LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DELL’11 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. CHIEVO VERONA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Fabio MORO (gara Udinese-Chievo Verona del 30/9/01 – C.U. n. 88 del 9/10/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DELL’11 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. CHIEVO VERONA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Fabio MORO (gara Udinese-Chievo Verona del 30/9/01 – C.U. n. 88 del 9/10/01). 1) Il provvedimento impugnato Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Fabio Moro, tesserato per la Soc. Chievo Verona, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Udinese-Chievo Verona del 30/9/2001 (perché “al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, scambiava in modo aggressivo strattoni con un avversario”) ha proposto reclamo, con procedura d’urgenza, la Soc. Chievo Verona, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata appare sproporzionata ed eccessiva in ragione dell’effettiva portata dei fatti. La Società ricorrente - pur riconoscendo la precisione del referto dell’arbitro - afferma che lo strattone ha avuto durata brevissima ed intensità lieve. La Società conclude chiedendo la riduzione della sanzione, in considerazione dell’assenza di modalità violente o lesive dei comportamenti posti in essere dal Moro. All’odierna riunione sono comparsi il difensore della Società ed il rappresentante della stessa i quali illustravano i motivi del ricorso, ribadendo le conclusioni in precedenza formulate. 2) I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato. Infatti, da una attenta e complessiva lettura del referto arbitrale si deduce che il contatto fisico operato dal Moro - pur costituendo comportamento sicuramente scorretto e sanzionabile - non risulta violento, né ha causato conseguenze dannose. 3) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo della Soc. Chievo Verona e di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Fabio Moro ad una giornata effettiva di gara; dispone la restituzione della tassa.
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