LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 125 DEL 9 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda di L. 40.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Fiorentina-Verona del 21/10/01 – C.U. n. 105 del 23/10/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 125 DEL 9 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda di L. 40.000.000 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Fiorentina-Verona del 21/10/01 – C.U. n. 105 del 23/10/01).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Verona la
sanzione della ammenda di lire 40.000.000 per il comportamento espressivo di violenza e
discriminazione razziale (esposizione di una svastica) tenuto dai suoi sostenitori durante la
gara Fiorentina-Verona del 21/10/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo
la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che la sanzione sarebbe sproporzionata
in relazione alla portata del comportamento contestato, che non sarebbe appropriata la
contestazione della recidiva specifica e che, comunque, la responsabilità della Società
sarebbe attenuata in quanto il fatto è avvenuto in campo avverso.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali – che formano piena prova – risulta che, prima dell’inizio della gara e
durante gran parte del primo tempo, è stata esposta una svastica, composta con un nastro
adesivo applicato ad un cristallo della recinzione.
Tale comportamento integra la violazione dell’art. 10, n. 2, del C.G.S., secondo il quale le
Società sono responsabili della esposizione, in qualsiasi forma effettuata all’interno
dell’impianto sportivo, di scritte, simboli, emblemi o simili che siano espressione di violenza
o di discriminazione razziale.
Tuttavia, tenuto conto che le scritte in questione non erano facilmente individuabili, che
esse sono state rimosse dagli stessi sostenitori del Verona e che, comunque, la Società ha
adottato documentate iniziative ai fini della prevenzione di simili comportamenti, appare
congrua la sanzione di cui al dispositivo, anche in considerazione della recidiva specifica.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la
sanzione dell’ammenda a lire 30.000.000; dispone la restituzione della tassa.
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