F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0026/CFA pubblicata il 6 Agosto 2026 (motivazioni) – PFI-S.S.D. Ostiense Calcio
Decisione/0026/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0002/CFA/2026-2027
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Antonella Trentini - Componente
Diego Sabatino - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0002/CFA/2026-2027 proposto dal Procuratore federale interregionale,
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 468 del 30.6.2026, comunicata in data 1.7.2026, relativa al deferimento n. 798pfi25-26 a carico della società S.S.D. Ostiense Calcio a r.l.;
Visto il reclamo con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 3 agosto 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Diego Sabatino; sono presenti l’Avv. Andrea Sterlicchio De Carli per la Procura federale e l’Avv. Francesco Missori per la parte reclamata; è presente altresì la Sig.ra Simona Steffinlongo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il reclamo iscritto al n. 0002/CFA/2026-2027, depositato in data 7 luglio 2026, il Procuratore federale interregionale ha chiesto la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 468 del 30.6.2026, comunicata in data 1.7.2026, relativa al deferimento n. 798pfi25-26 a carico della società S.S.D. Ostiense Calcio a r.l. nella parte in cui ha irrogato alla società la sola ammenda di euro 100,00, sanzione ritenuta dalla Procura “manifestamente incongrua, in quanto priva di adeguata efficacia afflittiva rispetto all’entità dei fatti accertati, e si pone in aperto contrasto rispetto al trattamento sanzionatorio che nei casi analoghi viene irrogato alle società affiliate anche alla luce dei principi generali sanciti sul punto da codeste Ecc.ma Corte”.
2. Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio ha così riassunto i fatti di causa:
“A seguito di segnalazione del Giudice Sportivo Territoriale dal C.R. Lazio, svolte le indagini, la Procura federale riteneva che il sig. Manuel Toscano avesse preso parte per la società SSD Ostiense Calcio a r.l. alla gara Ostiense Calcio — Academy Urbe del 6.12.2025, valevole per il girone A del campionato Under 15 Provinciale, nonostante non ne avesse titolo perché tesserato per la società Academy Urbe. Di tale violazione, nella prospettazione accusatoria, risponderebbe altresì la sig.ra Simona Steffinlongo, presidente della società, per avere consentito e comunque non impedito tale irregolare partecipazione e da ciò discenderebbe anche la responsabilità diretta e oggettiva della società.
Per questi motivi la Procura federale deferiva dinanzi questo Tribunale federale Territoriale il sig. Manuel Toscano per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S. e la sig.ra Simona Steffinlongo per la violazione degli artt. 4 comma 1 e 32 comma 2 C.G.S. in relazione all'art. 39, comma 1 NOIF nonché la società SSD Ostiense Calcio a r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 C.G.S..
All'udienza del 28 maggio 2026 tenutasi in videoconferenza era presente la Procura federale, in persona dell'avv. Sterlicchio De Carli, nonché personalmente i deferiti Simona Steffinlongo e Manuel Toscano con il padre Eduardo Toscano assistiti dai loro difensori avv. Federico Spuntarelli e avv. Francesco Missori.
Il Tribunale federale, verificata l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.
La Procura federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Manuel Toscano fosse sanzionato con la squalifica per tre giornate di gara, la sig.ra Simona Steffinlongo con l'inibizione per tre mesi e la società SSD Ostiense Calcio a r.l. con la penalizzazione di un punto da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2026/2027 oltre a € 300,00 di ammenda.
La presidente Simona Steffinlongo rilevava di aver tesserato il calciatore il 4.12.2026 [recte: 4 dicembre 2025], prima della disputa della gara e che il sistema non aveva indicato nessun altro tesseramento e aveva accettato la pratica, tanto che poi era stato consentito dal sistema stesso di inserire il nominativo del calciatore nella distinta di gara. Il tesseramento firmato con I'Academy Urbe veniva approvato solo dopo l'invio della richiesta di tesseramento dell'Ostiense calcio e che se ci fosse stato un intento truffaldino non sarebbe stato schierato proprio contro tale società. Il ragazzo rimaneva poi fermo un mese in più prima di poter chiedere lo svincolo per inattività e potersi poi tesserare correttamente con l'Ostiense Calcio.
Il calciatore confermava di aver firmato a settembre 2025 con la società Academy Urbe, prima dell'inizio della stagione e che aveva deciso di lasciare tale società che aveva dato il nulla osta per farlo allenare con l'Ostiense Calcio. Aveva poi firmato il tesseramento con l'Ostiense Calcio perché dal portale risultava libero.”
3. Assunta la causa in decisione, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio ha adottato la decisione pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 468 del 30.6.2026, comunicata in data 1.7.2026, relativa al deferimento n. 798pfi25-26 a carico della società S.S.D. Ostiense Calcio a r.l., oggetto del presente reclamo, con la quale ha ritenuto i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte, comminando agli stessi le seguenti sanzioni: Steffinlongo Simona, n.1 mese di inibizione; Toscano Manuel, n.2 gare di squalifica; Ostiense Calcio A.R.L., euro 100,00 di ammenda.
Nel dettaglio, in tema di accertamento dei fatti, il Tribunale ha ritenuto che “ i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura federale”. Infatti, il sig. Manuel Toscano aveva preso irregolarmente parte alla gara in contestazione perché tesserato per la società A.S.D. Academy Urbe (la quale aveva avanzato richiesta di tesseramento prima di quella della SSD Ostiense Calcio a r.l.).
Nella valutazione in diritto, il collegio giudicante ha ritenuto esistente “un'evidente carenza dei sistemi informatici che hanno indotto in errore la società deferita”.
In particolare, il Tribunale ha sottolineato che, con la digitalizzazione, è divenuto obbligatorio l’utilizzo del sistema informativo “poiché, a differenza di prima, è lo stesso sistema di tesseramento federale a rilasciare una ricevuta di corretta ricezione che consente alle società di far giocare immediatamente l'atleta italiano/comunitario, salvo poi eventuali revoche”. Il che, se da un lato impone come “doverosa un'implementazione del sistema digitale del tesseramento”, dall’altro fa emergere “un ridimensionamento
della responsabilità della società e della presidente che appunto avevano fatto affidamento sulla risposta positiva del sistema”.
Per altro verso, il collegio evidenziava inoltre come “il Giudice Sportivo Territoriale con il C.U. n. 85 del 15.1.2026 della Delegazione Provinciale di Roma aveva disposto la perdita della gara per la Ostiense Calcio con il risultato di 0-3 ed aveva inibito sino al 30.1.2026 il sig. Domenico Castaldo, dirigente accompagnatore della squadra di tale società”.
Pertanto, “nel momento in cui la condotta violativa è a conoscenza di un organo della Giustizia Sportiva — Giudice Sportivo o Giudice federale che sia — e da questo è valutata con irrogazione o meno di una sanzione, la medesima condotta non può essere oggetto di altro e diverso procedimento, rappresentando altrimenti una violazione del principio del ne bis in idem.”
Conclusivamente, ritenendo, da un lato, non esigibile il comportamento di controllo da parte della Società e, dall’altro, il profilo sanzionatorio già assorbito dalla precedente pronuncia del giudice sportivo, ha ritenuto di non applicare alcun punteggio di penalizzazione alla società Ostiense Calcio A.R.L., comminando poi a questa, unicamente in conseguenza della responsabilità accertata in capo al calciatore Manuel Toscano (squalificato per due giornate di gara) e alla presidente Simona Steffinlongo (inibita dalle funzioni per un mese) e quindi per “la responsabilità diretta e oggettiva della società, seppur nel rispetto del principio del ne bis in idem sopra indicato”, la sanzione dell'ammenda di € 100,00.
4. Con il reclamo in esame la Procura ha censurato l’impostazione del Tribunale. Con l'unico e articolato motivo di reclamo il Procuratore federale interregionale deduce l'incongruità della sanzione irrogata alla società e la violazione ed erronea applicazione del principio generale di afflittività della sanzione.
Lamenta, in particolare, che la mancata irrogazione della penalizzazione di un punto in classifica, a fronte dell'accertato impiego in gara di un calciatore in posizione irregolare, si ponga in contrasto con l'orientamento costante di questa Corte e vanifichi la funzione deterrente della sanzione sportiva, e contesta, altresì, l'erroneità del richiamo, operato dal primo giudice, al principio del ne bis in idem.
5. All’udienza del 3 agosto 2026, tenuta in via telematica dinanzi alla Prima sezione, uditi l’avv. Andrea Sterlicchio De Carli per la Procura federale e l’avv. Francesco Missori per la parte reclamata, unitamente alla sig.ra Simona Steffinlongo, la causa è stata assunta in decisione.
All’esito della camera di consiglio il Collegio ha pronunciato il dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. In via preliminare, la Sezione ritiene di considerare formalmente corretta la partecipazione all’udienza della parte reclamata, tramite l’avvocato difensore sopra indicato, pur in assenza di una compiuta costituzione agli atti, in aderenza alla propria giurisprudenza consolidata per cui non è preclusa la mera costituzione in giudizio della parte che intende difendersi dalle richieste della parte reclamante, mera costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell'udienza di trattazione del reclamo, nel corso della quale potranno, peraltro, essere svolte mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che in alcun modo possa ampliarsi la materia del contendere (CFA, Sez. I, n. 83/2025-2026).
7. Venendo alle questioni di merito, la doglianza proposta dalla Procura federale interregionale è fondata e va accolta.
L’unico motivo di diritto, rubricato “incongruità della sanzione - violazione ed erronea applicazione del principio generale di afflittività della sanzione”, si fonda su tre diverse argomentazioni: con le prime due, distinte tra loro ma connesse, si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto preclusa l’applicabilità della sanzione, da un lato, in ossequio al principio del ne bis in idem e, dall’altro, alla luce del principio di afflittività elaborato dalla giurisprudenza sportiva; con la terza si lamenta l’erroneità della decisione reclamata nella parte in cui ha ritenuto esistente una forma di affidamento tutelabile, fondata sulle risultanze del sistema informatico di tesseramento.
7.1 Iniziando la disamina dalla prima argomentazione e partendo proprio dall’elaborazione normativa e giurisprudenziale, possono tracciarsi gli approdi raggiunti in tema di impiego, in gare ufficiali, di calciatori privi dei titoli e dei requisiti necessari.
La consapevole partecipazione a gare ufficiali, o l'utilizzazione in esse, di calciatori non legittimati – perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell'età prescritta o per altra causa – costituisce una seria violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, nonché della specifica previsione dell'art. 32, comma 2, del medesimo Codice, e integra un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei e, con riguardo al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023).
È per questo che la società risponde di tale illecito a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai propri dirigenti e tesserati. Ne discende, sul piano sanzionatorio, la formulazione dell'art. 8, comma 1, lett. g), del Codice di giustizia sportiva che contempla, tra le sanzioni irrogabili a carico delle società, la penalizzazione di uno o più punti in classifica, mentre il successivo comma 2 prevede che alla società "può inoltre essere inflitta anche la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10".
Dalla piana lettura della disposizione, si evince che, in tutte le ipotesi che danno luogo alla perdita della gara ai sensi dell'art. 10 del Codice – tra le quali quella, di cui al comma 6, lett. a), della società che fa partecipare alla gara calciatori privi di titolo – è possibile applicare, in aggiunta alla sconfitta a tavolino, anche la penalizzazione di uno o più punti in classifica. In questo senso, la giurisprudenza è costante nell’affermare il principio secondo cui la penalizzazione di uno o più punti in classifica rappresenta – insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara – la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli necessari (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 31/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 117/2025-2026).
Le Sezioni Unite di questa Corte, in applicazione del principio del cosiddetto gradualismo sanzionatorio (che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione, cfr. Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 862), e in omaggio all’intrinseca esigenza di coerenza ordinamentale, hanno enucleato la regola per cui la società che faccia partecipare a una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre, per ciascun incontro, nella penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell'ammenda di euro 100,00, salvo i correttivi di equità applicabili quando il numero delle gare disputate dal calciatore in posizione irregolare sia superiore a cinque (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 86/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 0103/2023-2024).
Questa elaborazione ha un suo portato, sul piano codicistico, nella previsione dell'art. 11, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, dove si sanziona l'utilizzazione di un calciatore non legittimato – sia pure per la particolare ragione dell'avvenuta revoca del tesseramento per irregolarità imputabile alla società – con la penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il giocatore, nonché nella previsione dell'art. 10, ultimo comma, del Codice, che, per i fatti comportanti la perdita della gara, contempla la penalizzazione di un punto in classifica in caso di recidiva (CFA, SS.UU., n. 31/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 117/2025-2026).
Conclusivamente, va puntualizzata la duplice funzione della penalizzazione in classifica che, da un lato, ha una valenza afflittiva nei confronti della società sanzionata e, dall’altro, opera in funzione riequilibratoria a tutela della regolarità della competizione e della parità delle condizioni di partecipazione, che resta compromessa per il solo fatto dell'impiego irregolare (CFA, Sez. I, n. 146/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 151/2025-2026).
Sulla scorta di questo inquadramento e della duplicità funzionale appena delineata va quindi rimarcato che l'omessa applicazione della penalizzazione, a fronte dell'accertato impiego in gara di un calciatore in posizione irregolare, si traduce nella sostanziale vanificazione della funzione deterrente e riequilibratoria che la sanzione è chiamata a svolgere, in contrasto con il canone di effettività e afflittività sancito, in via generale, dall'art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva.
Ciò dà evidenza all’erroneità del richiamo, operato dal primo giudice, al principio del ne bis in idem quale ostacolo all'irrogazione della penalizzazione alla società. Infatti, la perdita della gara e la penalizzazione in classifica non ledono il divieto di bis in idem, né il principio dell'assorbimento di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, attesa la diversa natura dell'interesse protetto e la diversa funzione delle due misure: la perdita della gara non ha carattere "sostanzialmente penale", ma risponde a finalità ripristinatorie della par condicio della singola gara, lesa dalla partecipazione del calciatore non legittimato, mentre la penalizzazione riveste una funzione propriamente afflittiva e sanzionatoria del comportamento illecito della società, a presidio della regolarità complessiva del torneo (CFA, SS.UU., n. 31/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 151/2025-2026).
Non vi è quindi alcuna violazione del ne bis in idem di cui all'art. 4, Protocollo n. 7, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in quanto i due rimedi sono preordinati al soddisfacimento di finalità differenti e compongono un insieme unitario e coerente di procedure complementari, con conseguente prevedibilità della duplice risposta sanzionatoria (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023).
7.2 Evidenziata la non sostenibilità del primo perno argomentativo utilizzato dal primo giudice, va poi esaminato il secondo, anch’esso oggetto di censura da parte della Procura reclamante, che si poggia su un ulteriore e diverso presupposto: quello secondo cui, essendo la condotta già stata "giudicata e punita" dal Giudice sportivo con la perdita della gara e con l'ammenda di euro 50,00, la successiva instaurazione del procedimento disciplinare a carico della società, all'esito del deferimento, ne comporterebbe una seconda punizione per il medesimo fatto.
Anche questo assunto si fonda su una lettura dell’ordinamento sportivo che non può essere condivisa.
I due giudizi, quello del Giudice sportivo e quello disciplinare instaurato con il deferimento della Procura federale hanno oggetto, funzione e parametri di accertamento radicalmente distinti.
Il primo, quello del Giudice sportivo, attiene alla regolarità della gara sulla scorta delle sole risultanze documentali acquisite all'esito dell'incontro – referto arbitrale, distinte di gara ed eventuali riserve – e nel rispetto dei tempi ristrettissimi imposti dal suo ruolo, decide sul risultato della gara e sulle posizioni suscettibili di accertamento meramente documentale, quale quella del dirigente accompagnatore che ha sottoscritto la distinta. Non è né può essere investito dell'accertamento della responsabilità disciplinare della società, del presidente e del calciatore per l'illecito consistito nell'impiego del calciatore non legittimato, accertamento che presuppone l'esercizio dell'azione disciplinare da parte della Procura federale e si svolge, nel contraddittorio delle parti, dinanzi al Tribunale federale.
Nel caso di specie, di questa differenziazione si ha addirittura un riscontro testuale, visto che il medesimo Giudice sportivo, dopo avere disposto la perdita della gara e l'inibizione del dirigente accompagnatore, ha espressamente rimesso gli atti alla Procura federale "per il seguito di competenza". Si tratta di un rinvio mirato a consentire all'organo titolare dell'azione disciplinare l'accertamento di tutte le responsabilità connesse alla partecipazione alla gara di un calciatore in posizione irregolare, con il conseguente esercizio dell'azione nei confronti dei tesserati e della società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva.
È pertanto evidente che il deferimento non costituisce una inammissibile riapertura di un procedimento già esaurito sul medesimo oggetto, bensì il fisiologico e doveroso esercizio di un'azione disciplinare autonoma, avente ad oggetto una responsabilità – quella disciplinare della società ex art. 6 – diversa da quella, di regolarità della gara, scrutinata dal Giudice sportivo, valutazione che non esaurisce la potestà sanzionatoria in ordine all'illecito disciplinare, riservata all'organo giudicante adito con il deferimento.
La decisione impugnata risulta inoltre ulteriormente contraddittoria in quanto, pur avendo predicato l'esaurimento della potestà sanzionatoria, l’ha poi concretamente esercitata nei confronti degli altri deferiti in relazione al medesimo fatto storico, rendendo vieppiù perplessa la soluzione adottata.
Ne deriva che anche la seconda argomentazione utilizzata dal primo giudice non può essere condivisa.
7.3 Va infine vagliato il terzo fondamento della decisione del Tribunale, dato dalla valorizzazione del legittimo affidamento riposto dalla società sulle risultanze del sistema informatico di tesseramento, quale ragione idonea a ridimensionare la responsabilità sino a escludere la penalizzazione.
La responsabilità della società per l'impiego di un calciatore in posizione irregolare è, a un tempo, diretta – per il fatto del presidente, che ha consentito o comunque non impedito la partecipazione – e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva. Questa stringente tipologia di coinvolgimento, che trova fondamento nella centralità assunta dal principio di precauzione nell'ordinamento sportivo, prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo e consegue all'illecito riferibile al tesserato sul presupposto del nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento (Collegio di garanzia dello sport, Sezioni Unite, 24 novembre 2015, n. 58; CFA, Sez. I, n. 143/2025-2026).
La posizione della società si pone su un piano di garanzia che esclude che possa fondare l'affidamento sulla risposta del sistema telematico. Grava infatti sulla società, in forza dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, il dovere di verificare autonomamente la regolarità della posizione dei propri tesserati, senza potersi affidare esclusivamente alle risultanze del portale o alle dichiarazioni del calciatore interessato (CFA, Sez. I, n. 117/2025-2026).
Nel caso di specie, del resto, assume rilievo decisivo la circostanza che lo stesso calciatore aveva dichiarato di avere sottoscritto, in epoca anteriore, una richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Academy Urbe: elemento che, per un verso, rende inesigibile un affidamento riposto in via esclusiva sulle risultanze del portale telematico e, per altro verso, imponeva alla società un supplemento di verifica prima di schierare il calciatore in gara.
Militano in questo senso le precedenti decisioni di questa Corte, che ha reputato che la mancata attivazione di una interlocuzione preventiva con l'Ufficio tesseramenti della F.I.G.C., cui compete fornire ausilio per il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal calciatore in ordine ai pregressi tesseramenti (art. 40, comma 5, delle N.O.I.F.), costituisca indice sintomatico di una colpa organizzativa in capo alla società (CFA, Sez. I, n. 150/2025-2026). Come pure ha evidenziato l’irrilevanza della circostanza che il sistema informatico non abbia segnalato il preesistente tesseramento. L'errore scusabile, per essere tale, deve risultare inevitabile e incolpevole, traendo origine da obiettive incertezze interpretative, dalla novità della questione o dall'oscillazione della giurisprudenza, circostanze del tutto assenti nella specie (Collegio di garanzia dello sport, Seconda Sezione, 10 dicembre 2014, n. 5; CFA, SS.UU., n. 5/2024-2025).
Deve aggiungersi che l’unica via attraverso la quale l’ordinamento federale consente di attenuare o elidere la responsabilità oggettiva della società è quella tracciata dall’art. 7 del Codice di giustizia sportiva, che assegna rilievo all’adozione, all’idoneità, all’efficacia e all’oggettivo funzionamento di modelli di organizzazione, gestione e controllo; presupposti che, nel caso di specie, non risultano né allegati né provati, con conseguente preclusione, in radice, di ogni ipotizzabile ridimensionamento della responsabilità.
A ciò si aggiunga che, per le società, la penalizzazione in classifica non tollera una graduazione al di sotto del minimo edittale, in ossequio al principio della parità delle condizioni tra i soggetti in competizione e all’esigenza di non ingenerare indebite distorsioni dei campionati (CFA, SS.UU., n. 78/2022-2023); sicché nessuna valutazione di equità potrebbe azzerarla, potendo semmai riverberarsi sulla sola misura dell’ammenda.
Incidentalmente, non sono neppure conferenti le due decisioni del Collegio di garanzia dello Sport presso il CONI (decisioni nn. 84/2025 e 89/2023) invocate come precedenti, che si riferiscono a situazioni in cui poteva discutersi della buona fede del tesserato (si trattava di tesseramenti iniziali e non di doppi tesseramenti) o di meri errori formali nella compilazione della domanda (firma mancante), mentre, nel caso in esame, la presenza di un comportamento elusivo da parte del calciatore è stata acclarata in giudizio, escludendo prima in capo a questi e poi in capo alla società una posizione tutelabile di affidamento.
Vale, infine, la norma di chiusura di cui all'art. 4, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, secondo cui l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto.
Anche quest’ultima doglianza della Procura va quindi accolta.
8. Stante la fondatezza del reclamo, la sanzione a carico della società va determinata in applicazione dei criteri sopra richiamati.
Poiché il calciatore in posizione irregolare ha preso parte a una sola gara, alla S.S.D. Ostiense Calcio a r.l. deve essere applicata la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, oltre all'ammenda di euro 100,00 già irrogata dal Tribunale e non contestata quanto alla sua misura.
Essendosi la stagione sportiva 2025-2026 ormai conclusa, e al fine di assicurare l'effettività e l'afflittività della sanzione ai sensi degli artt. 44, comma 5, e 8, comma 1, lett. g), del Codice di giustizia sportiva, la penalizzazione deve essere scontata nel campionato di competenza della stagione sportiva 2026-2027, in conformità, del resto, alla stessa richiesta della Procura reclamante.
Resta assorbito ogni ulteriore profilo.
9. Conclusivamente, il reclamo è fondato e deve essere accolto. Pertanto, in parziale riforma della decisione impugnata, alla S.S.D. Ostiense Calcio a r.l. deve essere applicata, oltre all'ammenda di euro 100,00 già irrogata, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2026-2027.
P.Q.M.
accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, irroga alla società S.S.D. Ostiense Calcio a r.l. la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2026/2027.
Conferma nel resto.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Diego Sabatino Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
