LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 130 DEL 13 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 3-4 novembre 2001 – Decima giornata andata Soc. VERONA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 130 DEL 13 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 3-4 novembre 2001 – Decima giornata andata Soc. VERONA Il Giudice Sportivo, rilevato dal rapporto del Quarto Ufficiale che: un gruppo di sostenitori della Soc. Verona intonava, nel primo tempo, alcuni cori caratterizzati da significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; altri sostenitori della Società manifestavano, con applausi e fischi di disapprovazione, la propria dissociazione da tale condotta razzista; P.Q.M. visto l’art. 10 comma 2 C.G.S. dichiara la non punibilità, a titolo di responsabilità oggettiva, della Soc. Verona.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it