LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 29 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso ammenda di L. 80.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Roma-Internazionale del 17/11/01 – C.U. n. 137 del 20/11/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 29 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso ammenda di L. 80.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Roma-Internazionale del 17/11/01 – C.U. n. 137 del 20/11/01). Il procedimento Con provvedimento del 20/11/01 (C.U. 137), il Giudice Sportivo irrogava alla Soc. Internazionale l’ammenda di lire 80.000.000 con diffida per il comportamento tenuto dai propri sostenitori - così come riferito dal collaboratore dell’Ufficio Indagini - in occasione della gara Roma-Internazionale del 17/11/01 (ripetuti lanci di bengala in direzione dei sostenitori avversari, lancio di un oggetto di ferro contro il personale di Polizia, lancio di bottigliette di plastica piene d’acqua verso spettatori avversari). Il Giudice Sportivo irrogava la sanzione “in applicazione dell’art. 11 commi 1 e 3 C.G.S., attenuata nella sua entità in considerazione delle documentate iniziative assunte dalla Società per la prevenzione di comportamenti violenti; recidiva specifica.” Avverso tale provvedimento, la Società proponeva rituale reclamo, richiedendo, in via principale, la revoca della sanzione e, in via subordinata, una congrua riduzione della stessa. A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva, in fatto, che non sussiste una prova certa che il lancio di oggetti di varia natura fosse attribuibile ai propri sostenitori in quanto i ripetuti controlli e le perquisizioni effettuati dalle Forze dell’ordine rendevano del tutto improbabile l’introduzione nello stadio di oggetti vietati. Nel merito, si osserva che le documentate iniziative assunte per la prevenzione di fatti violenti, correlate alla attenuazione dei poteri di vigilanza e prevenzione che incombono sulle Società in trasferta rendono la Società reclamante meritevole di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Società reclamante che ha ribadito le conclusioni riportate nella memoria. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, osserva che, in fatto, non sussistono dubbi circa l’attribuibilità ai sostenitori della Società reclamante delle molteplici condotte contestate (lancio di bengala e di bottiglie piena d’acqua nel settore dello stadio occupato dei sostenitori avversari) in considerazione di quanto riferito, con dovizia di particolari, dal collaboratore (unitamente al Vice Capo) dell’Ufficio Indagini, la cui attendibilità non può essere posta in discussione da argomentazioni di limitata valenza logica, costituendo un dato di comune esperienza che i controlli delle Forze dell’Ordine, per quanto puntigliosi, non hanno mai impedito in modo assoluto l’introduzione nello stadio di oggetti vietati. Parimenti, la Commissione ritiene ampiamente provata l’idoneità di tali condotte ad integrare l’ipotesi sanzionatoria di cui all’art.11 comma 1 C.G.S., circostanza, questa, ammessa, in buona sostanza, anche dalla stessa Società reclamante. Il dispositivo Per quanto attiene all’entità della sanzione, la Commissione ritiene, conformemente ad un principio giurisprudenziale ormai consolidato, che l’attenuazione dei poteri di vigilanza e prevenzione incombenti sulle Società in occasione delle gare disputate in trasferta (oltre alle documentate cooperazioni prestate alle Forze dell’Ordine) giustifichi un accoglimento parziale del proposto reclamo, irrogando alla Soc. Internazionale l’ammenda di lire 60.000.000 con diffida; dispone la restituzione della tassa.
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