LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 296 DEL 14 marzo 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Ivan RUGGERI – Presidente Soc. Atalanta: violazione artt. 1 comma 1 e 3 comma 1 C.G.S.; Soc. ATALANTA: violazione artt. 2 comma 3 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva. (gara Verona-Atalanta del 3/2/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 296 DEL 14 marzo 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Ivan RUGGERI – Presidente Soc. Atalanta: violazione artt. 1 comma 1 e 3 comma 1 C.G.S.; Soc. ATALANTA: violazione artt. 2 comma 3 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva. (gara Verona-Atalanta del 3/2/02). Il procedimento Con provvedimento del 12/2/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Ivan Ruggeri, Presidente della Soc. Atalanta, per violazione degli articoli 1, comma 1, e 3, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro, nonché la Soc. Atalanta per violazione degli articoli 2, comma 3, e 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che le dichiarazioni rese dal Ruggeri agli organi di stampa non avrebbero contenuto lesivo, in quanto esprimerebbero soltanto una valutazione tecnica dell’operato dell’arbitro, senza alcun intento denigratorio nei confronti di quest’ultimo; in secondo luogo, che il richiamo all’art. 1 del C.G.S. non sarebbe puntuale. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammonizione con diffida e dell’ammenda di € 30.000,00 per il Ruggeri e a quella dell’ammenda di € 30.000,00 per la Soc. Atalanta. È comparso altresì il rappresentante degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Ruggeri riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano “La Gazzetta dello Sport” del 3/2/2002 non sono censurabili. Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in quanto la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, “di parte”. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al prestigio delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità morale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie, le ingiurie e le volgarità in generale. Nel caso in questione, le espressioni utilizzate dal Ruggeri (tra le altre, “il primo rigore è stato regalato” e “inventato”, “l’arbitraggio è stato scandaloso”, il direttore di gara “ci ha sempre fischiato contro” e “non poteva fare peggio”) non travalicano il lecito diritto di critica, in quanto, interpretate unitariamente, non si risolvono in una forma di denigrazione e in una accusa di parzialità, ma in un giudizio – pur espresso in termini non certo pacati – sull’attività dell’arbitro e non sulla sua persona. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere Ivan Ruggeri e la Soc. Atalanta.
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