LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DEL 13 dicembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LAZIO avverso l’ammenda di L. 75.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Juventus del 24/11/01 – C.U. n. 150 del 26/11/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DEL 13 dicembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LAZIO avverso l’ammenda di L. 75.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Juventus del 24/11/01 – C.U. n. 150 del 26/11/01). Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Lazio la sanzione della ammenda di lire 75.000.000, per il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara Lazio-Juventus del 24/11/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che i cori rivolti ai giocatori della squadra avversaria non hanno avuto significato razzista, tant’è vero che il Vice Capo dell’Ufficio Indagini non ne ha fatto menzione nel proprio rapporto; in secondo luogo, che l’accensione dei bengala (senza lancio) sono stati una manifestazione di gioia che non ha generato, né poteva generare, pericolo; infine, che il lancio delle bottigliette è avvenuto in reazione al comportamento dei tifosi della squadra avversaria. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, in accoglimento della istanza formulata dalla Soc. Lazio relativamente ai cori razzisti, preso atto della mancata menzione del fatto nella relazione dell’incaricato dell’Ufficio Indagini su un fatto grave, descritto dal direttore di gara, visto l’art. 30, n. 3, del C.G.S., incarica l’Ufficio Indagini di effettuare specifici accertamenti sul punto.
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