LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 4 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. David Balleri – calciatore Soc. Lecce: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 7 comma 2 dell’allegato C (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Procuratore Sportivo.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 4 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. David Balleri – calciatore Soc. Lecce: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 7 comma 2 dell’allegato C (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Procuratore Sportivo. 1) Il procedimento Con atto datato 22 agosto 2001, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il sig. David Balleri, tesserato per la Soc. Lecce, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 7 comma 2 dell’allegato C del Regolamento per le Procedure arbitrali, per avere omesso di dare esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale n. 65/99 (Zavaglia-Balleri). Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale dichiarava di non aver mai inteso sottrarsi all’esecuzione del lodo pronunciato, di aver proposto un pagamento dilazionato (proposta peraltro mai accolta espressamente dalla controparte) e di avere provveduto, anche se in ritardo, al versamento – a partire dal giugno scorso – di rate mensili a copertura degli obblighi derivanti dal lodo stesso (non ancora interamente assolti). All’odierna riunione, è comparso il V. Procuratore Federale che concludeva chiedendo l’affermazione di responsabilità del Balleri e l’applicazione della sanzione di lire 15.000.000 di ammenda. 2) I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti, ritiene provata la responsabilità del Balleri, non avendo quest’ultimo - nonostante gli sia stata data comunicazione in data 19 aprile 2001 della ratifica del lodo da parte della Commissione Procuratori Sportivi - provveduto alla sua pronta ed integrale esecuzione, nei termini di cui all’art. 7 dell’allegato C (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Procuratore Sportivo. 3) Il dispositivo Per tali motivi, tenuto conto dell’avvenuto avvio del pagamento, pur se tardivo e rateizzato, da parte del Balleri in favore del Zagaglia, la Commissione delibera di infliggere al calciatore David Balleri la sanzione dell’ammenda di lire 5.000.000. Il Presidente: f.to Stefano Azzali
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