LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 125 DEL 9 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VENEZIA avverso l’inibizione a tutto il 19 novembre 2001 ed ammenda di L. 5.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Giuseppe IACHINI (gara Brescia-Venezia del 28/10/01 – C.U. n. 115 del 30/10/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 125 DEL 9 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VENEZIA avverso l’inibizione a tutto il 19 novembre 2001 ed ammenda di L. 5.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Giuseppe IACHINI (gara Brescia-Venezia del 28/10/01 – C.U. n. 115 del 30/10/01). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto a Giuseppe Inchini, dirigente della Soc. Venezia, la sanzione della inibizione sino a tutto il 19 novembre 2001 e quella dell’ammenda di lire 5.000.000 per aver rivolto all’arbitro, nel corso di tutto il secondo tempo della gara Brescia-Verona del 28/10/2001, frasi volgarmente irriguardose ed ingiuriose, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che le espressioni pronunciate dal Inchini non avrebbero avuto reale incidenza lesiva e, soprattutto, non sarebbero state espressione di una effettiva volontà di ingiuria. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali – che formano piena prova – risulta che, a partire dal 4° del secondo tempo, “per tutto il perdurare della gara” ed in “ogni occasione di decisione avversa”, il dirigente Inchini ha rivolto all’Arbitro frasi volgarmente irriguardose ed ingiuriose. Tale comportamento è stato correttamente sanzionato dal Giudice sportivo in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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