LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DELL’11 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. UDINESE avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore David PIZARRO (gara Udinese-Chievo Verona del 30/9/01 – C.U. n. 88 del 9/10/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DELL’11 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. UDINESE avverso la squalifica per due
giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore David PIZARRO (gara
Udinese-Chievo Verona del 30/9/01 – C.U. n. 88 del 9/10/01).
1) Il provvedimento impugnato
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore David
Pizarro, tesserato per la Soc. Udinese, la sanzione della squalifica per due giornate effettive
di gara per il comportamento tenuto durante la gara Udinese-Chievo Verona del 30/9/2001
(“perché, in segno di protesta avverso una decisione arbitrale, al 39° del secondo tempo,
tentava in un primo momento di lanciare il pallone con le mani verso il Direttore di gara, e
subito dopo lo calciava con forza in tale direzione, facendolo passare non distante
dall'Arbitro stesso”) ha proposto reclamo, con procedura d’urgenza, la Soc. Udinese,
chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata appare sproporzionata in
ragione dell’effettiva portata dei fatti. La Società reclamante contesta la qualificazione del
comportamento del Pizarro effettuata dall’arbitro nel proprio rapporto, sostenendo infatti
che il Pizarro non ha voluto calciare intenzionalmente il pallone verso l’arbitro ma ha
semplicemente voluto allontanare la palla in segno di protesta contro una decisione di
quest’ultimo.
Alla odierna riunione sono comparsi il difensore della società, il rappresentante della stessa
ed il calciatore Pizarro. Ricostruiti i fatti anche da parte del calciatore, la Soc. Udinese
concludeva chiedendo la riduzione della sanzione inflitta.
2) I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed ascoltata la ricostruzione dei
fatti effettuata dal calciatore Pizarro, rileva che il gravame è fondato.
Dagli atti ufficiali, ed in particolare dal rapporto dell’arbitro e dagli ulteriori chiarimenti
forniti dallo stesso alla Commissione, in sede di interpello, risulta che il Pizarro - dopo un
primo gesto di stizza, limitatosi alla simulazione del lancio del pallone all’indirizzo
dell’arbitro - ha calciato la palla verso l’alto senza alcuna intenzione di colpire il direttore di
gara.
La Commissione ritiene che tale comportamento sia consistito in una mera reazione
istintiva di protesta contro una precedente decisione arbitrale, senza costituire condotta
particolarmente offensiva o irriguardosa nei confronti dell’arbitro.
3) Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo della Soc. Udinese e di
ridurre la sanzione inflitta al calciatore David Pizarro ad una giornata effettiva di gara;
dispone la restituzione della tassa.
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