LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DEL 13 dicembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sigg. Antonio CHIMENTI, Alberto SAVINO, Cristiano LUCARELLI, William VIALI, e Klas INGESSON – Calciatori Soc. Lecce e sig. Mario ZANOTTI – Dirigente Soc. Lecce: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Sig. Mario MORONI – Presidente Soc. Lecce: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.; Soc. Lecce: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva e diretta. (gara Lecce-Parma del 27/5/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DEL 13 dicembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sigg. Antonio CHIMENTI, Alberto SAVINO, Cristiano LUCARELLI, William VIALI, e Klas INGESSON – Calciatori Soc. Lecce e sig. Mario ZANOTTI – Dirigente Soc. Lecce: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Sig. Mario MORONI – Presidente Soc. Lecce: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.; Soc. Lecce: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva e diretta. (gara Lecce-Parma del 27/5/01). Il deferimento Con provvedimento del 25/10/2001, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Antonio Chimenti e Alberto Savino, calciatori tesserati per la Soc. Lecce, Cristiano Lucarelli, calciatore tesserato per la Soc. Torino, William Viali, calciatore tesserato per la Soc. Venezia, Klas Ingesson, calciatore già tesserato per la Soc. Lecce, e Mario Zanotti, dirigente della Soc. Lecce, per violazione dell'art. 1, n. 1, del C.G.S., nonché Mario Moroni, Presidente della Soc. Lecce, per violazione dell’art. 3, n. 1, del C.G.S., oltre alla Soc. Lecce per responsabilità oggettiva e diretta per le violazioni ascritte ai propri tesserati ai sensi dell’art. 2, n. 3 e 4, del C.G.S. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive. In quella proposta dal Presidente e dai tesserati della Soc. Lecce, innanzitutto, quanto al Moroni e allo Zanotti, si eccepisce l’improcedibilità del deferimento in quanto i comportamenti in questione sarebbero già stati sanzionati; in secondo luogo, quanto al comportamento dei calciatori, si rileva che sussisterebbero evidenti e gravi contraddizioni in merito all’identificazione degli autori dei fatti contestati. In quella proposta dal Lucarelli si rileva che vi sarebbe una palese contraddizione tra il referto dell’arbitro e la relazione del collaboratore dell’Ufficio indagini e che, nel caso, in questione, nessun addebito può essere rivolto al calciatore. In quella proposta dal Viali si eccepisce la genericità e la assoluta mancanza di apoditticità degli addebiti. In conseguenza, tutti gli incolpati chiedono il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale, preliminarmente, ha preso atto delle sanzioni comminate al Moroni ed allo Zanotti per i medesimi comportamenti da parte degli Organi di Giustizia sportiva e, di conseguenza, ha dichiarato di rinunciare al deferimento; in seguito, ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei calciatori e la condanna del Chimenti, Savino, Lucarelli, Viali e Ingesson alla sanzione dell’ammenda di lire 10.000.000 ciascuno. Sono comparsi altresì il Viali ed i rappresentanti degli incolpati che hanno illustrato ulteriormente i motivi delle memorie difensive. La Commissione, esaminati gli atti, rileva, preliminarmente, che i comportamenti di Moroni e di Zanotti sono stati già sanzionati dal Giudice Sportivo (CU n. 475 del 5/6/2001) e da questa Commissione (CU n. 8 del 13/7/2001). Di conseguenza, prende atto della rinuncia al deferimento della Procura Federale, anche nei confronti della Soc. Lecce, responsabile in via diretta ed oggettiva e dispone il non doversi procedere nei loro confronti. Per quanto riguarda, invece, il comportamento dei calciatori, la Commissione, preso atto delle non coincidenze di quanto riferito dal direttore di gara e dall’incaricato dell’Ufficio Indagini, visto l’art. 30, n. 3, del C,G.S., incarica l’Ufficio Indagini di effettuare specifici accertamenti sul punto.
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