarne la serenità.

Ove il fatto integri la fattispecie di abuso psicologico di cui alla lett. a), la qualificazione dell'episodio nei termini del bullismo di cui alla lett. h) - che richiede lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato - rimane assorbita nella fattispecie generale di cui alla lett. a), che opera come norma di chiusura del sistema (CFA, Sez. II, n. 139/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 114/2025-2026).

4. Orbene, nel caso in esame, le risultanze istruttorie consentono di ritenere provato che il deferito Calciatore Beta, immediatamente dopo il grave infortunio occorso all'avversario, abbia tenuto un atteggiamento irridente nei suoi confronti mentre costui giaceva a terra dolorante.

È stato altresì documentato che, al termine della gara, lo stesso Calciatore Beta abbia pubblicato sul proprio profilo social [omesso] una fotografia recante l'espressione "a casa merdee … (alcuni anche all'ospedale)", nonché alcuni post del seguente tenore letterale: "peso l'intervento alla tibia e fuori una stagione" e "[Epsilon] bruciano 5 gol e un giocatore all'ospedale".

A parere di questa Corte federale, tali condotte rientrano pienamente nella fattispecie prevista dall'art. 4, commi 1 e 2, lett. a), del Regolamento safeguarding, perché - come appunto rimarcato nei motivi di reclamo - potenzialmente idonee ad incidere sul senso di dignità ed autostima del tesserato avversario così da turbarne la serenità.

Non può condividersi, dunque, l'iter argomentativo che ha portato il primo Giudice ad escludere la sussistenza della contestata violazione della normativa in tema di safeguarding sul presupposto che non fosse stata raggiunta la prova che la condotta perpetrata dal deferito avesse inciso sul senso di dignità ed autostima dell'avversario.

Ciò per due ordini di ragioni.

In primo luogo, non risponde al vero che manchi una simile prova, ove si consideri che è stato proprio il Calciatore Alfa a presentare una segnalazione alla Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding della F.I.G.C., in data 23.9.2025, descrivendo nel dettaglio la condotta patita; il che costituisce un significativo elemento dell'incidenza che la vicenda ha avuto sulla sfera personale dell'atleta.

Ma anche a voler prescindere da ciò, va detto che nella decisione impugnata il Tribunale federale territoriale ha erroneamente ritenuto che le fattispecie di abuso psicologico e bullismo di cui al Regolamento safeguarding costituiscano illeciti di danno che richiedono la prova dell'effettivo pregiudizio patito dalla vittima.

Così non è. Da una analisi dello spirito e della struttura della normativa in tema di safeguarding emerge che il legislatore federale ha costruito un sistema che mira a intercettare e reprimere le condotte di abuso prima che queste producano conseguenze irreversibili, del tutto incompatibile con un modello sanzionatorio che richieda la prova del danno effettivo sulla psiche della vittima: se si dovesse attendere che il soggetto passivo fornisca la dimostrazione del suo stato di ansia, di turbamento o di diminuita autostima per poter applicare la sanzione, il sistema di tutela verrebbe totalmente svuotato della sua funzione preventiva, trasformandosi in un mero strumento riparatorio ex post.

Del resto, anche sotto il profilo letterale, un esame attento del testo dell'art. 4 del Regolamento safeguarding rivela come le fattispecie siano state costruite dal legislatore in termini di idoneità lesiva della condotta, e non di effettivo danno alla vittima.

L'abuso psicologico (art. 4, comma 2, lett. a) è definito come "qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dei soggetti".

L'uso del modo congiuntivo ("possa incidere") e dell'espressione "tale da" non è evidentemente casuale: il legislatore sportivo non ha scritto "che abbia inciso" o "che abbia intimidito", bensì ha utilizzato formule che denotano una valutazione prognostica di idoneità, da compiersi in astratto sulla base delle caratteristiche della condotta.

Identico ragionamento vale per i fenomeni di bullismo (art. 4, comma 2, lett. h), definiti dalla norma come comportamenti "atti ad intimidire o turbare i soggetti ... che determinano una condizione di disagio".

Anche in questo caso, l'accento è stato posto dal legislatore sulla natura oggettiva della condotta ovvero sulla sua attitudine a produrre determinati effetti e non sulla prova che quegli effetti si siano effettivamente verificati nella psiche della vittima.

Un sistema sanzionatorio che prescinda dalla prova del danno effettivo - come appunto quello correttamente strutturato dal Regolamento safeguarding della F.I.G.C. - assolve cioè alla funzione general-preventiva di scoraggiare la messa in atto di condotte oggettivamente prevaricatrici, indipendentemente dal fatto che la vittima sia o meno "abbastanza forte" da non manifestare il proprio turbamento e che di ciò si riesca a fornirne adeguata prova.

4.1 Tanto premesso in diritto, le risultanze del compendio probatorio acquisito impongono di ricondurre la condotta del Calciatore Beta nell'alveo della fattispecie di abuso psicologico di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del Regolamento safeguarding.

È emerso, dalla convergente e maggioritaria pluralità delle audizioni, che il deferito, dopo l'infortunio occorso all'avversario, abbia riso in modo irridente e di scherno mentre il Calciatore Alfa giaceva a terra dolorante, perseverando in tale atteggiamento nonostante i compagni dell'infortunato e lo stesso genitore lo invitassero a desistere.

Tali condotte - la reiterata derisione dell'avversario gravemente infortunato e la successiva diffusione pubblica, a mezzo social network, di espressioni di scherno aventi ad oggetto proprio il danno fisico patito dalla vittima - integrano, già singolarmente apprezzate ed a fortiori nel loro complesso, un trattamento idoneo a incidere sul senso di dignità ed autostima del tesserato avversario e a turbarne la serenità, secondo la nozione recata dalla lett. a).

4.2 Non coglie nel segno, sul punto, la motivazione del primo giudice, secondo cui mancherebbe la prova che la condotta abbia inciso sul senso di dignità ed autostima dell'avversario.

Per quanto sopra esposto, ciò che rileva ai fini della lett. a) è l'attitudine lesiva del trattamento indesiderato, e non già la dimostrazione di un effetto psicologico concretamente verificatosi in capo alla vittima.

4.3 Né vale ad escludere la sussistenza della violazione la circostanza, valorizzata dal primo giudice in relazione alla lett. h), che difetterebbe la prova dell'esercizio di un potere o di un dominio sull'avversario.

Tale elemento, infatti, è richiesto dalla sola fattispecie di bullismo e cyberbullismo di cui alla lett. h), che, una volta accertata l'integrazione dell'abuso psicologico di cui alla lett. a), rimane in essa assorbita, operando quest'ultima quale norma di chiusura del sistema (CFA, Sez. I, n. 114/2025-2026).

Per la medesima ragione perde di rilievo l'argomento difensivo incentrato sul difetto del requisito della ripetitività, posto che, ai fini della lett. a) - come si è detto - è sufficiente anche un singolo atto indesiderato idoneo ad incidere sulla dignità e sulla serenità del tesserato (CFA, Sez. I, n. 114/2025-2026); nel caso di specie, peraltro, la condotta non si è esaurita in un unico episodio, essendosi articolata nella derisione reiterata in campo e nella successiva pluralità di pubblicazioni offensive.

4.4 Quanto all'argomento difensivo relativo all'asserito difetto di dolo, ricondotto alla finalità meramente scherzosa ed alla concitazione del momento, esso non è idoneo ad escludere la responsabilità del deferito.

La fattispecie di abuso psicologico di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del Regolamento non richiede, infatti, il dolo specifico, ma si incentra sull'oggettiva idoneità lesiva dell'atto indesiderato, rispetto alla quale è sufficiente la coscienza e volontà delle condotte materiali di scherno e pubblicazione dei contenuti, non essendo richiesto il dolo specifico di arrecare un pregiudizio psicologico.

Resta, peraltro, fermo che il deferito è stato coinvolto nel contrasto di gioco dal quale è derivata la grave lesione fisica patita dall'avversario, circostanza che rende ancor più censurabile la successiva condotta di derisione e di pubblica esposizione della vittima.

5. È da ritenersi fondato anche il secondo motivo di impugnazione, riguardante la posizione del Presidente Gamma.

Costui era stato prosciolto dal Tribunale federale territoriale dall'incolpazione per la violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, lett. e) e f) del Regolamento safeguarding sul presupposto della ritenuta mancanza di prove sufficienti per ritenere che le condotte ascritte al Calciatore Beta avessero cagionato danni al calciatore avversario.

Dalla affermazione di responsabilità disciplinare del Calciatore Beta consegue la violazione della normativa in materia di safeguarding anche da parte del Presidente Gamma, il quale - come è risultato provato all'esito delle indagini - era stato informato degli accadimenti dall'allenatore [omissis] e dal dirigente [omissis] e tuttavia aveva omesso di adottare qualsiasi misura correttiva adeguata nei confronti del proprio tesserato, come invece imposto dall'art. 4, comma 2, lett. e) e f) del Regolamento safeguarding.

Consegue altresì la responsabilità diretta ed oggettiva della Società Delta, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati.

5.1 Occorre, in proposito, richiamare i principi consolidati in ordine alla posizione del presidente della società sportiva.

È immanente, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il presidente, oltre a rivestire il ruolo di rappresentanza della società, assume una specifica posizione di garanzia nei confronti dell'ordinamento sportivo in ordine al rispetto, da parte dei tesserati, degli obblighi di lealtà, correttezza e probità, sicché la sua responsabilità si rinviene nella mancata adozione di misure volte ad assicurare il rispetto di tali regole e, in concreto, a prevenire forme di abusi, violenze e discriminazioni (CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 13/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 87/2025-2026).

In materia di safeguarding, in particolare, è stato affermato che non è sufficiente la semplice adozione dei modelli organizzativi e dei codici di condotta per esonerarsi da responsabilità, incombendo sul presidente, per effetto della posizione di garanzia rivestita, un'opera di organizzazione societaria idonea ad assicurare un ambiente sano, cui può aggiungersi una specifica responsabilità per culpa in vigilando, in ragione dell'obbligo di controllare periodicamente quanto accade all'interno della società e di vigilare sul rispetto del Regolamento (CFA, SS.UU., n. 88/2025-2026).

5.2 In tale contesto, a fronte di condotte gravemente irriguardose ed antisportive poste in essere in danno di un minore, delle quali il massimo dirigente era consapevole, la totale inerzia della società e l'omessa adozione di qualsivoglia misura correttiva nei confronti del Calciatore Beta integrano la violazione contestata al capo c), concretandosi nell'inosservanza dell'obbligo, posto dall'art. 4, commi 1 e 2, lett. e) ed f), del Regolamento, di intervenire a fronte di condotte lesive e di adottare misure correttive adeguate, risultando peraltro aggravate dalla contemporanea omissione dei presidi organizzativi e di prevenzione imposti dal Regolamento safeguarding.

6. Ritenuto, dunque, che sussistano in capo ai deferiti le condotte loro rispettivamente ascritte, occorre a questo punto valutare quale sia la sanzione più corretta, alla luce delle risultanze del procedimento, da irrogare nei loro confronti.

L'art. 12 del Regolamento safeguarding prevede che il mancato adempimento degli obblighi previsti sia sanzionato secondo quanto disposto dal Codice di giustizia sportiva. E l'art. 28 bis, al comma 5, del C.G.S. dispone che gli autori delle condotte previste dall'art. 4 del Regolamento safeguarding siano puniti con la inibizione o con la squalifica non inferiore a sei mesi o nei casi più gravi con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., nonché per il settore professionistico, con l'ammenda non inferiore a € 20.000,00.

Si tratta, a ben vedere, di sanzioni estremamente gravi, a fronte di una normativa che è indubbiamente molto ampia nella individuazione delle condotte punibili, spaziando da condotte frutto di immaturità, superficialità o semplice arretratezza culturale ad altre che invece sono gravemente riprovevoli e del tutto ingiustificabili.

Questa Corte federale ha già avuto modo di affermare (CFA, SS.UU., n. 17/2025-2026) che la misura della relativa sanzione debba essere commisurata all'effettiva gravità dell'illecito, la quale non può che essere accertata in concreto.

L'efficacia deterrente del trattamento sanzionatorio, per poter svolgere una reale funzione di prevenzione, tanto generale, quanto speciale, deve quindi essere proporzionata alla reale portata del suo disvalore sociale.

La proporzionalità è principio normativo, di derivazione europea, che informa ogni atto di autonomia e chiama ad un'indagine trifasica, la quale si articola nell'accertamento dell'idoneità della misura allo scopo da raggiungere, della necessità della misura stessa e della proporzionalità con il fine, riconoscendo preferenza alla misura più mite che permetta, comunque, il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla norma.

Ne deriva che la proporzionalità, lungi dal configurare un canone rigido e predeterminato, è misura - sempre flessibile - dell'azione ascrivibile tanto ai poteri pubblici quanto ai poteri privati e, al contempo, criterio di soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche giurisdizionale (CFA, SS.UU., n. 4/2025-2026).

La stessa Corte Costituzionale, del resto, affrontando il tema della dosimetria sanzionatoria in sede amministrativa e penale, ha stabilito che debbano essere esclusi automatismi sanzionatori, in quanto il principio di proporzionalità impone l'adeguatezza della sanzione al caso concreto; adeguatezza che non può essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito (Corte Cost., n. 112 del 2016, richiamata da Cass. Civ. ord. Sez. I, 3.10.2024 n. 25939).

In un simile contesto, il giudice sportivo è chiamato ad una valutazione complessiva e unitaria della gravità dell'illecito, non separabile in modo netto dalla determinazione della sanzione. Conseguentemente, nel giudizio disciplinare la valutazione del caso concreto non è un momento distinto e successivo rispetto alla determinazione della sanzione base, ma (contrariamente, ad esempio, al giudizio penale) si intreccia con essa in modo inscindibile, orientando la dosimetria complessiva verso una risposta punitiva proporzionata al concreto disvalore del fatto.

In tale prospettiva, l'applicazione delle circostanze attenuanti tipizzate dall'art. 13 CGS - la cui valutazione, ove in concreto sussistenti, non costituisce mera facoltà discrezionale ma adempimento doveroso - rappresenta soltanto uno degli strumenti attraverso cui si realizza la commisurazione della sanzione al concreto disvalore del fatto.

I principi di proporzionalità, ragionevolezza e gradualismo sanzionatorio, di derivazione costituzionale ed eurounitaria, che presidiano la materia disciplinare, operano su un piano più ampio e, come si dirà, impongono al giudice - nei casi limite in cui l'applicazione del minimo edittale condurrebbe ad un esito manifestamente sproporzionato - di determinare la sanzione anche al di fuori della cornice edittale di riferimento.

6.1 La questione che a questo punto si pone - centrale ai fini della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio - attiene alla possibilità per questa Corte federale di discostarsi dal minimo edittale di sei mesi previsto dall'art. 28 bis, comma 5, CGS, allorquando l'applicazione di tale soglia minima conduca, nel caso concreto, ad un risultato sanzionatorio manifestamente sproporzionato rispetto alla reale gravità del fatto.

La questione deve essere risolta in senso affermativo, e ciò - si badi - non già in forza del riconoscimento di specifiche circostanze attenuanti tipizzate (la cui ricorrenza, nel caso di specie, è quantomeno dubbia), bensì in forza diretta del principio di proporzionalità della sanzione, di rango costituzionale ed eurounitario, che vincola il giudice disciplinare in via autonoma e sovraordinata rispetto alla previsione edittale federale.

6.2 Deve premettersi che la sanzione di cui all'art. 28 bis, comma 5, CGS ha natura schiettamente afflittiva, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza convenzionale a partire dalla nota sentenza Engel (Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi), attesi tanto la natura generale del precetto, rivolto alla generalità dei tesserati, quanto lo scopo non risarcitorio ma punitivo, quanto, infine, il grado di severità della misura, determinato con riguardo alla pena massima astrattamente prevista.

La natura afflittiva della sanzione comporta l'applicazione, anche nell'ordinamento sportivo, dello statuto di garanzie sostanziali di matrice convenzionale e costituzionale che presidia la materia punitiva (CFA, Sez. III, n. 120/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 4/20252026; CFA, Sez. I, n. 18/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 37/2025-2026).

6.3 Tra tali garanzie assume rilievo dirimente il divieto di automatismi sanzionatori, costantemente affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui – come si è visto - il principio di proporzionalità impone che la sanzione sia adeguata al caso concreto, adeguatezza che non può essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti posti in essere nella commissione dell'illecito.

La rigida applicazione di un minimo edittale predeterminato, ove conduca ad una risposta punitiva avvertita come palesemente eccessiva rispetto al concreto disvalore del fatto, si risolve, appunto, in un automatismo sanzionatorio costituzionalmente intollerabile, in quanto preclude al giudice quella indispensabile opera di individualizzazione e personalizzazione della pena che i canoni costituzionali impongono (Corte cost., 13 maggio 2024, n. 86; Corte cost., 22 maggio 2024, n. 91).

6.4 È proprio sul terreno dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio che si coglie la ragione per cui la discesa al di sotto del minimo edittale può prescindere dalla ricorrenza di circostanze attenuanti in senso tecnico.

Come affermato da questa Corte, infatti, gli elementi che connotano in concreto la vicenda, pur non potendo valere ad attenuare la misura della sanzione quali attenuanti tipizzate, debbono essere comunque tenuti in considerazione, quantomeno sul piano equitativo, al fine della sua determinazione concreta (CFA, Sez. I, n. 45/2025-2026).

La Corte federale, del resto, è chiamata - nell'esercizio del proprio potere di rideterminazione della sanzione - a svolgere una funzione anche di giudice di equità (CFA, SS.UU., n. 94/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 67/20222023; CFA, Sez. I, n. 45/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 148/2025-2026), che le consente di adeguare la risposta punitiva al concreto disvalore del fatto anche al di là del rigido perimetro delle circostanze tipizzate dall'art. 13 CGS.

6.5 Ne consegue che, allorquando l'applicazione meccanica del minimo edittale produca una sanzione che, per la sua manifesta sproporzione rispetto alla gravità concreta del fatto, finirebbe per restituire un'immagine distorta della fattispecie e per tradire la stessa funzione - rieducativa, oltre che preventiva - che la sanzione disciplinare deve assolvere, il giudice sportivo non solo può, ma deve discostarsi da tale soglia, individuando la misura che meglio realizza il punto di equilibrio tra l'esigenza di effettività ed afflittività della sanzione (art. 44, comma 5, CGS) ed i principi sovraordinati di proporzionalità, ragionevolezza ed equità.

Tale operazione non si risolve in una indebita disapplicazione della norma federale, bensì nella sua interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, che impone di leggere la previsione del minimo edittale non come automatismo assoluto, ma come parametro tendenziale, derogabile in quei casi limite in cui la sua applicazione si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali che presidiano l'intera materia punitiva.

6.6 Tale conclusione non si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in talune fattispecie, vige il principio della insormontabilità dei limiti edittali, come nel caso delle sanzioni a carico delle società consistenti nell'attribuzione di punti di penalizzazione in classifica (CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 57/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 39/20242025; CFA, SS.UU., n. 39/2025-2026).

Detto orientamento, lungi dal contraddire quanto sin qui affermato, ne costituisce semmai la conferma sul piano sistematico, in quanto poggia precisamente sulla diversità di ratio e di funzione che connota le due tipologie di sanzione.

La penalizzazione in classifica, infatti, assolve ad una funzione essenzialmente retributiva e restauratrice della par condicio competitiva: essa non incide soltanto nella sfera del soggetto sanzionato, ma si riflette immediatamente sulle società antagoniste, che dall'handicap inflitto al trasgressore risultano avvantaggiate; di qui l'esigenza di un maggior grado di certezza nella sua graduazione e, conseguentemente, la insormontabilità del minimo edittale, posto a presidio della regolarità della competizione e dell'interesse delle altre partecipanti (CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020).

Di contro, la sanzione qui in esame - la squalifica del calciatore per condotte di abuso ai sensi dell'art. 28 bis, comma 5, CGS - ha natura schiettamente afflittiva e personale, secondo i criteri Engel sopra richiamati, ed è preordinata a finalità di prevenzione speciale e di rieducazione del tesserato, senza che la sua graduazione produca alcun riflesso diretto sulla par condicio agonistica o sulla posizione di terzi.

Viene così a mancare, rispetto ad essa, proprio quella ragione - la tutela della parità competitiva e dell'affidamento delle società concorrenti - che, sola, giustifica la rigidità del minimo edittale per le penalizzazioni in classifica.

È, anzi, la stessa giurisprudenza che afferma la insormontabilità del minimo per le penalizzazioni a riconoscere espressamente che, per le sanzioni a contenuto personale, il giudice può determinare in concreto la misura della pena anche al di sotto del minimo edittale, in ragione della loro funzione retributiva e rieducativa e della necessaria considerazione della personalità dell'agente (CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020).

La deroga al minimo qui operata si colloca, pertanto, nel solco e non in contrasto con il sistema delineato dalla giurisprudenza di questa Corte.

7. Venendo al caso in esame, una volta accertata la responsabilità del Calciatore Beta in relazione alla pluralità di tutti gli addebiti disciplinari a lui ascritti, occorre procedere ad una ponderata valutazione della sanzione a lui applicabile.

Orbene, la sanzione edittale prevista, non inferiore a sei mesi di squalifica, appare a questa Corte federale oggettivamente sproporzionata e non commisurata a situazioni come quella in esame, caratterizzate sì da innegabile disvalore ma la cui sanzione non può esondare dai principi sopra richiamati di equità e proporzionalità.

Deve, in proposito, precisarsi che l'affermata centralità del bene protetto e la rilevata gravità, in astratto, delle condotte lesive della dignità dei minori - che hanno orientato l'intera motivazione che precede - non si pongono in contraddizione con la determinazione della sanzione in misura inferiore al minimo edittale.

Altro è, infatti, la gravità del fenomeno che la normativa di safeguarding mira a prevenire e reprimere, altro la collocazione del singolo fatto all'interno dell'ampio spettro di condotte da essa contemplate.

Come già rilevato, la fattispecie disegnata dall'art. 4 del Regolamento abbraccia comportamenti di assai diverso disvalore, spaziando da condotte frutto di immaturità, superficialità o arretratezza culturale ad altre gravemente riprovevoli e del tutto ingiustificabili.

La condotta del deferito, pur connotata da innegabile disvalore e correttamente ricondotta nell'alveo dell'abuso psicologico, si colloca - per le modalità del fatto, l'età del suo autore, il contesto emotivo post-agonistico in cui è maturata e l'assenza di un disegno persecutorio preordinato - nella fascia inferiore di tale spettro, lontano dalle ipotesi di abuso sistematico e deliberato cui la cornice edittale dell'art. 28 bis, comma 5, CGS appare primariamente commisurata.

È proprio tale collocazione a rendere, nel caso concreto, la soglia minima dei sei mesi manifestamente sproporzionata per eccesso, senza che ciò implichi in alcun modo una sottovalutazione della gravità, in sé, delle condotte di abuso in danno di minori.

Per le ragioni illustrate al precedente punto 6, deve pertanto questa Corte, in funzione di giudice di equità, discostarsi da tale soglia e determinare la sanzione nella misura concretamente adeguata alla gravità del fatto, indipendentemente dalla ricorrenza di circostanze attenuanti in senso tecnico.

In un simile contesto, la richiesta della Procura federale di irrogazione nei confronti del Calciatore Beta per dieci giornate effettive di gare appare quindi ragionevole, giacché proporzionata all'effettivo disvalore del fatto e congrua rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva della condotta accertata, ma soprattutto coerente con la funzione rieducativa che deve connotare ogni risposta punitiva in ambito sportivo, e a maggior ragione nel settore giovanile dilettantistico.

Va, conclusivamente, ribadito che la discesa al di sotto del minimo edittale qui operata riveste carattere rigorosamente eccezionale e non si presta ad assurgere a regola ordinaria: essa trova giustificazione soltanto in quei casi limite - quale quello in esame - nei quali la rigida applicazione della soglia minima condurrebbe ad un esito manifestamente sproporzionato per eccesso.

Deve, infine, escludersi che la determinazione della sanzione in dieci giornate di squalifica valga a sterilizzare il precetto dell'art. 28 bis, comma 5, CGS o a sottrarre la condotta al relativo statuto sanzionatorio.

La sanzione irrogata conserva, infatti, piena natura afflittiva e si fonda sull'avvenuto accertamento della responsabilità del deferito per la violazione dell'art. 4 del Regolamento safeguarding; essa non nega l'illiceità della condotta - anzi la presuppone e la afferma - ma ne gradua le conseguenze in misura proporzionata, in ragione della collocazione del fatto nella fascia inferiore delle fattispecie di abuso.

Il precetto resta, dunque, pienamente operante nella sua funzione di qualificazione e di stigmatizzazione della condotta, mentre è la sola componente edittale relativa al minimo a cedere, nei limiti e per le ragioni esposte, di fronte ai principi sovraordinati di proporzionalità ed individualizzazione della pena.

8. Quanto alla posizione del Presidente Gamma, l'accoglimento del secondo motivo comporta l'accertamento della sua responsabilità anche in ordine alla violazione di cui al capo c), che si aggiunge a quelle, già affermate in primo grado e non oggetto di impugnazione, di cui ai capi a) e b).

Va anzitutto precisato che la responsabilità del Presidente Gamma non è riconducibile alla previsione sanzionatoria di cui all'art. 28 bis, comma 5, CGS - che colpisce gli autori delle condotte di abuso descritte dall'art. 4 del Regolamento safeguarding, e dunque, nella specie, il solo calciatore - bensì alla violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in ragione della specifica posizione di garanzia che il presidente assume nei confronti dell'ordinamento sportivo.

Ne consegue che la sanzione a suo carico non soggiace al minimo edittale di sei mesi previsto dal citato art. 28 bis, comma 5, ma va determinata, secondo i criteri generali di cui agli artt. 8, 9 e 13 CGS, nell'ambito dell'ampia discrezionalità valutativa rimessa al giudice disciplinare, alla quale fa da contraltare l'obbligo di motivazione della dosimetria sanzionatoria.

In tale cornice, ritiene nondimeno il Collegio che il sopravvenuto accertamento di tale ulteriore profilo di responsabilità non imponga un aggravamento della sanzione inflitta in primo grado, e ciò in applicazione dei medesimi principi di proporzionalità ed equità sopra richiamati: la sanzione di mesi 3 di inibizione, infatti, già tiene adeguatamente conto del complessivo disvalore della condotta omissiva del presidente, in disparte la sua formale articolazione nei distinti capi di incolpazione, e risulta congrua ove si considerino gli elementi, valorizzati dal primo giudice e non smentiti in questa sede, del recente subentro del Presidente Gamma nella carica - essendo egli divenuto presidente solo alla fine del mese di novembre 2024 - e della sua iniziale estraneità al mondo del calcio dilettantistico, elementi che, pur non valendo ad escludere la responsabilità, ne attenuano in concreto il disvalore soggettivo sul piano equitativo.

Quanto alla Società Delta, la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva resta confermata; il Collegio ritiene tuttavia congrua, anche in questo caso, la conferma dell'ammenda di euro 500,00 disposta in primo grado, in coerenza con la valutazione - parimenti ispirata al canone di proporzionalità - dei sacrifici economico-organizzativi che le società dilettantistiche a livello regionale e provinciale affrontano nel corso di ogni stagione sportiva, senza che l'ampliamento dell'accertamento a carico del presidente imponga una diversa quantificazione della sanzione pecuniaria a carico dell'ente.

Devono pertanto confermarsi, sul punto, le sanzioni dell'inibizione di mesi 3 a carico del Presidente Gamma e dell'ammenda di euro 500,00 a carico della Società Delta.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Calciatore Beta la sanzione della squalifica di 10 giornate effettive di gara da scontarsi in gare ufficiali.

Conferma nel resto.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE

Salvatore Casula                                                                Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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