CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 51 del 30/07/2026 – Chieti F.C. 1922 s.r.l. / FIGC / U.S. Recanatese
Decisione n. 51
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Vito Branca - Presidente
Enzo Paolini - Relatore
Virgilio D’Antonio
Anna Cusimano
Angelo Guadagnino - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 48/2026, presentato, in data 19 maggio 2026, dal Chieti F.C. 1922 s.r.l., rappresentata, assistita e difesa dall’avv. Nicoletta Maria Carè, del foro di Catanzaro, con studio a Soverato, Corso Umberto I, n. 300, presso cui elegge domicilio,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
la U.S. Recanatese, rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani,
la Lega Nazionale Dilettanti, non costituitasi in giudizio, la Procura Federale FIGC, non costituitasi in giudizio,
per l’annullamento
della decisione della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C., n. 0131/CFA-2025-2026, comunicata alla società istante in data 19 maggio 2026;
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 14 luglio 2026, il difensore della parte ricorrente – Chieti F.C. 1922 s.r.l. – avv. Maria Carè; l’avv. Mattia Grassani, per la resistente U.S. Recanatese; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Dora Mantovano, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Enzo Paolini.
Considerato in fatto
1. Con ricorso del 28 maggio 2026, la società Chieti F.C. 1922 s.r.l. (d’ora in poi, anche solo il Chieti) ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione
n. 0131/CFA-2025-2026, resa dalla Corte Federale d’Appello della FIGC, comunicata in data 19 maggio 2026, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale FIGC e in totale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 242/TFNSD/2025-2026, è stata irrogata, a carico del Chieti, la sanzione di 11 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva corrente.
Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Dipartimento interregionale FIGC relativa al mancato adempimento, da parte del Chieti, all’obbligo di trasmissione, entro il 31 gennaio 2026, delle liberatorie attestanti i pagamenti dovuti per il calciatore [Omissis] e gli allenatori [Omissis] e [Omissis], così come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, avente ad oggetto l’iscrizione al Campionato nazionale di Serie D 2025/2026. Detto comunicato impone, fra l’altro, alle società partecipanti al suddetto campionato di depositare presso la Co.Vi.So.D., entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie - ovvero idonea documentazione equipollente - attestanti l’avvenuto pagamento, a tutto il 31 dicembre 2025, di quanto previsto dai contratti in favore di calciatori e allenatori tesserati, disponendo che l’inosservanza del prescritto termine perentorio costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con l’inibizione di tre mesi a carico del Presidente, l’ammenda di euro 5.000,00 a carico della società e “la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati”.
Più in particolare, veniva segnalato, in data 9 febbraio 2026, l’esito negativo dei controlli effettuati in ordine alle dichiarazioni liberatorie relative: “- Calciatore [OMISSIS]JACOPO mancata liberatoria; - Allenatore [OMISSIS] FRANCESCO pagato solo mese di agosto; - Allenatore [OMISSIS] PAOLO pagato solo mese di agosto”.
Con atto prot. n. 27906/813pf25-26/GC/PN/fm del 23 aprile 2026, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. [Omissis], all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società, nonché la stessa Società, ritenendo: “la violazione contestata con il presente atto risulta comprovata per tabulas, sulla base della documentazione acquisita al fascicolo, dalla quale emerge in modo univoco il mancato deposito, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, delle dichiarazioni liberatorie richieste dalla normativa federale con riferimento al calciatore [Omissis]per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025, nonché le liberatorie attestanti il pagamento a tutto il 31 dicembre 2025 in relazione alle mensilità previste per gli allenatori tesserati Signor [Omissis] e Signor [Omissis] risultando essere corrisposte per entrambi solo le mensilità di agosto 2025 …”.
Veniva, dunque, contestata all’amministratore unico, sig. [Omissis]:
a) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025, lettera B, per non avere la società S.S. CHIETI F.C. 1922 S.r.l. depositato, e comunque per avere lo stesso consentito e non impedito tale condotta omissiva, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento, a tutto il 31 dicembre 2025, di quanto previsto dal contratto depositato a favore del calciatore tesserato, Signor [Omissis], per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025;
b) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6.6.2025, lettera B, per non avere la società S.S. CHIETI F.C. 1922 S.r.l. depositato, e comunque per avere lo stesso consentito e non impedito
tale condotta omissiva, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento, a tutto il 31 dicembre 2025, per i contratti degli allenatori tesserati, Signor [Omissis] e Signor [Omissis].
Veniva, altresì, elevata contestazione alla società odierna ricorrente: “a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante all’epoca dei fatti …”.
1.1. Dinnanzi al TFN venivano disattese in parte le richieste sanzionatorie proposte dalla Procura Federale (mesi tre di inibizione nei confronti del sig. [Omissis] e, nei confronti della Società, undici punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di euro 5.000,00), escludendo la penalizzazione di punti in classifica.
Così il giudice di prime cure: “Il Tribunale ritiene che i deferiti vadano dichiarati responsabili solo per le prime due violazioni contestate. L’attività di indagine versata in atti ha, infatti, consentito di accertare che la società SS Chieti FC 1922 Srl non ha provveduto a trasmettere, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento delle somme dovute a due allenatori e un calciatore, per come richiesto dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025 […] Ora, prevedendo il Comunicato che la penalizzazione dei punti in classifica sia avvinta alle mensilità non integralmente corrisposte (e, pertanto, all’effettiva omessa corresponsione del quantum), dovendo i canoni di ragionevolezza e proporzionalità indefettibilmente connotare il trattamento sanzionatorio che al fatto rilevante si correla (l’ordinamento sportivo è, del resto, parte del più articolato ordinamento statale, che ne permea fisionomia e connotati anche nel solco dei principi sovranazionali di riferimento), ritiene il Tribunale che la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica debba essere selettivamente applicata. Il distinguo tra natura sostanziale e meramente formale della violazione, radicato nel tenore letterale del precetto (che, come detto, ragionevolmente lega la penalizzazione dei punti alla mancata integrale dazione delle mensilità), induce a differenziare la grave ipotesi della mancata corresponsione tout court del quantum debeatur da quella, oggettivamente meno grave, della mera omessa trasmissione della documentazione richiesta, pur a fronte dell’avvenuto pagamento nei previsti termini. Onde ovviare all’equiparazione indebita di violazioni ontologicamente diverse, la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica ha da essere irrogata al solo cospetto della sostanziale violazione del precetto, conseguente all’omesso pagamento del dovuto. Nel caso di specie, è emerso che, alla data del 23 dicembre 2025 (che chiaramente risulta dalle tre dichiarazioni ex actis), il calciatore ([Omissis]) e gli allenatori ([Omissis] e [Omissis]) fossero stati interamente e regolarmente pagati (l’ampio e incondizionato tenore delle liberatorie ne è tangibile dimostrazione), con conseguente piena definizione della posizione economica della società. È, nondimeno, parimenti pacifico, siccome incontestato, che le dichiarazioni liberatorie, attestanti i pagamenti, non siano state depositate nei termini e che non ricorrano quei “casi straordinari di impossibilità di acquisizione delle dichiarazioni” che consentirebbero – ove puntualmente allegati e provati in assolvimento degli esistenti oneri processuali – di non applicare alcuna sanzione. La natura soltanto formale della violazione comporta la doverosa irrogazione delle sanzioni dell’inibizione e dell’ammenda, ma non anche quella della penalizzazione dei punti in classifica, invero correlata al solo – sostanziale – dato della sussistente o deficitaria dazione degli emolumenti”.
2. Avverso la decisione del TFN proponeva reclamo la Procura Federale, impugnando il solo capo relativo alla sanzione irrogata nei confronti della Società, nella parte in cui non era stata applicata la penalizzazione in classifica. Con atto depositato l'11 maggio 2026, e successivamente integrato in data 13 maggio 2026, la U.S. Recanatese A.S.D., società partecipante al Campionato di Serie D 2025/2026 – girone F, proponeva intervento ad adiuvandum ai sensi dell'art. 104 del CGS FIGC, in supporto al reclamo proposto dalla Procura Federale, ritenuto poi ammissibile dalla Corte Federale.
La Corte Federale d’Appello, I Sezione, con decisione n. 0131/CFA-2025-2026 del 19 maggio 2026, accoglieva il reclamo della Procura Federale e, in parziale riforma della decisione impugnata, irrogava alla S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l. la sanzione della penalizzazione di 11 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, confermando nel resto.
A giudizio della CFA, invero, la ricostruzione operata dal TFN, ossia che l'inadempimento contestato al Chieti fosse stato meramente formale e che, per l'effetto, non vi fossero i presupposti per applicare la sanzione della penalizzazione in classifica, non era condivisibile.
In particolare, le dichiarazioni, datate 23 dicembre 2025, concernenti le posizioni economiche relative al calciatore [Omissis]e agli allenatori [Omissis] e [Omissis], hanno il seguente tenore letterale:
A) LIBERATORIA [OMISSIS]
“Il sottoscritto [OMISSIS] …DICHIARA… di aver percepito dalla Società S.S.D. Chieti F.C. 1922 SRL per il periodo dal 01/07/2025 al 31/12/2025 il compenso di € 800,00 in contanti. Dichiara, altresì, di non aver più nulla a pretendere ad alcun titolo dalla medesima Società per il suddetto periodo e rilascia ampia quietanza liberatoria…CHIETI 23/12/2025”;
B) LIBERATORIA [OMISSIS]
“Il sottoscritto [OMISSIS] …DICHIARA… di aver percepito dalla Società S.S.D. Chieti F.C. 1922 SRL per il periodo dal 01/07/2025 al 31/12/2025 la somma di € 1.100,00 come da accordi verbali.
Dichiara, altresì, di non aver più nulla a pretendere ad alcun titolo dalla medesima Società per il suddetto periodo e rilascia ampia quietanza liberatoria…CHIETI 23/12/2025”;
C) LIBERATORIA [OMISSIS]
“Il sottoscritto [OMISSIS] …DICHIARA… di aver percepito dalla Società S.S.D. Chieti F.C. 1922 SRL per il periodo dal 01/07/2025 al 31/12/2025 la somma di € 3.000,00 come da accordi verbali. Dichiara, altresì, di non aver più nulla a pretendere ad alcun titolo dalla medesima Società per il suddetto periodo e rilascia ampia quietanza liberatoria…CHIETI 23/12/2025”.
Secondo la CFA, «le liberatorie prodotte dai deferiti non attestano il pagamento di “quanto previsto dai contratti depositati”, secondo la testuale formulazione del Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, ma documentano dazioni di somme determinate sulla base di pretesi “accordi verbali” non risultanti dagli atti contrattuali depositati presso l'organo federale competente.
Il dato è chiaramente apprezzabile con riguardo al calciatore [Omissis]: a fronte di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che prevedeva otto rate mensili dal mese di ottobre 2025 al mese di maggio 2026 per un importo complessivo lordo di euro 6.400,00 — e quindi un corrispettivo medio mensile di euro 800,00 al lordo — la liberatoria del 23 dicembre 2025 attesta la corresponsione di soli euro 800,00 in contanti per l'intero semestre 1 luglio 2025 – 31 dicembre 2025, a fronte di intervenuti e non meglio precisati “accordi verbali”.
La sproporzione tra l'importo contrattualmente pattuito e l'importo dichiarato come integralmente versato è palese e non è stata in alcun modo giustificata né, tantomeno, attestata mediante la documentazione equipollente che lo stesso Comunicato ufficiale ammette nei “casi straordinari” di impossibilità di acquisizione delle liberatorie.
Analoghe considerazioni valgono per gli allenatori [Omissis] e [Omissis], per i quali la Co.Vi.So.D. ha accertato il pagamento della sola mensilità di agosto 2025, mentre le liberatorie prodotte fanno riferimento, ancora una volta, ad accordi verbali per somme fisse —euro 1.100,00 e euro 3.000,00 — riferite all'intero semestre 1 luglio 2025 – 31 dicembre 2025 e non riconducibili, sul piano della tracciabilità e della corrispondenza al contratto, alle mensilità contrattualmente pattuite e accertate dall'organo tecnico.
2.2. Tali rilievi trovano puntuale conferma, e ulteriore rafforzamento, in due elementi acquisiti al giudizio per il tramite delle deduzioni dell'interveniente, che la Corte ritiene di valutare in quanto coerenti con le risultanze già emergenti dagli atti del procedimento di primo grado.
Sotto un primo profilo viene in rilievo il passaggio della memoria difensiva depositata dalla S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l. in data 22 aprile 2026 (atto già acquisito al fascicolo del Tribunale federale nazionale), nel quale la società deferita ha espressamente qualificato le liberatorie prodotte come riferite ad “accordi verbali” volti a “un percorso condiviso e trasparente di rimodulazione dei tempi di pagamento, non di una volontà elusiva”.
L'auto-qualificazione, lungi dall'attenuare la portata della violazione, ne costituisce conferma diretta: ciò che la società prospetta come “rimodulazione dei tempi di pagamento” presuppone, infatti, in re ipsa, che il pagamento integrale alla scadenza federalmente rilevante (31 dicembre 2025) non sia avvenuto, essendo proprio i tempi di pagamento ad essere stati “rimodulati” mediante intese non risultanti dai contratti depositati.
Sotto un secondo profilo, l'interveniente ha prodotto (doc. 5) una scrittura recante data 23 dicembre 2025 — vale a dire la medesima data delle liberatorie sopra esaminate — a firma del legale rappresentante della S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l., dal seguente tenore letterale: “SI CONCORDA … che alla data del 30/06/2026 verrà corrisposta la somma di € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00) residuo dell'importo dovuto al 31/12/2025 (mensilità di Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre 2025)”, riferita alla posizione dell'allenatore [Omissis]. Detta scrittura — pur non sottoscritta dal tesserato né depositata presso gli organi federali e, quindi, in sé inidonea a produrre effetti modificativi del contratto depositato — conferma, in modo diretto, alla data del 23 dicembre 2025, la persistenza di un debito residuo della società nei confronti di un tesserato per quattro mensilità maturate fino al 31 dicembre 2025, smentendo, altresì, il tenore “ampio e incondizionato” delle liberatorie di pari data, le quali non avrebbero potuto coesistere con l'espressa pattuizione di un pagamento residuo differito al 30 giugno 2026. La compresenza, nella stessa giornata del 23 dicembre 2025, di una dichiarazione liberatoria e di una scrittura che differisce il pagamento al 30 giugno 2026 avvalora, pertanto, quanto già sarebbe comunque provato dalle risultanze in atti: ciò di cui la S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l. è chiamata a rispondere non è un mero ritardo nella produzione documentale di pagamenti già effettuati nei termini, bensì la mancata corresponsione, alla data federalmente rilevante, delle somme contrattualmente dovute.
2.3 Le conclusioni che precedono sono corroborate dal quadro normativo federale, che esclude in radice la possibilità che pattuizioni verbali o intese non depositate possano essere assunte a parametro dell'adempimento federale rilevante.
L'art. 2, comma 9, dell'Accordo Collettivo LND-FIGC-AIAC stabilisce che “eventuali accordi modificativi, novativi ed estintivi, andranno depositati a cura della Società … entro 7 giorni dalla relativa sottoscrizione, con contestuale comunicazione scritta al Tecnico”. L'art. 6 dell'Accordo Collettivo LND-FIGC-AIC, a sua volta, dispone che “le pattuizioni economiche non risultanti dal Contratto ed Altre Scritture redatti e depositati … non trovano tutela nell'ordinamento federale”. L'art. 94, comma 1, lettera a), delle N.O.I.F. vieta, infine, “gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale”.
Ne discende che gli “accordi verbali” a cui le liberatorie prodotte espressamente si richiamano — sia in punto di quantum, sia, alla luce della scrittura del 23 dicembre 2025, in punto di tempi di pagamento — sono privi di rilevanza nell'ordinamento federale e non possono sostituire, ai fini dell'adempimento prescritto dal Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, l'obbligazione risultante dai contratti depositati.
2.4 Né può sostenersi che le liberatorie integrino, in via implicita, una rinuncia del tesserato ai propri crediti retributivi, idonea a definire la posizione economica della società.
Pur a voler prescindere dalla genericità del tenore delle dichiarazioni e dalla loro non riconducibilità ad alcuna forma negoziale tipizzata, l'art. 2113 del codice civile sanziona di invalidità le rinunce e le transazioni del prestatore di lavoro relative a diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., salvo che intervengano nelle sedi protette ivi indicate. Tale rilievo si attaglia, segnatamente, alle posizioni dei tecnici, regolate dal richiamato Accordo Collettivo, e comunque preclude di attribuire alle liberatorie in atti efficacia liberatoria sostanziale ai fini per cui se ne discute.
2.5 Da quanto precede discende che l'inadempimento, lungi dal potersi qualificare come meramente formale, si è tradotto, in concreto, nella mancata dimostrazione dell'integrale corresponsione delle mensilità contrattualmente dovute.
Non si tratta, dunque, di un'omessa trasmissione di documentazione per il resto interamente conforme al precetto, bensì di omessa trasmissione di documentazione che, ove ricostruita ex post mediante le liberatorie tardivamente prodotte, rivela essa stessa la non integrale dazione del quantum debeatur risultante dai contratti depositati.
La premessa fattuale sulla quale si è retta la pronuncia di primo grado — secondo cui i tesserati “fossero stati interamente e regolarmente pagati” — non è quindi supportata dagli atti, una volta che si pongano a confronto le liberatorie con i contratti depositati, con la scrittura del 23 dicembre 2025 ora acquisita, con la stessa qualificazione fornitane dalla società deferita nella memoria del 22 aprile 2026, e con le verifiche della Co.Vi.So.D.
2.6 Occorre altresì evidenziare che il Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025 non richiede la generica attestazione di una quietanza liberatoria privatistica, ma il deposito di dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento di quanto previsto dai contratti depositati.
La locuzione “contratti depositati” assume funzione centrale: essa delimita l'oggetto dell'obbligazione rilevante per l'ordinamento federale e impedisce che pattuizioni verbali, rimodulazioni non formalizzate o dichiarazioni postume possano sostituire, ai fini federali, l'adempimento contrattuale risultante dagli atti depositati.
Diversamente opinando, verrebbe pregiudicata la funzione di controllo affidata alla Co.Vi.So.D., poiché la società potrebbe sottrarsi alla verifica federale tempestiva mediante il richiamo a intese verbali, non risultanti dai contratti depositati e non sottoposte al vaglio dell'organo tecnico competente nei termini prescritti.
2.7 In questa prospettiva, le dichiarazioni prodotte non sono idonee a neutralizzare la violazione contestata né a escludere la penalizzazione in classifica.
Esse, infatti, sono state prodotte tardivamente rispetto al termine perentorio e, comunque, non dimostrano in modo conforme alla disciplina federale il pagamento integrale delle mensilità risultanti dai contratti depositati.
La valutazione del Tribunale, secondo cui l'ampio e incondizionato tenore delle liberatorie costituirebbe tangibile dimostrazione della piena definizione della posizione economica della società, non è pertanto condivisibile.
Essa confonde, infatti, il piano della dichiarazione liberatoria privatistica con quello dell'adempimento federale tipizzato, il quale esige il deposito tempestivo e verificabile della documentazione prescritta, riferita ai contratti depositati.
Da ciò l’erroneità della sentenza di prime cure che dovrà, pertanto, essere riformata.
3. Sotto altro profilo, ed ad abundantiam, questa Corte intende rilevare che, anche a voler prescindere dai rilievi di cui ai punti che precedono (invero di per sé soli idonei ad accertare la fondatezza del gravame proposto dalla Procura federale) e ammettendo, per mera ipotesi, che l'inadempimento contestato alla società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l. si fosse esaurito sul piano puramente documentale, la conclusione cui perviene il Tribunale federale nazionale non sarebbe comunque condivisibile.
3.1 Occorre, in via preliminare, definire con precisione la natura giuridica della fonte sanzionatoria di cui si discute.
L'art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva dispone che “le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega nazionale dilettanti sono assoggettate alle sanzioni previste dalle medesime disposizioni”.
La norma opera con tecnica di rinvio e devolve alle disposizioni di ammissione emanate dalla L.N.D. — e per essa dalle sue articolazioni, qual è il Dipartimento interregionale per il Campionato di Serie D — tanto la determinazione degli obblighi di comunicazione e deposito a carico delle società dilettantistiche, quanto l'individuazione delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento.
Si tratta, in altri termini, di una norma a fattispecie aperta che incorpora per relationem la disciplina di settore emanata dalla competente articolazione associazionistica, conferendole rango regolamentare sostanziale e piena copertura normativa primaria.
Il Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025 del Dipartimento interregionale — recante “Adempimenti per l'iscrizione al Campionato nazionale di Serie D 2025/2026” — costituisce, pertanto, un atto normativo di natura sostanzialmente regolamentare vincolante per le società partecipanti, le cui prescrizioni in punto di sanzioni hanno piena copertura nel Codice federale, senza che possa configurarsi alcuna invasione di una pretesa riserva di fonte primaria (cfr. CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026; Collegio di garanzia, SS.UU., n. 60/2015).
3.2 Da tali premesse discende un corollario di non secondario rilievo per la presente fattispecie: la circostanza che il termine federale di adempimento sia fissato al 31 gennaio 2026 — e dunque in costanza di stagione sportiva — non muta la natura ammissiva del prescritto adempimento, che resta funzionale a garantire la continuità dei requisiti di partecipazione al campionato e si inserisce a pieno titolo nell'alveo applicativo dell'art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva. L'ordinamento sportivo prevede, del resto, una pluralità di scadenze infrastagionali che dimostrano come la verifica dei requisiti finanziari delle società non sia un istituto soltanto iniziale, ma un processo continuativo che si protrae per l'intera stagione sportiva, a tutela della par condicio, della regolarità delle competizioni e dell'equilibrio finanziario dei sodalizi partecipanti (cfr. Collegio di garanzia, SS.UU., n. 9/2016; Collegio di garanzia, SS.UU., n. 60/2015; CFA, SS.UU., n. 94/2021-2022).
3.3 Ne consegue che la tesi del Tribunale, secondo cui l'omessa trasmissione delle liberatorie costituirebbe un fatto neutro o meramente burocratico, è inconciliabile con l'inquadramento dell'adempimento nel sistema delle disposizioni di ammissione ai sensi dell'art. 33, comma 8, CGS, le quali, per consolidato indirizzo, impongono “un assoluto rispetto del principio della par condicio tra tutte le società aventi diritto” e devono essere “interpretate e applicate in modo rigoroso e uniforme” (Collegio di garanzia, SS.UU., n. 60/2015; nello stesso senso, Collegio di garanzia, SS.UU., n. 31/2016).
Il Comunicato ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, nella parte rilevante, stabilisce che le società partecipanti al Campionato di Serie D 2025/2026 devono depositare presso la Co.Vi.So.D., entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie, con copia del documento di identità, attestanti il pagamento a tutto il 31 dicembre 2025 in favore di calciatori e allenatori di quanto previsto dai contratti depositati.
Il dato letterale della disposizione non consente di scindere artificiosamente il profilo documentale da quello sostanziale dell'adempimento.
L'obbligo imposto alle società partecipanti al Campionato di Serie D non è costituito dalla mera esistenza, in rerum natura, di una liberatoria o di una dichiarazione privatistica, ma dal deposito tempestivo, presso l'organo federale competente, della documentazione idonea ad attestare l'integrale pagamento di quanto previsto dai contratti depositati.
La funzione della disposizione non è soltanto quella di tutelare il singolo tesserato creditore, ma anche quella di assicurare la trasparenza gestionale, il controllo tempestivo della regolarità economico-finanziaria delle società, la parità competitiva e la regolarità del campionato.
Ne consegue che il mancato deposito entro il termine perentorio incide direttamente sull'interesse federale al controllo e non può essere degradato, in via generale e astratta, a violazione meramente formale.
3.4 Se si ritenesse che la società potesse sottrarsi alla penalizzazione mediante la produzione successiva di liberatorie non tempestivamente depositate, l'adempimento federale risulterebbe svuotato della sua funzione tipica, poiché il controllo della Co.Vi.So.D. verrebbe sostituito da una verifica postuma e giudiziale, fisiologicamente diversa, eventuale e non più idonea ad assicurare la tempestività del monitoraggio richiesto dalla disciplina di iscrizione al campionato. L'interpretazione accolta dal Tribunale finirebbe, dunque, per trasformare un termine espressamente qualificato come perentorio in un termine sostanzialmente ordinatorio, almeno quanto agli effetti più incisivi della violazione, non essendo tale approdo coerente né con il dato testuale né con la ratio del Comunicato ufficiale.
La distinzione tra violazione “sostanziale” e violazione “meramente formale”, sulla quale la decisione impugnata fonda la propria legittimità, non trova, del resto, adeguato fondamento nel testo del Comunicato ufficiale n. 154, dato che la disposizione non sanziona soltanto il mancato pagamento in senso materiale, ma impone l’obbligo di deposito tempestivo della documentazione attestante il pagamento di quanto previsto dai contratti depositati.
Il pagamento rilevante per l'ordinamento federale, nell'ambito della disciplina di iscrizione al campionato, non è un fatto privatistico liberamente accertabile ex post, ma un fatto che deve essere dimostrato nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale. Il sistema delineato dal Comunicato ufficiale è fondato sulla tracciabilità documentale dell'adempimento e sulla tempestiva verifica da parte della Co.Vi.So.D.; sicché, in assenza del deposito prescritto, viene meno il presupposto stesso del controllo federale.
La conclusione è rafforzata dalla stessa struttura del Comunicato ufficiale, il quale prevede espressamente un'ipotesi alternativa alla liberatoria, vale a dire la documentazione equipollente, ma ne subordina comunque la rilevanza al deposito entro il termine del 31 gennaio 2026. Se fosse sufficiente la successiva dimostrazione dell'avvenuto pagamento, non vi sarebbe ragione di prescrivere che anche la documentazione equipollente dovesse essere depositata entro lo stesso termine perentorio.
3.5 Non può, pertanto, condividersi l’assunto con il quale il Tribunale federale nazionale, invocando i canoni di “ragionevolezza e proporzionalità” e i “principi sovranazionali di riferimento”, ha ritenuto di poter selettivamente non applicare la sanzione della penalizzazione.
Il principio di proporzionalità — pur certamente operante nell'ordinamento sportivo, in quanto inserito nel più ampio ordinamento statale — non abilita l'organo giudicante a sostituirsi al “legislatore” federale nella selezione delle conseguenze sanzionatorie, ma impone soltanto che l'applicazione concreta della norma sia coerente con la sua ratio e con il sistema di valori che essa esprime.
Nella specie, la graduazione della sanzione è operata dalla stessa fonte sanzionatoria, che àncora la penalizzazione al numero delle mensilità non integralmente corrisposte: criterio, questo, che incorpora già un meccanismo di proporzionalità interno alla disciplina, escludendo l'esigenza di un ulteriore intervento riequilibratore in via interpretativa.
La disapplicazione della sanzione equivarrebbe, in realtà, a un'integrale neutralizzazione del precetto, in evidente contrasto con il principio di legalità sostanziale che, nell'ordinamento sportivo, come in quello statale, presidia l'effettività del sistema disciplinare.
Ne consegue che la violazione dell'obbligo documentale non può essere considerata un inadempimento neutro o meramente burocratico.
Essa incide sull'interesse federale alla certezza, tempestività e verificabilità degli adempimenti economici, interesse che, nei campionati, assume rilievo primario perché funzionale alla tutela della parità competitiva.
3.6 Va richiamato, in proposito, il principio. di recente ribadito da questa Corte a Sezioni Unite con la decisione n. 111 del 13 aprile 2026, secondo cui, in materia di sanzioni a carattere afflittivo che incidono direttamente sull'assetto competitivo del campionato (qual è la penalizzazione di punti in classifica), il potere discrezionale del giudice sportivo si esercita entro limiti più angusti, non potendo condurre alla disapplicazione della sanzione né alla riduzione al di sotto del minimo edittale, salvo che la fonte normativa preveda espressamente una deroga.
La ratio della regola risiede nell'esigenza di tutelare l'affidamento delle società antagoniste sulla parità delle condizioni competitive: la sanzione, infatti, non si esaurisce nella sfera del soggetto sanzionato, ma produce un riflesso immediato e diretto sulle posizioni dei terzi.
La sanzione, in altri termini, non opera soltanto in chiave afflittiva nei confronti del trasgressore, ma in chiave riequilibrativa rispetto alle società che, avendo rispettato le scadenze federali ed il procedimento ivi delineato, hanno sostenuto un onere economico effettivo, di cui non avrebbe alcun senso vanificare la portata mediante interpretazioni che neutralizzino in radice la conseguenza sanzionatoria.
È in questa specifica esigenza che si radica il principio dell'inderogabilità dei minimi edittali, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020; n. 49/2021-2022; n. 78/2022-2023; n. 22/2022-2023; n. 108/20222023; n. 55/2023-2024).
Il ragionamento del Tribunale federale nazionale che ha inteso selezionare ex post i casi nei quali la penalizzazione sarebbe applicabile non è pertanto condivisibile, in quanto si sostanzia in un'operazione che eccede i confini dell'attività interpretativa consentita all'organo giudicante, risolvendosi in una sostanziale modificazione della fattispecie sanzionatoria.
Tale impostazione non è coerente con i principi generali in materia di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza della sanzione, secondo cui la sanzione deve essere adeguata al disvalore della condotta, idonea a svolgere una funzione preventiva e dissuasiva, non potendo essere ridotta in modo tale da compromettere l'effettività del precetto federale.
3.7 Da tutto quanto sovraesposto, emerge l’erroneità, anche sotto tale profilo, della decisione assunta dal Tribunale nella parte in cui lo stesso ha ritenuto di non applicare la sanzione della penalizzazione in classifica nei confronti della società S.S. Chieti F.C. 1922 S.r.l.
4. Per quanto concerne l’entità dei punti di penalizzazione che avrebbero dovuto essere irrogati alla società, questa Corte evidenzia come, nel caso di specie, il Comunicato ufficiale n. 154 stabilisca un criterio puntuale: un punto di penalizzazione per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati.
L'adempimento prescritto dal Comunicato ufficiale n. 154 è, pertanto, strutturalmente riferito a ciascun tesserato e a ciascuna mensilità contrattualmente prevista a favore del medesimo: la prova del pagamento — oggetto del richiesto deposito a titolo di liberatoria — è prova individuale, concernente ogni singolo creditore, e si riferisce a ogni mensilità nei suoi confronti maturata e non integralmente corrisposta.
Coerentemente con tale struttura della prestazione, la sanzione è declinata secondo il medesimo criterio: la “mensilità” rilevante non è una astratta unità calendariale, bensì la “mensilità risultante dai contratti depositati”, e dunque la mensilità di ciascun singolo contratto depositato. In presenza di più contratti depositati — tanti quanti sono i tesserati interessati — vi sono, per ciascun mese di calendario, tante distinte mensilità contrattuali quanti sono i tesserati, ciascuna oggetto di una autonoma obbligazione di pagamento, la cui non integrale corresponsione integra una distinta unità di violazione e, correlativamente, una distinta unità di penalizzazione.
4.1 Una diversa lettura — che ancorasse la mensilità ad una astratta unità calendariale, indipendentemente dal numero dei tesserati interessati — non solo non troverebbe fondamento nel testo della disposizione (che, come si è visto, àncora la mensilità ai contratti depositati, plurali per definizione), ma condurrebbe a esiti applicativi paradossali e irragionevoli: l'equiparazione del trattamento sanzionatorio applicabile ad una società che omettesse il deposito delle liberatorie relative a un solo tesserato e di quella che lo omettesse, in ipotesi, per l'intera squadra; con effetto di sterilizzazione dell'efficacia deterrente della norma e di frustrazione della sua ratio di tutela della regolare conduzione del campionato, della stabilità finanziaria dei sodalizi e della par condicio competitiva.
4.2. In ossequio a tale corretto canone interpretativo, la Procura federale ha individuato undici mensilità rilevanti: tre relative al calciatore [Omissis], per ottobre, novembre e dicembre 2025; quattro relative all'allenatore [Omissis], per settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025; quattro relative all'allenatore [Omissis], per settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025.
Il computo proposto dalla Procura risulta coerente con le risultanze istruttorie.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo della Procura federale — al quale ha aderito, ad adiuvandum, l'interveniente U.S. Recanatese A.S.D. — deve essere pertanto accolto».
3. Ha, dunque, proposto ricorso al Collegio di Garanzia il Chieti, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.
I. “Difetto di motivazione della decisione della C.F.A., illogicità manifesta”
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta un vizio di motivazione della decisione impugnata, per l’uso asimmetrico e contraddittorio delle prove documentali e per la mancata esplicitazione del criterio valutativo adottato.
Ad avviso della ricorrente, con specifico riguardo alla posizione dell’allenatore [Omissis] – ma con riflessi logici anche sulle posizioni di [Omissis] e [Omissis]– la Corte Federale d’Appello sarebbe incorsa in un rilevante vizio di motivazione nella valutazione congiunta della scrittura privata del 23 dicembre 2025 e delle dichiarazioni liberatorie sottoscritte dai tesserati.
La ricorrente osserva che le tre liberatorie prodotte, riferite rispettivamente a [Omissis], [Omissis] e [Omissis], presenterebbero la medesima struttura, indicando il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2025, l’importo percepito (rispettivamente euro 3.000,00, euro 1.100,00 ed euro 800,00) «come da accordi verbali» e la formula con cui ciascun tesserato dichiara di non avere più nulla a pretendere ad alcun titolo, rilasciando ampia quietanza liberatoria, il tutto corredato da sottoscrizione e documento d’identità. Tali atti, sul piano formale, sarebbero idonei a dimostrare l’avvenuta percezione delle somme ivi indicate e costituirebbero, secondo la logica civilistica generale, un forte indice di adempimento quantomeno in relazione all’assetto economico effettivamente concordato tra le parti.
La ricorrente censura la decisione della Corte in quanto avrebbe integralmente svalutato dette liberatorie sul mero rilievo che gli importi indicati sarebbero inferiori a quelli risultanti dai contratti depositati e che le stesse rinvierebbero ad «accordi verbali» non opponibili all’ordinamento federale, senza tuttavia analizzare in dettaglio il contenuto degli atti né indicare elementi oggettivi
– quali contestazioni dei tesserati o incongruenze interne – idonei a minarne l’attendibilità. Parallelamente, con riferimento alla posizione del [Omissis], la ricorrente rileva che la Corte avrebbe attribuito rilievo centrale alla scrittura del 23 dicembre 2025, sottoscritta dal solo legale rappresentante della società, recante l’impegno a corrispondere la somma di euro 4.400,00 a saldo delle mensilità da settembre a dicembre 2025, con pagamento differito al 30 giugno 2026. La medesima Corte, pur riconoscendo che tale scrittura, in quanto non sottoscritta dal tesserato, non sarebbe idonea a modificare il contratto depositato né integrerebbe un valido accordo transattivo ai sensi dell’art. 2113 c.c., l’avrebbe erroneamente utilizzata quale fonte probatoria dirimente della morosità, così qualificando le quattro mensilità non integralmente corrisposte ai fini della penalizzazione.
Ne deriverebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, un uso asimmetrico e contraddittorio del materiale probatorio: da un lato, un documento che la stessa Corte riconoscerebbe giuridicamente inefficace a modificare il contratto verrebbe trattato quale prova forte della persistenza del debito; dall’altro, atti formalmente corretti, sottoscritti dai tesserati e recanti la formula «nulla a pretendere», verrebbero di fatto neutralizzati, senza una motivazione puntuale che ne giustifichi l’irrilevanza. La decisione impugnata non renderebbe percepibile, in modo chiaro e coerente, il criterio logico-giuridico che giustificherebbe la preferenza accordata all’atto unilaterale non firmato dal tesserato rispetto alle liberatorie da questi sottoscritte, né offrirebbe una ricostruzione analitica, mensilità per mensilità, idonea a verificare come si pervenga al numero di mensilità non integralmente corrisposte posto a fondamento degli undici punti di penalizzazione. Per tali ragioni, la ricorrente chiede al Collegio di accertare il vizio di motivazione nella valutazione congiunta della scrittura del 23 dicembre 2025 e delle liberatorie dei tesserati, annullando la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata, alla data del 31 dicembre 2025, la sussistenza delle mensilità non integralmente corrisposte oggetto di contestazione, con ogni consequenziale statuizione, anche ai fini di un eventuale rinvio al giudice federale per un nuovo esame
II. “Violazione e falsa applicazione del Comunicato Ufficiale n. 154/2025 e dell’art. 33 CGS FIGC.”
La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025, il quale, all’allegato B), prevede che l’inosservanza del termine perentorio del 31 gennaio 2026 per il deposito delle dichiarazioni liberatorie sia sanzionata con l’inibizione di mesi tre a carico del Presidente, l’ammenda di euro 5.000,00 a carico della società e «la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati».
Ad avviso della ricorrente, la Corte Federale d’Appello, applicando una penalizzazione di undici punti, avrebbe operato una lettura estensiva della disposizione, sommando le mensilità asseritamente non corrisposte di tutti i tesserati e discostandosi dal dato letterale, in assenza di una espressa base normativa; così alterando il criterio legale di commisurazione della sanzione e introducendo, in via interpretativa, una maggiore gravosità non prevista dal testo, in violazione del principio di tassatività, che precluderebbe estensioni in malam partem.
La ricorrente denuncia, altresì, un travisamento dei fatti, avendo la Corte dato per acquisita l’integrale insolvenza delle mensilità da luglio a dicembre 2025 nei confronti dei tre tesserati, senza una puntuale disamina delle risultanze documentali e senza distinguere tra ritardi, inadempimenti parziali e inadempimenti totali, elementi asseritamente decisivi ai fini della corretta applicazione del criterio della «mensilità non integralmente corrisposta». Ne discenderebbe una illogicità manifesta, per avere la Corte trasformato un massimo teorico di quattro punti – pari alle quattro mensilità – in undici punti, con conseguente eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti e contraddittorietà intrinseca.
In via subordinata, la ricorrente sostiene che, anche a voler ritenere integrato l’illecito in tutti i suoi presupposti, la quantificazione in undici punti sarebbe comunque illegittima, giacché il criterio «un punto per ogni mensilità non integralmente corrisposta» consentirebbe di commisurare la sanzione esclusivamente al numero delle mensilità temporali (settembre, ottobre, novembre e dicembre) e non al numero dei tesserati. Poiché il Comunicato preciserebbe che per mensilità deve intendersi «quella risultante dai contratti depositati», ossia il periodo temporale in cui matura l’obbligazione retributiva, il mese di riferimento sarebbe unico, indipendentemente dal numero di tesserati retribuiti per tale mese; con la conseguenza che il numero massimo di punti irrogabili non potrebbe in alcun caso superare quello delle mensilità effettivamente insolute nel periodo considerato, pari, nella specie, a quattro. La scelta della Corte di moltiplicare le mensilità per il numero dei tesserati avrebbe introdotto un criterio surrettizio – «mensilità per tesserato» – estraneo alla struttura del precetto e produttivo di un effetto sanzionatorio esorbitante, in violazione del principio di legalità.
A sostegno di tale lettura, la ricorrente richiama la decisione n. 0235/TFNSD-2025-2026, con la quale il Tribunale Federale Nazionale, in fattispecie analoga, avrebbe adottato un’interpretazione letterale della medesima formula, affermando che, in assenza di una specifica previsione che riferisca ogni mensilità a ciascun calciatore, il punto di penalizzazione andrebbe applicato alla mensilità, indipendentemente dal numero di calciatori cui l’inadempimento sia riferibile. L’esistenza di due opposte linee interpretative – quella estensiva della CFA e quella restrittiva del TFN – dimostrerebbe che la nozione di «mensilità» non sarebbe affatto univoca e che, trattandosi di norma sanzionatoria afflittiva, l’ambiguità dovrebbe essere risolta in senso favorevole al destinatario, secondo i principi di legalità, tassatività e stretta interpretazione delle sanzioni.
La ricorrente evidenzia, inoltre, il contrasto con il diverso regime previsto, in ambito professionistico, dal Manuale delle Licenze, che tipizzerebbe espressamente l’unità sanzionatoria
«per ciascun inadempimento», fissando la penalizzazione in due punti; con la conseguenza che la lettura adottata dalla Corte esporrebbe le società dilettantistiche a penalizzazioni ben più gravi di quelle previste, per inadempimenti di analoga natura, a carico dei club professionistici. Nella specie, per quattro mensilità e tre tesserati, la penalizzazione sarebbe stata quantificata in undici punti, con effetti prossimi a una misura espulsiva dal campionato, in asserita violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza ed eguaglianza sostanziale nell’applicazione delle sanzioni disciplinari all’interno dell’ordinamento sportivo.
Conclusivamente, la ricorrente chiede al Collegio di riconoscere l’esistenza del contrasto interpretativo e di affermare il principio secondo cui, in caso di ambiguità della norma sanzionatoria, non sarebbe consentita un’interpretazione estensiva in malam partem, dovendo intendersi per «mensilità» quella di calendario; e, per l’effetto, di dichiarare illegittima la quantificazione della penalizzazione in undici punti operata dalla Corte Federale d’Appello, rideterminandola in misura non superiore a quattro punti, ovvero nella minor misura ritenuta di giustizia, con ogni conseguente rettifica della classifica del Campionato di Serie D 2025/2026.
4. Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso; le medesime conclusioni sono state rassegnate dalla U.S. Recanatese ASD, costituitasi in giudizio. Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito delle memorie ex art. 60, c. 4, CGS CONI da parte della ricorrente e dei resistenti.
5. All’udienza del 14 luglio 2026, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. La Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso di cui in epigrafe.
Ritenuto in diritto
6. Anzitutto, va affrontata l’eccezione preliminare di inammissibilità formulata dalla Recanatese nella memoria ex art. 60, c. 4, CGS CONI, che è infondata con riferimento all’obbligo della ricorrente di depositare la decisione impugnata, correttamente acclusa al ricorso all’atto del deposito, nonché in relazione al mancato deposito della decisione di primo grado, la cui acquisizione agli atti di causa non è requisito di ammissibilità del ricorso.
7. Il ricorso per il resto è inammissibile.
7.1 Il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta un vizio assoluto di motivazione e la sua illogicità manifesta per l’uso asimmetrico e contraddittorio delle prove documentali, nonché per la mancata esplicitazione del criterio valutativo delle stesse, costituisce un artefatto argomentativo che cela l’inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
In sintesi, la ricorrente lamenta un’inadeguata sottovalutazione delle dichiarazioni liberatorie in atti, ed in particolare della dicitura ‘di non avere più nulla a pretendere’ in esse contenuta e, di contro, l’ipervalutazione in funzione confutatoria della scrittura privata del 23 dicembre 2025 riguardante la posizione dell’allenatore [Omissis]. Anche solo il semplice riepilogo dei fatti evidenzia che la ricorrente intende sottoporre allo scrutinio del Collegio la valutazione delle prove documentali somministrate al giudizio, che – come è noto – pertiene alle fasi di merito del giudizio ed è precluso nella odierna sede di legittimità, salvo che nelle ipotesi, invero non ricorrenti nella fattispecie, di antinomie logiche in motivazione talmente gravi da concretare o un difetto assoluto della motivazione stessa o la sua obbiettiva implausibilità, illogicità, sostanziale inesistenza.
È da escludersi, sotto il primo profilo rilevato, l’omissione della motivazione, che, al contrario, è ampia e ben argomentata, come testimoniato dall’ampio stralcio riportato in fatto, così come è da escludersi che la motivazione stessa sia intrinsecamente contraddittoria.
Vale la pena evidenziare che nell’iter argomentativo della sentenza impugnata il rigetto del gravame è motivato sulla base di due elementi concorrenti: 1) il contenuto delle liberatorie in atti, che attestano incontrovertibilmente il mancato integrale adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei tesserati, ovverosia riportano per tabulas che i pagamenti di quanto dovuto in base ai contratti depositati furono solo parziali e, quanto alla posizione del [Omissis], rinviati per il saldo al 30 giugno 2026; 2) la vincolatività dei contratti depositati e della disciplina economica ivi prevista, tale da non consentire deroghe e da non lasciare spazio a transazioni, dilazioni o rateazioni di sorta, alla luce del quadro normativo federale, che esclude in radice la rilevanza di pattuizioni verbali o intese non depositate al fine di derogare al contenuto dei contratti depositati, giusta il disposto dell’art. 2, comma 9, e dell’art. 6 dell'Accordo Collettivo LND-FIGC-AIAC, nonché dell’art. 94, comma 1, lettera a), delle N.O.I.F., come correttamente richiamati nella sentenza impugnata..
Siffatte considerazioni, del tutto conformi alla disciplina vigente, traggono immediata evidenza dal contenuto delle liberatorie stesse e solo ad adiuvandum la CFA richiama altre due circostanze documentali a sostegno della propria decisione: l’ammissione contenuta nella memoria difensiva della ricorrente in primo grado, datata 22 aprile 2026, con la quale la società riconosceva “un percorso condiviso e trasparente di rimodulazione dei tempi di pagamento”, ossia e sostanzialmente di non avere adempiuto nei termini; il contenuto della scrittura privata recante la data del 23 dicembre 2025 e la sottoscrizione del legale rappresentante della ricorrente, ma non quella del tesserato [Omissis], che costituisce – attesa la sua unilateralità – non già una novazione contrattuale, bensì un riconoscimento di debito.
Dunque, è evidente che la suddetta scrittura privata non è stata ritenuta preminente, bensì concorrente con le liberatorie in atti (a cui non si contrappone, a ben vedere, ma che semmai conferma) e, insieme all’ammissione processuale, deponente per una complessiva conferma dell’inadempimento degli obblighi relativi al versamento degli emolumenti dovuti ai tesserati nei termini prescritti dal Comunicato Ufficiale n. 154 del 6 giugno 2025.
Ai fini che qui interessano è utile ribadire che non sussisterebbe in ogni caso alcuna differenza fra inadempimento degli obblighi di pagamento e inadempimento del termine di deposito delle relative attestazioni: quand’anche, in astratto, la società ricorrente avesse pagato per intero e per tempo quanto dovuto ai tesserati, qualora avesse semplicemente tardato nel depositare le liberatorie entro il termine ultimo del 31 gennaio 2026 ciò avrebbe comunque concretato il ricorrere della fattispecie disciplinare comportante l’irrogazione delle sanzioni previste dal suddetto comunicato, come richiamato dall’art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, non essendo dato rintracciare nel relativo contenuto alcuna distinzione fra obblighi ‘sostanzialistici’ (di pagamento) e ‘formalistici’ (di deposito), e ciò trova compiuta giustificazione nel superiore interesse alla regolarità dei campionati dilettantistici, che identifica l’adempimento formale con quello sostanziale, ossia l’in sé dell’adempimento richiesto con la sua prova documentale, a garanzia della parità di condizioni di partecipazione alla competizione – che include l’immediata conoscibilità da parte dei concorrenti della regolarità della posizione di ogni singola società partecipante alla competizione stessa – che è presupposto indefettibile in ambito sportivo (in terminis: Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, n. 60/2015; Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031; Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 34 dell’11 settembre/1° ottobre 2014).
La verifica nel corso del campionato della sussistenza dei requisiti economico-organizzativi per la partecipazione è elemento essenziale nella regolamentazione dei campionati (anche in tema di contributi Inps: Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisone n. 44/2023) che attiene alla stessa tematica dei requisiti di iscrizione e non rileva il momento della verifica: la partecipazione al campionato è sottoposta a requisiti minimi che debbono essere presenti al momento dell’iscrizione e debbono permanere lungo l’intero arco della stagione sportiva (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 11/2025; Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, 19 febbraio 2016, n. 9), essendo sottoposta a controlli medio tempore aventi la stessa rilevanza e finalità di quelli iniziali, sebbene differenti siano gli effetti delle rispettive violazioni (mancata iscrizione o penalizzazione).
La ratio rimane sempre la medesima: garantire la par condicio fra i concorrenti e la sostenibilità economica e organizzativa delle singole società e, tramite esse, la tenuta del sistema nel suo complesso (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 26/2024; Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, 19 febbraio 2016, n. 9, già richiamata).
Esclusa, pertanto, la ricorrenza dei vizi di motivazione lamentati e riportato il motivo di impugnativa al contenuto suo proprio, ossia la critica alla valutazione delle prove documentali, ne consegue la rilevata inammissibilità.
7.2 Quanto ritenuto al punto che precede assorbe la doglianza addotta con il secondo motivo di ricorso che si risolve anche in una inammissibile rilettura della norma secondo interpretazione diversa da quella fornita del Giudice di secondo grado e comunque esulante dal perimetro della violazione di legge.
La ricorrente censura la violazione della normativa di cui al Comunicato Ufficiale n. 154/2025 e all’art. 33 CGS FIGC, che prevederebbe non già l’applicazione di un punto di penalizzazione per ogni mensilità non corrisposta ad ogni singolo tesserato, bensì di un punto per ogni singolo mese, indipendentemente dal numero di contratti inadempiuti. Motivo, come detto, inammissibile. Per completezza di analisi, il Collegio ritiene, tuttavia, di enunciare che la doglianza sarebbe comunque infondata.
Il principio di proporzionalità, che è cardine del sistema sportivo, opera la selezione delle conseguenze corrispondenti ai singoli illeciti ‘a monte’, ossia a livello normativo, commisurando ogni sanzione alla concreta violazione, dunque è demandato al legislatore sportivo. La concreta irrogazione della sanzione stessa da parte degli organi giudicanti non è, dunque, ispirata dal suddetto principio, bensì da quello di legalità: val quanto dire che al più alto livello legislativo spetta il compito di valutare se e come punire determinate condotte, mentre ‘a valle’ il Giudice, pur senza indulgere in anacronistiche rappresentazioni idealistiche della funzione in termini di “bouche de loi”, deve applicare la sanzione conforme alla fattispecie legale (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisone n. 23/2025).
Nello specifico, la normativa prevede che per ogni tesserato vadano valutate le singole mensilità stipendiali e stabilisce che per ognuna di esse rimasta inadempiuta sia irrogata la penalizzazione di un punto. Su questo non vi è dubbio né residua spazio per discrezionalità valutative, che si risolverebbero o nella disapplicazione o nell’applicazione scorrettamente ‘riduzionista’ delle norme.
Lo riferma il contenuto letterale della disposizione contenuta nella parte B del C.U. n. 154/2025, che riferisce la sanzione alla singola ‘mensilità’ e non al singolo ‘mese’, ossia prende in considerazione il concetto astratto di mensilità stipendiale e non quello ontologico calendaristico; inoltre, si deve trattare di mensilità non integralmente corrisposte quali risultanti “dai contratti depositati”, con ciò evidenziando che ogni singolo contratto depositato istituisce e regola una fattispecie autonoma, che come tale va considerata e rispetto alla quale la sommatoria di più inadempimenti, ossia di diverse mensilità relative a diversi tesserati, rientra appieno nel principio del cumulo materiale delle sanzioni, pacificamente assunto quale criterio generale di irrogazione delle sanzioni in materia amministrativa (ad esempio nella L. n. 689/1981) e nel diritto penale, essendo inteso a commisurare la misura afflittiva nei confronti del soggetto che commette più violazioni distinte con più azioni od omissioni (concorso materiale). Per contro, il cosiddetto ‘cumulo giuridico’ (sanzione più grave aumentata fino al triplo) è riservato ai casi di concorso formale di illeciti (una sola azione o omissione viola più disposizioni) e ai casi di illeciti continuati (più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno illecito), ma, ed è quel che principalmente rileva, il cumulo giuridico opera in via di eccezione rispetto alla regola del cumulo materiale e solo ove esplicitamente previsto.
È pienamente condivisibile, poi, la considerazione che la sentenza impugnata compie al punto 3.6, laddove, nel richiamare il proprio pronunciamento a Sezioni Unite n. 111 del 13 aprile 2026, evidenzia che in materia di sanzioni a carattere afflittivo che incidono direttamente sull'assetto competitivo del campionato il potere discrezionale del giudice sportivo subisce una riduzione considerevole, per via dei rilevanti effetti del decisum sulle posizioni competitive delle altre società e, in ultima analisi, sulla regolarità della competizione sportiva nel suo complesso, di modo che va limitato il più possibile ogni discostamento dal contenuto delle disposizioni vigenti, una volta che sia stata individuata la fattispecie nella sua essenza ontologica, in armonia con il principio di inderogabilità dei minimi edittali condivisa anche da questo collegio.
Senza contare, come condivisibilmente riportato nella sentenza impugnata al capo 4.1, che, se si prendesse in considerazione il mese in senso materiale, si finirebbe con il trattare in maniera uniforme fattispecie affatto diverse, come quelle di due società di cui l’una omettesse il deposito delle liberatorie relative a un solo tesserato e l’altra che lo omettesse, in ipotesi, per l'intera squadra, il che condurrebbe al paradossale e irragionevole effetto di incentivare la moltiplicazione delle violazioni successive alla prima con i prevedibili effetti distorsivi sulla concorrenza e la finale
compromissione dello stesso equilibrio economico e organizzativo che la normativa intende tutelare.
Tanto ciò vero che il precedente difforme citato a sostegno dalla ricorrente, ossia la decisione del TFN (235/TFNSD-2025-2026), è stata riformata dalla decisione n. 0129/CFA-2025-2026 del 18 maggio 2026, poi confermata dalla Prima Sezione di questo Collegio con dispositivo di rigetto del ricorso del 5 giugno 2026.
***
In ragione della dichiarata inammissibilità del ricorso, il Collegio ritiene che sussistano le condizioni per attribuire alla società Chieti F.C. 1922 s.r.l. l’onere delle spese di lite, che dimensiona in € 2.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.000,00, oltre accessori, in favore di FIGC ed € 1.000,00, oltre accessori, in favore di U.S. Recanatese.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente in € 2.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della FIGC ed € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della U.S. Recanatese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 14 luglio 2026.
Il Presidente Il Relatore
F.to Vito Branca F.to Enzo Paolini
Depositato in Roma, in data 30 luglio 2026.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
