LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 296 DEL 14 marzo 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Alberto MALESANI – Allenatore Soc. Verona: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.; Soc. VERONA: violazione art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Udinese- Verona del 9/12/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 296 DEL 14 marzo 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Alberto MALESANI – Allenatore Soc. Verona: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.; Soc. VERONA: violazione art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Udinese- Verona del 9/12/01). Il procedimento Con provvedimento del 13/2/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Alberto Malesani, allenatore tesserato per la Soc. Verona, per violazione dell’art. 3, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro, nonché la Soc. Verona per violazione dell’art. 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memorie difensive, nelle quali si rileva che le dichiarazioni rese dal Malesani agli organi di stampa non avrebbero contenuto lesivo, in quanto esprimerebbero soltanto una valutazione tecnica dell’operato dell’arbitro; che, comunque, esse andrebbero inquadrate nel generale contesto delle interviste del dopo partita; che non vi sono precedenti a carico dell’incolpato. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 per il Malesani e di € 10.000,00 per la Soc. Verona. È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Malesani riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano “La Gazzetta dello Sport” del 11/12/2001 e l’intervista rilasciata all’emittente televisiva Strema TV in data 9/12/2001 sono censurabili. Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in quanto la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, “di parte”. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al prestigio delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità morale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie, le ingiurie e le volgarità in generale. Nel caso in questione, alcune delle espressioni utilizzate dal Malesani (la squadra si è vista “scippare tre punti”, “chi alza la voce ha dei vantaggi”) travalicano il lecito diritto di critica, perché si risolvono in una forma di denigrazione e in una accusa di parzialità. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Malesani ai sensi dell’art. 3 comma 1, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza ai sensi dell’art. 3 comma 2. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti specifici per l’incolpato, nonché del comportamento tenuto dalla Società appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 a Alberto Malesani e di € 5.000,00 alla Soc. Verona.
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