LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 29 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di L. 25.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernitana-Cosenza del 14/10/01 – C.U. n. 106 del 23/10/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 155 DEL 29 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di L. 25.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernitana-Cosenza del 14/10/01 – C.U. n. 106 del 23/10/01). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Salernitana la sanzione della ammenda di lire 25.000.000 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Salernitana-Cosenza del 14/10/2001 (lancio di un fumogeno, cori aventi contenuto di discriminazione razziale), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo una congrua riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che per quanto riguarda il fumogeno lanciato sul terreno di giuoco si sarebbe trattato di una manifestazione di gioia, in relazione al secondo gol realizzato dalla Salernitana, priva, fra l’altro, di alcuna pericolosità. Per quanto attiene il secondo episodio (cori di contenuto razziale nel confronti di un calciatore di colore) essi non avevano il significato attribuitogli dal Giudice Sportivo essendo esclusivamente correlabili ad un fallo precedentemente commesso dallo stesso e, quindi, volti a contestare il suo comportamento agonistico. All’odierna riunione non è comparso alcun rappresentante della Società reclamante. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il ricorso è parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali risulta, infatti, che il fumogeno è stato lanciato dai tifosi della Salernitana sul terreno durante lo svolgimento della gara, con pericolo per l’incolumità delle persone, nulla rilevando la circostanza che tale comportamento sia riferibile alla volontà di esultare dei sostenitori della squadra. Ne deriva, per come ripetutamente attestato dagli organi di giustizia sportiva, la sanzionabilità di tale condotta per la sua connotazione antisportiva, laddove la sua rilevanza non può essere valutata con mero riferimento all’assenza di conseguenze lesive, dovendosi invece tenere conto della pericolosità intrinseca di tale atteggiamento. Anche evidente, dagli atti ufficiali, appare il contenuto di discriminazione razziale dei cori. Peraltro, la episodicità delle condotte consente di ridurre la sanzione rispetto a quella irrogata dal Giudice Sportivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione dell’ammenda a lire 15.000.00; dispone la restituzione della tassa.
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