F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0006/CFA pubblicata il 10 Luglio 2026 (motivazioni) – ACR Messina 1900 SSD a.r.l.

Decisione/0006/CFA-2026-2027

Registro procedimenti n. 0177/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Antonino Anastasi – Componente

Domenico Luca Scordino – Componente

Luca Cestaro – Componente

Marco Stigliano Messuti - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0177/CFA/2025-2026, proposto dalla società ACR Messina 1900 SSD a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 15 maggio 2026;

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia, pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 572 dell’8 maggio 2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

 visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 30 giugno 2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti e uditi, per la società reclamante, gli Avvocati Flavia Tortorella, Luis Vizzino e Eduardo Chiacchio nonché, per la Procura federale, l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 23 aprile 2026, la Procura federale interregionale deferiva innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia il sig. Justin Leigh Davis, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza, il sig. Emanuele Marchese, dirigente accompagnatore, i calciatori sigg.ri Yousuf Dibassey e Sulayman Drammeh e la società ACR Messina 1900 SSD a r.l.

In sintesi, il deferimento contestava:                        

- al presidente, la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del CGS, in relazione agli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. e all’art. 7, comma 1, dello Statuto federale, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento dei due calciatori e per avere consentito, o comunque non impedito, la loro partecipazione alle gare valevoli per il girone A del campionato juniores under 19 e lo svolgimento di attività sportiva priva di certificazione di idoneità;

- al dirigente Marchese, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto la distinta di gara attestando in modo non veridico il regolare tesseramento;

- ai calciatori, la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva in relazione agli artt. 39, comma 1, e 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte alle gare in difetto di valido titolo;

- alla società, la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva.

Le condotte si riferivano alle gare Milazzo SSD a r.l. - Messina del 13 ottobre 2025 e Messina - Castrumfavara del 20 ottobre 2025, entrambe valevoli per il girone A del campionato Juniores Under 19.

Il deferimento traeva origine dalla segnalazione del Giudice sportivo territoriale (Comunicato ufficiale n. 151 del 23 ottobre 2025), che aveva accertato l’irregolare schieramento dei due calciatori, sanzionando con la perdita della gara (0-3) la società e disponendo l’inibizione, fino al 15 novembre 2025, del dirigente accompagnatore.

Dall’attività istruttoria emergeva che il sig. Dibassey era stato regolarmente tesserato soltanto in data 6 novembre 2025 e il sig. Drammeh in data 21 ottobre 2025, ossia in epoca successiva allo svolgimento delle gare oggetto di contestazione.

Con memoria difensiva depositata in primo grado, il sig. Davis e la società eccepivano che i fatti afferivano a un periodo nel quale la società ACR Messina 1900 SSD a r.l. non era ancora costituita.

Deducevano, in particolare, che l’odierna reclamante era stata costituita solo in data 25 ottobre 2025, con registrazione dell’atto costitutivo il 27 ottobre 2025; che le gare erano riferibili alla diversa società ACR Messina S.r.l., dichiarata in liquidazione giudiziale dal Tribunale ordinario di Messina il 12 settembre 2025, il cui ramo d’azienda sportivo era stato gestito in esercizio provvisorio sino al 15 dicembre 2025; che in data 9 dicembre 2025, con atto per notar Vicari, la curatela della Liquidazione giudiziale della società “ACR Messina srl” cedeva e trasferiva alla società “A.C.R. Messina 1900 S.S.D. a.r.l.” l’intero complesso aziendale della ACR Messina srl composto da marchi, contratti in essere con i giocatori, staff tecnico ed in genere tutti i tesserati, beni mobili ed attrezzature sportive;  che con Comunicato ufficiale n. 111/A del 15 dicembre 2025 il Presidente federale aveva revocato l’affiliazione alla ACR Messina S.r.l. in liquidazione giudiziale, affiliato la ACR Messina 1900 SSD a r.l. e disposto il trasferimento a quest’ultima del titolo sportivo e del parco calciatori.

Su tali premesse, la difesa chiedeva il rigetto del deferimento nei confronti del sig. Davis e della società.

Il Tribunale federale territoriale, con la decisione dell’8 maggio 2026 procedimento n. 40/B, Comunicato ufficiale n. 572 dell’8 maggio 2026, proscioglieva il sig. Davis dagli addebiti, perché non responsabile dei fatti, non avendo egli rivestito alcuna carica societaria all’epoca dell’illecito.

Lo stesso Tribunale dichiarava, per contro, la responsabilità della società ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 CGS, irrogando a suo carico la penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2026/2027, e l’ammenda di euro 200,00; irrogava, altresì, ai calciatori sigg.ri Dibassey e Drammeh due giornate di squalifica ciascuno e al sig. Marchese due mesi di inibizione.

Per quanto di interesse in questa sede, quanto alla posizione della società, il Tribunale così motivava: “Diversamente deve concludersi con riguardo alla posizione della società. L’illecito risulta documentalmente provato e consiste nell’impiego di un calciatore non tesserato, in violazione delle norme federali vigenti. Tale condotta comporta responsabilità della società a titolo oggettivo. Nel caso di specie, sebbene il fatto sia stato commesso anteriormente alla cessione, deve ritenersi che la responsabilità sportiva sia imputabile alla odierna società ACR Messina, in ragione: della continuità del titolo sportivo; della espressa clausola contrattuale con cui l’acquirente ha accettato il trasferimento “in contenzioso”, assumendo il rischio di ulteriori sanzioni per fatti antecedenti. Tale clausola, pur operando sul piano civilistico, assume rilevanza anche nell’ordinamento sportivo quale indice inequivoco della volontà di subentrare nella complessiva posizione giuridico-sportiva del sodalizio, incluse le conseguenze sanzionatorie, oggettivamente imputabili.

Ne deriva che la società odierna deve rispondere dell’illecito ai fini disciplinari a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., atteso che il successivo tesseramento, intervenuto in epoca successiva allo svolgimento delle gare sopra indicate, non vale a escludere né ad attenuare la responsabilità della compagine. Tale adempimento costituisce, infatti, atto dovuto di ripristino della legalità federale, la cui omissione avrebbe altresì potuto assumere rilievo quale ulteriore elemento aggravante”.

Avverso tale decisione, limitatamente al capo concernente la responsabilità della società, proponeva reclamo la sola ACR Messina 1900 SSD a r.l., affidato a un unico motivo con il quale si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva e l’erroneità della motivazione, sotto plurimi profili.

Si assume, in primo luogo, che i calciatori non sono mai stati tesserati per essa reclamante, bensì per la diversa società ACR Messina S.r.l., e che i fatti afferiscono a un periodo anteriore alla sua stessa costituzione, sicché alcuna condotta sarebbe a essa riferibile.

Invoca, in secondo luogo, il precedente della Corte di giustizia federale, Sezioni Unite, Comunicato ufficiale n. 140/CGF/20092010 (e della Commissione disciplinare nazionale, Comunicato ufficiale n. 18/CDN/2009-2010), secondo cui il p ssaggio del titolo sportivo non ricomprende le posizioni disciplinari relative alla precedente società.

Deduce, in terzo luogo, che la responsabilità oggettiva “è stata oggetto di abrogazione mediante l’adozione del nuovo CGS”, dovendo essa essere esclusa ove il sodalizio dimostri di non aver potuto evitare l’illecito o di aver adottato ogni misura idonea a evitarlo, condizione che, nella specie, ricorrerebbe ex se, trattandosi di condotte poste in essere da soggetti a essa estranei al momento dei fatti.

Assume, infine, che la clausola contrattuale di assunzione del rischio per fatti antecedenti opera sul solo piano civilistico e non può estendersi a responsabilità sportive di natura disciplinare, di matrice sanzionatoria incompatibile con uno scollamento definitivo tra persone fisiche e soggetto societario.

Conclude per l’annullamento della decisione impugnata, con declaratoria di improcedibilità dell’azione disciplinare ovvero con proscioglimento dagli addebiti.

Con ordinanza n. 5/CFA-2025/2026, la I° sezione di questa Corte federale, presso cui era stato incardinato il reclamo, lo rimetteva alle sezioni unite “ritenuto di dover approfondire, tra l’altro, la questione relativa agli effetti conseguenti al trasferimento del titolo sportivo”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo, articolato in plurime censure suscettibili di esame congiunto, la reclamante deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, l’erroneità della motivazione e l’errato inquadramento della fattispecie, sostenendo che la responsabilità non possa esserle imputata per condotte poste in essere in epoca anteriore alla sua costituzione, da soggetti mai per essa tesserati.

1.1 Al riguardo, il Collegio ritiene che occorra distinguere ed analizzare singolarmente le due sanzioni irrogate: a) l’ammenda di euro 200,00; b) la penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2026/2027.

Difatti, le sanzioni dell’ammenda e della penalizzazione rispondono a presupposti diversi.

Da un lato, infatti, si colloca la responsabilità disciplinare della società, di carattere afflittivo, che presuppone sempre un nesso qualificato tra l’autore del fatto e il sodalizio chiamato a risponderne, in difetto del quale nessuna sanzione può essere imputata alla società a titolo di responsabilità propria.

Dall’altro, si collocano gli effetti sportivi inerenti al titolo, i quali non postulano alcuna imputazione soggettiva dell’illecito né alcun rimprovero, ma seguono la continuità della posizione competitiva incorporata nel titolo sportivo, trasferendosi con esso all’affiliata che vi subentra.

È alla luce di tale distinzione, che si spiega la diversa sorte delle due sanzioni impugnate, come di seguito si verrà ad illustrare: l’ammenda, misura afflittiva e personale, presuppone il nesso di responsabilità disciplinare e, in sua assenza, non può che essere annullata; la penalizzazione, in quanto incidente sulla posizione di classifica inerente al titolo, ne segue invece le vicende, a prescindere dall’imputabilità dell’illecito alla nuova affiliata.

2. Per quanto riguarda l’ammenda di euro 200,00, il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati.

Gli artt. 6 e 7 del vigente Codice di giustizia sportiva hanno segnato il passaggio dal sistema della responsabilità oggettiva in senso stretto a quello della responsabilità c.d. aggravata o presunta, fondata sulla colpa di organizzazione: la società risponde dell’operato dei propri dirigenti, tesserati e dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, ma può escludere o attenuare la propria responsabilità fornendo la prova dell’adozione, dell’idoneità, dell’efficacia e dell’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5, dello Statuto federale (Corte federale d’appello, Sezioni Unite, n. 58/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. III, n. 82/2021-2022; Corte federale d’appello, Sezioni Unite, n. 91/2022-2023; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 145/2025-2026).

Sotto tale specifico profilo, la prospettazione della reclamante non è completamente esatta: la responsabilità oggettiva non è stata abrogata, ma trasformata in responsabilità aggravata, restando l’unica scriminante o attenuante quella tipizzata dall’art. 7, ancorata al modello organizzativo, e non un generico esonero fondato sull’impossibilità di evitare l’illecito al di fuori di tale schema.

2.1 Giova, peraltro, soffermarsi sull’evoluzione del modello di responsabilità delle società sportive.

Nel sistema tradizionale, la responsabilità oggettiva operava come imputazione automatica alla società del fatto del proprio tesserato, in virtù del solo rapporto organico o di tesseramento e a prescindere da ogni giudizio di colpevolezza: la società rispondeva, cioè, di un fatto altrui, sul presupposto del legame qualificato fra l’autore materiale dell’illecito e il sodalizio chiamato a risponderne.

Su tale impianto il vigente Codice di giustizia sportiva ha innestato un elemento di matrice colpevolistica, modellato sulla logica della c.d. colpa di organizzazione propria del sistema della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

La società non risponde più per un fatto puramente altrui, ma per un deficit a sé proprio, consistente nella mancata predisposizione, ovvero nella inidoneità, inefficacia o mancata effettiva attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire illeciti della specie di quello verificatosi (art. 7, comma 5, dello Statuto federale, richiamato dall’art. 7 del Codice di giustizia sportiva).

La responsabilità conserva, così, una componente oggettiva nell’addebito iniziale, ma si apre a un giudizio di rimproverabilità organizzativa, gravando sulla società l’onere di dimostrare, quale esimente tipica, l’adozione e l’efficace funzionamento del modello.

Da tale evoluzione discende un corollario decisivo ai fini del presente giudizio: una responsabilità costruita sul rimprovero di un deficit di organizzazione presuppone, in via logica prima ancora che giuridica, che il soggetto chiamato a risponderne sia stato in grado, al momento del fatto, di adottare le misure organizzative di prevenzione la cui omissione integra la colpa: presuppone, cioè, l’esistenza stessa di un’organizzazione e di un centro decisionale cui ascrivere l’onere di conformazione preventiva della condotta. Un simile rimprovero non può, all’evidenza, essere mosso a un soggetto che, al tempo dell’illecito, era inesistente.

Per la ACR Messina 1900 SSD a r.l., costituita il 25 ottobre 2025 e, dunque, in epoca successiva alle gare del 13 e del 20 ottobre 2025, non era materialmente né giuridicamente possibile predisporre alcun modello organizzativo, esercitare alcuna vigilanza sui tesseramenti o impedire alcuna delle condotte contestate, per la dirimente ragione che essa non esisteva.

Ne consegue che la trasformazione della responsabilità oggettiva in responsabilità di tipo organizzativo determina l’infondatezza della pretesa sanzionatoria in ordine all’ammenda nei confronti della reclamante.

L’esonero della società di nuova costituzione non riposa, infatti, su un generico e atipico “non aver potuto evitare l’illecito” - che, come si è osservato, non integra autonoma scriminante al di fuori del modello di cui all’art. 7 - bensì, a monte, sul difetto del presupposto oggettivo stesso della responsabilità, ossia di quell’elemento di connessione di cui appresso: difetto che, rendendo inapplicabile in radice l’art. 6, non lascia neppure residuare spazio per un giudizio di rimproverabilità organizzativa nei confronti della reclamante.

La colpa di organizzazione, del resto, resta presunta e opera quale esimente tipica a onere invertito, sì che la sua stessa riferibilità presuppone pur sempre un soggetto che, al tempo del fatto, fosse in grado di organizzarsi: presupposto qui radicalmente assente.

Là dove manca il soggetto, manca a fortiori l’organizzazione, e dove manca l’organizzazione manca, con essa, il fondamento stesso del rimprovero su cui la responsabilità riposa.

2.2 Il reclamo coglie nel segno sotto altro e dirimente profilo, attinente al difetto, in radice, del presupposto stesso della responsabilità ex art. 6 del Codice di giustizia sportiva.

Tale responsabilità presuppone, infatti, un elemento di connessione tra la condotta illecita e la società, individuato dalla giurisprudenza di questa Corte nel rapporto di tesseramento, ovvero nella riconducibilità della condotta a soggetti che operano all’interno o nell’interesse della società ai sensi dell’art. 2, comma 2 (Corte federale d’appello, Sez. III, n. 3/2020-2021; più recentemente: CFA, Sez. I, n. 143/2025-2026).

Nel caso di specie, tale elemento di connessione difetta in origine: alla data delle gare (13 e 20 ottobre 2025) la reclamante non esisteva, essendo stata costituita solo il 25 ottobre 2025, e i calciatori non erano per essa tesserati, risultando le condotte materialmente riferibili alla distinta società ACR Messina S.r.l., allora operante in regime di esercizio provvisorio del ramo d’azienda sportiva.

D’altra parte, alla data delle gare, l’esercizio provvisorio del ramo d’azienda sportiva, protrattosi sino al 15 dicembre 2025, confermava la permanenza, in capo alla ACR Messina S.r.l., della titolarità dell’affiliazione e del titolo sportivo (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 62/2019), sicché, a quel momento, la titolarità dell’affiliazione e del titolo, e con ess il centro di imputazione delle condotte contestate, permaneva in capo alla società in liquidazione giudiziale e non poteva radicarsi in capo a un soggetto non ancora venuto a esistenza.

È principio consolidato che, là dove manchi del tutto il nesso di causalità materiale tra la condotta e la sfera organizzativa della società, quest’ultima non possa essere chiamata a rispondere ai sensi dell’art. 6 del Codice di giustizia sportiva, non potendo neppure adottare alcun criterio di prevedibilità o misura idonea a prevenire l’illecito (Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 36/20212022): conclusione che, a maggior ragione, si impone rispetto a un soggetto non ancora venuto a esistenza al momento del fatto.

2.3 Il difetto del medesimo presupposto travolge, del resto, anche la contestata responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

Tale responsabilità presuppone l’immedesimazione organica tra la società e chi la rappresenta al momento del fatto, qui radicalmente inconfigurabile: sia perché alle date delle gare la reclamante non esisteva e non aveva alcun rappresentante, sia perché il soggetto poi divenuto presidente della reclamante era privo di carica all’epoca dei fatti.

A tale forma di responsabilità non sarebbe del resto opponibile la scriminante organizzativa dell’art. 7, di dubbia applicabilità al comma 1 per difetto di alterità soggettiva tra rappresentante e società (Corte federale d’appello, Sezioni Unite, n. 36/2025-2026), sicché, rispetto al comma 1, l’unico e assorbente argomento resta proprio l’assenza, in capo alla reclamante, di qualsivoglia rapporto organico con l’autore della condotta.

3. Per quanto riguarda la penalizzazione di due punti in classifica va svolto un diverso ragionamento.

Ad avviso di questa Corte, tale questione coinvolge il tema del trasferimento del “titolo sportivo”, e della sua natura, in ordine al quale il reclamo è destituito di fondamento per le seguenti considerazioni.

3.1 Il titolo sportivo per una società altro non è che il riconoscimento, da parte della federazione di appartenenza, di determinate condizioni tecniche e sportive che consentono la partecipazione ad un determinato campionato.

La stessa F.I.G.C. dà una vera e propria definizione di “titolo sportivo” nell’art. 52 dei suoi regolamenti interni federali (N.O.I.F.).

Per questo motivo, il titolo sportivo corrisponde ad una sorta di autorizzazione che la federazione stabilisce se assegnare o meno ad un club sportivo in base a determinati parametri sia economici che sportivi.

Infatti, il titolo non viene assegnato solo per meriti sportivi, ma la società deve rispettare anche severi parametri economici per poter partecipare al proprio campionato di competenza.

Esso è un elemento caratterizzante ed individualizzante l’ordinamento sportivo; infatti, rappresenta l’aspetto diversificante delle società calcistiche rispetto alle società di capitali di diritto comune.

Proprio per questa sua netta differenza tra ordinamento sportivo e ordinamento statuale, non è possibile per una società sportiva, coinvolta in un trasferimento d’azienda, cedere anche il titolo sportivo insieme agli altri asset patrimoniali.

Dispone infatti l’art. 52, 2° comma, delle N.O.I.F., che “in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione”.

La ratio di tale norma è abbastanza evidente. Infatti il titolo sportivo, dal momento che è un riconoscimento da parte della federazione, non può essere gestito dai club come un bene proprio e non può, per tale motivo, essere assoggettato alla normativa privatistica in materia di circolazione dei beni.

Tant’è vero, proprio per il divieto di una sua valutazione economica, che in nessun bilancio di società sportive professionistiche si trova iscritta la voce “titolo sportivo” tra le immobilizzazioni immateriali.

Non è quindi possibile paragonare l’istituto statuale del trasferimento d’azienda all’istituto del trasferimento del titolo sportivo.

Il primo circola in base alle norme civilistiche ed è la stessa società a disporne le sorti, mentre il secondo non può circolare liberamente e, nel caso ciò avvenisse, è solo la F.I.G.C. a stabilire la sua circolazione.

L’impossibilità di considerare il titolo sportivo come un asset patrimoniale dell’azienda liberamente trasferibile a titolo oneroso, discende quindi dalla peculiarità dello stesso e dalla valenza al medesimo attribuita dall’ordinamento sportivo nell’ambito della propria autonomia.

Il dettato normativo per cui “in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione” deve essere inteso nel senso di considerare il valore intrinseco del titolo sportivo non già come assoluto, bensì come relativo, ovvero come partecipativo, che trova il proprio riconoscimento nel contesto normativo - quello sportivo - in cui viene a maturare e ad esprimersi.

Da tale incontestabile presupposto discende, quale ovvio corollario, la impossibilità di rivendicare la libera disponibilità del citato titolo alla stregua di un qualsivoglia diritto assoluto e, coerentemente, l’impossibilità di considerare il titolo sportivo come un asset patrimoniale del quale una società possa disporre in favore di terzi.

A mente delle regole sportive, e segnatamente del citato art. 52 NOIF della FIGC, allorquando una società risulta incorrere nella perdita del titolo sportivo, non viene meno una propria componente aziendale, bensì viene meno, in maniera definitiva, un proprio profilo soggettivo, di natura relativa, intrinseco alla qualità di associata che le consenta di partecipare, in conformità con quanto prescrive l’art. 24, comma 1, c.c., alle attività federali (Cfr. Collegio di garanzia dello sport, n. 89/2017).

Il titolo sportivo è, dunque, una qualità, il complesso delle condizioni di natura tecnico-sportiva, uno status che la società sportiva titolare dello stesso riveste nei confronti dell’organizzazione calcistica della FIGC e, più in generale, dell’ordinamento sportivo. In altri termini, esso inerisce al soggetto affiliato in sé, perché non solo ne descrive il merito e le capacità sportive, ma soprattutto la sua partecipazione all’organizzazione e, quindi, è una delle qualità del rapporto associativo dell’affiliato con la FIGC (TAR Lazio, Sezione III, 22/09/2004, n. 9668; Sezione III, 07/04/2005 n. 2571).

Il titolo sportivo, quindi non può essere qualificato come bene ex art. 810 c.c. né come diritto e men che mai potestativo, ma deve quindi essere considerato come uno dei profili della qualità di associato alla federazione sportiva; conseguentemente, poiché la qualità di associato, secondo le generali regole contrattuali e quelle particolari del contratto di associazione, è trasmissibile soltanto se lo consentano l’atto costitutivo o lo statuto e, ovviamente, secondo le regole da questi stabilite, così il titolo sportivo è trasmissibile in base alle regole stabilite dall’ordinamento settoriale cui afferisce la società sportiva, ossia dalla federazione, nel caso di specie, dalla F.I.G.C. (Cfr. Tribunale di Napoli, sezione VII, sentenza 25 febbraio 2010 – Fallimento Napoli calcio).

3.2 Fatte queste doverose premesse in ordine all’inquadramento ed alla qualificazione giuridica dell’istituto “Titolo sportivo”, e facendone corretta applicazione alla fattispecie in esame, ne deriva che il trasferimento del titolo sportivo vive di vita autonoma ed è sottratto alla disponibilità delle parti, in quanto è di esclusiva competenza della FIGC ex art. 52 NOIF, e soprattutto non è vincolato dalle vicende societarie.

Come correttamente osservato in udienza dal rappresentante della Procura federale il CU n. 111/A del 15/12/2025 di revoca e nuova affiliazione che trasferisce alla reclamante il titolo sportivo e l'intero parco tesserati, trascina con sé tutti i risultati sportivi della squadra juniores under 19 conquistati dalla precedente società in termini di punti in classifica e di penalizzazioni.

Le squalifiche e le ammonizioni riportate dai singoli calciatori seguono, invece, i calciatori medesimi nell’ambito del parco tesserati trasferito e non integrano una traslazione, in capo alla nuova affiliata, delle posizioni disciplinari personali dei tesserati, secondo quanto si preciserà al § 3.7.

3.3 Per quanto possa valere, anche l’atto di vendita per notaio Vicari del 9/12/2025 prende atto che con riferimento alla prima squadra vi è una penalizzazione di 14 punti da scontare nel campionato in corso per effetto di una decisione della giustizia sportiva (TFN, Sezione disciplinare n. 216 del 4/6/2025).

La penalizzazione di 14 punti segue pertanto le vicende del trasferimento del titolo sportivo.

Va peraltro precisato che il richiamo all’atto notarile e alla penalizzazione di quattordici punti ivi menzionata, vale in questa sede a fini meramente ricognitivi del contesto in cui la vicenda si colloca, e non già quale fondamento della permanenza della penalizzazione in capo alla nuova affiliata.

La penalizzazione, infatti, segue il titolo sportivo non perché le parti lo abbiano convenuto nell’atto di trasferimento dell’azienda, bensì perché così dispone l’ordinamento sportivo: è l’attribuzione del titolo da parte della Federazione, disposta con il Comunicato ufficiale n. 111/A del 15 dicembre 2025 ai sensi dell’art. 52 delle N.O.I.F., e non la pattuizione negoziale, a determinare il subentro della reclamante nella posizione di classifica e nelle penalità che ad essa accedono.

L’atto notarile si limita, sul punto, a dare conto di una conseguenza che discende, a monte e indipendentemente dalla volontà delle parti, dalla disciplina federale.

3.4 Occorre, peraltro, sottolineare che la conferma della penalizzazione di due punti non postula, né implica, l’afferm zione di una responsabilità disciplinare della reclamante ai sensi dell’art. 6 del Codice di giustizia sportiva per fatti anteriori alla sua stessa costituzione.

Sotto tale profilo valgono, del resto, le medesime considerazioni già svolte in ordine all’ammenda (§ 2.2): difetta anche qui quell’elemento di connessione che solo consentirebbe di imputare alla reclamante, a titolo di responsabilità propria, l’illecito commesso.

La permanenza della penalizzazione si giustifica, invece, su un piano affatto diverso da quello della responsabilità disciplinare: quello degli effetti squisitamente sportivi inerenti alla continuità del titolo e alla posizione competitiva che, con l’attribuzione del titolo alla nuova affiliata, a questa viene trasferita.

Non si tratta, cioè, di far rispondere la reclamante di un fatto altrui, bensì di prendere atto che, subentrando nel titolo sportivo in corso di campionato, essa subentra nella medesima posizione di classifica della cedente, con tutto ciò che quella posizione, in quel dato momento, incorpora: i punti conquistati sul campo e, specularmente, i punti di penalizzazione che su di essa gravano.

3.5 Soccorre, in questa prospettiva, la peculiare natura della penalizzazione in classifica, che non esaurisce la propria funzione in quella afflittiva e personale propria della sanzione pecuniaria.

Per costante orientamento di questa Corte, essa possiede una duplice valenza: afflittiva nei confronti della società che ne è colpita e, insieme, riequilibrativa nei confronti delle società antagoniste del medesimo girone, sulla cui posizione di classifica essa direttamente incide (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 146/2025-2026; Corte federale d’appello, Sezioni Unite, n. 101/20222023).

Proprio questa sua intrinseca inerenza alla classifica e alla regolarità della competizione fa sì che la penalizzazione costituisca una vicenda della posizione competitiva, prima ancora che un debito sanzionatorio personale del sodalizio: sicché essa segue la posizione di classifica cui accede - e, con questa, il titolo sportivo - a prescindere dalla persistenza o dal mutamento del soggetto che quella posizione, di volta in volta, occupa.

3.6 Né a diversa conclusione conduce la circostanza che la penalizzazione debba essere scontata nella stagione sportiva successiva.

La modalità temporale di scomputo, prevista dall’art. 8, comma 1, lett. g), del Codice per l’ipotesi in cui la sanzione risulti altrimenti inefficace in termini di afflittività, attiene alle sole modalità di esecuzione della misura e non ne muta la natura di conseguenza inerente alla posizione di classifica maturata nel campionato in cui la violazione è stata commessa, e come tale trasferita, con il titolo, alla nuova affiliata.

In definitiva, la conservazione della penalizzazione a carico della nuova affiliata non costituisce affermazione di una sua responsabilità disciplinare per fatti pregressi - che, per le ragioni ampiamente esposte, deve essere esclusa - bensì è coerente applicazione del principio per cui il trasferimento del titolo sportivo trascina con sé la posizione competitiva della squadra nella sua integralità, nei risultati ad essa favorevoli come in quelli sfavorevoli, in ossequio alle preminenti esigenze di continuità e di regolarità del campionato, che non tollererebbero una scissione tra la posizione di classifica ereditata e le penalità che su di essa, in quel medesimo campionato, erano venute a gravare.

3.7 Non osta a tale conclusione il precedente invocato dalla reclamante (Corte di giustizia federale, Sezioni Unite, Comunicato ufficiale n. 140/CGF/2009-2010).

Quel precedente non è affatto obliterato, ma opera su un piano diverso da quello qui in rilievo: esso esclude che il trasferimento del titolo sportivo determini, di per sé, la traslazione delle posizioni disciplinari personali dei tesserati, ovvero della responsabilità disciplinare – diretta od oggettiva per fatto altrui – gravante sulla società cedente.

È esattamente il piano sul quale si colloca la statuizione che precede in ordine all’ammenda, di cui quel precedente conforta, semmai, l’esito.

Diversa, e distinta, è invece la questione degli effetti sportivi di classifica: questi non presuppongono alcuna imputazione soggettiva dell’illecito alla nuova affiliata, né alcun trasferimento di responsabilità disciplinare, ma seguono la continuità della posizione competitiva incorporata nel titolo sportivo trasferito.

Il precedente in parola, dettato in tema di responsabilità disciplinare, non si attaglia dunque alla penalizzazione qui confermata, la quale non è espressione di una responsabilità disciplinare della reclamante, bensì conseguenza sportiva inerente alla posizione di classifica che con il titolo si trasferisce.

3.8 Da ultimo - contrariamente all’avviso espresso dal Tribunale federale territoriale - a nulla rileva la clausola contrattuale, inserita nell’atto di acquisto, con cui l’acquirente ha accettato il “trasferimento del contenzioso” e si fa carico di eventuali penalizzazioni e/o sanzioni che potrebbero essere inflitte in relazione a fatti, comportamenti o violazioni regolamentari antecedenti alla cessione.

Gli effetti del trasferimento di un titolo sportivo e la responsabilità disciplinare sportiva non sono disponibili dall’autonomia privata: una pattuizione negoziale può operare sul piano civilistico, quale eventuale manleva interna tra le parti, ma è inidonea a fondare un titolo di responsabilità disciplinare là dove l’ordinamento federale non lo preveda.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, annulla la sanzione pecuniaria di euro 200,00 (duecento/00) di ammenda a carico della società A.C.R. Messina 1900 S.S.D. a r.l.. Conferma nel resto.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Marco Stigliano Messuti                                           Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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