LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 220 DEL 17 gennaio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luigi CORIONI – Presidente Soc. Brescia: violazione dell’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 6 bis comma 1 del C.G.S. previgente e dell’art. 1 comma 1, in relazione all’art. 10 comma 1 del C.G.S. in vigore; Soc. BRESCIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 220 DEL 17 gennaio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Luigi CORIONI – Presidente Soc. Brescia: violazione dell'art. 1 comma 1 in
relazione all’art. 6 bis comma 1 del C.G.S. previgente e dell’art. 1 comma 1, in relazione
all’art. 10 comma 1 del C.G.S. in vigore;
Soc. BRESCIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.
Il deferimento
Con provvedimento del 9/11/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Luigi Corioni, Presidente della Soc. Brescia, per violazione dell'art. 1, n. 1, in
relazione all’art. 6 bis, n. 1, del C.G.S. previgente e dell’art. 1, n. 1, in relazione all’art. 10,
n. 1, del C.G.S. in vigore, nonché la Soc. Brescia per responsabilità diretta ed oggettiva per
la violazione ascritta al proprio Presidente ai sensi dell’art. 2, n. 4, del C.G.S., per aver
intrattenuto rapporti con esponenti di gruppi organizzati di tifosi
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Brescia ha fatto
pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, innanzitutto, che le violazioni
contestate non sussisterebbero e, comunque, non sarebbero punibili in quanto realizzate per
evitare danni a sé o alla Società; in secondo luogo, che il rapporto tenuto con una frangia
della tifoseria si sarebbe realizzato su iniziativa di un ex dirigente della Società.
Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione per
1 mese e all’ammenda di € 10.000,00 per il Corioni e a quella dell’ammenda di € 10.000,00
per la Soc. Brescia.
È comparso altresì il difensore dell’incolpato che ha illustrato ulteriormente i motivi della
memoria difensiva.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva, preliminarmente, che non possono essere accolte
nè la richiesta di rinvio della discussione avanzata dal difensore dell’incolpato, trattandosi
non di un legittimo impedimento dello stesso, bensì di un impedimento personale, né le
istanze istruttorie, perché non rilevanti ai fini della decisione.
Nel merito, la Commissione osserva che il comportamento del Corioni è sanzionabile.
Risulta dagli atti dell’Ufficio Indagini che l’incolpato, in più occasioni distinte nel tempo e
con diverse modalità, ha intrattenuto rapporti con esponenti di gruppi organizzati di tifosi in
violazione dell’art. 6 bis, n. 1, del C.G.S. previgente e dell’art. 10, n. 1, del C.G.S. in vigore
dal 9/8/2001.
Tale comportamento integra anche la violazione dell’art. 1, n. 1, del C.G.S., secondo il
quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi
secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile
all’attività sportiva.
Alla responsabilità dell’incolpato segue quella diretta della Società di appartenenza, ai sensi
dell’art. 2, n. 4, del C.G.S.
In relazione alla portata dei fatti e tenuto conto della situazione di forte tensione nella quale
è venuto ad agire l’incolpato, delle pressioni subite dai tifosi e del comportamento tenuto
successivamente, appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Luigi Corioni e alla Soc. Brescia la
sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 ciascuno.
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