LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 4 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. VICENZA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Paolo GUASTALVINO (gara Messina-Vicenza del 30/9/01 – C.U. n. 83 del 2/10/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 86 DEL 4 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. VICENZA avverso la squalifica per due
giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Paolo GUASTALVINO
(gara Messina-Vicenza del 30/9/01 – C.U. n. 83 del 2/10/01).
1) Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo (C.U. n. 83 del 2 ottobre 2001)
ha inflitto al calciatore Paolo Guastalvino, tesserato per la Soc. Vicenza, la sanzione della
squalifica per due giornate effettive di gara perché, durante la gara Messina-Vicenza del
30/9/2001, “al 23° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpiva un avversario con un calcio
ad una gamba; infrazione rilevata da un Assistente”, la Società di appartenenza ha proposto
reclamo, con procedura d’urgenza, richiedendo, in via istruttoria, l’ammissione della prova
televisiva e, nel merito, in via principale l’annullamento della comminata sanzione e, in via
subordinata, la riduzione della sanzione da due ad un’unica giornata di squalifica ovvero ad
un’unica giornata di squalifica con applicazione di congrua sanzione pecuniaria.
A sostegno del gravame, la società ricorrente escludeva che il calciatore si fosse reso
responsabile di un atto di violenza nei confronti dell’avversario, il quale con il suo plateale
comportamento avrebbe tratto in inganno l’arbitro e l’assistente di costui e sottolineava, in
ogni caso, l’assoluta mancanza di effetti lesivi quale conseguenza del gesto contestato.
All’odierna riunione, il patrocinatore della società illustrava i motivi del ricorso, ribadendo
le conclusioni in precedenza formulate.
2) I motivi della decisione
La Commissione, ritiene, in via preliminare, ammissibile la prova televisiva ex art. 31 a.4
C.G.S. in quanto finalizzata a dimostrare che il calciatore non ha in alcun modo commesso
la condotta violenta contestata, previa positiva valutazione della garanzia tecnica e
documentale offerta dalla “cassetta audiovisiva prodotta”, contenente le immagini della
gara, riprese dall’emittente locale “Il Tirreno”.
Per quanto attiene al merito del ricorso, la Commissione, letti gli atti ufficiali e il ricorso,
udito il difensore del ricorrente, esaminata la ripresa televisiva, ritiene che il ricorso sia
infondato.
Ed infatti, le nitide immagini televisive confermano che nelle circostanze in causa il
Guastalvino ha commesso l’infrazione addebitatagli, colpendo con un calcio (piede sinistro)
da tergo la gamba destra dell’avversario a giuoco fermo e a distanza dal pallone, come
puntualmente riferito nel referto in atti.
La Commissione ritiene pertanto che il calciatore si sia reso responsabile della violazione
contestata, in ordine alla quale appare congruo quantificare la sanzione nella squalifica per
due giornate effettive di gara e nell’ammenda di lire 10.000.000, in considerazione della
natura proditoria del gesto posto in essere in una circostanza avulsa da ogni contesto
agonistico, secondo quanto emerso dalla ripresa televisiva prodotta dalla società ricorrente,
di cui il Giudice Sportivo, ovviamente, non ha potuto disporre.
3) Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e infliggere al calciatore
Paolo Guastalvino la sanzione della squalifica di due giornate effettive di gara e
dell’ammenda di lire 10.000.000, disponendo altresì l'incameramento della tassa.
Reclamo, della Soc. ROMA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta
dal Giudice Sportivo al calciatore Antonio Carlos ZAGO (gara Roma-Fiorentina del
23/9/01 – C.U. n. 76 del 25/9/01).
La Commissione, vista l’istanza della Società, rinvia alla riunione dell’11 ottobre 2001.
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