LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 12 giugno 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3, comma 1, e art. 4, comma 2 e 3 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 3, comma 2, e art. 2, comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 5/5/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 370 DEL 12 giugno 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3, comma 1, e art. 4, comma 2 e 3 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 3, comma 2, e art. 2, comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 5/5/02). Il procedimento Con provvedimento del 6/5/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell'art. 3, comma 1, e 4, comma 2 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di altro tesserato, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva come le dichiarazioni attribuite al Gaucci dal quotidiano “Il Messaggero” il 5 maggio 2002 non siano mai state in realtà dallo stesso pronunciate. Si tratterebbe infatti di una attribuzione effettuata surrettiziamente dall’autore dell’articolo, il quale – utilizzando la tecnica di esposizione giornalistica del virgolettato – avrebbe in tal modo ammantato di veridicità quanto mai narrato dal deferito. Per tali motivi, i deferiti chiedevano il proscioglimento degli addebiti contestati Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione di € 7.000,00 per il Gaucci e di € 7.000,00 per la Soc. Perugia. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Gaucci riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano “Il Messaggero” del 5/5/2002, siano censurabili. Affermare che un altro Presidente si “è comportato da traditore … rubando un giocatore ad una squadra amica”, travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione. L’assunto difensivo secondo cui le dichiarazioni in questione non sarebbero mai state pronunciate dal deferito, non può trovare accoglimento, concretandosi in un mero diniego dell’addebito, non suffragato da alcun riscontro obiettivo e in assenza, come ritenuto da un costante orientamento giurisprudenziale, della formale smentita prevista dall’art. 8 della legge n. 47/48 (“Legge stampa”). Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della esistenza di precedenti specifici per l’incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione di € 5.000,00 a Luciano Gaucci e quella dell’ammenda di € 5.000,00 alla Soc. Perugia.
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