LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TIM CUP” 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale del 14/08/2001 n. 37 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 12 agosto 2001 . Prima giornata . Soc. ASCOLI

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TIM CUP” 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale del 14/08/2001 n. 37 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 12 agosto 2001 . Prima giornata . Soc. ASCOLI Il Giudice Sportivo, rilevato dal rapporto dell.Arbitro e del Collaboratore dell.Ufficio Indagini che: un gruppo di sostenitori della Soc. Ascoli intonava, nel primo e nel secondo tempo, alcuni cori caratterizzati da significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; la Società diffondeva durante la gara specifico invito a desistere da tali condotte; altri sostenitori della Società manifestavano, con applausi e fischi di disapprovazione, la propria dissociazione da tale condotta razzista; P.Q.M. visto l.art. 10 comma 2 C.G.S. dichiara la non punibilità, a titolo di responsabilità oggettiva, della Soc. Ascoli.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it