LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 29 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. JUVENTUS avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore David TREZEGUET (gara Lazio-Juventus del 24/11/01 – C.U. n. 150 del 27/11/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 29 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. JUVENTUS avverso la squalifica per due
giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore David TREZEGUET
(gara Lazio-Juventus del 24/11/01 – C.U. n. 150 del 27/11/01).
Il procedimento
In data 25/11/2001, il Procuratore Federale segnalava al Giudice Sportivo, ex art. 31 a3
C.G.S., una “rissa causata al 42° del I° tempo per effetto della presumibile testata di
Trezeguet a Inzaghi gara Lazio - Juventus del 24/11/2001 (cfr. RAI2 90° minuto del
25/11/20 ed altre trasmissioni del giorno precedente – RAI3, Stream, ecc)”.
In relazione a tale segnalazione, con provvedimento del 27/11/2001 (C.U. 150) il Giudice
Sportivo infliggeva al calciatore David Trezeguet, tesserato per la Soc. Juventus, la
sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per aver colpito a giuoco fermo
con una testata un avversario (condotta violenta avvenuta a giuoco fermo e sfuggita al
controllo degli ufficiali di gara, rilevata da documentazione filmata acquisita presso le
emittenti televisive RAI e Stream).
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo con procedura d’urgenza la Juventus,
chiedendo il proscioglimento del Trezeguet sotto un duplice profilo: in primo luogo, in
quanto l’episodio contestato non è “sfuggito” agli ufficiali di gara - con particolare
riferimento alla ottimale posizione in cui si trovava l’assistente n.2 dell’arbitro, sig. Pietro
Contente – circostanza che rende inutilizzabile la prova televisiva; in secondo luogo, in
quanto, comunque, le immagini televisive non offrono una prova certa della dinamica dei
fatti, potendosi porre in dubbio l’intenzionalità della condotta e la stessa connotazione
violenta del gesto.
Alla riunione odierna è comparso il difensore della società reclamante, il quale ribadiva le
argomentazioni difensive, rilevando altresì che dal tenore della segnalazione del
Procuratore Federale doveva dedursi che l’intervento del Giudice Sportivo era sollecitato
esclusivamente con riferimento alla “rissa” verificatasi dopo l’episodio in questione, per cui
l’impugnata decisione costituisce un provvedimento non correlato ad una specifica (e
necessaria) richiesta dell’organo requirente.
In via del tutto subordinata, si richiedeva comunque una riduzione della sanzione inflitta,
conformemente ai provvedimenti adottati dagli organi di giustizia sportiva in fatti analoghi,
caratterizzati dall’assoluta mancanza di effetti lesivi.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, visionate le riprese televisive di
cui trattasi ed acquisite telefonicamente – quale supplemento istruttorio – le dichiarazioni
del sig. Pietro Contente, rileva che il gravame è fondato.
In via preliminare, questa Commissione ritiene doveroso sottolineare come l’utilizzazione
della prova televisiva sia subordinata, ex art. 31 a3 C.G.S., alla sussistenza di tre condizioni
tassativamente indicate dal legislatore sportivo:
a) che il fatto sia “sfuggito” al controllo degli ufficiali di gara;
b) che il fatto sia avvenuto a giuoco fermo o sia comunque estraneo all’azione di giuoco;
c) che il fatto si connoti come “condotta violenta”.
Al fine di verificare la sussistenza di queste condizioni, la Commissione ha proceduto a
valutare, innanzitutto, se la condotta del calciatore Trezeguet possa considerarsi come
“fatto sfuggito agli ufficiali di gara”. In questa ottica, la Commissione ritiene che – valutato
il tenore letterale e soprattutto la ratio della norma – il significato di “fatto sfuggito” non
possa identificarsi con il concetto di “fatto non rilevato” (dagli ufficiali di gara). E’ pacifico
infatti che l’introduzione della normativa in questione persegue l’intento di sanzionare
condotte violente non rilevate dagli ufficiali di gara, particolarmente riprovevoli in quanto
poste in essere fuori dalla possibile sfera di controllo degli ufficiali stessi. Se così non fosse,
verrebbe attribuito agli organi di giustizia sportiva un potere di sistematica revisione di ogni
episodio, verificatosi sul terreno di giuoco e non sanzionato dall’arbitro, indipendentemente
dal fatto che il direttore di gara lo abbia percepito e valutato come irrilevante ovvero non lo
abbia percepito nonostante le circostanze rendessero agevole, o quantomeno
concretamente possibile, tale percezione.
Tale interpretazione trova, fra l’altro, autorevole conforto in una recentissima decisione
della Corte d’Appello UEFA (Instance d’Appeal, 27/11/2001, S.S. Lazio et Giuseppe
Favalli contre UEFA), qui informalmente tradotta, ove tra l’altro, in merito all’utilizzo
della prova televisiva, lapidariamente si afferma che “una…decisione dell’arbitro, anche
laddove sia particolarmente carente, non può essere seriamente sottoposta ad un giudizio
del Giudice, con il pretesto che l’arbitro non abbia potuto vedere lo sviluppo completo
dell’azione in oggetto. Se si fosse voluto – utilizzando il video – controllare ogni decisione
di un arbitro che in principio abbia visto un’azione per valutare se tutti i dettagli siano
stati effettivamente visti dallo stesso, il Giudice si porrebbe in una situazione di arbitro
superiore, posizione che non può essere la sua”; la stessa Corte sottolinea poi, circa la
ratio della normativa, che con essa “si voleva evitare che un giocatore sfuggisse alla
sanzione per azioni che si sviluppano alle spalle dell’arbitro”.
Ciò premesso in linea di diritto, questa Commissione – in linea di fatto – non può che
prendere atto delle dichiarazioni rese nel corso dell’odierna riunione dal sig. Pietro
Contente, assistente dell’arbitro, il quale ha precisato che “nel momento in cui i calciatori
Trezeguet ed Inzaghi vennero a contatto, il mio sguardo era rivolto nella loro direzione.
Non notai alcun atto di violenza. Desidero precisare che, in particolare, notai soltanto il
calciatore Trezeguet venire a contatto con un calciatore avversario, che in un primo
momento non identificai, perché parzialmente ‘coperto’. Desidero precisare che in quegli
attimi, la mia posizione era ‘quasi in linea’ rispetto alla zona del terreno di giuoco ove
avvenne il contatto in questione. Posso precisare che notai soltanto un movimento del
tronco del calciatore Trezeguet, senza cogliere ulteriori particolari del contatto. Tutto si
esaurì in pochi attimi”.
Tali dichiarazioni, d’altra parte, costituiscono un approfondimento di quanto già riferito
dall’arbitro Collina nel supplemento di Rapporto del 27/11/2001.
Deve pertanto ritenersi che la condotta del Trezeguet, comunque possa essere valutata, non
solo venne posta in essere nella sfera di controllo di un ufficiale di gara, ma sia stata
addirittura dallo stesso percepita, seguita nel suo evolversi e valutata come disciplinarmente
non rilevante.
Tale indubitabile circostanza fa venire meno una delle condizioni per l’utilizzazione delle
immagini televisive - sulle quali dovrebbe formarsi ogni ulteriore valutazione circa la
condotta contestata al Trezeguet - e rende conseguentemente superfluo ogni ulteriore
approfondimento delle problematiche sollevate dal reclamante.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera, in accoglimento del reclamo, di prosciogliere il
calciatore David Trezeguet e dispone la restituzione della tassa.
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