LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 29 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso ammenda di L. 80.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Roma-Internazionale del 17/11/01 – C.U. n. 137 del 20/11/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 29 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. INTERNAZIONALE avverso ammenda di L. 80.000.000 inflitta dal
Giudice Sportivo (gara Roma-Internazionale del 17/11/01 – C.U. n. 137 del 20/11/01).
Il procedimento
Con provvedimento del 20/11/01 (C.U. 137), il Giudice Sportivo irrogava alla Soc.
Internazionale l’ammenda di lire 80.000.000 con diffida per il comportamento tenuto dai
propri sostenitori - così come riferito dal collaboratore dell’Ufficio Indagini - in occasione
della gara Roma-Internazionale del 17/11/01 (ripetuti lanci di bengala in direzione dei
sostenitori avversari, lancio di un oggetto di ferro contro il personale di Polizia, lancio di
bottigliette di plastica piene d’acqua verso spettatori avversari). Il Giudice Sportivo
irrogava la sanzione “in applicazione dell’art. 11 commi 1 e 3 C.G.S., attenuata nella sua
entità in considerazione delle documentate iniziative assunte dalla Società per la
prevenzione di comportamenti violenti; recidiva specifica.”
Avverso tale provvedimento, la Società proponeva rituale reclamo, richiedendo, in via
principale, la revoca della sanzione e, in via subordinata, una congrua riduzione della stessa.
A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva, in fatto, che non sussiste una prova
certa che il lancio di oggetti di varia natura fosse attribuibile ai propri sostenitori in quanto i
ripetuti controlli e le perquisizioni effettuati dalle Forze dell’ordine rendevano del tutto
improbabile l’introduzione nello stadio di oggetti vietati.
Nel merito, si osserva che le documentate iniziative assunte per la prevenzione di fatti
violenti, correlate alla attenuazione dei poteri di vigilanza e prevenzione che incombono
sulle Società in trasferta rendono la Società reclamante meritevole di un trattamento
sanzionatorio meno afflittivo.
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Società reclamante che ha ribadito
le conclusioni riportate nella memoria.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, osserva che, in fatto, non
sussistono dubbi circa l’attribuibilità ai sostenitori della Società reclamante delle molteplici
condotte contestate (lancio di bengala e di bottiglie piena d’acqua nel settore dello stadio
occupato dei sostenitori avversari) in considerazione di quanto riferito, con dovizia di
particolari, dal collaboratore (unitamente al Vice Capo) dell’Ufficio Indagini, la cui
attendibilità non può essere posta in discussione da argomentazioni di limitata valenza
logica, costituendo un dato di comune esperienza che i controlli delle Forze dell’Ordine,
per quanto puntigliosi, non hanno mai impedito in modo assoluto l’introduzione nello
stadio di oggetti vietati.
Parimenti, la Commissione ritiene ampiamente provata l’idoneità di tali condotte ad
integrare l’ipotesi sanzionatoria di cui all’art.11 comma 1 C.G.S., circostanza, questa,
ammessa, in buona sostanza, anche dalla stessa Società reclamante.
Il dispositivo
Per quanto attiene all’entità della sanzione, la Commissione ritiene, conformemente ad un
principio giurisprudenziale ormai consolidato, che l’attenuazione dei poteri di vigilanza e
prevenzione incombenti sulle Società in occasione delle gare disputate in trasferta (oltre alle
documentate cooperazioni prestate alle Forze dell’Ordine) giustifichi un accoglimento
parziale del proposto reclamo, irrogando alla Soc. Internazionale l’ammenda di lire
60.000.000 con diffida; dispone la restituzione della tassa.
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