CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 49 del 29/07/2026 – Omissis / FISE
Decisione n. 49
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Ruggero Stincardini - Relatore
Stefano Bastianon
Laura Santoro
Mario Serio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 7/2026, presentato, in data 23 gennaio 2026, dalla sig.ra [Omissis], rappresentata e difesa dall’avv. prof. Fabio Pennisi,
contro
la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), in persona del Presidente Federale, avv. Marco Di Paola, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Benincampi,
nonché contro
la Procura Federale FISE, in persona del Procuratore Federale, avv. Gian Paolo Guarnieri, e del Procuratore Aggiunto, avv. Guido Saleppichi;
nonché nei confronti della Procura Generale dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI),
per la riforma
della decisione della Corte Federale d’Appello FISE, pubblicata e comunicata in data 24 dicembre 2025, resa nel procedimento R.G. 22/2025 (P.A. n. 8/2025), con la quale, nel rigettare il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FISE del 5 novembre 2025, che ha applicato, a carico della sig.ra [Omissis], la sanzione della sospensione per sei mesi ex art. 6, nn. 4, 6 e 8, del Regolamento di Giustizia FISE, oltre all’ammenda di € 500,00 ex art. 6, n. 3.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 29 aprile 2026, tenutasi anche a mezzo di videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams:
- il difensore della ricorrente - sig.ra [Omissis] - avv. prof. Fabio Pennisi, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata;
- il difensore della Federazione Italiana Sport Equestri, avv. Alessandro Benincampi, che ha concluso per l’inammissibilità e comunque per l’infondatezza del ricorso;
- il rappresentante della Procura Federale FISE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- l’avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuto ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per l’inammissibilità e comunque per l’infondatezza del ricorso;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Ruggero Stincardini.
Antefatti del procedimento
1. Nelle giornate del 19 gennaio, 1° febbraio, 15 febbraio e 1° marzo 2025, si svolgeva, in Bairo Canavese (TO), il «Trofeo d’Inverno indoor» con categorie di altezza da 70 cm a 120 cm, manifestazione di salto ostacoli organizzata nell’ambito di Sport e Formazione Italia (SEF), associazione di promozione sociale liberamente organizzata nell’ambito del Terzo Settore (la MANIFESTAZIONE).
La MANIFESTAZIONE è stata organizzata da SEF in assenza di convenzione con la FISE.
2. Il procedimento disciplinare trae origine dalla segnalazione del Presidente Federale FISE prot. n. 00097 del 13 gennaio 2025, con la quale veniva portata all’attenzione della Procura Federale la partecipazione alla MANIFESTAZIONE di alcuni tesserati, fra cui l’odierna ricorrente, prevedendo la manifestazione il salto ad ostacoli in forma agonistica di esclusiva competenza della FISE.
3. In data 6 febbraio 2025, la Procura Federale iscriveva la notizia di illecito nel Registro previsto dal Regolamento di Giustizia FISE (RG/FISE). Il termine di sessanta giorni per la chiusura delle indagini (art. 63.4 RG/FISE) scadeva il 7 aprile 2025.
4. In data 28 aprile 2025 — entro il termine di venti giorni dalla scadenza del termine per la conclusione delle indagini di cui all’art. 63.5 RG/FISE — la Procura Federale notificava alla sig.ra [Omissis] l’avviso di conclusione delle indagini e contestuale intendimento di deferimento, con assegnazione di un nuovo termine di quindici giorni per la presentazione di memorie difensive e/o la richiesta di audizione (PRIMA NOTIFICA).
L’avviso veniva inoltrato alla casella di posta personale dell’incolpata e alla PEC losperonecaravino@pec.it della ASD Lo Sperone, presso la quale la sig.ra [Omissis] era stata domiciliata sportivamente.
In data 5 maggio 2025, la ASD Lo Sperone comunicava alla Procura Federale che la sig.ra [Omissis] non era più tesserata con l’Associazione dal 2024, avendo trasferito la propria affiliazione presso la SSD Borgaro S.r.l., ma dichiarando al contempo di averle comunque trasmesso l’avviso di deferimento.
5. A fronte di tale comunicazione, la Procura Federale — ritenendo sussistere una «situazione di incertezza» sull’effettiva conoscenza dell’atto da parte della destinataria — rinnovava, in data 27 maggio 2025, la notifica dell’intendimento di deferimento, indirizzandola questa volta alla PEC della SSD Borgaro S.r.l. (SECONDA NOTIFICA).
Il termine di quindici giorni per la presentazione della memoria difensiva — calcolato, nella ricostruzione della Procura, dalla SECONDA NOTIFICA del 27 maggio 2025 — scadeva l’11 giugno 2025.
Il termine di trenta giorni per l’esercizio dell’azione disciplinare ex art. 63.5 RG/FISE (recte: art.
44.4 CGS CONI) decorreva da tale scadenza e spirava l’11 luglio 2025.
6. In data 10 luglio 2025, la Procura Federale notificava l’atto di deferimento (P.A. 8/2025), contestando alla sig.ra [Omissis] le seguenti violazioni:
(a) aver partecipato alla organizzazione e alla realizzazione della MANIFESTAZIONE in qualità di referente;
(b) aver gareggiato nella MANIFESTAZIONE nelle categorie h 115 cm (il 1° febbraio 2025) e h 120 cm (il 1° febbraio e il 15 febbraio 2025), ancorché le categorie da 70 cm a 120 cm rientrassero tra quelle definite agonistiche ai sensi del Regolamento Tecnico dell’Attività Sportiva FISE, di competenza esclusiva federale.
7. Nel giudizio di primo grado federale, la sig.ra [Omissis] rimaneva contumace.
Con decisione del 5 novembre 2025, il Tribunale Federale FISE — accogliendo integralmente il deferimento — le applicava la sanzione della sospensione per sei mesi ex art. 6 nn. 4, 6 e 8, del RG/FISE, oltre all’ammenda di € 500,00 ex art. 6, n. 3.
8. Con reclamo del 20 novembre 2025, la sig.ra [Omissis] impugnava, in seconde cure, la decisione del Tribunale Federale FISE articolando tre motivi:
(a) estinzione dell’azione disciplinare per omesso rispetto dei termini di deferimento;
(b) nullità della decisione per omessa comunicazione dell’avviso di fissazione udienza all’incolpata;
(c) in subordine, infondatezza per lesione di diritti costituzionali.
9. La Corte Federale di Appello FISE, con decisione resa all’esito della Camera di Consiglio del 15 dicembre 2025, pubblicata e comunicata il 24 dicembre 2025, rigettava integralmente il reclamo e confermava la decisione del Tribunale Federale per tre motivi:
(i) con il primo motivo (estinzione/prescrizione), ritenuto che la rinnovazione della notifica del 27 maggio 2025 fosse giustificata dalla «situazione di incertezza» ingenerata dalla «negligenza della reclamante» nel non avere modificato il domicilio sportivo, applicava l’art. 157, comma 3, c.p.c. (la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa) nonché il principio di strumentalità delle forme ex Collegio di Garanzia, Sez. Un., dec. n. 89/2019;
(ii) con il secondo motivo (omessa comunicazione dell’udienza), accertava in fatto che la comunicazione era stata effettuata il 14 luglio 2025, prima che la nomina del difensore pervenisse il medesimo giorno;
(iii) con il terzo motivo (merito e diritti costituzionali), confermava la riserva di attività agonistica e l’impossibilità di derogarvi, invocando le norme costituzionali.
Svolgimento del procedimento
10. Con ricorso ex art. 54 CGS CONI, depositato il 23 gennaio 2026, la sig.ra [Omissis] ha proposto l’impugnazione di cui in epigrafe, articolandola in due motivi sostanziali:
- il primo (rubricato sub C) violazione di legge per omessa pronuncia di estinzione per prescrizione dell’azione disciplinare (artt. 30.3, 63.5 e 64 RG/FISE – artt. 2, 11.3, 44.4 e 45 CGS CONI – art. 33.22 Norme di Attuazione Statuto FISE), anche in rapporto con l’art. 111 Cost.;
- il secondo (rubricato sub D) in via subordinata, ingiustizia della decisione per infondatezza dei presupposti e per lesione di diritti costituzionali (artt. 33, 4, 41 Cost.).
11. La Procura Federale FISE si è costituita con memoria ex art. 60, comma 1, CGS CONI del 2 febbraio 2026, chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità e infondatezza e ribadendo la tesi della legittimità della rinnovazione della notifica e della natura ordinatoria dei termini ex art. 32, comma 1, RG/FISE.
12. La Federazione Italiana Sport Equestri si è costituita formalmente con memoria del 26 febbraio 2026 (depositata il 2 marzo 2026), eccependo a sua volta l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e riservandosi di argomentare più compiutamente con la memoria ex art. 60, comma 4, CGS CONI.
Considerato in diritto
I) Delimitazione del sindacato.
13. Giova richiamare, in via preliminare, il consolidato orientamento di questo Collegio, secondo cui il ricorso ex artt. 54 e 59 CGS CONI è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto e per omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Tale latitudine di sindacato — più ampia di quella ex art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. Un., dec. n. 30/2021) — non consente la rivalutazione del materiale probatorio, ma comprende il controllo della correttezza dell’applicazione della legge al fatto, ivi inclusa la corretta sussunzione del fatto storico — come accertato dai giudici di merito — nelle norme procedurali applicabili.
II) Sul motivo sub C — violazione di legge per omessa pronuncia di estinzione dell’azione disciplinare per prescrizione.
14. Il motivo è fondato. Per una corretta risoluzione della questione occorre ricostruire in modo rigoroso il quadro normativo e il quadro fattuale che nella fattispecie qui in delibazione è pacifico e documentalmente acquisito.
15. Quanto al quadro normativo, le disposizioni rilevanti sono le seguenti:
- l’art. 63.4 RG/FISE, il quale prevede che la durata delle indagini non possa eccedere sessanta giorni dall’iscrizione della notizia di illecito;
- l’art. 63.5 RG/FISE, il quale stabilisce che, alla scadenza del termine per la chiusura delle indagini, il Procuratore Federale, entro venti giorni, formula l’avviso di conclusione delle indagini e ne dà comunicazione all’indagato con contestuale indicazione dell’intendimento di deferimento, assegnando un termine di quindici giorni per il deposito di memorie e/o la richiesta di audizione;
- l’art. 44.4 CGS CONI — cui corrisponde l’art. 63.5, ultimo periodo, RG/FISE — il quale stabilisce che il Procuratore Federale esercita l’azione disciplinare (i.e. notifica il deferimento) entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per le difese dell’indagato;
- l’art. 64.1 RG/FISE, il quale prescrive che «il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento»;
- l’art. 45 CGS CONI, il quale contiene la disposizione speculare: «il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dalla normativa federale».
16. I predetti termini sono perentori. A conferma le Sezioni Unite di questo Collegio, n. 17/2022, che — con un arresto di cui va riaffermata la piena validità — ha statuito che il termine per la chiusura delle indagini ha natura perentoria, atteso che «i principi di celerità e speditezza del procedimento» e «le esigenze di tutela dell’incolpato» impongono che «la durata delle indagini antecedente al deferimento non può essere rimessa alla discrezionalità del Procuratore Federale, ma deve seguire un percorso temporale ridotto, certo e commisurato alle esigenze istruttorie, secondo una valutazione astratta e di massima». Tale principio è stato ribadito dalla successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici (ex multis, Sez. IV, dec. n. 34/2023).
Dalla natura perentoria del termine per la chiusura delle indagini discende, a fortiori, la perentorietà del termine per l’esercizio dell’azione disciplinare, che ne rappresenta la conseguenza diretta e cronologicamente ancorata.
17. Quanto all’art. 32, comma 1, RG/FISE — invocato dalla Procura Federale nella propria memoria come fondamento della tesi che tutti i termini del Regolamento sarebbero ordinatori,
«salvo diversa previsione che determini l’effetto della relativa inosservanza» — deve osservarsi come l’art. 64.1 RG/FISE, e il corrispondente art. 45 CGS CONI, costituiscono precisamente la
«diversa previsione» cui la norma generale fa rinvio, collegando espressamente l’inosservanza dei termini procedurali da parte del Procuratore Federale all’effetto estintivo del potere disciplinare.
L’eccezione prevista dall’art. 32, comma 1, opera dunque pienamente nel caso di specie.
18. Così definito il quadro normativo, il quadro fattuale - non controverso tra le parti - è il seguente: il 6 febbraio 2025 veniva iscritta la notizia di illecito;
il 7 aprile 2025 scadeva il termine di sessanta giorni per la chiusura delle indagini;
il 28 aprile 2025 la Procura Federale effettuava la PRIMA NOTIFICA dell’avviso di conclusione indagini e intendimento di deferimento (entro i 20 gg dall’art. 63.5 RG/FISE) presso il domicilio sportivo della ricorrente che, all’atto della notifica, risultava essere la ASD Lo Sperone, ai sensi dell’art. 33.22 delle Norme di Attuazione dello Statuto FISE);
il 5 maggio 2025 la ASD Lo Sperone comunicava, tuttavia, alla Procura Federale che la sig.ra [Omissis] non era più tesserata con l’Associazione dal 2024, avendo trasferito la propria affiliazione presso la SSD Borgaro S.r.l., ma dichiarando al contempo di averle comunque trasmesso l’avviso di deferimento.
il 13 maggio 2025 scadeva il termine di quindici giorni per memorie e/o audizione (dalla PRIMA NOTIFICA);
il 27 maggio 2025 la Procura Federale effettuava la SECONDA NOTIFICA dell’intendimento di deferimento (inviandola alla SSD Borgaro);
il 12 giugno 2025 scadeva il termine di trenta giorni per il deferimento (dalla scadenza delle difese);
il 10 luglio 2025 veniva notificato il deferimento.
19. Dalla mera ricognizione della sequenza cronologica emerge che, se il dies a quo per il computo del termine di deferimento decorre dalla PRIMA NOTIFICA del 28 aprile 2025, l’atto di deferimento del 10 luglio 2025 risulta tardivo di ventotto giorni rispetto alla scadenza del 12 giugno 2025. Facendo decorrere invece il dies a quo dalla SECONDA NOTIFICA del 27 maggio 2025 (come ritenuto dalla Corte Federale di Appello), il deferimento del 10 luglio 2025 risulterebbe tempestivo.
20. La questione centrale è dunque se la PRIMA NOTIFICA del 28 aprile 2025 fosse valida ed efficace, così da far decorrere i termini procedurali, ovvero se la Procura Federale fosse legittimata
— o addirittura obbligata — a rinnovare la notifica, con conseguente spostamento del dies a quo.
21. Il Collegio ritiene che l’indicato termine deve farsi decorrere dalla PRIMA NOTIFICA del 28 aprile 2025, trattandosi del termine entro il quale doveva essere comunicato all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini con l’intendimento di deferimento, con il conseguente rispetto dei termini perentori che si sono su ricordati.
Né si può giungere a diversa conclusione in relazione all’incertezza sull’effettivo perfezionamento della notifica, determinata dall’atto con il quale la ASD Lo Sperone aveva comunicato che la sig.ra [Omissis] non era più tesserata con l’Associazione dal 2024, avendo trasferito la propria affiliazione presso la SSD Borgaro S.r.l.
Peraltro, la notifica del 28 aprile, fatta all’indirizzo sportivo della ricorrente risultante alla Procura FISE, effettivamente non poteva ritenersi perfezionata perché l’interessata, persona fisica alla quale la notifica doveva essere fatta, da tempo, come risulta dagli atti, risultava tesserata con altro soggetto sportivo affiliato e potendosi ritenere valida la notifica fatta alla sua precedente residenza sportiva solo se la stessa fosse stata responsabile dell’errata indicazione della residenza. Ma ciò si deve escludere per le ragioni che saranno meglio indicate in seguito.
Si deve solo aggiungere, sul punto, che il sistema previsto dalle Norme di Attuazione dello Statuto, che prevede l’onere (al punto 33.22.) per l’Ente presso il quale il tesserato sposta la propria residenza sportiva di curare il cambio di residenza, nella circostanza evidentemente non soddisfatto, appare non più adeguato. La questione potrebbe essere agevolmente risolta con un aggiornamento automatico delle residenze sportive (per i soggetti non dotati di propria PEC) effettuato contemporaneamente al tesseramento on line.
21.1. Ne consegue che la decisione di rinnovare la notifica in data 27 maggio 2025, quand’anche dettata da intenti di cautela conseguenti alla comunicazione inviata dalla ASD Lo Sperone, non può incidere sulla decorrenza dei termini perentori stabiliti dalla legge. Ammettere il contrario significherebbe riconoscere alla Procura Federale il potere di dilatare unilateralmente i termini per l’esercizio dell’azione disciplinare mediante la rinnovazione di una notifica già perfezionata: esito manifestamente incompatibile con la ratio della perentorietà dei termini, che è quella — ribadita dalla citata dec. Sez. Un. n. 17/2022 — di sottrarre la durata del procedimento alla discrezionalità del Procuratore.
22. L’applicazione dell’art. 157, comma 3, c.p.c. operata dalla Corte Federale di Appello della FISE è erronea.
22.1. La norma processuale civile dispone che «la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa». La Corte Federale ha ritenuto che la sig.ra [Omissis] — non avendo «modificato il domicilio a suo tempo comunicato» all’atto del passaggio alla SSD Borgaro — avesse contribuito a generare la «incertezza» che ha indotto la Procura alla rinnovazione e che, pertanto, non potesse eccepire il superamento dei termini.
22.2. L’applicazione della norma è viziata sotto un duplice profilo. In primo luogo, la norma presuppone che la parte abbia dato causa a una «nullità»: nel caso di specie, nessuna nullità della PRIMA NOTIFICA è stata accertata o anche solo allegata, essendo al contrario pacifico che la PRIMA NOTIFICA è stata effettuata al domicilio sportivo risultante alla Procura Federale. In assenza di nullità, non vi è alcun meccanismo di sanatoria da attivare. In secondo luogo, l’art.
33.22 delle Norme di Attuazione pone in capo all’«ente presso il quale il tesserato sposta la propria residenza sportiva» — e non in capo al tesserato medesimo — l’onere di curare il cambio di residenza sportiva. Come puntualmente rilevato dalla ricorrente, il sistema del tesseramento online è gestito dalla Federazione e dalle società affiliate; evidentemente il tesserato non dispone di un autonomo potere di modifica del registro. Non è dunque configurabile in capo alla sig.ra [Omissis] una condotta «negligente» idonea ad integrare la fattispecie di cui all’art. 157, comma 3, c.p.c.
23. Da quanto precede discende che il dies a quo per il computo del termine di trenta giorni per il deferimento decorreva dalla scadenza del termine per le difese calcolato sulla prima notifica del 28 aprile 2025, ovvero dal 13 maggio 2025. Il termine di trenta giorni scadeva il 12 giugno 2025. Il deferimento è stato notificato il 10 luglio 2025, con un ritardo di ventotto giorni.
24. Per completezza, anche a voler aderire — in via di mera ipotesi subordinata, che questo Collegio non condivide — alla tesi della Corte Federale di Appello, secondo cui la PRIMA NOTIFICA del 28 aprile 2025 sarebbe stata viziata e la rinnovazione si sarebbe resa necessaria, dovrebbe comunque valutarsi la tempestività dell’attività salvifica della Procura.
24.1. Al riguardo, merita di essere richiamato il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016, secondo il quale la parte istante — ove la notifica non sia andata a buon fine per ragioni ad essa non imputabili — per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, «deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio» e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, non potendosi tali requisiti ritenere sussistenti «qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova» (principio confermato da Cass., nn. 17864/2017, 19059/2017, 11485/2018, 20700/2018, 2193/2023).
24.2. Nel caso di specie, la Procura Federale ha appreso la circostanza che ha generato la pretesa
«incertezza» il 5 maggio 2025 (data della comunicazione della ASD Lo Sperone) e ha rinnovato la notifica solo il 27 maggio 2025, ovvero ventidue giorni dopo. Tale intervallo supera la metà del termine di trenta giorni (art. 325 c.p.c. e, analogicamente, il termine per il deferimento ex art. 44.4 CGS CONI), pari a quindici giorni. Non risultano allegate né provate circostanze eccezionali che giustifichino il ritardo. La rinnovazione, dunque, anche a volerla ritenere necessaria — il che, si ripete, non è — sarebbe stata tardiva e inidonea a far decorrere ex novo i termini procedurali.
24.3. Deve infine rilevarsi, sotto il profilo sistematico, l’esattezza del rilievo della ricorrente circa l’irragionevolezza di un sistema in cui si conceda alla Procura Federale discrezionalità nella gestione dei termini perentori e, al contempo, si giudichino con rigore le decadenze a carico dei tesserati. Il principio di parità delle parti nel processo sportivo (art. 2 CGS CONI), letto in combinato con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), esige che i termini perentori operino in modo simmetrico e siano osservati con lo stesso rigore da tutti i soggetti del procedimento.
25. La conclusione è ulteriormente corroborata — sotto il profilo sistematico — dall’applicazione del principio del favor rei, che questo Collegio ha riconosciuto operante nell’ordinamento sportivo con la decisione della Sez. II, n. 8/2020. In tale pronuncia è stato affermato che le sanzioni disciplinari sportive hanno «natura afflittiva, in quanto possono avere conseguenze tali da incidere, ad esempio, sul percorso professionale del tesserato». Tale incidenza determina che il principio del favor rei è particolarmente significativo nell’ordinamento sportivo, al punto da poter legittimamente prevalere sul principio del tempus regit actum.
25.1. Tale principio — nella sua accezione di canone ermeneutico generale dell’ordinamento sportivo — opera nel caso di specie come argomento di chiusura: laddove residuasse un margine di dubbio interpretativo sulla validità della PRIMA NOTIFICA del 28 aprile 2025, ovvero sulla portata della rinnovazione del 27 maggio 2025, tale dubbio deve essere risolto nel senso più favorevole alla posizione dell’incolpata. Nel paradigma dell’estinzione dell’azione disciplinare — istituto che opera a tutela del principio di certezza del diritto, della ragionevole durata del procedimento e della parità delle parti — l’alternativa tra un’interpretazione che conduce all’estinzione e un’interpretazione che la evita deve essere risolta, in applicazione del favor rei e del principio di parità delle parti (art. 2 CGS CONI), a favore del tesserato. Ciò è tanto più vero ove si consideri che questo Collegio, con la citata dec. Sez. Un., n. 17/2022, ha già chiarito che la ratio della perentorietà dei termini per il deferimento risiede precisamente nella tutela dell’incolpato e nella sottrazione della durata del procedimento alla discrezionalità del Procuratore: ratio che sarebbe vanificata ove si consentisse all’organo inquirente di dilatare unilateralmente i termini mediante la rinnovazione di una notifica già validamente perfezionata.
26. Il motivo sub C deve pertanto essere accolto. Il deferimento del 10 luglio 2025 è stato notificato oltre il termine perentorio di cui agli artt. 63.5 e 44.4 CGS CONI. L’azione disciplinare si è quindi estinta ai sensi dell’art. 64.1 RG/FISE e dell’art. 45 CGS CONI.
III) Sul motivo D — infondatezza nel merito e lesione di diritti costituzionali.
27. L’accoglimento del motivo C, con conseguente declaratoria di estinzione dell’azione disciplinare, assorbe logicamente e giuridicamente il motivo D, proposto in via subordinata, rendendo superfluo l’esame nel merito delle contestazioni relative alla violazione degli artt. 33, 4 e 41 Cost. Nondimeno, per completezza motivazionale — e stante la rilevanza della questione interpretativa nell’ordinamento sportivo equestre — deve osservarsi quanto segue.
27.1. La tesi della ricorrente, secondo cui la riserva di attività agonistica in favore della FISE dovrebbe intendersi limitata al solo «ambito strettamente olimpico» è priva di base normativa. L’art. 33.19 delle Norme di Attuazione dello Statuto FISE riserva alla competenza esclusiva federale l’attività agonistica secondo parametri tecnici definiti dal Regolamento Tecnico dell’Attività Sportiva, che per il salto ostacoli individua la soglia di altezza a partire da 70 cm per i cavalli. La riserva opera per l’attività agonistica nel suo complesso, non per la sola attività di vertice o olimpica.
27.2. L’invocazione dell’art. 33, ultimo comma, Cost. — che riconosce «il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme» — non è conferente. Il riconoscimento del valore dello sport non implica il diritto del tesserato di una Federazione a violare le regole federali cui ha volontariamente aderito: il diritto allo sport può e deve esercitarsi nel pieno rispetto dell’ordinamento sportivo, che non ne comprime la sostanza, ma ne regola le forme. Parimenti, gli artt. 4 (diritto al lavoro) e 41 (libertà di iniziativa economica) non possono operare quale titolo di esenzione dal rispetto del vincolo federale, la cui accettazione è un atto di autonomia privata liberamente revocabile.
27.3. Il motivo D sarebbe stato pertanto rigettato, qualora se ne fosse reso necessario l’esame.
IV) Sulle spese del giudizio.
28. La soccombenza delle parti resistenti quanto alla questione principale e assorbente — l’estinzione dell’azione disciplinare — giustifica la condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore della ricorrente.
28.1. Ai fini della determinazione della misura, determinata come in dispositivo, deve nondimeno tenersi conto della complessità della fattispecie e della circostanza che la ricorrente è risultata soccombente sul motivo di merito (seppur dichiarato assorbito), nonché della finalità garantistica che ha ispirato la condotta della Procura Federale della FISE (pur nella sua oggettiva illegittimità procedurale).
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Quarta
Accoglie il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, a carico della resistente FISE, in favore della parte ricorrente.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 29 aprile 2026.
Il Presidente Il Relatore
F.to Dante D’Alessio F.to Ruggero Stincardini
Depositato in Roma, in data 29 luglio 2026
Il Segretario
F.to Alvio La Face
