LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 115 DEL 30 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 27-28 ottobre 2001 – Nona giornata andata Gara Soc. Milan – Soc. Bologna del 2 ottobre 2001

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 115 DEL 30 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 27-28 ottobre 2001 – Nona giornata andata Gara Soc. Milan – Soc. Bologna del 2 ottobre 2001 Il Giudice Sportivo ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 C.G.S. della Procura Federale in merito al comportamento del calciatore Contra Cosmin Marius (Soc. Milan) nei confronti del calciatore Zauli Lamberto (Soc. Bologna) tenuto intorno al 35° del secondo tempo; acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva; acquisito un supplemento di rapporto da parte dell’Arbitro e di un Assistente; osserva: le immagini televisive evidenziano che l’episodio, oggetto della segnalazione, verificatosi per l’esattezza al 40° del secondo tempo, avvenne dopo che l’azione di giuoco era terminata, con pallone uscito fuori della linea di fondo campo, mentre un altro calciatore, Maldini Paolo (Soc. Milan), era rimasto a terra in altra parte del campo per infortunio. L’Arbitro ha precisato di non aver avuto alcuna percezione di uno scontro fra i calciatori Contra e Zauli perché intento a sincerarsi delle condizioni di Maldini. Ha aggiunto: “nel momento in cui mi voltavo verso la zona di campo dove si trovavano i due calciatori in questione notavo che l’Assistente Di Mauro era entrato sul terreno di giuoco fin dentro l’area di rigore e mi faceva cenno che il giuoco poteva riprendere”. L’Assistente Di Mauro ha specificato nel suo supplemento di aver costantemente controllato la condotta dei due calciatori Contra e Zauli, così testualmente scrivendo: “a giuoco fermo con pallone appena uscito nei pressi del palo di porta più lontano alla mia posizione sul terreno di giuoco, i suddetti atleti venivano a diverbio. Prontamente andavo di corsa fin dentro l’area di rigore e, senza perdere mai di vista i predetti calciatori notavo che gli stessi avvicinatisi, poggiavano il capo uno all’altro e gesticolando con le mani si spingevano. Contemporaneamente i rispettivi compagni cercavano di interporsi tra i due per evitare contatti. Dalla mia posizione non scorgevo altri particolari né episodi di consumata violenza e, pertanto, non ritenevo di richiamare l’attenzione dell’Arbitro sull’accaduto”. Appare evidente che nel caso di specie non ricorrono i requisiti per l’applicazione dell’art. 31 comma a3 C.G.S., poiché l’episodio segnalato dalla Procura Federale avvenne sotto il pieno e diretto controllo di uno degli Ufficiali di gara, il quale entrò anche sul terreno di giuoco, come emerge anche da una successiva immagine contenuta quale replay nell’integrale ripresa televisiva della gara. L’Assistente ritenne che nel comportamento di entrambi i calciatori e quindi non solo del Contra ma anche dello Zauli, anch’egli protagonista del diverbio, non sussistessero profili suscettibili di intervento disciplinare. Manca quindi, in via preliminare, la condizione essenziale voluta dall’art. 31 C.G.S. per rendere utilizzabili immagini televisive, che possono costituire fonte di prova soltanto nell’ipotesi in cui la condotta di un tesserato sia sfuggita alla percezione ed alla conseguente valutazione disciplinare degli Ufficiali di gara. P.Q.M. Delibera di non adottare alcuna decisione disciplinare a seguito della segnalazione della Procura Federale.
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