LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 150 DEL 27 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 24-25 novembre 2001 – Dodicesima giornata andata Gara Soc. Lazio – Soc. Juventus del 24 novembre 2001
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 150 DEL 27 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gare del 24-25 novembre 2001 – Dodicesima giornata andata
Gara Soc. Lazio - Soc. Juventus del 24 novembre 2001
Il Giudice Sportivo
ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 C.G.S. della Procura Federale a
proposito di “rissa causata al 42° del primo tempo per effetto della presumibile testata
di Trezeguet ad Inzaghi gara Lazio-Juventus del 24/11/2001” ;
esaminata la relativa integrale documentazione televisiva, acquisita da questo Giudice
presso le emittenti televisive Stream e Rai;
acquisito un supplemento di rapporto da parte dell’Arbitro;
osserva:
le immagini televisive evidenziano che al 42° del primo tempo, a giuoco fermo, in attesa
che venga calciata una punizione a favore della Lazio in fase di attacco, il calciatore
Inzaghi sta muovendosi all’interno dell’area di rigore avversaria in direzione del dischetto.
A lui è vicino il calciatore Trezeguet, che con movimento improvviso abbassa la testa e con
questa colpisce il viso di Inzaghi. La ripresa televisiva mostra che il colpo viene
effettivamente ricevuto dal calciatore della Lazio, il cui capo subisce un sia pur lieve
spostamento verso destra. Inzaghi rimane in piedi, mentre due calciatori della Juventus
vicini a Trezeguet lo scostano, evidentemente per evitare un degenerarsi della situazione.
La condotta di Trezeguet provoca una reazione, in particolare, del calciatore della Lazio
Couto. Questi si avvicina rapidamente al punto in cui si trova Trezeguet; altri calciatori di
entrambe le squadre raggiungono anch’essi l’area di rigore della Lazio e si determina
conseguentemente una situazione di forte tensione.
In tale contesto, assai concitato, non si evidenzia peraltro alcuna condotta violenta da parte
di tesserati.
L’Arbitro, che ha percezione di quanto sta in quel momento avvenendo, si avvicina
anch’egli al gruppo dei calciatori e, colloquiando in particolare con Couto, contribuisce a
riportare ordine in campo. Arriva anche un Assistente, che coopera con l’Arbitro per il
controllo della situazione.
Calmatisi gli animi, la partita riprende con la battuta del calcio di punizione, senza che
siano adottate sanzioni disciplinari nei confronti di qualsivoglia calciatore.
Ai fini della valutazione pregiudiziale sull’ammissibilità della prova televisiva, il
Giudice ha acquisito il rituale supplemento di rapporto da parte dell’Arbitro, il quale ha
specificato i seguenti punti:
- l’episodio, che ha dato origine al determinarsi dell’assembramento in campo, è
sfuggito al rilevamento visivo dell’Arbitro, in quanto egli si trovava nei pressi della
linea laterale, dopo aver accordato il calcio di punizione alla Lazio, ed era intento a
spiegare, in particolare al capitano della Juventus, le ragioni di tale decisione
tecnica;
- accortosi della discussione animata che stava coinvolgendo numerosi calciatori di
entrambe le squadre, era intervenuto;
- in tale specifico frangente non aveva riscontrato, a proposito del contrasto in atto in
quel momento tra calciatori, alcun episodio meritevole di provvedimento
disciplinare;
- l’Assistente n. 2 Contente si era anch’egli avvicinato al gruppo e, interpellato
dall’Arbitro, aveva riferito di non aver rilevato alcun episodio irregolare;
- del pari, l’altro Assistente ed il Quarto Ufficiale, la cui attenzione era stata
richiamata dall’Arbitro, gli avevano fatto cenno di non dover intervenire, non
avendo rilevato alcun episodio irregolare;
- tutti i collaboratori dell’Arbitro, nuovamente interpellati dal sig. Collina
nell’intervallo della gara, avevano confermato di non aver rilevato episodi
meritevoli di intervento disciplinare.
Si deve, quindi, concludere che l’episodio della testata inferta da Trezeguet ad Inzaghi è
sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara.
Come risulta dalle immagini, e come è stato confermato dal supplemento arbitrale, il
Direttore di gara era in quel momento fermo vicino alla linea laterale del campo, in attesa
che venisse battuto il calcio di punizione e il gesto del calciatore Trezeguet si è verificato in
una zona del campo esterna rispetto alla visuale dell’Arbitro.
Quanto ai collaboratori dell’Arbitro, quest’ultimo ha specificato di averli interpellati, nelle
fasi immediatamente successive, ricevendo da essi l’indicazione che nessuno di loro aveva
rilevato episodi significativi sul piano disciplinare. In particolare, per quanto riguarda
l’Assistente Contente risulta dalle immagini che egli entrò sul terreno di giuoco, ma solo
quando era già in corso la discussione tra i calciatori delle due squadre e quindi in un
momento successivo a quello dell’azione irregolare di Trezeguet.
La testata del calciatore juventino è avvenuta a giuoco fermo, non essendo ancora ripresa
l’azione, interrotta dall’Arbitro a seguito di una scorrettezza subita da Inzaghi nei pressi
della linea laterale del campo.
Quanto alla qualificazione dell’atto commesso da Trezeguet esso rientra nella categoria di
condotta violenta.
Il Giudice richiama in proposito precedenti delibere in materia, nelle quali la condotta
violenta, rilevante ex art. 31 C.G.S., è stata definita come qualsiasi atto che costituisca
intenzionalmente danno o pericolo di danno nei confronti di un terzo e quindi come
gesto mirato allo scopo di attentare all’incolumità dell’avversario (C.U. n. 76 del 25
settembre 2001 e n. 115 del 30 ottobre 2001).
Nel caso di specie, le immagini dimostrano che la testata venne inferta da Trezeguet
intenzionalmente, con un movimento improvviso del capo verso il viso di Inzaghi,
finalizzato proprio allo scopo di raggiungere l’avversario. Ciò avvenne proprio nel
momento in cui Inzaghi era vicino al punto nel quale si trovava Trezeguet. Che il colpo sia
andato a segno è, parimenti, comprovato dalle immagini televisive che danno conto –
come già ricordato prima – del leggero scuotimento verso destra della testa di Inzaghi.
Quest’ultimo non ha subito alcuna conseguenza lesiva, come dimostrato dal fatto che non
cadde a terra e non ebbe bisogno di alcun intervento medico, continuando a giocare in
condizioni di piena efficienza fisica.
Ma tale profilo, che certamente è da valutare ai fini della gravità del gesto, non esclude il
carattere violento della condotta posta in essere da Trezeguet, il quale nell’occasione
certamente colpì, con piena intenzionalità, con una testata al viso l’avversario: gesto
potenzialmente idoneo, sia per le sue modalità di compimento sia per la zona del corpo
dell’avversario raggiunta, a creare un pregiudizio all’incolumità fisica di Inzaghi.
Sia sul piano dell’elemento materiale della condotta sia su quello dell’elemento
psicologico si deve, quindi, concludere che la condotta di Trezeguet configura un caso
di atto violento, come tale suscettibile di essere sanzionato sulla scorta di una prova
televisiva nell’ipotesi di gesto avvenuto a giuoco fermo e sfuggito al controllo degli
Ufficiali di gara.
Quanto alla determinazione della sanzione vanno, ovviamente, applicati i consolidati
parametri di giudizio per casi analoghi.
Il fatto è avvenuto a giuoco fermo, ma al tempo stesso non ha determinato alcuna
conseguenza lesiva per il calciatore colpito.
E’ quindi rispondente all’entità del gesto la sanzione della squalifica per due giornate di
gara.
Quanto alla concitata fase determinatasi sul terreno di giuoco, a seguito dell’episodio
ascrivibile al Trezeguet, le immagini non mostrano il compimento di condotte violente da
parte di altri tesserati, nella fase precedente all’intervento diretto dell’Arbitro e
dell’Assistente, e quindi non vi è materia per l’applicazione al riguardo della prova
televisiva. Fortunatamente tutto si risolse in una serie di gesti concitati da parte di taluni
calciatori delle due squadre, senza che venissero compiuti atti di violenza.
P.Q.M.
Delibera di infliggere al calciatore Trezeguet David (Soc. Juventus) la squalifica per due
giornate effettive di gara.
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