LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 144 DEL 22 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d‘urgenza, della Soc. ATALANTA avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Luca SAUDATI (gara Atalanta-Venezia del 18/11/01 – C.U. n. 137 del 20/11/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 144 DEL 22 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo, con procedura d‘urgenza, della Soc. ATALANTA avverso la squalifica per due
giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Luca SAUDATI (gara
Atalanta-Venezia del 18/11/01 – C.U. n. 137 del 20/11/01).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto al calciatore Luca
Saudati, tesserato per la Soc. Atalanta, la sanzione della squalifica per due giornate
effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Atalanta-Venezia del 18
novembre 2001, ha proposto reclamo la Soc. Atalanta, chiedendo la riduzione della
sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata dal Giudice sportivo sarebbe
sproporzionata, considerato che il fatto sarebbe stato compiuto nel contesto dell’azione di
giuoco e vi sarebbe stato soltanto un reciproco scambio di buffetti, sicuramente scorretto e
sanzionabile ma non violento, né idoneo a causare danno all’avversario.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato.
Dal referto dell’arbitro e dal successivo supplemento, acquisito dal Giudice Sportivo,
risulta che il calciatore Saudati ha scambiato con un avversario manate sul volto, mentre
l'azione si stava svolgendo in altra zona del campo.
Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice sportivo in conformità agli
orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
L’affermazione della reclamante volta ad evidenziare che il fallo sarebbe stato compiuto nel
contesto dell’azione di giuoco non è fondata, in quanto il comportamento sanzionato è
stato quello successivo al contrasto di gioco tra i due calciatori, una volta che questi ultimi
si sono rialzati dal terreno dopo il contatto.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento
della tassa.
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