F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0028/CFA pubblicata il 14 Agosto 2026 (motivazioni) –PFI / società A.S.D. Lupi Saviano
Decisione/0028/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0007/CFA/2026-2027
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Stefano Toschei – Componente
Manfredo Atzeni - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0007/CFA/2026-2027, proposto dal Procuratore federale interregionale in data 17 luglio 2026,
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania, pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 2 del 9 luglio 2026 (Fasc. 120) e comunicata in data 13 luglio 2026, resa nel procedimento disciplinare n. 576pfi25-26 nei confronti della società A.S.D. Lupi Saviano;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 6 agosto 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Manfredo Atzeni; sono presenti l’Avv. Andrea Dellavalle per il reclamante e l’Avv. Antonio Alfieri per la società ASD Lupi Saviano;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il 9 novembre 2025 si disputava, presso l’impianto sportivo “Amelia’s Sport Village” di Saviano (NA), la gara A.S.D. Lupi Saviano - Naples’ Old Boys A.S.D., valevole per il campionato regionale di serie D di calcio a cinque, girone B, conclusasi con il risultato di 5 a 3 in favore della squadra ospitante.
Il referto redatto dal direttore di gara dava atto della regolare disputa dell’incontro, riportando, quanto allo svolgimento della gara, al pubblico e agli incidenti, l’annotazione “niente da segnalare”.
Con esposto dell’11 novembre 2025, la società Naples’ Old Boys A.S.D. segnalava al Comitato regionale Campania taluni episodi ritenuti antisportivi verificatisi in occasione della gara e, in particolare, l’aggressione subita dal proprio allenatore, sig. Salvatore Giugliano, al termine dell’incontro.
La Procura federale, aperto il procedimento n. 576pfi25-26, svolgeva attività istruttoria.
All’esito delle indagini, la Procura federale notificava, in data 2 marzo 2026, la comunicazione di conclusione delle indagini alla società A.S.D. Lupi Saviano, la quale, previo accesso agli atti, faceva pervenire memoria difensiva in data 17 marzo 2026.
Con atto del 13 aprile 2026. la Procura federale deferiva dinanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania la società A.S.D. Lupi Saviano “per rispondere a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere un proprio sostenitore, al termine della gara A.S.D. Lupi Saviano - A.S.D. Naples Old Boys del 9.11.2025 valevole per il campionato di serie D di Calcio a Cinque, fatto ingresso nel recinto di gioco ed aggredito l’allenatore della squadra della A.S.D. Naples Old Boys colpendolo con uno schiaffo e creando condizioni di pericolo per la pubblica incolumità”.
Nel giudizio di primo grado la società deferita si costituiva con memoria del 3 giugno 2026, in vista dell’udienza dell’8 giugno 2026, successivamente rinviata, e con ulteriore memoria del 3 luglio 2026, in vista dell’udienza del 6 luglio 2026, deducendo la mancata dimostrazione della riconducibilità della donna ai sostenitori della società, la difformità tra la segnalazione della società avversaria e le risultanze istruttorie, la natura estemporanea e imprevedibile dell’episodio, verificatosi a gara conclusa, nonché l’insussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 26 del Codice di giustizia sportiva.
All’udienza del 6 luglio 2026 il rappresentante della Procura federale insisteva per l’affermazione di responsabilità della società deferita, chiedendo l’irrogazione dell’ammenda di euro 1.000,00 e della sanzione di una giornata di gara casalinga a porte chiuse.
Con decisione assunta il 6 luglio 2026 e pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 2 del 9 luglio 2026, il Tribunale federale territoriale rigettava il deferimento.
Il Tribunale, dopo avere ritenuto “pacifico che al termine della gara Asd Lupi Saviano - Asd Naples Old Boys del 9/11/2025 una persona ha fatto ingresso nell’area interdetta al pubblico e ha dato uno schiaffo all’allenatore della squadra Asd Naples Old Boys”, ha osservato che “è altrettanto vero che, contrariamente a quanto disposto dall’art. 26 CGS 1 comma, questo episodio non ha creato una condizione di pericolo per la pubblica incolumità, così come è emerso dalle risultanze istruttorie a seguito delle audizioni da parte della Procura Federale di tutti i tesserati, nonché non è stato causato un danno grave all’incolumità fisica dell’allenatore aggredito, a seguito dello schiaffo ricevuto (vedi audizione di Salvatore Giuliano) [recte: Giugliano]”.
Su tali premesse il Tribunale ha ritenuto il deferimento infondato, rigettandolo.
Avverso tale decisione il Procuratore federale interregionale ha proposto reclamo, notificato il 17 luglio 2026, affidato ad un unico, articolato motivo, rubricato “contraddittorietà ed illogicità della motivazione - omessa ed erronea valutazione delle risultanze probatorie acquisite agli atti del procedimento - violazione ed erronea applicazione dell’art. 26 del Codice di giustizia sportiva”.
La Procura reclamante, richiamate le dichiarazioni rese in sede di audizione dal sig. Salvatore Giugliano e dal presidente della società deferita, ha dedotto che una sostenitrice della A.S.D. Lupi Saviano è riuscita ad accedere al terreno di gioco senza incontrare alcun filtro da parte della società ospitante e ha aggredito fisicamente l’allenatore della squadra avversaria con un violento schiaffo al volto, che ha causato la caduta e la rottura degli occhiali da vista del tecnico.
Ad avviso della reclamante, il Tribunale, pur avendo accertato il fatto nella sua materialità, lo avrebbe ingiustamente ed erroneamente relegato nell’ambito dell’irrilevanza per l’ordinamento sportivo, in contrasto con il principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il pericolo per la pubblica incolumità, nella peculiare accezione della disciplina sportiva, ricomprende il rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori, prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi, minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica.
La Procura ha chiesto, pertanto, in riforma della decisione impugnata, l’irrogazione alla società della sanzione di euro 1.000,00 di ammenda, ovvero della sanzione ritenuta giusta ed equa.
La società A.S.D. Lupi Saviano si è costituita con memoria del 3 agosto 2026, chiedendo il rigetto del reclamo.
La reclamata ha dedotto, in primo luogo, la mancata dimostrazione della riconducibilità dell’autrice del fatto ai sostenitori della società, con conseguente difetto del presupposto soggettivo di applicazione dell’art. 26 del Codice di giustizia sportiva, valorizzando in particolare la dichiarazione del presidente della Naples’ Old Boys, secondo cui la donna non faceva parte della società, dello staff e neppure della tifoseria della Lupi Saviano.
In secondo luogo, ha dedotto l’erroneità della ricostruzione dei fatti operata nel reclamo, evidenziando che l’episodio si è verificato a gara ormai conclusa, nella fase di deflusso verso gli spogliatoi, e che non risponde alle risultanze istruttorie l’affermazione del “completo disinteresse” dei dirigenti, i quali erano impegnati nella gestione della fase successiva alla conclusione della gara e nella prevenzione di ulteriori attriti tra i tesserati.
In terzo luogo, ha sottolineato la natura estemporanea, imprevedibile ed isolata dell’episodio, privo di antecedenti e di segnali premonitori, come confermato dal referto di gara e dalle dichiarazioni sulla correttezza della tifoseria di casa, e la diligente condotta tenuta dalla società prima, durante e dopo l’accaduto.
In quarto luogo, ha sostenuto la correttezza della decisione impugnata, rilevando che, anche ad aderire all’interpretazione estensiva dell’art. 26 del Codice di giustizia sportiva prospettata dalla Procura, difetterebbe comunque la prova del presupposto soggettivo della norma.
In quinto luogo, ha dedotto la non pertinenza dei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla reclamante, in quanto relativi a fattispecie caratterizzate da condotte collettive, reiterate o di ben diversa gravità, verificatesi nel corso della manifestazione sportiva.
All’udienza del 6 agosto 2026, tenutasi in videoconferenza, le parti hanno illustrato le rispettive difese e la causa è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di reclamo, la Procura federale deduce la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione della decisione impugnata, l’omessa ed erronea valutazione delle risultanze probatorie acquisite agli atti del procedimento, nonché la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 26 del Codice di giustizia sportiva, per avere il Tribunale federale territoriale prosciolto la società A.S.D. Lupi Saviano, pur a fronte dell’accertata aggressione fisica posta in essere, al termine della gara, da una sostenitrice della società ospitante in danno dell’allenatore della squadra ospite, all’interno dell’area interdetta al pubblico.
Il motivo è fondato, nei termini di seguito precisati.
1.1. Giova preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L’art. 26, comma 1, del Codice di giustizia sportiva dispone che “le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell’impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”.
Gli elementi costitutivi della fattispecie sono, dunque: il carattere violento del fatto commesso; la sua commissione “in occasione della gara”; la riferibilità della condotta ad uno o più sostenitori della società; la collocazione spaziale del fatto all’interno dell’impianto sportivo o nelle aree esterne immediatamente adiacenti; la derivazione dal fatto di un pericolo per l’incolumità pubblica ovvero, in alternativa, di un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone (CFA, SS.UU., n. 66/2022-2023).
Come reso palese dalla congiunzione disgiuntiva impiegata dal legislatore federale, i due eventi - il pericolo per l’incolumità pubblica e il danno grave all’incolumità fisica - sono tra loro alternativi e non cumulativi, sicché la sussistenza dell’uno è sufficiente ad integrare la fattispecie, a prescindere dalla ricorrenza dell’altro.
La disposizione si inserisce nel più generale sistema di imputazione alle società dei comportamenti dei propri sostenitori delineato dall’art. 6, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, a mente del quale le società rispondono delle condotte dei propri sostenitori ai sensi e nei limiti del Codice medesimo.
Si tratta di una forma di responsabilità che ha la precipua finalità di responsabilizzare i sodalizi sportivi affinché pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari a prevenire condotte illecite nell’ambito delle competizioni sportive: il legislatore federale addossa alla società il rischio giuridico derivante dal comportamento di soggetti che gravitano nella sua sfera identitaria, e segnatamente dei sostenitori, allo scopo di rendere effettiva la tutela della regolarità della competizione, dell’ordine sportivo, dell’incolumità e della dignità delle persone coinvolte nell’evento calcistico (CFA, SS.UU., n. 66/2022-2023).
Tale responsabilità, a lungo descritta quale responsabilità oggettiva - istituto la cui compatibilità con l’ordinamento e la cui funzione preventiva e dissuasiva sono state costantemente riconosciute anche dalla giurisprudenza esofederale (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 42/2015; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 58/2015; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 71/2021) e dal Tribunale arbitrale dello sport di Losanna (CAS 2015/A/3875) - ha conosciuto una progressiva evoluzione del modello di imputazione: il combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Codice di giustizia sportiva consente oggi di valorizzare la dimensione della colpa organizzativa, ovvero di una responsabilità aggravata e presunta, suscettibile di essere esclusa o attenuata ove la società dimostri l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento di modelli organizzativi e di controllo adeguati alla prevenzione del rischio (CFA, SS.UU., n. 5/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 53/2025-2026).
1.2. Quanto alla nozione di “pericolo per l’incolumità pubblica”, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che essa vada intesa nella peculiare accezione propria della disciplina sportiva, non coincidente con quella penalistica.
Le Sezioni unite hanno infatti chiarito che è da escludere che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori, sicché debbono essere considerate sanzionabili anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali, in quanto idonee a turbare il clima di serenità che deve contraddistinguere soprattutto il settore dilettantistico; sicché un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori, prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi, minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato “pericolo per la pubblica incolumità” nella peculiare accezione della disciplina sportiva (CFA, SS.UU., n. 66/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 49/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 50/2022-2023; da ultimo, CFA, Sez. I, n. 2/2025-2026).
Inoltre, si è precisato che per pericolo per la pubblica incolumità deve intendersi quel fatto anche solo potenzialmente produttivo di rilevante nocumento fisico o psichico, determinatosi in campo o fuori di esso: la mera potenzialità della lesione è dunque sufficiente ad integrare l’evento di pericolo richiesto dalla norma, senza che occorra la verificazione di un danno effettivo (CFA, Sez. I, n. 37/2023-2024).
L’ordinamento sportivo diverge invero significativamente, quanto agli obiettivi perseguiti, dall’ordinamento penale, nel quale i reati contro la pubblica incolumità tutelano i primari diritti dell’individuo alla vita e alla salute, con conseguente interpretazione rigorosa dei relativi presupposti; nell’ordinamento federale, invece, l’intento del legislatore è quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo (CFA, SS.UU., n. 66/2022-2023).
2. Alla luce del quadro così ricostruito devono essere esaminate le censure svolte dalla reclamante e le difese articolate dalla società reclamata, che il Collegio ritiene di scrutinare secondo l’ordine logico dei presupposti della fattispecie.
2.1. Va esaminata in via prioritaria, per il suo carattere potenzialmente assorbente, la difesa con la quale la società reclamata deduce la mancata dimostrazione della riconducibilità dell’autrice del fatto ai propri sostenitori.
La difesa è infondata.
Occorre premettere che la nozione di “sostenitore” rilevante ai fini dell’art. 26 del Codice di giustizia sportiva è una nozione di fatto, che prescinde da qualsiasi vincolo di tesseramento o di appartenenza formale alla struttura societaria, e che si riferisce a chiunque, presente all’evento sportivo, risulti riconducibile, secondo gli ordinari canoni inferenziali, all’ambiente della società e alla platea di coloro che ne seguono e sostengono la squadra.
Ciò discende dalla stessa struttura della fattispecie: il comportamento del sostenitore non è suscettibile di essere sanzionato ex se ai sensi del Codice di giustizia sportiva, ma può solo costituire il presupposto della responsabilità della società ai sensi dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 26 del Codice (CFA, Sez. I, n. 61/2024-2025), sicché il sostenitore è, per definizione, un soggetto estraneo all’organizzazione societaria e, di regola, non tesserato.
Coerentemente, questa Corte ha chiarito che, ai fini dell’affermazione della responsabilità della società per i comportamenti dei propri sostenitori, non è necessaria la puntuale identificazione personale degli autori delle condotte, essendo sufficiente che le condotte siano riferibili a soggetti riconducibili all’ambiente del sodalizio sportivo, presenti nell’impianto sportivo in occasione della gara (CFA, Sez. I, n. 61/2024-2025).
Pretendere, come fa la reclamata, la prova positiva del tesseramento, dell’inserimento nello staff o dell’appartenenza ad una tifoseria organizzata significherebbe, del resto, subordinare l’applicazione dell’art. 26 ad un presupposto che la norma non contempla e che, specie nel settore dilettantistico - ove non esistono, di regola, tifoserie organizzate, settori riservati o titoli di accesso nominativi - renderebbe la fattispecie sostanzialmente inapplicabile, in contrasto con la sua ratio di presidio della sicurezza e della serenità delle competizioni.
Sul piano probatorio, poi, va rammentato che nel processo sportivo, per l’affermazione della responsabilità disciplinare, il valore probatorio richiesto si attesta ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, dovendo l’organo di giustizia raggiungere una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (CFA, SS.UU., n. 34/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 99/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021).
Nel caso di specie, la riconducibilità della donna al novero dei sostenitori della società ospitante emerge da una pluralità di elementi convergenti.
In primo luogo, è lo stesso presidente della A.S.D. Lupi Saviano, sig. Giuseppe La Marca, ad avere qualificato la donna, in sede di audizione dinanzi alla Procura federale, come “una semplice tifosa” non tesserata: dichiarazione che, provenendo dal legale rappresentante della società deferita, ascoltato quale persona sottoposta ad indagini, assume una peculiare valenza probatoria, trattandosi di ammissione di un fatto sfavorevole alla parte da cui proviene, e che, lungi dall’escludere la qualità di sostenitrice, la afferma espressamente, limitandosi a negare - circostanza pacifica e non decisiva - il vincolo di tesseramento.
In secondo luogo, la donna, per quanto riferito dalla stessa persona offesa, aveva seguito la gara dall’area esterna al terreno di gioco, adiacente alla recinzione metallica, presso l’impianto della società ospitante, in un incontro che lo stesso presidente La Marca ha definito un derby particolarmente sentito sotto il profilo del campanilismo, seguito da una buona presenza di pubblico espressione del medesimo territorio della squadra di casa.
In terzo luogo, la direzione della condotta è univocamente significativa: l’aggressione è stata rivolta esclusivamente contro l’allenatore della squadra ospite, immediatamente dopo la conclusione di una gara vinta dalla squadra di casa e segnata da un acceso diverbio proprio tra quell’allenatore e il tecnico della formazione ospitante; il gesto, per il suo bersaglio e per la sua collocazione temporale, rivela in modo inequivoco l’animosità partigiana di chi lo ha compiuto, in favore della squadra ospitante.
Si tratta di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la ragionevole certezza della qualità di sostenitrice della società ospitante in capo all’autrice del gesto.
Né in senso contrario può essere valorizzata, come pretende la reclamata, la dichiarazione resa dal presidente della Naples’ Old Boys, sig. Giuseppe Falco.
Tale dichiarazione, infatti, è resa in termini espressamente dubitativi (“per quello che so”) da un soggetto che ha dichiarato di non avere assistito personalmente all’episodio, appreso solo de relato dall’allenatore; essa, inoltre, si fonda sull’osservazione del comportamento corretto tenuto dai tifosi della formazione di casa durante la gara, circostanza che attiene alla condotta complessiva del pubblico e non all’appartenenza soggettiva della singola spettatrice, e risente della sovrapposizione tra la nozione fattuale di sostenitore, rilevante ai fini dell’art. 26, e quella, ben più ristretta, di appartenente ad una tifoseria organizzata.
Quanto, infine, alla valutazione espressa dal medesimo dichiarante circa l’asserita ingiustizia di una sanzione a carico della società ospitante, essa costituisce un apprezzamento soggettivo, come tale insuscettibile di assumere rilievo probatorio sui fatti e, tanto meno, di vincolare il giudizio disciplinare, il cui esercizio è rimesso in via esclusiva agli organi della giustizia sportiva.
Il presupposto soggettivo della fattispecie deve pertanto ritenersi integrato.
2.2. Parimenti infondata è la difesa fondata sul dato temporale, secondo cui l’episodio, essendosi verificato a gara conclusa, nella fase di deflusso verso gli spogliatoi, esulerebbe dal perimetro applicativo dell’art. 26 del Codice di giustizia sportiva.
La norma, infatti, non richiede che il fatto violento sia commesso “durante la gara”, ma “in occasione della gara”: locuzione volutamente ampia, che abbraccia l’intero arco temporale dell’evento sportivo, comprensivo delle fasi immediatamente precedenti e successive alla disputa dell’incontro, tra le quali rientra a pieno titolo la fase di deflusso dei tesserati dal terreno di gioco verso gli spogliatoi.
Tale fase, del resto, appartiene funzionalmente alla manifestazione sportiva e ricade nel perimetro degli obblighi organizzativi e di vigilanza gravanti sulla società ospitante, come dimostra, nel caso di specie, la stessa prassi della società reclamata, il cui presidente ha riferito che un incaricato è di regola adibito alla vigilanza del cancello di accesso al terreno di gioco “prima, durante ed al termine della gara”.
La conclusione è avvalorata, sul piano sistematico, dall’estensione spaziale della fattispecie: se la responsabilità della società si estende ai fatti commessi nelle aree esterne immediatamente adiacenti all’impianto sportivo (CFA, Sez. I, n. 37/2023-2024; Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. III, n. 87/2018-2019), a fortiori essa non può arrestarsi, sul piano temporale, al triplice fischio finale, quando i protagonisti della gara si trovano ancora all’interno dell’impianto e nella zona ad essi riservata.
Nel caso di specie, peraltro, il fatto si è consumato all’interno dell’impianto sportivo, nell’area interdetta al pubblico destinata al transito verso gli spogliatoi, mentre l’allenatore aggredito stava lasciando il terreno di gioco insieme alla squadra: dunque nel cuore dello spazio e del tempo dell’evento sportivo.
Né rileva, in senso contrario, l’annotazione “niente da segnalare” contenuta nel referto di gara: essa attiene allo svolgimento dell’incontro e ai fatti caduti sotto la percezione del direttore di gara, mentre l’episodio in esame si è verificato dopo la conclusione della gara e al di fuori del campo percettivo dell’arbitro, come pacificamente emerge dalle risultanze istruttorie, sicché nessuna contraddizione è ravvisabile tra il referto e l’accertamento del fatto.
2.3. Venendo al nucleo del motivo di reclamo, il Collegio ritiene che la decisione impugnata sia effettivamente incorsa nella denunciata violazione dell’art. 26, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, oltre che in un evidente vizio logico della motivazione.
Sotto un primo profilo, il Tribunale ha mostrato di ritenere necessaria la congiunta insussistenza del pericolo per la pubblica incolumità e del danno grave all’incolumità fisica dell’aggredito, là dove, come si è detto, i due eventi sono alternativi: l’accertata assenza di un danno grave alla persona dell’allenatore non vale, di per sé, ad escludere la fattispecie, ove ricorra il pericolo per l’incolumità pubblica.
Sotto un secondo profilo, il Tribunale ha implicitamente accolto una nozione di pericolo per la pubblica incolumità modellata sui paradigmi penalistici, richiedendo una situazione di concreto e generalizzato pericolo per i presenti, in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è sufficiente un fatto anche solo potenzialmente produttivo di rilevante nocumento fisico o psichico, minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica (CFA, SS.UU., n. 66/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 37/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 2/2025-2026).
Applicando i corretti parametri normativi, la sussistenza dell’evento di pericolo è, nel caso di specie, indubbia.
La condotta accertata non si è esaurita in una intemperanza verbale o in un gesto meramente dimostrativo, ma è consistita in una vera e propria aggressione fisica: un violento schiaffo al volto, sferrato all’altezza dello zigomo sinistro, di intensità tale da far cadere a terra e rompere gli occhiali da vista della vittima.
Se, come costantemente affermato da questa Corte, integrano fatti violenti rilevanti ai fini dell’art. 26 persino condotte prive di contatto fisico, quali insulti, minacce, sputi e comportamenti intimidatori (CFA, SS.UU., n. 66/2022-2023), a maggior ragione integra la fattispecie una violenza fisica effettivamente consumata sulla persona di un tesserato.
Quanto alla derivazione del pericolo, essa emerge dal complesso delle circostanze concrete: l’aggressione si è verificata nell’area riservata di transito verso gli spogliatoi, in un momento in cui essa era percorsa dall’intera squadra ospite in fase di deflusso; è stata resa possibile da un varco di accesso rimasto aperto e privo di vigilanza; si è innestata su un contesto ambientale già segnato dalla tensione derivante dal diverbio tra i due allenatori, in un derby particolarmente sentito, tanto che i dirigenti della società ospitante avevano avvertito la necessità di scortare il proprio tecnico negli spogliatoi per prevenire ulteriori contatti.
In tale contesto, l’ingresso indisturbato di un’estranea nell’area riservata e l’aggressione fisica dell’allenatore ospite costituivano fatto oggettivamente idoneo a mettere a repentaglio l’incolumità fisica e psichica di tutti coloro che prendevano parte alla competizione e a innescare reazioni e degenerazioni ulteriori, secondo una potenzialità lesiva che la fortunata assenza di conseguenze più gravi non vale ad elidere, dovendo il pericolo essere apprezzato con giudizio ex ante e non alla stregua dell’esito concreto della vicenda.
La motivazione della decisione impugnata risulta, oltre che giuridicamente erronea, anche intrinsecamente contraddittoria: il Tribunale, dopo avere ritenuto pacifici l’ingresso abusivo nell’area interdetta al pubblico e lo schiaffo inferto all’allenatore, ha negato la sussistenza del pericolo richiamando genericamente le risultanze delle audizioni, il cui contenuto - la violenza dello schiaffo, la rottura degli occhiali, l’apertura e la mancata vigilanza del cancello di accesso, il clima di tensione tra le panchine depone in senso esattamente contrario alla conclusione raggiunta.
2.4. Neppure possono trovare accoglimento le difese incentrate sulla natura estemporanea, imprevedibile ed isolata dell’episodio e sulla diligente condotta tenuta dalla società.
La responsabilità delineata dagli artt. 6, comma 3, e 26 del Codice di giustizia sportiva è, come si è detto, una responsabilità presunta, che addossa alla società il rischio giuridico del comportamento dei propri sostenitori e che non richiede la prova di una specifica condotta colposa dei dirigenti in relazione al singolo episodio.
L’esonero da tale responsabilità è tipizzato dall’art. 29, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, il quale subordina l’efficacia esimente alla ricorrenza congiunta di più circostanze specificamente previste, tra cui l’adozione e l’efficace attuazione, prima del fatto, di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei alla prevenzione di comportamenti della specie di quelli verificatisi (cfr. anche l’art. 7 del Codice di giustizia sportiva e l’art. 7, comma 5, dello Statuto federale; CFA, Sez. I, n. 53/2025-2026): circostanze che, nel caso di specie, non risultano nemmeno allegate nel loro necessario concorso.
Al contrario, dalle stesse dichiarazioni del presidente della società reclamata emerge una specifica carenza organizzativa: il cancello di accesso all’area riservata, di regola presidiato da un incaricato prima, durante e al termine della gara, in occasione dell’incontro in esame è rimasto aperto e privo di qualsiasi vigilanza.
Né vale osservare che i dirigenti erano impegnati a prevenire ulteriori attriti tra i due allenatori: proprio la percepita situazione di tensione, che aveva indotto la dirigenza a scortare il proprio tecnico negli spogliatoi, avrebbe dovuto suggerire un rafforzamento, e non già l’abbandono, del presidio del varco di accesso all’area riservata, essendo prevedibile, in quel frangente, il rischio di intrusioni e di contatti indebiti con i tesserati della squadra ospite.
L’asserita imprevedibilità del gesto della singola spettatrice non elide, dunque, la rilevanza della mancata predisposizione della misura di vigilanza che quel gesto avrebbe fisicamente impedito, posto che la donna ha potuto raggiungere l’allenatore solo grazie al varco lasciato incustodito.
La pronta reazione dei dirigenti e dei calciatori della società ospitante, che hanno immediatamente allontanato la donna, le scuse rivolte all’aggredito dal vicepresidente e dal presidente della società e l’impegno assunto per l’adozione di future misure di sicurezza - circostanze pacificamente emergenti dalle audizioni dei sigg.ri Falco e Giugliano - costituiscono condotte apprezzabili, che tuttavia non incidono sull’an della responsabilità, potendo rilevare, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del Codice di giustizia sportiva e dei generali criteri di commisurazione, esclusivamente sul piano della determinazione della sanzione, del quale si dirà oltre.
2.5. Da ultimo, è infondata anche la deduzione relativa alla pretesa non pertinenza dei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla reclamante.
I principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con la decisione n. 66/2022-2023, e costantemente ribaditi dalla giurisprudenza successiva, non costituiscono regole di giudizio circoscritte alle fattispecie concrete allora esaminate, ma enunciano la nozione generale di fatto violento e di pericolo per la pubblica incolumità rilevante ai fini dell’art. 26 del Codice di giustizia sportiva, come tale applicabile ad ogni fattispecie riconducibile alla previsione normativa.
La circostanza che taluni precedenti riguardassero condotte collettive o reiterate non ne restringe la portata: essi hanno semmai esteso l’area del penalmente irrilevante ma disciplinarmente sanzionabile fino a ricomprendervi condotte prive di contatto fisico, sicché la fattispecie odierna - nella quale la violenza fisica è stata effettivamente consumata sulla persona di un tesserato, all’interno dell’area riservata - si colloca, rispetto a quei precedenti, in posizione di maggiore, e non di minore, gravità.
La valorizzazione delle peculiarità del caso concreto, correttamente invocata dalla reclamata, è stata del resto compiuta nei paragrafi che precedono, con esito confermativo della riconducibilità della fattispecie al paradigma normativo.
3. In conclusione, il reclamo deve essere accolto e, in riforma della decisione impugnata, deve essere affermata la responsabilità della società A.S.D. Lupi Saviano ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Procura reclamante ha chiesto l’irrogazione della sola ammenda di euro 1.000,00, sanzione prevista dall’art. 8, comma 1, lett. b), del Codice di giustizia sportiva, nella misura fissata, per le società non appartenenti al settore professionistico, dall’art. 26, comma 4, del medesimo Codice (ammenda da euro 500,00 ad euro 15.000,00).
Il Collegio ritiene eccessiva la misura della sanzione proposta.
Deve essere riconosciuta la natura violenta della condotta sopra descritta e la carenza di vigilanza che l’ha resa possibile.
Peraltro, il carattere isolato dell’episodio, il comportamento complessivamente corretto del pubblico di casa, l’immediato intervento dei dirigenti e dei tesserati della società ospitante, le scuse prontamente rivolte all’aggredito e l’impegno assunto per il rafforzamento delle misure di sicurezza appaiono circostanze idonee a giustificare un ulteriore contenimento della sanzione rispetto alla misura richiesta, senza applicazione della ulteriore sanzione della gara a porte chiuse invocata in primo grado e non riproposta in questa sede.
P.Q.M.
Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società A.S.D. Lupi Saviano la sanzione dell’ammenda di euro 800,00 (ottocento/00).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
