LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TIM CUP” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 18 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di L. 80.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Tim Cup Messina-Lecce del 19/9/01 – C.U. n. 73 del 20/9/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TIM CUP” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 18 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo, della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di L. 80.000.000 con diffida inflitta
dal Giudice Sportivo (gara Tim Cup Messina-Lecce del 19/9/01 – C.U. n. 73 del 20/9/01).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la
sanzione della ammenda di lire 80.000.000 con diffida per il comportamento tenuto dai suoi
sostenitori durante la gara Messina-Lecce del 19/9/2001 (Coppa Italia), ha proposto
reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che il comportamento dei sostenitori
della Soc. Messina non avrebbe avuto particolari intenti violenti ed aggressivi, né sarebbe
stato pericoloso; in secondo luogo, che il Giudice sportivo non avrebbe dovuto aggravare
la sanzione in considerazione della recidiva.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della Soc. Messina hanno, nel corso del primo
tempo, colpito un Assistente alla nuca con una moneta, provocandogli forte dolore; in una
occasione nel corso del primo tempo e durante tutto il secondo tempo, colpito
sistematicamente il medesimo Assistente con numerosi sputi; in più occasioni durante il
secondo tempo, scagliato contro lo stesso Assistente un contenitore d’acqua di cartone,
due bottigliette di plastica piene d’acqua (una delle quali lo colpiva alla gamba
provocandogli intenso dolore), nonché un getto d’acqua; nel corso del secondo tempo,
scagliato alcuni oggetti verso un calciatore avversario che stava lasciando il campo in
barella.
Non v’è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili, in relazione a quanto disposto
dall’art. 10 del C.G.S., perché, diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante,
rappresentano una grave e reiterata manifestazione di violenza.
Tuttavia, in relazione alla portata dei fatti e pur tenuto conto della esistenza di recidiva,
appare sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la
sanzione a lire 50.000.000; dispone la restituzione della tassa.
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