LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DELL’11 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, della Soc. ROMA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Antonio Carlos ZAGO (gara Roma-Fiorentina del 23/9/01 – C.U. n. 76 del 25/9/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DELL’11 ottobre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, della Soc. ROMA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Antonio Carlos ZAGO (gara Roma-Fiorentina del 23/9/01 – C.U. n. 76 del 25/9/01). 1) Il provvedimento impugnato Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Antonio Carlos Zago, tesserato per la Soc. Roma, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per aver colpito a giuoco fermo con una gomitata al volto un avversario, condotta rilevata da documentazione filmata costituita da riprese televisive parziali e integrali, per il comportamento tenuto durante la gara Roma-Fiorentina del 23/9/2001, ha proposto reclamo la Soc. Roma, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione inflitta al calciatore Zago sia ingiusta ed eccessivamente afflittiva, non tenendo conto – a titolo di attenuante - del comportamento successivo dello stesso, il quale, alcuni istanti dopo il colpo inferto, si avvicinava all’avversario colpito, abbracciandolo e porgendogli le proprie scuse (come dimostrerebbe la videocassetta prodotta). Lo Zago, inoltre, a causa del turbamento vissuto a seguito dell’episodio da lui stesso provocato, chiedeva (ed otteneva) di non rientrare in campo alla ripresa del gioco dopo l’intervallo (circostanza confermata da una dichiarazione dell’allenatore Fabio Capello prodotta ed acquisita agli atti). Tutti questi fatti, ad avviso del reclamante, vanno intesi come circostanze attenuanti, tali da legittimare una riduzione della squalifica inflitta. La Società reclamante chiede pertanto una riduzione della sanzione, con l’inflizione di due sole giornate di squalifica. Alla riunione odierna, è comparso il difensore della società reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. 2) I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta infatti che il calciatore Zago ha colpito intenzionalmente l’avversario con una gomitata di particolare violenza ed intensità (circostanza peraltro non contestata), come puntualmente rilevato dal Giudice Sportivo nel provvedimento reclamato. La Commissione ritiene che il comportamento successivo dello Zago - consistente nelle scuse rivolte al calciatore avversario e nella richiesta di sostituzione - non giustifichi, anche se provato, una riduzione della sanzione. La prova televisiva allegata risulta, quindi superflua e comunque inammissibile ex art. 31 comma 1, lett. a4), non essendo finalizzata a dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l’infrazione. 3) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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