LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 13 luglio 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – DEFERIMENTI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico Soc. PISTOIESE: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.; Soc. CAGLIARI: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Pistoiese-Cagliari del 25/3/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 13 luglio 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - DEFERIMENTI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico Soc. PISTOIESE: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.; Soc. CAGLIARI: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Pistoiese-Cagliari del 25/3/01). Con atto del 14/5/2001 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione le Società Pistoiese e Cagliari per rispondere della violazione di cui all’art. 6 comma 3 C.G.S. in relazione all’art. 62 n. 2 delle NOIF per avere i propri sostenitori lanciato sul terreno di giuoco rispettivamente sei e due fumogeni prima nel corso della gara Pistoiese-Cagliari del 25/3/2001. Le Società, cui l’atto di deferimento veniva ritualmente comunicato, non facevano pervenire memorie difensive. All’odierna riunione è comparso il solo Procuratore Federale il quale, affermata la responsabilità delle deferite, ha chiesto l’irrogazione dell’ammenda di lire 2.000.000 a ciascuna delle incolpate. La Commissione, letti gli atti, osserva che i fatto contestati sono provati dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini e non sono del resto contestati dalle Società deferite. Il lancio di fumogeni sul terreno di giuoco costituisce comportamento che integra la violazione di cui all’art. 62 n. 2 delle NOIF ed è pertanto sanzionabile. Di tale comportamento dei propri sostenitori rispondono le Società a titolo di responsabilità oggettiva. Tenuto conto del limitato numero dei lanci sanzione congrua appare quella di cui al dispositivo. Tanto premesso la Commissione, affermata la responsabilità delle Società deferite, infligge la sanzione dell’ammenda di lire 2.000.000 alla Soc. Pistoiese e di lire 1.000.000 alla Soc. Cagliari.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it