F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0008/CFA pubblicata il 13 Luglio 2026 (motivazioni) – PFI / sigg.ri Alessandro Masu e Paolo Sciandino

Decisione/0008/CFA-2026-2027

Registro procedimenti n. 0185/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Roberta Landi - Componente

Ida Raiola - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 185/CFA/2025-2026, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria, pubblicata con il Comunicato ufficiale n.89 del 28 maggio 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza, tenutasi in videoconferenza, in data 2 luglio 2026, il Presidente Ida Raiola e uditi l’Avv. Giovanni Greco per la reclamante Procura federale interregionale, l’Avv. Stella Frascà per il reclamato sig. Alessandro Masu e l’Avv. Riccardo Morielli per il reclamato sig. Paolo Sciandino;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto prot. 25962/504pfi25-26/PM/fl del 3 aprile 2026, il Procuratore federale interregionale deferiva innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria i sigg. Paolo Sciandino, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della società Pol. D. Golfo Dianese 1923, e Alessandro Masu, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della società Sanremese Calcio SSDARL, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva (d’ora in poi, anche CGS), sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 53 delle Norme organizzative interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.), per non avere assicurato la presenza delle squadre delle società da essi rappresentate, militanti, rispettivamente, nel campionato Esordienti 1° anno - 2014 e nel campionato Pulcini 2° anno - 2015, in occasione delle gare San Bartolomeo Cervo - Golfo Dianese 1923 e Sanremese Calcio SSDARL - San Bartolomeo Cervo, entrambe calendarizzate in data 9 novembre 2025, integrando in tal modo la fattispecie della rinuncia preventiva alla disputa dei predetti incontri di cui all’art. 53 N.O.I.F.

1.1. Con decisione pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 89 del 28 maggio 2026, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria proscioglieva i predetti sigg,ri Paolo Sciandino e Alessandro Masu dall’addebito disciplinare ascritto.

1.2. Con atto prot. 31786/504pfi25-26/PM/ce del 5 giugno 2026, notificato via pec in pari data, il Procuratore federale interregionale proponeva reclamo avverso detta decisione, articolando i seguenti motivi di gravame:

I. Erronea applicazione dell’art.4, comma 1, CGS e dell’art.53 delle N.O.I.F. in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente sovrapposto l'accertamento della responsabilità disciplinare e la valutazione della misura della sanzione, riconducendo al piano dell’insussistenza dell’illecito elementi che, per loro natura, avrebbero potuto rilevare esclusivamente ai fini della graduazione della sanzione;

II. Erroneità del raffronto operato dal giudice di primo grado tra la sanzione pecuniaria irrogata alle società dal Giudice sportivo territoriale e la sanzione dell’inibizione richiesta nei confronti dei presidenti, con obliterazione dell’autonomia della responsabilità personale dirigenziale rispetto alla sanzione sportiva applicata alle società;

III. Carenza, insufficienza e manifesta illogicità della motivazione della decisione impugnata, per l'omessa indicazione delle ragioni giuridiche a sostegno del proscioglimento degli incolpati.

1.3. All’udienza del giorno 2 luglio 2026, tenutasi con la modalità della videoconferenza, si costituivano i reclamati sigg. Paolo Sciandino e Alessandro Masu, i cui difensori, rispettivamente avv. Riccardo Morielli e avv. Stella Frascà, resistevano al proposto reclamo, chiedendone il rigetto, mentre l’avv. Giovanni Greco, intervenuto per la Procura federale interregionale, insisteva nelle conclusioni di cui al reclamo, chiedendo l’irrogazione, nei confronti dei predetti Sciandino e Masu, della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione.

1.4. All’esito della discussione, il reclamo passava in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il reclamo è in parte fondato e va accolto nei termini che vanno ad esporsi.

2.1. La Procura federale interregionale ha impugnato la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria, con la quale è stata esclusa la rilevanza disciplinare della condotta - incontestata quanto alla sussistenza e alle modalità con le quali si è svolta - tenuta dai sigg. Paolo Sciandino e Alessandro Masu nella qualità, rispettivamente, di Presidente e legale rappresentante pro tempore delle compagini sportive Pol. D. Golfo Dianese 1923 e Sanremese Calcio SSDARL, allorché, in occasione di due incontri sportivi calendarizzati in data 9 novembre 2025 per il Campionato Esordienti 1° anno - 2014 (gara San Bartolomeo Cervo - Golfo Dianese 1923) e per il campionato Pulcini 2° anno - 2015 (Sanremese Calcio SSDARL - San Bartolomeo Cervo), non hanno assicurato la partecipazione agli anzidetti incontri delle compagini da essi rappresentate.

2.1.1. La Procura federale interregionale, in sede di reclamo, ha ribadito la rilevanza disciplinare della condotta appena descritta, sul rilievo che essa, riconducibile alla fattispecie di cd. prima rinuncia di cui all’art 53 N.O.I.F., sia contraria anche ai doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, CGS, alla cui osservanza sono tenuti tutti i soggetti dell’ordinamento; doveri che costituiscono l’asse valoriale portante del sistema sportivo, per l’intensità con cui si dispiegano e connotano tutti i valori perseguiti in quello specifico settore.

2.1.2. Il giudice di primo grado ha, invece, escluso la rilevanza disciplinare del fatto contestato agli odierni reclamati alla luce delle seguenti considerazioni: a) l’unicità delle condotte ascritte ai due deferiti nel corso della stagione sportiva; b) la mancanza di conseguenze sulla regolarità dei campionati Esordienti 1° anno - 2014, per il sig. Sciandino, e Pulcini 2° anno - 2015, per il sig. Masu; c) la sproporzione tra la sanzione pecuniaria di euro 10,00, per la fattispecie di “prima rinuncia” di cui all’art.53 N.O.I.F., irrogata alle società dal Giudice sportivo territoriale e la sanzione di due mesi di inibizione richiesta dalla Procura federale per i due presidenti; d) la conseguente ed evidente tenuità del fatto.

2.2. Ciò posto, la Corte osserva - in ciò condividendo le argomentazioni svolte dalla Procura federale interregionale con il primo motivo di reclamo - che ha errato il primo giudice nell’escludere la rilevanza disciplinare della condotta ascritta ai sigg.ri Sciandino e Masu sulla base della ritenuta efficacia scriminante degli elementi della unicità e tenuità del fatto, dell’assenza di conseguenze sui campionati cui erano iscritte le compagini sportive coinvolte e sulla sproporzione tra la sanzione già irrogata dal Giudice sportivo territoriale alle società sportive (ammenda di .10,00#) e quella che la Procura federale interregionale ha chiesto di applicare nel presente procedimento (mesi due (2) di inibizione).

2.2.1. La decisione gravata è infatti affetta, ad avviso della Corte, da un vizio logico là dove - in assenza di una previsione corrispondente nell’ordinamento federale quale quella introdotta in ambito penalistico con l’art.131 bis c.p. - equipara una circostanza di fatto (nel caso, la cd. tenuità del fatto), cui può assegnarsi rilievo in sede di dosimetria della sanzione (nel senso della mitigazione di questa, fungendo così da circostanza attenuante), ad una circostanza idonea ad elidere l’antigiuridicità del fatto (causa di giustificazione) ovvero ad escluderne la punibilità (causa di non punibilità).

2.2.2. E’ infatti di intuitiva comprensione, al di là del significato tecnico-giuridico proprio, la diversa portata delle circostanze in parola, essendo l’una, quella riconducibile ad un canone di misura della minore o maggiore gravità del fatto, inidonea ad eliminare dal mondo giuridico l’offensività della condotta, permanendo l’antigiuridicità di questa, e l’altra, invece, ritenuta in astratto dal legislatore (e poi, nel caso concreto, dal giudice) idonea a giustificare la condotta offensiva e, quindi, a cancellarne la antigiuridicità.

2.2.3. Deve, in ogni caso, escludersi che la tenuità del fatto possa assurgere, nell’ordinamento federale, a causa di giustificazione ovvero a causa di non punibilità, non essendo consentita al giudice sportivo la creazione in via pretoria di un istituto siffatto, la cui introduzione presuppone la definizione di regole applicative riservate agli organi federali, cui è attribuita la potestà di produzione del diritto (CFA, Sez. IV, n. 38/2022-2023).

2.2.4. Gli elementi valorizzati dal Tribunale federale territoriale - l’unicità dell’episodio, l’assenza di conseguenze sulla regolarità dei campionati, la ritenuta sproporzione rispetto all’ammenda inflitta alle società - hanno, del resto, una precisa collocazione nel sistema del Codice, ed è quella della commisurazione della sanzione: l’art. 12, comma 1, CGS rimette agli organi di giustizia sportiva la determinazione della specie e della misura delle sanzioni disciplinari «tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti», mentre l’art. 13, comma 2, CGS consente loro di «prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze» ritenute «idonee a giustificare una diminuzione della sanzione».

Il vizio della decisione impugnata consiste, dunque, nell’avere collocato sul piano dell’an della responsabilità elementi che il Codice colloca, testualmente, sul piano del quantum della sanzione.

2.3. Del pari, è fondato il secondo motivo di reclamo, con il quale la Procura federale interregionale ha lamentato l’erroneità del raffronto operato dal Tribunale federale territoriale tra la responsabilità delle due società sportive, già riconosciuta e sanzionata (in misura estremamente lieve) dal Giudice sportivo, e la responsabilità dei dirigenti sportivi deferiti, con conseguente obliterazione dell’autonomia delle responsabilità personali degli anzidetti dirigenti.

2.3.1. Al riguardo, la Corte osserva che la sanzione pecuniaria irrogata alle società dal Giudice sportivo territoriale costituisce la conseguenza regolamentare tipizzata del fatto oggettivo della rinuncia alla disputa della gara, posta dall’art. 53 N.O.I.F. a carico della società quale soggetto partecipante alla competizione, e opera su un piano del tutto distinto rispetto a quello, di natura personale e soggettiva, della responsabilità disciplinare del dirigente il quale, nella qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza, abbia omesso di assicurare l’adempimento dell’obbligo di partecipazione alla gara.

Si tratta, in definitiva, di sanzioni riferite a soggetti diversi e rette da presupposti diversi (CFA, Sez. I, n. 87/2025-2026).

2.3.2. Le due sanzioni si collocano, infatti, su piani normativi eterogenei: la prima colpisce un dato meramente fattuale ed oggettivamente riscontrabile, quale la mancata presentazione della squadra, imputabile alla società quale soggetto partecipante alla competizione; la seconda, viceversa, presuppone l’accertamento di una condotta personalmente ascrivibile al dirigente, a titolo di dolo o di colpa, ai sensi dell’art. 5, comma 1, CGS.

La responsabilità del presidente non è, invero, una responsabilità oggettiva, né si esaurisce nella c.d. culpa in vigilando: essa si radica nella violazione dell’obbligo di garanzia - discendente dall’assunzione del ruolo dirigenziale - del rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 4, comma 1, CGS da parte della società e di quanti agiscano in nome o nell’interesse della stessa (CFA, Sez. I, n. 87/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 59/2024-2025).

Ne discende il principio per cui il legale rappresentante risponde in via autonoma e diretta delle violazioni a lui personalmente imputabili, indipendentemente e in aggiunta rispetto alle conseguenze che il medesimo fatto possa produrre in capo alla società rappresentata.

2.3.3. Ne consegue che l’esiguità della sanzione pecuniaria prevista dalla disciplina regolamentare per la prima rinuncia della società non può in alcun modo essere utilizzata quale parametro di commisurazione, e tanto meno quale indice di sproporzione, della sanzione disciplinare personale da irrogare al dirigente, trattandosi di sanzioni eterogenee per natura, presupposti e funzione, riferite a soggetti diversi.

D’altra parte, è lo stesso art. 53, comma 2, N.O.I.F. - che disciplina la rinuncia alla gara e da cui discendono le conseguenze regolamentari poste a carico della società - a fare espressamente «salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.», disposizione oggi trasfusa, per effetto della rinumerazione operata dal Codice del 2019, nell’art. 4, comma 1, CGS.

E’ dunque la stessa fonte regolamentare valorizzata dal primo giudice a stabilire che la reazione dell’ordinamento alla rinuncia non si esaurisce nella conseguenza posta a carico della società, ma può e deve estendersi, ove ne ricorrano i presupposti, alla responsabilità personale di chi quella rinuncia abbia deciso o consentito.

2.3.4. L'erroneità del raffronto operato dal primo giudice si salda, del resto, con l'erronea sovrapposizione tra accertamento dell' an e determinazione del quantum già rilevata in relazione al primo motivo di reclamo, condividendo la medesima (erronea) matrice logica, ossia l'avere attribuito ad elementi rilevanti, se del caso, ai soli fini della quantificazione della sanzione, un’efficacia liberatoria che l'ordinamento della giustizia sportiva, invece, non riconosce.

2.4. Il terzo motivo di gravame, con il quale la reclamante Procura ha lamentato la carenza, l’insufficienza e la manifesta illogicità della motivazione della decisione impugnata, per l’omessa indicazione delle ragioni giuridiche a sostegno del proscioglimento degli incolpati, resta assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi.

2.4.1. La Corte osserva, al riguardo, che l’accertata erroneità in diritto del percorso argomentativo seguito dal Tribunale territoriale, quale emerge dall'esame dei primi due motivi di reclamo, priva infatti di autonomo rilievo la censura relativa alla insufficienza motivazionale, la quale finisce per sovrapporsi, sotto un diverso profilo formale, alla medesima erronea impostazione logicogiuridica della decisione impugnata.

2.5. Il reclamo va, dunque, accolto, costituendo la condotta ascritta ai sigg. Sciandino e Masu una fattispecie rilevante sul piano disciplinare.

2.5.1. Conclusivamente, va affermato che la mancata presentazione di una squadra ad un incontro sportivo calendarizzato, in assenza di un impedimento oggettivo, integra una condotta contraria sia ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, sanciti dalla clausola generale e, al contempo, imprescindibile canone valoriale di cui all’art.4, comma 1, CGS (sulla cui centralità nel sistema dei valori dell’ordinamento sportivo, cfr., ex multis, CFA, Sez. I, n. 70/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 74/2021-2022), sia allo specifico dovere sancito dall’art.53 N.O.I.F., il quale non si risolve in un adempimento meramente organizzativo interno alla società, ma costituisce un impegno assunto verso l’intero sistema all’atto dell’iscrizione al campionato, posto a presidio dell’affidabilità del calendario delle gare, dell’ordinato svolgimento delle competizioni e della tutela delle società avversarie, le quali fanno ragionevole affidamento sulla regolare disputa degli incontri.

2.5.2. Né vale ad escludere la responsabilità dei deferiti la ragione dagli stessi addotta a giustificazione della rinuncia, incentrata sulla ritenuta insussistenza di condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle gare, in un contesto di conflittualità insorto tra le società della provincia e la società avversaria e propagatosi ai genitori dei giovani tesserati.

Una simile evenienza non integra un impedimento oggettivo, né una causa di forza maggiore, ma si risolve in un giudizio di opportunità che il presidente della società non è abilitato a formulare unilateralmente, sostituendolo alla regola di partecipazione.

L’ordinamento federale, del resto, predispone strumenti tipici a fronte di situazioni siffatte: la richiesta di variazione o di rinvio della gara dinanzi agli organi competenti e, quanto ai profili di sicurezza, l’art. 62 N.O.I.F., che pone a carico della società ospitante il dovere di assicurare il mantenimento dell’ordine pubblico in occasione delle gare, imponendole di richiedere tempestivamente l’intervento della forza pubblica e, ove esso manchi o risulti insufficiente, di adottare altre adeguate misure di sicurezza.

La risposta che l’ordinamento appresta ad una situazione di rischio non è, dunque, la soppressione della gara, ma la sua messa in sicurezza.

2.5.3. Parimenti inidonea a scriminare la condotta è l’indicazione ricevuta dal Presidente del Comitato regionale, il quale, nel riconoscere espressamente che le norme federali impongono che le gare siano giocate, ha nondimeno rimesso alle società la decisione finale: si tratta di un’opinione priva di valore giuridico, inidonea a derogare alle previsioni federali e, come tale, insuscettibile di fondare un affidamento scriminante in capo ai deferiti, ai quali, in ragione del ruolo apicale rivestito, è richiesta la conoscenza e l’osservanza della normativa federale.

2.5.4. Quanto alla imputazione soggettiva delle condotte, il sig. Paolo Sciandino ha personalmente assunto e comunicato la decisione di non far scendere in campo la propria squadra, sicché la condotta a lui ascritta ha carattere commissivo e direttamente personale.

Quanto al sig. Alessandro Masu, la rinuncia è stata deliberata e comunicata nell’ambito dell’organizzazione della società di cui egli era presidente e legale rappresentante, senza che risulti alcuna iniziativa del medesimo diretta a impedirla, a disconoscerla o a rimuoverne gli effetti: egli è pertanto venuto meno all’obbligo di garanzia che gli imponeva di assicurare, nei rapporti riferibili all’attività sportiva della società, il rispetto della normativa federale e dei principi di cui all’art. 4, comma 1, CGS (CFA, Sez. I, n. 87/2025-2026).

2.6. Quanto alla misura della sanzione, l’art. 12, comma 1, CGS rimette agli organi di giustizia sportiva la determinazione della specie e della misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, mentre l’art. 13, comma 2, CGS consente di prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.

Nell’esercizio di tale potere la Corte non è vincolata alla richiesta formulata dalla Procura federale, ben potendo rideterminare il quantum sia in pejus sia in melius (CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 34/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 27/2025-2026, che richiama CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022).

2.6.1. Nel caso di specie assumono rilievo, in senso diminutivo, l’occasionalità della condotta, unica nel corso della stagione sportiva, l’assenza di apprezzabili conseguenze sul piano del successivo regolare svolgimento dei campionati interessati, l’estraneità della condotta a qualsivoglia finalità di vantaggio competitivo e, soprattutto, il movente addotto - la tutela della serenità e della sicurezza dei giovani tesserati, in un contesto di conflittualità tra le società e tra i genitori - unitamente all’indicazione ricevuta dal vertice del Comitato regionale: elementi che, pur inidonei ad escludere la responsabilità per le ragioni sopra esposte, ne degradano sensibilmente l’intensità sul piano dell’elemento soggettivo.

2.6.2. Alla luce di tali circostanze, la Corte ritiene equo determinare la sanzione nella misura di 1 (uno) mese di inibizione sia nei confronti del sig. Alessandro Masu sia nei confronti del sig. Paolo Sciandino.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga nei confronti del sig. Alessandro Masu la sanzione dell’inibizione di 1 (uno) mese e del sig. Paolo Sciandino la sanzione dell’inibizione di 1 (uno) mese.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Ida Raiola                                                               Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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