LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 260 DEL 14 febbraio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LAZIO avverso l’ammenda di L. 75.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Juventus del 24/11/01 – C.U. n. 150 del 26/11/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 260 DEL 14 febbraio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. LAZIO avverso l’ammenda di L. 75.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo
(gara Lazio-Juventus del 24/11/01 – C.U. n. 150 del 26/11/01).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Lazio la sanzione
della ammenda di lire 75.000.000, per il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la
gara Lazio-Juventus del 24/11/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la
riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che i cori rivolti ai giocatori della squadra
avversaria non hanno avuto significato razzistico, tant’è vero che il Vice Capo dell’Ufficio
Indagini non ne ha fatto menzione nel proprio rapporto, con la conseguenza che in mancanza del
riscontro da parte di quest’ultimo, peraltro necessario ai sensi dell’art. 31, lett. b) del C.G.S.,
non vi sarebbe certezza sulla circostanza (perché, evidentemente, il Vice Capo dell’Ufficio
Indagini - come, peraltro, gli organi di stampa e televisivi - non li ha ritenuti espressione di
discriminazione razziale); in secondo luogo, che l’accensione dei bengala (senza lancio) sono stati
una manifestazione di gioia che – come ha precisato lo stesso Vice Capo dell’Ufficio Indagini –
non hanno generato, né potevano generare pericolo; infine, che il lancio delle bottigliette è
avvenuto in reazione al comportamento dei tifosi della squadra avversaria.
Alla riunione del 13/12/2001, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive. In tale occasione, la Commissione, in accoglimento
della istanza formulata dalla Soc. Lazio relativamente ai cori razzisti, preso atto della mancata
menzione del fatto nella relazione dell’incaricato dell’Ufficio Indagini su un fatto grave, descritto
dal direttore di gara, visto l’art. 30, n. 3, del C.G.S., ha incaricato l’Ufficio Indagini di effettuare
specifici accertamenti sul punto, che sono stati trasmessi a questa Commissione con lettera del
28/1/2002.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente
fondato.
Dal referto dell’arbitro risulta che i sostenitori laziali hanno intonato frequenti cori offensivi nei
confronti di due calciatori avversari (Thuram e Davids), dai quali è stato dedotto l’intento di
discriminazione razziale, mentre dalla relazione del rappresentante dell’Ufficio Indagini risulta che
tali tifosi hanno assunto analogo comportamento anche nei confronti di altri giocatori avversari
(Zambrotta e Nedved), dal che può dedursi che l’intento offensivo, incontrovertibile nella sua
obiettività, non ha assunto ulteriore contenuto razzista.
In proposito, la Commissione osserva che il contrasto tra il referto dell’arbitro e la relazione del
rappresentante dell’Ufficio Indagini (cioè degli atti che, a norma dell’art. 31, lett. b1), del C.G.S.,
hanno pari valenza probatoria) è solo apparente, in quanto la descrizione del comportamento
della tifoseria effettuata dal direttore di gara è confermata da quanto riferito dall’Ufficio Indagini,
il quale ha però rilevato che analoga condotta è stata tenuta anche nei confronti di altri giocatori
della squadra avversaria.
Ne deriva che i cori possono essere sicuramente qualificati come offensivi, mentre non vi è
certezza che siano stati espressivi in modo univoco di una discriminazione razziale.
Conseguentemente, ai sensi dell’art. 9, n. 1 (anziché dell’art. 10, n. 2) del C.G.S., essi vanno
sanzionati nella misura di € 15.000,00.
Per quanto attiene agli altri episodi, la Commissione rileva che il lancio di bengala all’interno del
recito di gioco e di bottigliette di plastica in risposta a quello effettuato dai tifosi della squadra
avversaria sono comportamenti sanzionabili e che per essi appare equa la sanzione indicata nel
dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la
sanzione a € 20.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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