LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 18 settembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 15-16 settembre 2001 – Terza giornata andata Gara Soc. Udinese – Soc. Milan del 16 settembre 2001

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 18 settembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 15-16 settembre 2001 – Terza giornata andata Gara Soc. Udinese – Soc. Milan del 16 settembre 2001 Il Giudice Sportivo vista la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini dalla quale risulta che, verso la metà del secondo tempo, sostenitori della Soc. Milan, sistemati in curva sud, accendevano alcuni fumogeni e lanciavano alcuni petardi all’interno del recinto di giuoco. Uno dei petardi, esplodeva in mano ad un Vigile del Fuoco, che lo aveva raccolto per rimuoverlo, e gli cagionava la frattura di due falangi ed un trauma timpanico, giudicato con prognosi di 21 giorni s.c.; osserva: il fatto rientra certamente nella previsione dell’art. 11, 1° comma C.G.S., essendosi trattato di episodio che ha determinato un danno grave all’incolumità fisica di una persona. Di tale comportamento è oggettivamente responsabile la Soc. Milan ai sensi dell’art. 9 comma 1° C.G.S. Quanto alla determinazione dell’entità della pena disciplinare vanno tenuti in doverosa considerazione una serie di profili. La gravità delle conseguenze prodotte dal comportamento irresponsabile dei sostenitori qualifica il fatto come indubbiamente meritevole di una sanzione severa. Per contro, va considerato che il fatto è avvenuto in campo esterno, e quindi in un contesto nel quale assai ridotte erano le possibilità concrete della Società di effettuare un diretto controllo rispetto alla condotta dei propri sostenitori. In secondo luogo risulta che la Soc. Milan ha, in occasione della gara con l’Udinese, adeguatamente adempiuto al suo obbligo di collaborazione con le Forze dell’Ordine per la prevenzione di comportamenti violenti ad opera di propri sostenitori. Ne costituisce documentata testimonianza la lettera, in data 14 settembre 2001, inviata alle Questure di Milano e di Udine, nella quale, oltre a fornire indicazione precisa del numero dei sostenitori in trasferta, la Società richiama l’attenzione sul pericolo di incidenti causati dall’indebito uso di petardi e oggetti simili, offrendo alle Questure competenti la propria disponibilità alla cooperazione. In tal modo la Società ha assunto un atteggiamento meritevole di positiva valutazione in sede disciplinare, in quanto corrispondente alla previsione di cui all’art. 11, comma 6° C.G.S., che attribuisce a simili comportamenti della Società un effetto di attenuazione o, addirittura, di esclusione della pena a titolo di responsabilità oggettiva per atti violenti dei sostenitori. Infine va considerato che la Soc. Milan non ha riportato, nel corso della presente stagione sportiva, alcuna sanzione disciplinare per lancio di oggetti o accensione di fumogeni da parte dei propri sostenitori. Il bilanciamento di tutti i fattori sopra enunciati conduce, quindi, a ritenere equa una sanzione inferiore alla squalifica del campo, irrogata nella scorsa stagione per episodio analogo, caratterizzato peraltro da un’assai maggiore gravità delle conseguenze lesive prodotte alla vittima, nonché dalla mancanza delle due ultime circostanze attenuanti sopra indicate a favore della Soc. Milan. Risulta, di conseguenza, adeguata all’entità del fatto, così come complessivamente ricostruito e valutato, la sanzione a carico della Soc. Milan dell’ammenda di lire 100.000.000 con diffida in applicazione del combinato disposto degli artt. 9 ed 11, 1° 3° e 6° comma C.G.S.
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