F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0023/CFA pubblicata il 5 Agosto 2026 (motivazioni) – A.S.D. Fabriano Cerreto- APD Cerreto D’Esi C5 ASD

Decisione/0023/CFA-2026-2027

Registro procedimenti n. 0003/CFA/2026-2027

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Ivo Correale – Presidente

Antonella Trentini - Componente

Alfredo Vitale - Componente (Relatore)

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0003/CFA/2026-2027, proposto dalla società A.S.D. Fabriano Cerreto per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione vertenze economiche n. 0033/TFNSVE-2026-2027, resa nel procedimento n. 3848/TFNSVE/20252026, pubblicata e comunicata alle parti in data 3 luglio 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza del 31 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Alfredo Vitale e udito l’Avv. Luca Fioriti per la società A.S.D. Fabriano Cerreto;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 6 giugno 2026 sul portale del Processo sportivo telematico, la società APD Cerreto D’Esi C5 ASD (matr. 934477) adiva il Tribunale federale nazionale, Sezione vertenze economiche, nei confronti della società A.S.D. Fabriano Cerreto (matr. 12370), chiedendo il riconoscimento del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Endri Ilazaj (matr. 2672167), nato il 20 febbraio 2008.

A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva di avere formato il calciatore Endri Ilazaj nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020, e di vantare pertanto il diritto alla corresponsione del premio, quantificato in euro 346,00 secondo l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma telematica premi FIGC.

La società A.S.D. Fabriano Cerreto non si costituiva in giudizio dinanzi al Tribunale federale nazionale e non depositava controdeduzioni.

Con decisione n. 0033/TFNSVE-2026-2027, resa nel procedimento n. 3848/TFNSVE/2025-2026 all’esito dell’udienza del 3 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Tribunale federale nazionale, Sezione vertenze economiche, accoglieva il ricorso, ritenendo che dalla documentazione in atti si evincesse la titolarità del tesseramento del calciatore in capo alla società ricorrente per le stagioni sportive indicate nella relativa attestazione, e dichiarava tenuta la A.S.D. Fabriano Cerreto alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di euro 346,00 in favore della società APD Cerreto D’Esi C5 ASD.

Avverso tale decisione, con atto depositato in data 8 luglio 2026, la società A.S.D. Fabriano Cerreto (matr. 12370) proponeva reclamo dinanzi a questa Corte federale d’appello, ai sensi dell’art. 98, comma 1, CGS.

Con unico motivo di reclamo, rubricato “Errata valutazione della domanda di liquidazione premio formazione tecnica ex art. 99 NOIF da parte del Tribunale Federale Nazionale – Assenza della condizione di reciprocità di attività tra le associazioni – Distinzione formale delle carriere di calcio a 11 e calcio a 5 introdotta nel 2022”, la reclamante deduceva che il Tribunale federale nazionale ha accolto la domanda di riconoscimento del premio di formazione tecnica senza considerare che la APD Cerreto D’Esi C5 ASD svolge esclusivamente attività di Calcio a 5, mentre la A.S.D. Fabriano Cerreto svolge attività di Calcio a 11, con conseguente difetto del requisito della reciprocità di attività tra le società interessate al pagamento del premio, richiesto dalla consolidata giurisprudenza del Tribunale federale nazionale e di questa Corte.

La reclamante precisava, al riguardo, che la diversità di attività delle due società risultava comprovata: (i) dal certificato di iscrizione della A.S.D. Fabriano Cerreto al campionato di Eccellenza Marche di calcio a 11 per la stagione 2024/2025; (ii) dalla richiesta di tesseramento del calciatore Endri Ilazaj da parte della A.S.D. Fabriano Cerreto nell’ambito dell’attività di Calcio a 11, recante la dizione “Aggiornamento posizione Tesseramento (C11)”; (iii) dalla stessa denominazione sociale della resistente, “APD CERRETO D’ESI C5 ASD”, contenente il riferimento al Calcio a 5; (iv) dalla lettera del 12 giugno 2026 con cui il Presidente della APD Cerreto D’Esi C5 ASD, in risposta a una diversa richiesta di pagamento di premio di formazione tecnica avanzata da una società di calcio a 11, dichiarava espressamente di svolgere “solo ed esclusivamente attività di calcio a 5”.

La reclamante richiamava altresì la costante giurisprudenza del Tribunale federale nazionale in materia (Decisione n. 0186/TFNSVE-2025-2026 del 13 gennaio 2026; Decisione n. 0477/TFNSVE-2025-2026 del 23 gennaio 2026), nonché il quadro normativo risultante dalla delibera del Consiglio federale del 16 marzo 2022 e dal C.U. n. 23/A del 17 luglio 2024, che hanno sancito la netta separazione tra l’attività di Calcio a 11 e l’attività di Calcio a 5.

La reclamante concludeva chiedendo, in via principale, l’accoglimento del reclamo, la riforma della decisione impugnata e, per l’effetto, la dichiarazione che la A.S.D. Fabriano Cerreto non è tenuta al versamento dell’importo di euro 346,00 in favore della APD Cerreto D’Esi C5 ASD a titolo di premio di formazione tecnica per il calciatore Endri Ilazaj, accertata l’assenza del rapporto di reciprocità tecnica tra le due associazioni. 

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come evidenziato in narrativa, la reclamante deduce che il Tribunale federale nazionale ha accolto la domanda di riconoscimento del premio di formazione tecnica senza considerare che la APD Cerreto D’Esi C5 ASD, società richiedente il premio, svolge esclusivamente attività di Calcio a 5, mentre la A.S.D. Fabriano Cerreto, società dichiarata tenuta al pagamento, svolge attività di Calcio a 11, con conseguente radicale difetto del requisito della reciprocità di attività tra le due società. 

Il motivo è fondato.

Deve premettersi che l’art. 99 NOIF attribuisce alla società per la quale il calciatore sia stato precedentemente tesserato il diritto al premio di formazione tecnica in occasione, tra l’altro, del tesseramento con vincolo biennale come giovane dilettante. La disposizione si inserisce in un sistema normativo che, a seguito della delibera del Consiglio federale del 16 marzo 2022, pubblicata con C.U. n. 212/A del 22 marzo 2022, e successivamente ulteriormente definito con delibera pubblicata con C.U. n. 23/A del 17 luglio 2024, ha sancito la netta separazione tra l’attività di Calcio a 11 e l’attività di Calcio a 5, mediante la modifica degli artt. 32, 39, 99 e 99 quater NOIF.

Da tale riforma discende che ciascun calciatore può maturare una diversa storia sportiva per ciascuna delle due discipline, anche mediante tesseramento contemporaneo presso due distinte società, l’una operante nel Calcio a 11 e l’altra nel Calcio a 5. La delibera pubblicata con C.U. n. 23/A del 17 luglio 2024 ha altresì stabilito che “il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l’attività di Calcio a 11 sia l’attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività”.

In coerenza con tale assetto, la giurisprudenza del Tribunale federale nazionale, Sezione vertenze economiche, ha da tempo affermato – originariamente con riferimento al previgente premio di preparazione di cui all’art. 96 NOIF, e successivamente confermato in relazione al premio di formazione tecnica di cui all’art. 99 NOIF – il principio secondo cui condizione necessaria per il riconoscimento del premio è la reciprocità di attività tra le società interessate, potendo la disciplina premiale trovare applicazione solo tra società che svolgano la medesima attività, e cioè solo tra società di Calcio a 5, ovvero solo tra società di Calcio a 11 (Tribunale federale nazionale - Sez. vertenze economiche, nn. 186 e 187/TFNSVE-2025-2026, entrambe del 13 gennaio 2026; Tribunale federale nazionale - Sez. vertenze economiche, n. 477/TFNSVE-2025-2026 del 5 marzo 2026).

Tale principio è stato accolto e fatto proprio anche da questa Corte (da ultimo, decisione n. 0191/CFA/2025-2026, Sez. IV), evidenziando che “la finalità solidaristica e compensativa del premio di formazione tecnica, diretta a riconoscere alla società formatrice un ristoro economico per l’attività di preparazione tecnica e atletica in concreto erogata, presuppone che tale attività sia riferibile a una disciplina sportiva compatibile con quella successivamente esercitata dal calciatore presso la società tenuta al pagamento, non potendo quest’ultima essere gravata di un onere economico correlato a una formazione tecnica riferita a una diversa disciplina sportiva federale, ancorché organizzata nell’ambito della medesima Federazione”.

La ratio di tale orientamento risiede nella considerazione che il Calcio a 5 presenta, rispetto al Calcio a 11, caratteristiche tecnicoregolamentari sostanzialmente diverse, fondate su distinte capacità tecnico-coordinative e fisico-motorie da esprimersi in spazi ristretti e in regime di elevata velocità di esecuzione, sicché la formazione tecnica impartita nell’ambito dell’una disciplina non risulta, di norma, utilizzabile ai fini dell’attività svolta nell’ambito dell’altra.

L’attestazione rilasciata dalla Piattaforma telematica premi FIGC costituisce il presupposto tecnico-amministrativo della pretesa azionata, ma non sottrae al giudice sportivo il potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali del diritto e la corretta individuazione della società formatrice; a tanto non osta la mancata costituzione della reclamante in prime cure, posto che il Tribunale federale nazionale ha fondato l’accoglimento del ricorso di primo grado esclusivamente sulla non contestazione dell’attestazione, senza sindacarne i presupposti sostanziali.

Come già evidenziato in narrativa, nella fattispecie in esame, risulta documentalmente accertato che:

a) la APD Cerreto D’Esi C5 ASD (matr. 934477), società richiedente il premio di formazione tecnica, svolge esclusivamente attività di Calcio a 5;

b) la A.S.D. Fabriano Cerreto (matr. 12370), società dichiarata tenuta al pagamento del premio, svolge esclusivamente attività di Calcio a 11, come comprovato dal certificato di iscrizione al campionato di Eccellenza Marche di calcio a 11 per la stagione 2024/2025 (doc. 2 al reclamo) e dalla richiesta di tesseramento del calciatore Endri Ilazaj recante la dizione “Aggiornamento posizione Tesseramento (C11)”;

c) dallo storico del calciatore Endri Ilazaj (matr. 2672167) risulta che il medesimo è stato tesserato presso la APD Cerreto D’Esi ASD nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020, e che successivamente è stato tesserato presso la A.S.D. Fabriano Cerreto a partire dalla stagione 2021/2022, con aggiornamento di posizione come dilettante in data 4 ottobre 2024;

d) il fatto generatore del premio azionato è costituito dal tesseramento con vincolo biennale del calciatore presso la A.S.D. Fabriano Cerretonell’ambitodell’attività di Calcio a 11, laddove i periodi di formazione vantati dalla APD Cerreto D’Esi C5 ASD sono stati maturati dal calciatore nell’ambito dell’attività svolta da quest’ultima società, che opera esclusivamente nel Calcio a 5.

Risulta pertanto documentalmente accertato il radicale difetto del requisito della reciprocità di attività tra le due società: la formazione tecnica per la quale la APD Cerreto D’Esi C5 ASD ha agito in giudizio è stata impartita al calciatore nell’ambito dell’attività di Calcio a 5, laddove il tesseramento con vincolo biennale come giovane dilettante, generatore del diritto al premio azionato, è stato sottoscritto dal calciatore con la A.S.D. Fabriano Cerreto nell’ambito dell’attività di Calcio a 11.

Ne discende che la decisione gravata è errata nella parte in cui, nell’accogliere la domanda della APD Cerreto D’Esi C5 ASD, ha omesso di ravvisare la insussistenza del requisito della reciprocità di attività, fondando la propria pronuncia sulla sola attestazione della Piattaforma telematica premi tuttavia senza sindacarne (come invece avrebbe dovuto) i presupposti sostanziali.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e, di conseguenza, dichiara non dovuta la corresponsione del premio di formazione tecnica richiesto dalla A.P.D. Cerreto D’Esi C5 A.S.D.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Alfredo Vitale                                                                  Ivo Correale

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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