LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DEL 13 dicembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Corrado FERLAINO – Amministratore Delegato Soc. Napoli: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione art. 27 dello Statuto della F.I.G.C; Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DEL 13 dicembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Corrado FERLAINO – Amministratore Delegato Soc. Napoli: violazione art. 1
comma 1 C.G.S. in relazione art. 27 dello Statuto della F.I.G.C;
Soc. NAPOLI: violazione art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta.
Il deferimento
Con provvedimento del 14/7/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Corrado Ferlaino, Amministratore delegato della Soc. Napoli, per violazione
dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., per avere
promosso azione giudiziaria in sede ordinaria in violazione della clausola compromissoria
che vincola tutti i soggetti dell’ordinamento federale, nonchè la Soc. Napoli ai sensi dell'art.
6, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio
tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Napoli ha fatto
pervenire una memoria difensiva, rilevando, in primo luogo, che l’azione giudiziaria sulla
quale si fonda il deferimento sarebbe stata proposta dal Ferlaino non in proprio, bensì quale
legale rappresentante della società lussemburghese S.A. Napoli Calcio, azionista della S.S.
Calcio Napoli s.p.a.; in secondo luogo, che la violazione dell’art. 1 non si configurerebbe
quando un tesserato agisce in virtù di un rapporto organico con una società che non ha
alcun rapporto con l’ordinamento sportivo; in terzo luogo, che la società lussemburghese
S.A. Napoli Calcio non sarebbe sottoposta al vincolo della clausola compromissoria
prevista dall’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. proprio perché in posizione di terzietà
rispetto all’ordinamento sportivo. Di conseguenza, è stato chiesto il proscioglimento dagli
addebiti contestati.
In seguito, alle riunioni del 31/7/2001 e 9/11/2001, la discussione è stata rinviata su
richiesta dell’interessato e - quanto al secondo rinvio – per esigenze istruttorie.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione
per giorni 80 per il Ferlaino e dell'ammenda di lire 180.000.000 per la Soc. Napoli.
E’ altresì comparso il difensore del Ferlaino, il quale, dopo aver esibito nuova
documentazione, innanzitutto ha chiesto un ulteriore rinvio della discussione e, poi, ha
approfondito ulteriormente le argomentazioni già esposte in memoria.
I motivi della decisione
La Commissione, preliminarmente, ritiene che non sussistano motivi validi per un rinvio
della discussione, trattandosi di impedimenti personali non apprezzabili in questa sede.
Nel merito, la Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Ferlaino è
sanzionabile.
Nel caso in questione, si contesta in sostanza al Ferlaino (come chiarito alla riunione
odierna dal Vice Procuratore Federale) il suo coinvolgimento diretto nell’azione giudiziaria
(atto di citazione notificato in data 13/7/2001) promossa dalla società lussemburghese S.A.
Napoli Calcio dinanzi al tribunale di Napoli nei confronti della Soc. Internazionale, della
Lega Nazionale Professionisti, del Presidente di questa e della S.S. Napoli Calcio s.p.a. per
ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza dell’omessa
attivazione delle pertinenti iniziative disciplinari volte a sanzionare adeguatamente
l’irregolare utilizzazione da parte della Soc. Internazionale del calciatore Recoba coinvolto
nello “scandalo passaporti”.
Tale comportamento configura una violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. (che
sancisce l’obbligo per coloro i quali sono tenuti all’osservanza delle norme federali di
comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque
riferibile all’attività sportiva), in relazione al disposto dell’art. 27 dello Statuto della
F.I.G.C. secondo cui tutti i soggetti dell’Ordinamento Federale “con l’affiliazione, il
tesseramento o l’adesione (…) assumono in ragione della loro attività l’impegno ad
accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le
decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C. dai suoi organi e soggetti delegati nelle
materie comunque attinenti l’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico,
disciplinare ed economico. Salvo motivate deroghe concesse dal Consiglio Federale per
gravi ragioni di opportunità, ogni violazione o azione comunque tendente all’elusione
dell’obbligo dell’obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari”
Invero risulta chiaramente dalla corrispondenza intercorsa tra Ferlaino (amministratore
delegato della S.S. Napoli Calcio s.p.a.) e Corbelli (Presidente della medesima Società) e
dalle loro stesse dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini: a) che l’iniziativa giudiziaria sopra
richiamata fu frutto di un accordo cui gli stessi addivenirono proprio a salvaguardia
dell’interesse della società calcistica Napoli siccome ingiustamente penalizzata dalla
indulgente gestione federale dello “scandalo passaporti” (v. lettera Ferlaino del 2078/01 da
cui risulta che la causa fu promossa “anche per esercitare pressione in prossimità della
decisione della CAF sul caso passaporti”); b) che anche la ventilata (da parte di Ferlaino)
possibilità di rinunciare agli atti di detto giudizio si inserisce nella trama di interessi
agonistici e finanziari facenti capo direttamente alla S.S. Napoli Calcio s.p.a., ed implica il
coinvolgimento sia di Ferlaino che di Corbelli nella loro veste di amministratori di detta
società calcistica (v. lettera Ferlaino cit.: “sono qui a ribadire la richiesta di voler
condividere con me la decisione, improcastinabile, in ordine alla necessarietà di
rinunciare agli atti di quel giudizio che è al momento un gravissimo ostacolo per la
società”).
A fronte di queste inequivoche risultanze appare destituito di fondamento l’assunto
difensivo secondo cui non vi sarebbe stata nessuna violazione dell’art. 27 dello Statuto
attesa la posizione di terzietà della S.A. Napoli Calcio rispetto agli interessi di rilievo
sportivo-disciplinare facenti capo alla S.S. Napoli Calcio s.p.a.: è infatti ragionevole
presumere che la decisione di instaurare il giudizio ordinario sia stata assunta anche a tutela
di esigenze proprie della società calcistica napoletana e fatte valere in seno al Consiglio di
Amministrazione della società lussemburghese dal Ferlaino non solo nella veste formale di
Presidente di quest’ultima, ma anche in quella sostanziale di Amministratore Delegato della
prima.
L’incolpato ha dunque tenuto un comportamento contrastante con l’obbligo di osservanza
della clausola compromissoria, o comunque elusivo dell’obbligo medesimo (v. art. 27,
comma 2) perché, quale Amministratore delegato della S.S. Napoli Calcio s.p.a., ha fatto
valere gli interessi di rilievo sportivo-disicplinare della stessa (preteso danneggiamento
conseguente alla negligente gestione federale della vicenda passaporti) anche in sede di
giurisdizione ordinaria, anziché in via esclusiva nelle competenti sedi federali.
Alla responsabilità del Ferlaino consegue quella diretta della Società di appartenenza.
Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, nonché dell’atteggiamento assunto
dal Ferlaino, documentalmente provato (con il quale veniva manifestata la volontà di
recedere dall’azione giudiziaria) e considerato che la Soc. Napoli è già stata sanzionata per
gli stessi fatti, seppur con riferimento alla condotta di altro tesserato, sanzioni eque
appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Corrado Ferlaino la sanzione
dell’inibizione per giorni 80 e alla Soc. Napoli quella dell’ammenda di lire 50.000.000.
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