LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 260 DEL 14 febbraio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LAZIO avverso l’ammenda di L. 75.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Juventus del 24/11/01 – C.U. n. 150 del 26/11/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 260 DEL 14 febbraio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LAZIO avverso l’ammenda di L. 75.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Juventus del 24/11/01 – C.U. n. 150 del 26/11/01). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Lazio la sanzione della ammenda di lire 75.000.000, per il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara Lazio-Juventus del 24/11/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che i cori rivolti ai giocatori della squadra avversaria non hanno avuto significato razzistico, tant’è vero che il Vice Capo dell’Ufficio Indagini non ne ha fatto menzione nel proprio rapporto, con la conseguenza che in mancanza del riscontro da parte di quest’ultimo, peraltro necessario ai sensi dell’art. 31, lett. b) del C.G.S., non vi sarebbe certezza sulla circostanza (perché, evidentemente, il Vice Capo dell’Ufficio Indagini - come, peraltro, gli organi di stampa e televisivi - non li ha ritenuti espressione di discriminazione razziale); in secondo luogo, che l’accensione dei bengala (senza lancio) sono stati una manifestazione di gioia che – come ha precisato lo stesso Vice Capo dell’Ufficio Indagini – non hanno generato, né potevano generare pericolo; infine, che il lancio delle bottigliette è avvenuto in reazione al comportamento dei tifosi della squadra avversaria. Alla riunione del 13/12/2001, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. In tale occasione, la Commissione, in accoglimento della istanza formulata dalla Soc. Lazio relativamente ai cori razzisti, preso atto della mancata menzione del fatto nella relazione dell’incaricato dell’Ufficio Indagini su un fatto grave, descritto dal direttore di gara, visto l’art. 30, n. 3, del C.G.S., ha incaricato l’Ufficio Indagini di effettuare specifici accertamenti sul punto, che sono stati trasmessi a questa Commissione con lettera del 28/1/2002. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dal referto dell’arbitro risulta che i sostenitori laziali hanno intonato frequenti cori offensivi nei confronti di due calciatori avversari (Thuram e Davids), dai quali è stato dedotto l’intento di discriminazione razziale, mentre dalla relazione del rappresentante dell’Ufficio Indagini risulta che tali tifosi hanno assunto analogo comportamento anche nei confronti di altri giocatori avversari (Zambrotta e Nedved), dal che può dedursi che l’intento offensivo, incontrovertibile nella sua obiettività, non ha assunto ulteriore contenuto razzista. In proposito, la Commissione osserva che il contrasto tra il referto dell’arbitro e la relazione del rappresentante dell’Ufficio Indagini (cioè degli atti che, a norma dell’art. 31, lett. b1), del C.G.S., hanno pari valenza probatoria) è solo apparente, in quanto la descrizione del comportamento della tifoseria effettuata dal direttore di gara è confermata da quanto riferito dall’Ufficio Indagini, il quale ha però rilevato che analoga condotta è stata tenuta anche nei confronti di altri giocatori della squadra avversaria. Ne deriva che i cori possono essere sicuramente qualificati come offensivi, mentre non vi è certezza che siano stati espressivi in modo univoco di una discriminazione razziale. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 9, n. 1 (anziché dell’art. 10, n. 2) del C.G.S., essi vanno sanzionati nella misura di € 15.000,00. Per quanto attiene agli altri episodi, la Commissione rileva che il lancio di bengala all’interno del recito di gioco e di bottigliette di plastica in risposta a quello effettuato dai tifosi della squadra avversaria sono comportamenti sanzionabili e che per essi appare equa la sanzione indicata nel dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a € 20.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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