LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 18 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di L. 12.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Vicenza del 30/9/01 – C.U. n. 83 del 2/10/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 18 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di L. 12.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Messina-Vicenza del 30/9/01 – C.U. n. 83 del 2/10/01). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la sanzione della ammenda di lire 12.000.000 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Messina-Vicenza del 30/9/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione. A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che nessun fumogeno sarebbe stato lanciato in campo, e, in secondo luogo, che, comunque, si sarebbe trattato di una manifestazione non pericolosa. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive e depositato una nota informativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Messina. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali – che formano piena prova – risulta che, prima dell’inizio della gara e del secondo tempo, sono stati lanciati numerosi fumogeni sul terreno di gioco. Tali comportamenti rappresentano una manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica, che gli Organi della Giustizia sportiva ha già avuto modo più volte di sanzionare. Tuttavia, in relazione alla portata dei fatti e pur in considerazione della esistenza di recidiva specifica, appare sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a lire 8.000.000; dispone la restituzione della tassa.
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