LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 28 settembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. NAPOLI avverso l’ammenda di L. 7.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli-Ancona del 2/9/01 – C.U. n. 52 del 4/9/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 80 DEL 28 settembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. NAPOLI avverso l’ammenda di L. 7.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo
(gara Napoli-Ancona del 2/9/01 – C.U. n. 52 del 4/9/01).
1) Il procedimento
Con provvedimento del 4 settembre 2001 (CU n. 52 del 4/9/01), il Giudice Sportivo infliggeva
alla Soc.Napoli la sanzione della ammenda di lire 7.000.000, per avere in occasione della gara
Napoli-Ancona del 2.9.2001 “suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, sistematicamente
lanciato verso un Assistente bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua”.
Avverso tale provvedimento, la Società proponeva rituale reclamo, chiedendo una congrua
riduzione della sanzione inflitta.
A sostegno del gravame, rilevava che l’episodio contestato non aveva provocato alcuna
conseguenza lesiva ed era comunque attribuibile ad un numero esiguo di spettatori, non
adeguatamente controllati dalle Forze dell’Ordine.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale si riportava
integralmente ai motivi del reclamo.
2) I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il provvedimento
impugnato è esente da censure.
Invero, dal rapporto dell’assistente, risulta che durante tutto il secondo tempo della partita, tifosi
locali lanciavano al suo indirizzo circa venti bottigliette di plastica, mezze piene, che non lo
attingevano.
La Commissione ritiene che la sanzione inflitta sia congrua e commisurata alla condotta
contestata concretatasi nella reiterazione di lanci di oggetti verso la persona dell’assistente, con
evidente rischio per la sua incolumità fisica.
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3) Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di disporre l'incameramento
della tassa.
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